Sentenza 3 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/06/2022, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 00934/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2017, proposto da
DA MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio eletto presso lo studio Carlo CA in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Taurisano, Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Taurisano, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di sanatoria presentata dall'odierno ricorrente in data 13.8.2015;
- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: a) il verbale redatto a seguito del sopralluogo del 7.5.2015 (successivamente conosciuto); b) l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 17 del 22.5.2015 (successivamente conosciuta); c) l'ordinanza di demolizione n. 26 del 29.6.2015 (successivamente conosciuta); d) la nota prot. n. 0008469 del 20.4.2016 recante preavviso di diniego (successivamente conosciuta);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che:
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 2 novembre 2016, e, in seguito a opposizione, trasposto dinanzi a questo Tribunale, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, adducendo – a tali fini – i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;
- in particolare, il ricorrente ha addotto - a confutazione essenzialmente dei motivi ostativi comunicati dall’Amministrazione nella nota in data 20 aprile 2016, di preavviso di diniego della sanatoria richiesta ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 - la sussistenza del “requisito della doppia conformità”, all’uopo invocando l’art. 64 delle N.T.A. del P.R.G., inerente le “Zone E – Agricole con prevalenti colture arboree”, sulla base della configurazione dell’intervento afferente il cambio di destinazione d’uso da “deposito agricolo a civile abitazione” in termini di “ristrutturazione” di edificio esistente, inidoneo a determinare un “corrispondente incremento di volume”, ed ha affermato che il porticato, realizzato in legno lamellare, e la tettoia non comportano un nuovo volume né possono considerarsi “nuove costruzioni” (tanto più ove si tenga conto che “è addirittura prevista la rimozione delle tegole e delle coperture”), mentre “le restanti opere” (ossia i muri di confine e il viale) non sono oggetto della domanda di sanatoria in quanto “realizzati in data anteriore al 01.09.1967”, come comprovato dallo stesso rilievo aerofotogrammetrico (del 2002) e, comunque, rientrano nell’attività edilizia libera, avendo, peraltro, cura di aggiungere che, secondo il “principio del mezzo più mite”, l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere la domanda “quantomeno per le opere ritenute sanabili” (si consideri, a scopo esemplificativo, la mera ristrutturazione del fabbricato esistente), pervenendo così a denunciare anche un “grave vizio motivazionale”, da ritenere, peraltro, rafforzato dal mancato riscontro alle osservazioni rese a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/90;
- le Amministrazioni intimate non si sono costituite;
- a seguito della produzione di documenti e di una memoria ad opera del ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento del 19 maggio 2022;
Ritenuto di poter soprassedere su questioni inerenti alla ricevibilità o meno del ricorso, atteso che quest’ultimo è infondato e, pertanto, va respinto per le ragioni di seguito indicate:
- come si trae dalla documentazione prodotta agli atti ma anche da quanto riportato nell’atto introduttivo del giudizio, l’art. 64 delle NTA, di regolamentazione delle “Zone E2 – Agricole con prevalenti colture arboree”, prevede - per quanto di rilevanza in questa sede – che “per gli altri edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una tantum del 10% della superficie utile SU preesistente per un valore massimo comunque non maggiore di mq. 10,00, per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative”. Ciò detto, risulta evidente che la previsione de qua tende sostanzialmente a sottoporre a un regime di favore gli edifici che già insistono sull’area “agricola” ma, in ogni caso, impone il rispetto di precisi limiti, necessariamente riferibili a quanto già esistente e, dunque, anche alla “categoria edilizia” di appartenenza degli edifici di cui si discute, tenuto conto, tra l’altro, delle inequivoche ricadute che i mutamenti di categoria o, comunque, l’assunzione di una nuova categoria determinano a livello urbanistico (cfr., tra le altre, C.d.S., 31 maggio 2021, n. 4142). Si intende, in altri termini, affermare che, ove si tratti – come nell’ipotesi in trattazione - di interventi di ristrutturazione, la verifica del rispetto dei limiti indicati non è meramente riferibile all’immobile considerato nella “struttura” che lo connota, bensì deve essere effettuata tenendo ragionevolmente o, meglio, doverosamente conto della tipologia del fabbricato esistente, pervenendo così