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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
IA ES OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10590/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Emilio Polidoro
E
Parte_2
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Irene Sparagna
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1 Parte_2 degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 25 settembre
1996. Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2018 con decreto di omologazione del 14 giugno 2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
La figlia, ormai maggiorenne, con residenza anagrafica diversa da quella dei genitori, dipende ancora economicamente da loro.
Le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) riguardo a lei verranno prese concordemente dai genitori.
Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando questa si trova presso di lui.
Ciascuno dei genitori dovrà provvedere al mantenimento della figlia per il tempo in cui sono assieme.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della ragazza ed informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla università, i corsi, la salute e la sicurezza della figlia.
Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro genitore abbia l'indirizzo dell'attuale casa, lavoro e tutti i recapiti e/o informazioni utili relative alla necessità di mettersi in contatto con l'altro genitore.
COMUNICAZIONI GENITORIALI
Per le decisioni più importanti di carattere genitoriale i genitori utilizzeranno comunicazioni via telefono. Le comunicazioni dovranno avvenire all'insegna del reciproco rispetto, ed in maniera autonoma avranno un contatto diretto con la figlia.
I genitori si impegnano ed obbligano quindi a comunicarsi un numero di cellulare da tenere sempre attivo durante i periodi che trascorreranno con i figli, rendendosi reperibili e comunicando i luoghi dove porteranno i figli durante le permanenze o gite o nei giorni in cui gli stessi sono con il genitore affidatario.
VISITE ED INCONTRI DR / Per_1
Il padre e la madre potranno stare con la figlia ogni quando vorranno;
essi prenderanno direttamente contatti con la figlia Per tale motivo non viene previsto alcun Per_2 calendario per gli incontri che si svolgeranno nell'assoluta libertà delle parti.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA FIGLIA
In conformità della separazione omologata, ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento, nonché non viene previsto alcun assegno di mantenimento, ed ogni genitore provvederà al sostentamento della figlia nei giorni che la terrà con sé.
Le spese straordinarie sono concordate per il 70% a carico della signora
[...] in ragione della sua maggiore capacità reddituale e per il 30% a carico del Pt_1 signor Parte_2 Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25 settembre 1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10590/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 25 settembre 1996 tra nata in Roma in [...] 10 maggio Parte_1
1969 e nato a [...] in data [...], trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01209, Parte 2, Serie A04,
Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA ES OR AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
IA ES OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10590/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Emilio Polidoro
E
Parte_2
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Irene Sparagna
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1 Parte_2 degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 25 settembre
1996. Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2018 con decreto di omologazione del 14 giugno 2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
La figlia, ormai maggiorenne, con residenza anagrafica diversa da quella dei genitori, dipende ancora economicamente da loro.
Le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) riguardo a lei verranno prese concordemente dai genitori.
Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando questa si trova presso di lui.
Ciascuno dei genitori dovrà provvedere al mantenimento della figlia per il tempo in cui sono assieme.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della ragazza ed informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla università, i corsi, la salute e la sicurezza della figlia.
Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro genitore abbia l'indirizzo dell'attuale casa, lavoro e tutti i recapiti e/o informazioni utili relative alla necessità di mettersi in contatto con l'altro genitore.
COMUNICAZIONI GENITORIALI
Per le decisioni più importanti di carattere genitoriale i genitori utilizzeranno comunicazioni via telefono. Le comunicazioni dovranno avvenire all'insegna del reciproco rispetto, ed in maniera autonoma avranno un contatto diretto con la figlia.
I genitori si impegnano ed obbligano quindi a comunicarsi un numero di cellulare da tenere sempre attivo durante i periodi che trascorreranno con i figli, rendendosi reperibili e comunicando i luoghi dove porteranno i figli durante le permanenze o gite o nei giorni in cui gli stessi sono con il genitore affidatario.
VISITE ED INCONTRI DR / Per_1
Il padre e la madre potranno stare con la figlia ogni quando vorranno;
essi prenderanno direttamente contatti con la figlia Per tale motivo non viene previsto alcun Per_2 calendario per gli incontri che si svolgeranno nell'assoluta libertà delle parti.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA FIGLIA
In conformità della separazione omologata, ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento, nonché non viene previsto alcun assegno di mantenimento, ed ogni genitore provvederà al sostentamento della figlia nei giorni che la terrà con sé.
Le spese straordinarie sono concordate per il 70% a carico della signora
[...] in ragione della sua maggiore capacità reddituale e per il 30% a carico del Pt_1 signor Parte_2 Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25 settembre 1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10590/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 25 settembre 1996 tra nata in Roma in [...] 10 maggio Parte_1
1969 e nato a [...] in data [...], trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01209, Parte 2, Serie A04,
Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA ES OR AR ZI