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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1140/2021, avente per oggetto
“Divisione di beni caduti in successione”, promossa
DA
(c.f.: ), residente in Parte_1 C.F._1
23871- Lomagna (LC), via Fermi n. 6, rappresentato, difeso ed assistito anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Matteo notarlo e Andrea Lomanno ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Merate (LC) via
Statale 5/R, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione parte attrice;
CONTRO
(c.f. ), rappresentata, difesa ed P_ C.F._2
assistita dall'Avv. Piercarlo Peroni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Rota in Lecco (LC) via L. Da Vinci n. 15
parte convenuta E CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
parte convenuta contumace;
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte attrice – “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: previo accertamento del fatto che nessun corrispettivo è stato versato da parte del sig. in favore della di P_
lui madre sig.ra a fronte della cessione della quota indivisa Controparte_2
di 1/4 dell'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6: 1) accertare e dichiarare la simulazione del negozio giuridico posto in essere dai sigg.ri
ed (atto a firma notaio dott. REP. P_ Controparte_2 Persona_1
69.895 registrato a Brescia il 4.11.2020 al n. 46559 serie 1T e trascritto a
Lecco il 5.11.2020 (reg. gen. 13444 / reg. part. 9565), essendo tale contratto una donazione;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto datato 30.10.2020, a firma notaio dott. REP. 69.895 registrato a Persona_1
Brescia il 4.11.2020 al n. 46559 serie 1T e trascritto a Lecco il 5.11.2020
(reg. gen. 13444 / reg. part. 9565) stipulato tra i sigg.ri e Controparte_2
, in quanto trattasi di donazione con la quale i contraenti P_
hanno disposto della quota di un singolo bene ereditario senza che fosse previamente avvenuta la divisione della massa attiva riferita ai defunti sigg.ri
e 3) per l'effetto, accertata l'assenza di effetti reali / Pt_2 Parte_3
traslativi riferiti all'atto di disposizione datato 30.10.2020 e comunque la sua inopponibilità al sig. emettere pronuncia costitutiva con Parte_1
la quale venga divisa la massa ereditaria riferita ai defunti sigg.ri e Pt_2
assegnando la piena proprietà: al sig. Parte_3 Parte_1
- (box) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n.
[...]
1318 sub 703 – cat. C/6, classe 2, consistenza mq 42, superficie catastale mq
49, piano T, r.c. euro 214,74, valore stimato a corpo euro 34.000,00; -
(deposito) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub
707 – cat. C/2, classe 2, consistenza mq 37, superficie catastale mq 42, piano
T, r.c. euro 80,26, valore stimato a corpo euro 20.000,00; - (abitazione)
Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 709 – cat.
A/2, classe 3, consistenza vani sei, superficie catastale mq 132, piano T-1- 2-
2 S1, r.c. euro 650,74, valore stimato a corpo euro 136.000,00; - la somma di euro 12.966,20, ossia la metà del saldo attivo dei fondi giacenti alla CP_3
di Bellusco. - (ove il documento sia effettivamente esistente) la somma
[...]
di euro 1.227,23, ossia il 50% della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o Banco BPM di Lomagna;
al sig. : - (abitazione) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, P_
Foglio 4 – particella n. 1318 sub 710 – cat. A/2, classe 3, consistenza vani sei, superficie catastale mq 123, piano T-1- 2, r.c. euro 650,74, valore stimato
a corpo euro 96.000,00; - la somma di euro 4.322,00 ossia la quota di 1/6 del saldo attivo dei fondi giacenti alla di Bellusco;
- (ove il CP_3
documento sia effettivamente esistente) la somma di euro 204,87, ossia 1/6 della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n.
174524300461 acceso c/o Banco BPM di Lomagna;
alla sig.ra
[...]
