Sentenza 16 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/03/2022, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2022
N. 00416/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2021, proposto dalla
ER MULTISERVIZI S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
SMAC MULTISERVIZI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0104792 del 21 luglio 2021 del Prefetto di Lecce, pubblicato sul sistema CONSIP in pari data, in favore in favore della SMAC MULTISERVIZI S.r.l. della procedura ufficiosa di gara per l’affidamento dell’appalto del “Servizio di pulizia e igiene ambientale immobili adibiti ad organismi di P.S di Lecce e Provincia periodo 01.04.2021 - 31.12.2022” indetta dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e svolta mediante piattaforma elettronica messa a disposizione dal ME.PA. ex art.36, comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016 ed, in via prudenziale, della proposta di aggiudicazione del R.U.P. e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso con la suddetta procedura di aggiudicazione;
nonché per la declaratoria ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a.
dell'inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con la predetta Società controinteressata, e del diritto della Società ricorrente a subentrare nel contratto stipulato
e, in subordine, per la condanna
dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patiendi, a titolo di lucro cessante, quantificabili nella misura del 15% dell’offerta formulata in sede di gara o in quell’altra minore o maggior somma da determinare in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e della SMAC MULTISERVIZI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 16 agosto 2021 e depositato lo stesso giorno la ER MULTISERVIZI S.r.l.s., seconda classificata (con punteggio di 81,13) ad esito della procedura di gara ufficiosa per l’affidamento dell’appalto del “Servizio di pulizia e igiene ambientale immobili adibiti ad organismi di P.S di Lecce e Provincia periodo 01.04.2021 - 31.12.2022” indetta dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e svolta mediante piattaforma elettronica messa a disposizione dal ME.PA. ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento di aggiudicazione del predetto servizio prot. n. 0104792 del 21 luglio 2021 del Prefetto di Lecce, pubblicato sul sistema CONSIP in pari data, in favore della SMAC MULTISERVIZI S.r.l. (prima classificata con punteggio di 85,16), nonché la proposta di aggiudicazione del R.U.P. ed ogni altro atto connesso. Ha, altresì, domandato ex art. 121 e 122 c.p.a. la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, con la predetta Società controinteressata e del diritto a subentrare nel contratto eventualmente stipulato. In via subordinata ha, poi, chiesto la condanna dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patiendi, a titolo di lucro cessante, quantificabili nella misura del 15% dell’offerta formulata in sede di gara o in quell’altra minore o maggior somma da determinare in via equitativa, con vittoria di spese e competenze.
1.1 A sostegno delle domande proposte con il ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art.80, comma 5 - e segnatamente delle lettere c-bis) e f-bis), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c.d. “codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) in combinato disposto con l'art. 95, comma 3 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c.d. “codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), dell'art.8 (sezione A) del Regolamento dell'offerta (lex specialis regolante la presente procedura di gara - r.d.o. n.2751665), perplessità dell'azione amministrativa per violazione e falsa applicazione dell'art.97 cost. in combinato disposto con l'art.3 l.241/90 s.m.i. e le linee guida ANAC n.4 in tema di acquisizioni nel sottosoglia comunitario e di procedure negoziate semplificate ex art.36 codice dei contratti e, segnatamente, violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza”, economicità, ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa, violazione e falsa applicazione dell'art.83, dell'art.84 comma 6 e dell'art.85, comma 5, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c.d. “codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 71, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, per come modificati dal c.d. “decreto rilancio” (D.L.19 maggio 2020 n.34 - convertito con modificazioni con L. n. 77/2020), violazione di legge, sviamento, illogicità, perplessità dell'azione amministrativa per violazione del principio di autoresponsabilità del dichiarante, eccesso di potere.
2. In data 19 agosto 2021 si è costituito in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce.
3. In data 26 agosto 2018 si è costituita in giudizio la controinteressata SMAC MULTISERVIZI S.r.l. che, con memoria depositata il 3 settembre 2021, ha svolto le proprie difese chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
4. Il 3 settembre 2021 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato una memoria rappresentando che, con provvedimento n. 0125237 del 3 settembre 2021, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha annullato in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e mss.mm., il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0104792 del 21 luglio 2021 reso in favore della SMAC MULTISERVIZI S.r.l. oggetto di impugnazione.
5. All’udienza in Camera di Consiglio del 7 settembre 2021 il Presidente, in accoglimento della richiesta del difensore della Società controinteressata, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 21 settembre 2021.
6. In data 20 settembre 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
7. All’udienza in Camera di Consiglio del 21 settembre 2021 la difesa della controinteressata SMAC MULTISERVIZI S.r.l. ha dichiarato l’intenzione di quest’ultima di interporre ricorso avverso il provvedimento n. 0125237 del 3 settembre 2021, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha disposto l'annullamento d’ufficio dell'aggiudicazione, e ha chiesto un ulteriore breve rinvio della trattazione dell'istanza cautelare. Il Presidente ha, quindi, disposto l'ultimo rinvio alla Camera di Consiglio del 19 ottobre 2021.
8. In data 14 ottobre 2021 la difesa erariale ha depositato copia del verbale n. 5 dell’11 ottobre 2021 con cui la Commissione di gara ha disposto, in sede di riedizione del potere, l’esclusione dalla procedura di affidamento de qua tanto della ricorrente ER MULTISERVIZI S.r.l.s. quanto della controinteressata SMAC MULTISERVIZI S.r.l..
9. All’udienza in Camera di Consiglio del 19 ottobre 2021 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato e la difesa della Società controinteressata non si sono opposte ed il Presidente, preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari e la fissazione della causa all'udienza pubblica del 22 febbraio 2022.
10. In data 10 febbraio 2022 la difesa erariale ha depositato memorie difensive evidenziando che “Nel parallelo giudizio (R.G. 1381/2021) proposto dalla SMAC avverso il provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, la SMAC MULTISERVIZI ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti pertanto codesto Tar con sentenza nr. 1878/2021 ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”. Ha, quindi, chiesto che il ricorso venga dichiarato “inammissibile ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
11. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2022 la difesa della controinteressata SMAC MULTISERVIZI S.r.l. ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
1.1 Ed invero, osserva il Collegio che, con provvedimento n. 0125237 del 3 settembre 2021, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha annullato in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0104792 del 21 luglio 2021 reso in favore della SMAC MULTISERVIZI S.r.l. oggetto di impugnazione e che quest’ultima, dopo aver proposto impugnazione (R.G. 1381/2021) avverso detto provvedimento di annullamento officioso, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del relativo gravame (circostanza di cui questa Sezione ha preso atto con la sentenza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse nr. 1878/2021).
Ne discende che il predetto provvedimento di annullamento officioso dell’aggiudicazione è divenuto definitivo e che tanto ha determinato il venir meno, in questa sede, dell’interesse della ER MULTISERVIZI S.r.l. a coltivare il ricorso che occupa.
1.2 Del resto, è appena il caso di precisare, nel disattendere la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, che l’intervenuto annullamento officioso ex art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. dell’aggiudicazione impugnata non ha comportato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata dalla Società ricorrente (che aveva domandato anche la tutela in forma specifica ex art. 122 c.p.a. con subentro nell’aggiudicazione e, in via di subordine, il risarcimento per equivalente del danno sofferto).
E, infatti, come risulta per tabulas (cfr. produzione documentale della difesa erariale del 14 ottobre 2021), la Commissione di gara ha disposto con verbale n. 5 dell’11 ottobre 2021, in sede di riedizione della procedura di affidamento, l’esclusione dalla stessa non solo della controinteressata SMAC MULTISERVIZI S.r.l. ma anche della ricorrente ER MULTISERVIZI S.r.l.s. (provvedimento di esclusione che pure è divenuto definitivo in ragione della sua mancata impugnazione).
Ne discende, pertanto, che non è certamente intervenuta, nel caso che occupa, la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., situazione che si verifica “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”.
2. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come innanzi esposto.
3. Sussistono, anche in considerazione del complessivo comportamento processuale delle parti in causa, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO