Articolo 1274 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1274. Condizioni particolari per l'avanzamento 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.
(( 1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo e' richiesto il possesso della laurea. )) 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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