- (deposito) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella CP
n. 1318 sub 708 – cat. C/2, classe 2, consistenza mq 81, superficie catastale mq 92, piano T, r.c. euro 175,70, valore stimato a corpo euro 50.000,00; - la somma di euro 8.644,14, ossia la quota di 1/3 del saldo attivo dei fondi giacenti alla di Bellusco;
- (ove il documento sia effettivamente CP_3
esistente) la somma di euro 818,15, ossia 1/3 della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o
Banco BPM di Lomagna;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, previo accertamento dell'assenza di effetti reali / traslativi riferiti all'atto di compravendita datato 30.10.2020 e comunque della sua inopponibilità al sig.
emettere pronuncia costitutiva con la quale venga divisa Parte_1
la massa ereditaria riferita ai defunti sigg.ri e Pt_2 Parte_3 assegnando la piena proprietà: al sig. - (box) Parte_1
Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 703 cat.
C/6, classe 2, consistenza mq 42, superficie catastale mq 49, piano T, r.c.
3 euro 214,74, valore stimato a corpo euro 34.000,00; - (deposito) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 707 – cat. C/2, classe
2, consistenza mq 37, superficie catastale mq 42, piano T, r.c. euro 80,26, valore stimato a corpo euro 20.000,00; - (abitazione) Lomagna, via Enrico
Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 709 – cat. A/2, classe 3, consistenza vani sei, superficie catastale mq 132, piano T1-2-S1, r.c. euro
650,74, valore stimato a corpo euro 136.000,00; - la somma di euro
12.966,20, ossia la metà del saldo attivo dei fondi giacenti alla CP_3
di Bellusco;
- (ove il documento sia effettivamente esistente) la somma di euro pari ad € 1.227,23, ossia il 50% di quanto presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o Banco BPM di Lomagna;
al sig. : - (deposito) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio P_
4 – particella n. 1318 sub 708 – cat. C/2, classe 2, consistenza mq 81, superficie catastale mq 92, piano T, r.c. euro 175,70, valore stimato a corpo euro 50.000,00; - (abitazione) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 710 – cat. A/2, classe 3, consistenza vani sei, superficie catastale mq 123, piano T-1- 2, r.c. euro 650,74, valore stimato a corpo euro
96.000,00; - la somma di euro 4.322,00 ossia la quota di 1/6 del saldo attivo dei fondi giacenti alla di Bellusco;
- (ove il documento sia CP_3
effettivamente esistente) la somma di euro 204,87, ossia 1/6 della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o Banco BPM di Lomagna;
alla sig.ra - la Controparte_2
somma di euro 8.644,14, ossia la quota di 1/3 del saldo attivo dei fondi giacenti alla di Bellusco;
- (ove il documento sia effettivamente CP_3
esistente) la somma di euro 818,15, ossia 1/3 della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o
Banco BPM di Lomagna;
In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli 1. vero o non vero che l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6, precedentemente di
4 proprietà dei coniugi e a partire dall'inizio degli Pt_3 Controparte_4
anni '90 ad oggi è utilizzato esclusivamente da parte del sig. Parte_1
per quanto concerne i mappali sub 703-707-709 mentre dalla sig.ra
[...]
e dal di lei figlio per quanto concerne i mappali sub 708-710; Controparte_2
2. vero o non vero che nell'aprile 2018 veniva effettuato un primo sopralluogo c/o l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6, al quale presenziavano i sigg.ri ed l'avv. Roberto Parte_1 Controparte_2
Alemanno, il sig. e il geom. di Olgiate Persona_2 Controparte_5
Molgora;
3. vero o non vero che l'incontro di cui al punto precedente era stato concordato e calendarizzato dalle parti al fine di concordare una divisione materiale e giuridica dell'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi
n. 6 tra i legittimi eredi dei coniugi ossia i fratelli ed CP Parte_1
e ;
4. vero o non vero che in occasione Controparte_2 P_
dell'incontro dell'aprile 2018 c/o l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n.
