Articolo 1059 del Codice civile
Articolo 1058Articolo 1060
Versione
19 aprile 1942
Art. 1059.

(Servitu' concessa da uno dei comproprietari).

La servitu' concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non e' costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.

La concessione, pero', fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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