Articolo 8 della Legge 15 dicembre 1967, n. 1235
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 febbraio 1968
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Versione
1 aprile 1998
Art. 8. (((Sanzioni) )) (( 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. ))
Entrata in vigore il 1 aprile 1998
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