6 il sig. si presentava ai presenti quale consulente e Persona_2
procuratore sostanziale della sig.ra e del sig. ; Controparte_2 P_
5. vero o non vero il sig. partecipava quale parte e Persona_2
procuratore sostanziale del sig. agli incontri della procedura P_
di mediazione esperita prima dell'odierno contenzioso avanti l'Ordine degli
Avvocati di Lecco, producendo a tal fine una procura notarile ad hoc;
6. vero
o non vero che in occasione dell'incontro dell'aprile 2018 c/o l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6 le parti si accordavano affinché l'immobile de quo venisse suddiviso in due macrolotti, da assegnarsi l'uno alla sig.ra
(LOTTO 1: mapp. 708-710) e l'altro al sig. Controparte_2 Parte_1
2: mapp. 703-707-709), senza versamento di alcuna somma
[...] CP_6
a titolo di conguaglio in favore della sig.ra o del di lei figlio Controparte_2
sig. ;
7. vero o non vero che in occasione dell'incontro P_
dell'aprile 2018 c/o l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6 le parti davano incarico al professionista geom. di procedere con la Controparte_5
5 sanatoria edilizia/urbanistica dell'immobile in parola e di procedere con le pratiche di divisione materiale del box, di qui originando l'attuale divisione dell'immobile nei mappali 703- 707-708-709-710, i quali sarebbero poi strati assegnati al sig. (703-707-709) e alla sig.ra Parte_1 [...]
(708- 710) senza alcuna forma di conguaglio;
8. vero o non vero che CP
il sig. nel corso dei primi anni'90 (1992-1993- 1994) Parte_1
poneva in essere interventi di ristrutturazione consistenti nell'ampliamento della zona abitabile del piano primo (ivi compresi impianti idrici, elettrici ed idraulici e pavimentazione), dell'immobile sito in Lomagna, via Fermi n. 6, limitatamente ai lotti sub 703-707-709, ossia le porzioni che occupava con la propria famiglia, corrispondendo ai fornitori-imprese- professionisti che hanno operato in loco somme per circa Lire 80.000.000= (pari a circa euro
40.000=, salvo inflazione monetaria). Si indica: -su tutti i capitoli interrogatorio formale della sig.ra c/o Bellusco via Verdi n. Controparte_2
1; -su tutti i capitoli interrogatorio formale del sig. c/o P_
Bellusco via Verdi n. 1; -sui capitoli 1-2-3-4-6-7-8 il teste geom. CP_5
c/o Olgiate Molgora via Canova n. 39; -sui capitoli 1-2-3-4-5 il teste
[...]
sig. c/o Brescia, Piazza Martiri di Belfiore n. 2; -sul Persona_2
capitolo 8 il sig. c/o Lomagna, via Fermi n. 8; -sul capitolo Testimone_1
8 il sig. c/o Lomagna, via Milano. In ogni caso: con Testimone_2
vittoria spese di lite e compensi professionali”;
Parte convenuta, – P_
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento del caso, In via preliminare: Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale azionata da stante l'esistenza, al momento Parte_1
della notifica dell'atto di citazione che ha incardinato il presente giudizio, di difformità edilizie all'interno del compendio immobiliare sito in Lomagna
(LC), Via Enrico Fermi n. 6, come meglio descritte nella perizia del
16/06/2023 del CTU Geom. . In subordine, accertare e Persona_3
6 dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale azionata da
[...]
stante la persistenza di difformità edilizie non sanate all'interno Parte_1
del compendio immobiliare sito in Lomagna (LC), Via Enrico Fermi n. 6, come meglio descritte nella perizia dell'Ing. prodotta quale Persona_4
sub doc. 21 da In via ulteriormente preliminare: Con P_
riferimento all'eccezione ex adverso sollevata in ordine alla pretesa nullità del contratto stipulato tra e , accertare e P_ Controparte_2
dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. del sig.
[...]
per le motivazioni esposte in atti e per l'effetto respingere ogni Parte_1
avversa domanda sul punto;
In ogni caso, in via principale e nel merito: 1)
Respingersi le domande principali e subordinate proposte dal sig.
