Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2025, proposto da MA ST & VI S.r.l. P.Iva 09695891003 in P.L.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Via Nuoro, 50;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per accertare e dichiarare ex artt. 31 117 del c. p. a.,
il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, preposte alla tutela, alla salvaguardia ed
alla vigilanza del paesaggio vincolato ed all’osservanza dello strumento urbanistico
comunale, in ordine all’istanza-diffida ricevuta a mezzo pec dalle PP.AA. in data 12 marzo
2025 (prot. numero -OMISSIS- Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS-), istanza per mezzo della
quale si richiedeva l’esercizio effettivo del potere-dovere di intervento e di cooperazione
finalizzato all’applicazione della sanzione amministrativa richiesta: id est l’ordinanza di
demolizione avverso gli illeciti edilizi concretizzanti nuovi volumi in zona vincolata non
ammessi dalla legge. Ciò al fine di adeguare la situazione a quella di diritto interrompendo i
pregiudizi ricadenti nella sfera giuridica della ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere in capo alle PP.AA.
in relazione all’istanza della ricorrente con un provvedimento conclusivo espresso, poiché
l’amministrazione è tenuta a definire il procedimento attivato su istanza di parte tutte le
volte in cui, così come nel caso di specie, l’istante abbia una legittima aspettativa a
conoscere la determinazione dell’amministrazione in ordine al “possibile” abuso edilizio
commesso dal terzo-confinante in violazione allo strumento urbanistico ed ai vincoli apposti
in situ;
nonché per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla
menzionata istanza-diffida entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di
nomina si d’ora di un Commissario ad acta che ponga fine al comportamento inerte e/o
omissivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Autonoma della Sardegna, Comune di -OMISSIS- e Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha proposto l’odierno ricorso avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate rispetto all’istanza-diffida inoltrata dall’esponente, e ricevuta dalle amministrazioni stesse il 12/03/2025, con la quale gli Enti evocati in giudizio sono stati compulsati all’esercizio dei pertinenti poteri di accertamento e sanzionatori in relazione alla segnalata realizzazione di opere edili asseritamente abusive realizzate in area confinante.
Ha, in tal senso, rappresentato la ricorrente:
- di essere intervenuta ad adiuvandum del sig. -OMISSIS-, ricorrente, nel ricorso NRG 1014/2024 proposto da quest’ultimo davanti al T.a.r. Sardegna, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dagli stessi enti oggi intimati in relazione ad istanza avente il medesimo contenuto di quella oggi trasmessa dalla ricorrente;
- il titolo legittimante l’intervento è stato identificato dalla odierna ricorrente nella sua qualità di promissaria acquirente della nuda proprietà dei terreni inedificati a destinazione agricola che confinano con gli abusi edilizi per cui è causa;
- tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 220 dell’8 marzo 2025, con la quale il T.a.r. Sardegna, sez. I, ha dichiarato inammissibile l’atto di intervento spiegato dall’odierna ricorrente per omessa notifica dello stesso alle altre parti del giudizio;
- la citata sentenza ha poi dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio proposto dal sig. -OMISSIS-, tanto nei confronti dell’Arma dei Carabinieri – per ragioni qui irrilevanti, non essendo l’odierno ricorso notificato a tale amministrazione, quanto nei confronti del Comune di -OMISSIS-;
- la ricorrente, non condividendo la decisione del Tribunale, ha allora trasmesso, pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza (12.3.2025) una nuova istanza, dichiaratamente di tenore identico a quella già trasmessa dal sig. -OMISSIS-, a tutte le amministrazioni già destinatarie della precedente, procedendo poi a notificare il ricorso il medesimo e depositare il 10.3.2025 nuovo ricorso avverso il silenzio;
- con esso, nel ribadire tutto quanto già indicato nel ricorso NRG 1014/2024 del sig. -OMISSIS-, ha svolto anche diverse contestazioni al contenuto della sentenza n. 220 del 2025 del T.a.r. Sardegna.
2. Resistono in giudizio la Regione Sardegna, il Comune di -OMISSIS- e il Ministero della Cultura, mentre non si sono costituiti i controinteressati -OMISSIS-.
3. Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Deve, preliminarmente, essere disposta la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dell’espressone “ COMUNE COLLUSO-CONVENUTO DAL COMPORTAMENTO SIMIL-MAFIOSO ”, contenuta a pag. 4 del ricorso, poiché oggettivamente sconveniente ed offensiva e che esula dai criteri della pertinenza e della continenza formale e non si pone in termini di utilità con l’oggetto della causa.
5. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile – e dunque non se ne terrà conto ai fini della decisione - la memoria dell’Avvocatura dello Stato, datata 16 maggio 2025 ma depositata in Segreteria il 27 maggio 2025, in quanto fuori termine (arg. ex artt. 73, comma 1 e 87 comma 3 c.p.a.).
6. La società ricorrente, con l’odierno giudizio, ha dichiaratamente proposto ricorso avverso il silenzio in relazione ad una istanza (nuova) da essa trasmessa agli enti intimati ma avente identico contenuto a quella trasmessa dal sig. -OMISSIS-, sulla quale quest’ultimo aveva ritenuto essersi formato un illegittimo silenzio delle amministrazioni e per cui era stato proposto da questi ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., nel quale era intervenuta ad adiuvandum l’odierna ricorrente, pur se tale intervento era stato dichiarato inammissibile.
Questa Sezione, con la sentenza n. 220 del 2025, ha tuttavia dichiarato il ricorso del -OMISSIS- inammissibile.
Ora, perciò, è evidente l’identità di oggetto tra i due giudizi. L’odierno ricorso proposto dalla società ricorrente sviluppa, infatti, principalmente contestazioni avverso la precedente sentenza di questa Sezione già emessa sulla questione sostanziale sottesa ad entrambe le controversie.
7. Orbene, pur non essendo precluso alla ricorrente di proporre l’odierno giudizio, non essendo formatosi giudicato nei suoi confronti stante la dichiarata inammissibilità dell’intervento, con sentenza nei suoi confronti resa perciò in rito, il Collegio ritiene di ribadire il contenuto della sentenza già resa sulla vicenda, non rinvenendosi ragioni nel ricorso odierno per decamparvi.
8. In primo luogo, si impone perciò di riportare i passaggi motivazionali rilevanti della sentenza n. 220 del 2025, che il Collegio condivide e pone a fondamento della presente decisione:
“ 3.2. L’iniziativa giurisdizionale proposta da parte ricorrente si rivela inammissibile anche avuto riguardo all’istanza inoltrata al Comune di -OMISSIS-.
3.2.1. L’amministrazione resistente ha fornito apposita documentazione (cfr. doc. 3 prodotto dal Comune di -OMISSIS-) attestante come la segnalazione di presunti abusi e la sollecitazione all’esercizio di poteri di verifica fosse già stata sollecitata con varie note e comunicazioni (tra queste la nota prot. -OMISSIS-) riscontrate mediante la messa a disposizione della documentazione inerente all’intervento edilizio oggetto di segnalazione (cfr. nota prot. -OMISSIS-, doc. 4 del Comune).
Sempre con riferimento al medesimo manufatto l’amministrazione ha prodotto il permesso di costruire in accertamento di conformità n° -OMISSIS- e la determinazione -OMISSIS- dell’Area Lavori Pubblici e Urbanistica e Paesaggio inerente all’accertamento della compatibilità paesaggistica sulla base del conseguimento del presupposto parere favorevole prot. -OMISSIS- rilasciato dalla competente Soprintendenza per le province di Cagliari e Oristano.
3.2.2. Assume rilievo, a tale proposito, come parte ricorrente, nell’istanza diffida della quale lamenta il mancato riscontro, da un lato dimostri di essere pienamente a conoscenza dell’adozione dei predetti provvedimenti autorizzatori (cfr. pagine 3/14 dell’istanza - diffida) e, dall’altro, ne assuma l’illegittimità (cfr. passaggi a pag. 8 del medesimo atto) senza, peraltro, aver proposto a suo tempo le conseguenti iniziative giurisdizionali.
Traguardata in questi termini, e alla luce dei complessivi contorni della vicenda, l’azione ora proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa si rivela chiaramente inammissibile in quanto volta, nella sostanza, a sollecitare un intervento in sede di autotutela dell’amministrazione. Sollecitazione che, tuttavia, non si correla ad un corrispondente obbligo a provvedere da parte dell’amministrazione.
La giurisprudenza consolidata ha evidenziato che quando l’atto di diffida (al pari del successivo ricorso) sollecita, nella sostanza, il Comune all'esercizio di poteri di autotutela nei confronti di titoli edilizi e autorizzatori risalenti nel tempo, non sussiste rispetto ad esso alcun obbligo di risposta da parte del Comune, non potendo trovare applicazione quanto statuito dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, L. n. 241 del 1990 (v. Cons. Stato, sez. IV nn. 1687 del 2022, 2622 del 2021, 5010 del 2020). (…)
3.2.3. Le risultanze documentali palesano il fatto che parte ricorrente abbia, in definitiva, reiterato -tramite l’attività sollecitatoria da ultimo proposta - una serie di segnalazioni-denunce inerenti alla medesima situazione fattuale sulla quale l’amministrazione si è già pronunciata e in relazione alla quale ha già esibito la documentazione di riferimento.
In tale contesto, il silenzio serbato dall’Ente compulsato a fronte della ripetizione di una richiesta di uguale contenuto già esitata, non può assumere il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto), non potendosi ritenere sussistente alcun obbligo giuridico di provvedere, in quanto l’invocato riesercizio della pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, è qualificabile quale mera facoltà che rientra nella piena discrezionalità amministrativa dell’Ente ”.
Ha inoltre soggiunto la citata sentenza di questa Sezione che “ dall’analisi congiunta della “causa petendi” del ricorso, in uno con la richiamata istanza-diffida, emerge come, nella sostanza, sia stata introdotta una domanda di condanna ad un “facere” palesemente inammissibile perché proposta al di fuori dei limiti tracciati dagli artt. 30 e 31, comma 3, c.p.a. (v., “ex plurimis”, Cons. Stato, sez. IV, nn. 7373 del 2021, 594 del 2021, 2205 del 2018, 444 del 2017, 293 del 2017).
Nell’istanza - diffida, infatti, parte ricorrente ha reiteratamente richiesto “l’adozione del provvedimento sanzionatorio ex art. 27 e/o 30 e/o 31 DPR 380/2001 ovvero la demolizione delle opere abusive”.
Sennonché, le norme di cui agli artt. 30, 31 e 117 c.p.,a, introducono una azione sulla inerzia della P.A., e solo in casi eccezionali (v. giurisprudenza sopra richiamata) esse consentono di chiedere e ottenere una decisione di condanna, ovvero: i) quando non si rendono necessari accertamenti istruttori; ii) quando l'attività risulti interamente vincolata.
Affinché si possa accertare la fondatezza della pretesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 1, 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c) e comma 2, c.p.a., occorre non solo che l'esercizio della funzione pubblica sia interamente vincolato ma che non siano necessari adempimenti istruttori, evenienza questa che non si verifica in relazione all'esercizio dei poteri di cui alla presente fattispecie, che impone invece rigorosi e complessi accertamenti in fatto che implicano, in aggiunta ai riscontri istruttori, valutazioni discrezionali di natura sia amministrativa che tecnico-amministrativa (cfr C.d.S, Sez. IV, Sent., 08/09/2022, n. 7838) ”.
