Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/05/2025, n. 8614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8614 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08101/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8101 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Petracca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 9.09.2020 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9 comma 1 lett. f) L. n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale,
Premesso che:
- la ricorrente, di origine marocchina, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9 comma 1 lett. f) L. n. 91/1992, fondato sulla mancanza del requisito reddituale;
Considerato che:
- con nota depositata in data 10.04.2025 la resistente amministrazione ha dedotto che in base ai nuovi elementi emersi nel presente giudizio, si è determinata a riesaminare la domanda dell’esponente, emanando il decreto di concessione della cittadinanza, inviato alla firma degli organi competenti;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.