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in Parte_1
atti; 2) Accertare e dichiarare che le parti e P_ [...]
sono Sezione Prima R.g. 1140/2021 Ud. p.c. 18.12.2024 G.I. Parte_1
Dott.ssa Arrighi comproprietari pro-indiviso, in ragione del 50% ciascuno, del compendio immobiliare sito in Lomagna (LC), Via Enrico Fermi n. 6, di seguito catastalmente identificati: foglio 4, mapp. 1318, sub. 703 foglio 4, mapp. 1318, sub. 707, foglio 4, mapp. 1318, sub. 708, foglio 4, mapp. 1318, sub. 709, foglio 4, mapp. 1318, sub. 710 3) Pronunciare lo scioglimento della comunione pro-indiviso ex artt. 713, 1111 c.c. che insiste sui beni immobili per cui è causa, con la formazione di due lotti da assegnare come segue: Al sig. piena proprietà degli immobili siti in Lomagna (LC), Via P_
Enrico Fermi n. 6, così catastalmente identificati: foglio 4, mapp. 1318, sub.
702, foglio 4, mapp. 1318, sub. 708, foglio 4, mapp. 1318, sub. 710. Al sig.
: piena proprietà degli immobili siti in Lomagna (LC), Parte_1
Via Enrico Fermi n. 6, così catastalmente identificati: foglio 4, mapp. 1318, sub. 703, foglio 4, mapp. 1318, sub. 707, foglio 4, mapp. 1318, sub. 709. con previsione di un conguaglio ex art 728 c.c. da parte del sig.
[...]
in favore del sig. nella misura non inferiore ad € Parte_1 P_
7 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda stante il maggior valore commerciale dei beni al medesimo assegnati. 4) Accertare e dichiarare che, fermo lo scioglimento della comunione immobiliare come indicato al punto
3), tetto e facciate del compendio immobiliare sito in Lomagna (LC), Via
Enrico Fermi n. 6 costituiscono parti comuni condominiali ex art 1117 c.c. 5)
Assegnare al sig. la somma di € 12.966,20 ovvero la metà del P_
saldo residuo del conto corrente cointestato al defunto sig. Parte_3
presso la di Bellusco. Assegnare al sig. la CP_3 Parte_1
somma di € 12.966,20 ovvero la metà del saldo residuo del conto corrente cointestato al defunto sig. presso la di Bellusco. Parte_3 CP_3
In via riconvenzionale: Fermo l'accoglimento della domanda principale, con conseguente pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, accertare e dichiarare che il compendio immobiliare sito in Lomagna
(LC), Via Enrico Fermi n. 6 costituisce ex lege condominio.
Conseguentemente, accertare le quote millesimali in capo a ciascun comproprietario, atte a stabilire la partecipazione nella ripartizione delle spese delle parti comuni all'interno del compendio per cui è causa. Disporre la divisione del saldo attivo del libretto di risparmio ordinario nominativo n.
174524300461 acceso presso la Banca Banco BPM S.p.a. di Lomagna ed intestato al defunto Sig. ed ai due figli ed , Parte_3 Parte_1 CP
mediante l'assegnazione dell'importo di € 2.454,46 di pertinenza del defunto
e caduto in successione come segue: 1/2 (pari ad € 1.227,23) Parte_3
a quale erede di;
1/2 (pari ad € 1.227,23) a P_ Parte_3
quale erede di . In ogni caso: Con vittoria Parte_1 Parte_3
di spese di lite, iva e cpa come per legge. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che, nel periodo intercorso tra gli anni 2018-2020, il sottoscritto prestava attività di consulenza legale in favore dei signori e ? 2) P_ Controparte_2
Vero che, nell'ambito dell'incarico di cui al capitolo precedente, in tali anni
8 effettuavo diversi sopralluoghi presso il fabbricato sito in Lomagna (LC), Via
Fermi n. 6? 3) Vero che nel fabbricato sito in Lomagna (LC), Via Fermi n. 6 risulta abitato in via continuativa dal sig. ed il suo Parte_1
nucleo familiare? 4) Vero in particolare che, nell'ambito dei sopralluoghi di cui ai capitoli precedenti, nell'ottobre 2018 constatavo che la frequenza della trasmittente al servizio di cancello carraio comune era stata modificata dal sig. ? 5) Vero in particolare che, nell'ambito dei Parte_1
sopralluoghi di cui ai capitoli precedenti, nel giugno 2020 constatavo che
l'abete piantumato in una fioriera di cemento presso l'immobile in Lomagna
(LC), Via Fermi n. 6 era stato estirpato senza autorizzazione dal sig.
