Sentenza 27 maggio 2022
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 17/04/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 46/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. Alessandra SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24358 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da R.M., nato a omissis, il omissis,
residente in omissis, Via omissis, c.f.
omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Berti e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Torino, Via Aurelio Saffi n. 6, per delega in calce al ricorso, PEC: marcoberti@pec.ordineavvocatitorino.it;
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore.
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
SENTITE, all’udienza del 19 marzo 2026, le difese delle parti, come da verbale.
FATTO
Con sentenza n. 143/2022, depositata il 27 maggio 2022, il Giudice Monocratico delle Pensioni di questa Sezione, così decideva il ricorso promosso dal Sig. R.M., avente ad oggetto il ricalcolo del trattamento pensionistico computando come base pensionabile l’aliquota pari al 44 per cento, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, con corresponsione degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria: “ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l’effetto, dichiara sussistente il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, determinando la quota calcolata con il sistema retributivo tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31/12/1995, e con l’applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, pari al 2,44% annuo. Sui maggiori ratei, spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo. Spese compensate”.
A seguito di diffide inoltrate via pec in data 29/3/2024 e 3/6/2024, rimaste senza esito, il ricorrente ha adito questa Corte per far ordinare all’INPS di Torino, in persona del dirigente pro tempore, l’ottemperanza alla richiamata sentenza, notificata il 25.07.2022 e passata in giudicato, chiedendo disporsi, in subordine, la nomina di un Commissario ad acta, con vittoria di spese di giudizio.
L’INPS si costituiva in giudizio con memoria del 9 ottobre 2025, dichiarava che il competente ufficio amministrativo aveva istruito la pratica, eccepiva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, e chiedeva, in via istruttoria, che venisse sentito a chiarimenti il responsabile Area Gestione Pensioni Pubbliche Dott. Luigi D’Oria o altro Funzionario allo scopo delegato.
All’udienza del 23 ottobre 2025, fissata per la discussione orale della causa, la difesa dell’INPS ribadiva la richiesta che, ai fini della definizione della causa, venisse sentito in audizione il funzionario responsabile del fascicolo Dott. Luigi D’Oria.
Pertanto, con ordinanza n. 21/2025 questo giudice fissava nuova udienza di discussione al 19 marzo 2026, disponendo la comparizione a tale udienza del funzionario competente indicato dalla difesa dell’INPS nella persona del Dott. Luigi D’Oria, ed assegnando ad entrambe le parti del giudizio un termine prima di tale udienza per il deposito di note difensive.
Con memoria del 6 marzo 2026 depositata in vista dell’udienza del 19 marzo 2026, l’INPS richiamava le difese di cui alla memoria di costituzione, dichiarando che “allo stato l’ufficio amministrativo sta istruendo la pratica”.
Con la memoria del 13 marzo 2026 depositata in vista dell’udienza del 19 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente chiedeva di dichiarare inammissibili, per violazione del principio di intangibilità del giudicato ex art. 2909 c.c., le eccezioni sollevate dall'INPS nelle proprie difese scritte, concernenti il preteso divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, e di dichiarare infondate nel merito, in via subordinata e assorbente, le predette eccezioni, richiamando gli artt. 22, comma 36, L. 724/1994 e 16, comma 6, L. 412/1991, nonché la giurisprudenza della Cassazione; ribadiva, per il resto, la richiesta di ottemperanza già formulata.
All’udienza del 19 marzo 2026 compariva unicamente il difensore legale dell’INPS - e non anche il funzionario competente, nonostante la comparizione disposta con ordinanza n. 21/2025 – il quale faceva presente l’impossibilità per l’INPS di procedere al pagamento di quanto spettante al ricorrente, attesa la necessaria riliquidazione del trattamento pensionistico di competenza del Ministero della Difesa (Amministrazione che aveva originariamente provveduto alla concessione della pensione e, successivamente, della pensione privilegiata), essendo l’INPS mero ordinatore secondario della spesa e, pertanto, non legittimato a modificare o riliquidare un trattamento pensionistico determinato da altra Amministrazione. Precisava che l’Istituto aveva provveduto a sollecitare l’intervento di Previmil mediante PEC, della quale chiedeva l’acquisizione agli atti unitamente alla comunicazione, via mail, del funzionario INPS non presente.
La difesa di parte ricorrente evidenziava l’assenza del Funzionario dell’INPS convocato per rendere chiarimenti, nonché la data (7 marzo 2026) di poco antecedente all’udienza di discussione orale, in cui l’Istituto aveva trasmesso a Previmil la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente. Richiamava integralmente le difese scritte depositate in giudizio, ribadendo la richiesta di ottemperanza nei confronti dell’INPS, nonché, eventualmente, l’applicazione di una penale in caso di ulteriore ritardo, avuto riguardo al lungo lasso di tempo decorso dalla pronuncia della sentenza.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione, e, a seguito della camera di consiglio, è stata decisa ex art. 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il presente giudizio è instaurato per l’ottemperanza della sentenza n. 143/2022 depositata il 27 maggio 2022, con cui, in accoglimento parziale della domanda spiegata dal ricorrente, è stato riconosciuto il diritto del Sig. R.M.
alla riliquidazione della pensione in godimento, determinando la quota calcolata con il sistema retributivo tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, e con l’applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, pari al 2.44% annuo, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo.