9. Ciò posto, avverso tale sentenza deduce la ricorrente che:
- “ con estrema semplificazione, hanno qualificato come istanza di provvedere in autotutela all’annullamento dei titoli, l’istanza oggetto del giudizio durante il quale il ricorrente, nonostante fosse chiarissimo il contenuto della stessa, si era premurato di evidenziare ripetutamente al Collegio, in maniera quasi ridondante, che il “Comune colluso convenuto” si ostinava a non emettere l’ordinanza demolitoria ” (p. 3 ricorso);
- contesta poi partitamente i passaggi motivazionali sopra riportati, deducendo, in relazione al par. 3.2.1. della sentenza, che “ L’ACCESSO AGLI ATTI NULLA C’ENTRA CON L’AZIONE PROPOSTA ”; in relazione all’esistenza di un permesso di costruire in accertamento di conformità, che “ L’AUTORIZZAZIONE E’ CONTRA IUS. LADDOVE SI REALIZZANO NUOVI VOLUMI IN AREA TUTELATA IL LEGISLATORE PREVEDE SOLO L’OBBLIGO DI RIPRISTINO. LA DOCUMENTAZIONE NON E’ STATA NEANCHE PRODOTTA !”; in relazione all’omessa impugnazione di tale provvedimento che “ L’AZIONE IMPUGNATORIA E’ BEN DIVERSA DA QUELLA DISPIEGATA ”; quanto alla riqualificazione dell’azione, che “ L’AZIONE NELLA SOSTANZA E’ FINALIZZATA ALL’ORDINANZA DEMOLITORIA, EMERGEVA -ICTU OCULI- SEMMAI L’AUTOTUTELA E’ DOVEROSA MA APPARE SUPERFLUA NEL CASO DI SPECIE ”; quanto al consolidamento degli effetti dell’autorizzazione, che “ I TITOLI EDILIZI CONTRA IUS NON POTRANNO MAI CONSOLIDARSI NON SUSSISTENDO ALCUN LEGITTIMO AFFIDAMENTO PER IL COMMITENTE CHE TRASFORMA L’AREA GRAZIE ALLA COLLUSIONE DEL COMUNE: “COMUNE COLLUSO-CONVENUTO DAL COMPORTAMENTO SIMIL-MAFIOSO ” e che “ VI E’ L’OBBLIGO DI EMETTERE L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE NEL CASO DI SPECIE. NESSUN DIVERSO PROVVEDIMENTO E’ PREVISTO ” (pp. 3-5 ricorso).
10. Le considerazioni esposte non possono essere condivise dal Collegio, in quanto esse non sono idonee a superare le circostanze documentali già poste a fondamento della sentenza n. 220 del 2025.
In tal senso infatti, è pacifico in causa che siano stati adottati nel tempo provvedimenti autorizzatori per le opere in contestazione, i quali si sono consolidati e non sono mai stati ritualmente e tempestivamente impugnati.
L’esistenza dei provvedimenti autorizzativi perciò esclude l’abusività sub specie di carenza di titolo autorizzatorio e, perciò, l’istanza della ricorrente, così come quella del sig. -OMISSIS-, si risolve in una istanza di annullamento in autotutela dei titoli edilizi pacificamente esistenti.
In sostanza, erra la ricorrente nel ritenere che non si sia compreso il contenuto dell’istanza trasmessa, poiché, in realtà, così come proposta, la stessa non è fondata in quanto, anche in tesi di parte ricorrente, risultano i titoli edilizi per l’immobile per cui è causa; ma, allora, perché tali immobili possano essere considerati abusivi, dovrebbero essere annullati i provvedimenti in questione.
Sicché, l’istanza della ricorrente non può che essere qualificata come istanza di intervento in autotutela.
Oltre alla giurisprudenza richiamata dalla sentenza di questa Sezione n. 220 del 2025, può altresì farsi richiamo alla giurisprudenza che ha ribadito che “ quanto all'inquadramento dei principi che regolano la c.d. autotutela edilizia, la giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 5018 del 2017 e n. 7172 del 2018) ha chiarito che anche i provvedimenti di annullamento in autotutela di precedenti titoli edilizi sono attratti all'alveo normativo dell'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 che, per effetto delle riforme introdotte dal legislatore (da ultimo, la legge n. 124 del 2015), ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all'Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell'interesse pubblico in comparazione con l'affidamento del destinatario dell'atto; come già argomentato dalla Sezione: "i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari" (Cons. St. n. 6975 del 2019; cfr. anche Cons. St. n. 2007 del 2020); ” (Cons. Stato sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277).
Come detto, non può la ricorrente ritenere che tali principi non siano pertinenti al caso di specie poiché l’istanza proposta non sarebbe una istanza di intervento in autotutela, poiché la pacifica esistenza dei titoli edilizi a fondamento delle opere realizzate, non può che imporre una qualificazione giuridica in tali termini dell’istanza del ricorrente, poiché l’abusività dell’opera non può che transitare per l’annullamento dei provvedimenti che, ad oggi, rendono legittime le opere.
11. E d’altronde, proprio in relazione all’ultima istanza trasmessa dalla ricorrente e su cui la stessa ha ritenuto essersi formato il silenzio inadempimento, si rileva in via documentale come la Regione Sardegna abbia invero adottato la nota prot. 15649 del 24.03.2025 (doc. 18 Regione), con la quale ha chiesto al diffidante di:
- dettagliare le opere abusive per cui è stata presentata l’istanza-diffida, in particolare, le stesse devono essere indicate in una planimetrica con la relativa rappresentazione fotografica, deve essere comunicato se sono state eseguite in difformità del titolo edilizio, specificando la data e il numero dello stesso, o in assenza di titolo;
- specificare puntualmente i motivi di illegittimità di ogni singolo titolo edilizio rilasciato, in particolare evidenziando le “ dichiarazioni mendaci ” indicate nella istanza diffida.
La ricorrente non ha offerto riscontro a tale nota, né in sede giurisdizionale ha meglio dettagliato le circostanze che determinerebbero l’abusività delle opere, che, come detto, risultano allo stato assistite da titolo edilizio.
11. Ora, su tali basi, non può fare a meno il Collegio di rilevare che l’odierna controversia non possa che essere esaminata in una più ampia ottica concernente il proliferare delle iniziative giurisdizionali sottoposte all’attenzione di questo Tribunale dall’attuale società ricorrente MA ST & VI srl, da un lato, e dal sig. -OMISSIS- Marino dall’altro.
Questo Tribunale ha già evidenziato (cfr. Tar Sardegna, sez. 1^ decreto presidenziale n° 55 del 14.3.2025) la documentale emersione della sussistenza di “ un collegamento tra la srl e il suddetto -OMISSIS- il quale ultimo, a sua volta e in via individuale, sta impegnando l’attività del Tribunale con una moltitudine di ricorsi, tuttora pendenti, concernenti sempre la medesima materia e proposti avverso la stessa amministrazione comunale ” (vengono citati i nn. rg 523 del 2023, 918 del 2024, 122 del 2025).
Osserva il Collegio che il complessivo quadro dei contenziosi proposti evidenzi un anomalo proliferare di iniziative giudiziarie che, partendo dalla titolarità (o dalla mera disponibilità) di immobili insistenti nel Comune di -OMISSIS-, di volta in volta si traduce in una sistematica e strumentale duplicazione di gravami -spesso contraddistinti da manifesti profili di inammissibilità come quello all’esame- volti a sollecitare un eccentrico controllo generalizzato circa la regolarità edilizia dei manufatti presenti nelle aree circostanti le proprietà della ricorrente.
La condotta in parola tuttavia si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali atteso che tale approccio denotante l’intento di parcellizzare in maniera strumentale le iniziative contenziose è idoneo a cagionare un ingiustificato aumento del contenzioso, rivelandosi di ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. n. 10327 del 30/04/2018; Cass. n. 29812 del 18/11/2019; Cass. civ., Sez. I, ord., 02/09/2024, n. 23488).
Le superiori considerazioni rendono evidente la sussistenza dei presupposti per applicare l'articolo 26 comma 1, seconda parte, a mente del quale “ il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati ”, posto che nel comportamento della ricorrente si ravvisa certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire, secondo il parametro proprio degli illeciti soggetti a sanzione pubblicistica, ossia quello dell'assenza di ogni ragionevole dubbio, l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cons. Stato, sez. V Sez., sentenza n. 8487 del 2023 e Cass. S.U. n. 9912 del 20.04.2018).
12. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dispone la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute a pag. 4 del ricorso, come in parte motiva (par. 4);
- rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione Sardegna e del Comune di -OMISSIS-, delle spese del giudizio che liquida, per ciascuno, in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, ove dovuti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese del giudizio che, tenuto conto anche di quanto osservato sopra al p. 5., liquida in euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Condanna la parte ricorrente a pagare, a Regione e Comune, la somma ulteriore di euro 2.000,00 (duemila/00), per ciascuna delle amministrazioni indicate, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte c.p.a.
Condanna infine la parte ricorrente a pagare, al Ministero resistente, la somma ulteriore di euro 1.000,00 (euro mille/00), ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte c.p.a. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.