ad affermare che – sulla base di una corretta lettura dell’art. 64 in esame - è da escludere che quanto in esso previsto valga a consentire la totale trasformazione di un immobile già esistente mediante l’acquisizione da parte di esso di una destinazione d’uso totalmente diversa da quella preesistente. Con riferimento all’ipotesi in trattazione, connotata da “lavori di ristrutturazione e cambio d’uso, da deposito a residenza”, sussistono, pertanto, validi motivi per convenire in ordine alla mancata conformità agli strumenti urbanistici previsti dalle norme vigenti, di cui è data espressa evidenza nella nota di comunicazione dei motivi ostativi alla sanatoria, precisando – in aggiunta – che il ricorrente invoca sì l’art. 64 di cui sopra ma si astiene del tutto dallo spiegare l’irrilevanza dell’aspetto “funzionale” che, per contro, l’Amministrazione costantemente richiama. Del resto, è noto che “l’esigenza di tutela sottesa all’art. 36 DPR n. 380 del 2001 è quella di evitare interventi repressivi, di demolizione delle opere sine titulo realizzate, qualora l’illecito in concreto commesso sia lesivo del solo interesse pubblico (strumentale) della sottoposizione al previo controllo amministrativo dell’attività edilizia, senza compromissione dell’interesse pubblico (finale) dell’ordinato sviluppo del territorio, nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia all’uopo applicabile” (cfr. C.d.S., Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 3963);
- è da convenire, ancora, con l’Amministrazione circa l’impossibilità di presentare domanda di “accertamento di conformità” ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 in relazione ad opere da “eseguire” (individuate nell’eliminazione delle “coperture del porticato in legno” e “della tettoia”), ribadendo – in linea con la giurisprudenza in materia – che l’accertamento in esame può essere chiesto per opere individuate nei loro aspetti strutturali e funzionali che, per come sono e non per come potrebbero essere a seguito dell’esecuzione di interventi ulteriori, si presentano conformi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione ed al momento della presentazione della domanda, atteso che la ratio dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 propriamente risiede nella permanenza di <<opere mediante la formazione postuma, una volta commesso l’illecito e a sua sanatoria, del titolo edilizio idoneo a legittimare l’intrapresa attività edificatoria. Attraverso la sanatoria, dunque, si ripristina la legalità formale violata, rilasciando all’istante il medesimo titolo edilizio (l’art. 36 DPR n. 380 del 2001 discorre, infatti, di “permesso in sanatoria”) che lo stesso avrebbe dovuto acquisire agendo lecitamente (sottoponendo l’attività edilizia al previo controllo amministrativo in funzione del rilascio del prescritto titolo abilitativo)>> (C.d.S, n. 3963 del 19 maggio 2022);
- permangono da valutare i rilievi del ricorrente inerenti alla configurabilità in termini di attività edilizia libera di alcuni degli abusi contestati, prioritariamente individuati nel muro di confine alto mt. 2,50 e nel viale di accesso ma, in seguito, estesi anche al porticato in legno di mq. 200 ed alla tettoia di mq. 42. Anche tali rilievi sono infondati. Preso - preliminarmente - atto che quanto accertato “su richiesta della Procura di Lecce” in ordine all’epoca di realizzazione delle prime due delle opere di cui sopra dà conto della risalenza della stessa “dopo il 2011”, ricordato che l’Amministrazione ne afferma l’incompatibilità “con i caratteri rurali previsti nella zona E1-Agricola” (cfr. nota del 20 aprile 2016, di comunicazione del preavviso di rigetto) e constatato, ancora, che gli aspetti de quibus non si presentano adeguatamente confutati dal ricorrente, il Collegio ritiene, infatti, doveroso osservare che tali opere ben giustificano l’ordine di demolizione impartito non solo per la particolare consistenza che le connota ma anche in ragione di una visione complessiva e non atomistica delle stesse, la quale inequivocabilmente rivela un evidente pregiudizio al regolare assetto del territorio (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 07/01/2022 n. 105) e, conseguentemente, consente di riscontrare nella sanzione irrogata una conseguenza necessitata e vincolata, dal momento che la realizzazione di opere di tale genere, <<comportanti la stabile trasformazione del territorio, va ricondotta agli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, che sono assoggettati, ai sensi del successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire>> (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 7.12.2021 n. 7832);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada respinto, precisando – a titolo di completezza – che le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
Ritenuto, peraltro, che nulla debba essere disposto in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO