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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/02/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Califano Raffaele Presidente dott.ssa Rizzi Maria Cristina Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2564/2023 del R.G., Affari Contenziosi, avente ad oggetto la separazione giudiziale
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv. Angelo Guerriero e Lucia Bonavita ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Tagliamento n. 237;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Emilia Iuliano ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Enrico Fioretti n. 10;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 29.01.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.07.2023 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di pronunciare la separazione personale dal coniuge con Controparte_1
addebito a quest'ultimo, di disporre l'affido esclusivo in suo favore dei figli minori
[...]
ed garantendo gli incontri con il padre in modalità protetta, Per_1 Per_2
1/3 l'assegnazione a sé della casa coniugale comprensiva di arredi e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di € 1.500,00 mensili e un assegno di mantenimento per sé dell'importo di € 1.000,00 riconoscendo, altresì, il suo diritto a percepire per intero l'assegno unico. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente 30.04.2007 e che dalla loro unione sono nati il 30.06.2009 ed il 8.08.2011, ha esposto che sin dai primi Persona_1 Per_2 anni di matrimonio aveva dovuto subire comportamenti e condotte del coniuge consistenti in minacce, ingiurie, violenze e costrizioni e di non aver denunciato inizialmente tali comportamenti in quanto sopraffatta da un possibile ripensamento e pentimento del coniuge. La ricorrente ha, poi, richiamato molti episodi di discordanza con il resistente e le registrazioni delle conversazioni quotidiane concernenti le minacce e le offese subite. In ordine all'aspetto economico, la ricorrente ha esposto che il marito era proprietario di quattro autovetture ed una moto ed ha evidenziato di aver scoperto che lo stesso, oltre allo stipendio mensile derivante dal lavoro di impiegato, percepiva un reddito da professione libera di circa € 250.000,00/300.000,00 annui derivanti dall'attività di intermediario immobiliare a lei nascosta.
Con memoria difensiva del 10.11.2023 si è costituito che, pur non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di separazione, ha chiesto l'addebito in capo alla ricorrente, di disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di lui e il diritto di visita della madre, l'assegnazione della casa coniugale con relativo corredo a sé, un assegno di mantenimento a carico della ricorrente di € 500,00 mensili in favore dei figli con spese extra assegno a carico di ciascun coniuge al 50%. In punto di fatto il resistente ha osservato che l'unico vero motivo che aveva determinato la crisi coniugale era stata la relazione intrapresa dalla ricorrente con un collega di nome , docente di musica, scoperta nel Per_3 mese di maggio 2023 a seguito di investigazione privata. Inoltre, il ricorrente ha esposto di non aver mai posto in essere condotte violente e prevaricatrici, di amare i propri figli in modo incondizionato e di essere lontano da Avellino solo per motivi di lavoro e che, viceversa, la ricorrente aveva sempre avuto comportamenti intolleranti, aggressivi ostacolando anche i rapporti dei figli con la nonna, gli zii ed i cugini paterni. In ordine all'aspetto economico, il resistente ha negato di percepire un reddito da professione libera ed ha esposto di svolgere la professione di educatore scolastico con stipendio mensile di circa € 1.600,00, di avere su un libretto postale un saldo di € 2.843,63 osservando, in ordine
2/3 alla posizione reddituale della ricorrente, che la stessa possedeva molti beni immobili, svolgeva la professione di insegnante di scuola superiore percependo uno stipendio di €
1.800,00 mensili e percepiva altre entrate provenienti da locazioni immobiliari.
Con note scritte per l'udienza dell'11.01.2024 le parti hanno prodotto l'accordo raggiunto nelle more del giudizio, sottoscritto il 5.01.2024, e hanno chiesto di pronunciare la separazione a tali condizioni.
All'udienza dell'11.01.2024 la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il 5.01.2024 e depositato nelle note scritte per l'udienza dell'11.01.2024 non risultando le condizioni ivi indicate contrarie a norme imperative con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 comma 1°, c.c., la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 5.01.2024 e depositato l'8.01.2024.
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Avellino per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 1.2.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3