La suddetta sentenza, provvisoriamente esecutiva ex lege, è stata notificata il 25.07.2022 ed è passata in giudicato.
Il presente ricorso, promosso ex art. 217 e ss. c.g.c., è stato preceduto dalla diffida, richiesta dal comma 1 dell’art. 218 c.g.c. (v. pec del 29 marzo 2024 e 3 giugno 2024), nei confronti dell’INPS, parte processuale, insieme al ricorrente, del giudizio sfociato nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Come noto (si cfr. in particolare: Corte dei conti, Sez. III App. nn. 90/2025 e 499/2023 e giurisprudenza ivi citata), il giudizio di ottemperanza è lo strumento attraverso il quale il beneficiario di statuizioni assistite da forza di giudicato mira ad ottenere l’attuazione - o la più puntuale attuazione - del diritto giudizialmente riconosciuto (Sez. I d’App., sent. n. 331 del 2023).
Il ricorso di ottemperanza è, quindi, il mezzo che il soggetto, che sia risultato vittorioso nel giudizio di cognizione o in altra procedura a questa equiparabile, può utilizzare al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla pronuncia giudiziale (Cons. Stato, n. 818 del 2020, che richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 2013; IV, n. 4946 del 2019 e n. 6468 del 2012,).
L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, dunque, nella verifica dell’esatto adempimento, da parte dell’Amministrazione, della pronuncia giudiziale, in modo da consentire il concreto conseguimento dell’utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione.
Presupposto del giudizio di ottemperanza è l’inadempimento, anche parziale, dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi alla sentenza.
La giurisprudenza ha, poi, anche chiarito che, nel giudizio di ottemperanza, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare (Cons. Stato, n. 4096 del 2010); conclusione cui si perviene, del resto, anche considerando che l’interesse ad agire, in sede di ottemperanza, non è altro che un prolungamento, in altra forma processuale, dell’interesse ad agire che ha retto il giudizio di cognizione e che è stato valutato nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Tanto premesso, l’interesse ad agire del pensionato, anche nell’ambito del giudizio di ottemperanza, è quello alla liquidazione del trattamento pensionistico come riconosciuto in esatto adempimento della pronuncia giudiziale.
Nel caso di specie, la difesa dell’INPS ha sollevato eccezioni, riguardanti il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, che non sono ammissibili in questa sede, in quanto attinenti a questioni di merito già decise dalla sentenza da ottemperare, di cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile ex art. 2909 c.c.
Si tratta di questioni di diritto sostanziale che l'INPS avrebbe dovuto e potuto sollevare nel corso del giudizio di cognizione in primo grado o in sede di impugnazione della sentenza n. 143/2022.
Si ricorda, infatti, che il giudizio di ottemperanza presenta profili di carattere cognitorio limitati alle questioni relative alla corretta interpretazione del giudicato o alla sua concreta attuazione (v. art. 218, comma 6, c.g.c.), non essendo consentito, attraverso tale giudizio, di introdurre o reintrodurre motivi di doglianza volti a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza da eseguire (Cons di Stato n. 2324/2017, 4232/2017, 5409/2015).
Per il resto, la difesa dell’INPS si è limitata a ribadire che la pratica è in fase di istruzione; ha chiesto che venisse chiamato a comparire, per rendere delucidazioni sullo stato della pratica, il funzionario competente, il quale, tuttavia, non si è presentato in udienza; ha giustificato l’attuale mancata esecuzione della sentenza sulla base della considerazione che mancherebbe la riliquidazione spettante al Ministero della Difesa che ha concesso la pensione, sollecitato con nota (versata in giudizio) del 7 marzo 2026, di poco antecedente all’udienza di discussione del 19 marzo 2026.
Tanto premesso, è pacifico che alla sentenza n. 143/2022 non è stata ancora data attuazione, e che, l’Amministrazione, parte dell’originario giudizio sfociato nella sentenza in questione e titolare dello specifico potere attuativo della statuizione giudiziale non eseguita è individuata nell’INPS.
Spetta quindi all’INPS di Torino, in persona del dirigente legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 143/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Conclusivamente, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, e, in base al principio di soccombenza, l’INPS deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l’effetto, ordina all’INPS, sede di Torino, in persona del dirigente legale rappresentante, di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 143/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 19 marzo 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra SI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 17/04/2026 Il Direttore della Segreteria
ER GL
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra SI
Firmato digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 17/04/2026 Il Direttore della Segreteria
ER GL
Firmato digitalmente
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