[...]
? 6) Vero che nel giardino comune il sig. Parte_1 Parte_1
installava arbitrariamente un dispositivo di videosorveglianza orientato verso
l'accesso al subalterno 708 in uso al sig. Si indica quale P_
testimone: − Avv. con studio in Brescia, Via Niccolò Tartaglia Testimone_3
n. 51, su tutti i capitoli”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale e P_
. Controparte_2
Assume l'attore che in seguito alla morte della madre per successione legittima ereditava ¼ dell'immobile sito in Lomagna via Enrico Fermi n. 6.
Alla morte del padre si apriva la successione legittima in favore dell'attore e della di lui sorella, odierna convenuta Controparte_2
Al fine di procedere alla divisione del patrimonio del de cuius i due fratelli eseguivano un primo sopralluogo dell'immobile sito in Lomagna in via Enrico Fermi
n. 6.
In precedenza, i due fratelli si erano accordati perchè l'immobile fosse suddiviso in due lotti, da assegnarsi, rispettivamente quanto al lotto 1 (mapp. 708-710) a CP
e quanto al lotto 2 (mapp. 703-707-709) a , le cui unità
[...] Parte_1
9 immobiliari erano già abitate da decenni da quest'ultimo cui aveva apportato migliore per circa euro 80.000. Le parti conferivano mandato ad un geometra per procedere alla sanatoria edilizia e per l'esecuzione delle opere necessarie per procedere con la divisione. Il geometra veniva altresì incaricato di redigere una perizia di stima di tutti i mappali componenti l'immobile.
L'immobile veniva complessivamente stimato in euro 350.000 così ripartiti: quanto al lotto 1 di euro 146.000; quanto al lotto 2 di euro 190.000.
Le parti avrebbero si sarebbero consensualmente determinate a dividere i singoli mappali, con assegnazione a del lotto 1 e a del Parte_1 Controparte_2
Lotto 2, con contestuale divisione paritaria dei fondi intestati al defunto padre e con accredito della metà delle somme giacenti sul conto corrente del de cuius.
Il giorno fissato per l'atto notarile di divisione non si presentava Controparte_2
all'appuntamento. Nei giorni seguenti la stessa, per il tramite del suo procuratore, comunicava di aver rinunciato all'eredità del padre, cui subentrava per rappresentazione il di lei figlio, P_
L'immobile oggetto di divisione risultava essere così in comproprietà, “pro indiviso”, tra l'odierno attore, per la quota di 1/2, per la quota in ¼ e Controparte_2 [...]
per la restante quota di ¼. P_
Con contratto preliminare in data 18.01.2019 e successivo contratto definitivo del
30.10.2020 vendeva al figlio per l'importo risultante Controparte_2 P_
nell'atto notarile di euro 75.000,00 la quota di ¼ della nuda proprietà dell'immobile acquisito per successione legittima della madre, senza alcun assenso da parte dell'attore, comproprietario “pro indiviso” del compendio immobiliare.
L'attore al fine di dividere le masse ereditarie per acquisire la piena ed esclusiva proprietà dei mappali dallo stesso abitati introduceva il procedimento di mediazione che sortiva, tuttavia esito negativo, vendendosi costretto ad introdurre il presente giudizio di divisione.
In diritto assume l'attore che:
10 1) L'atto di compravendita della nuda proprietà del 20.10.2020 simulerebbe in realtà una donazione da al figlio per non essere Controparte_2 P_
il prezzo riportato nell'atto notarile mai stato effettivamente versato.
2) Tale atto sarebbe nullo, non essendo ancora intervenuta la divisione della massa ereditaria tra i vari coeredi;
3) In ogni caso l'atto di compravendita non sarebbe opponibile all'attore comproprietario “pro indiviso” per non aver prestato alcun assenso.
In estrema sintesi, l'attore ha chiesto in questa sede, in via principale:
. che il Tribunale accerti e dichiari la simulazione dell'atto di compravendita del
20.10.2020 intervenuto tra ed il figlio trattandosi Controparte_2 P_
di mera donazione;
. che il Tribunale dichiari la nullità di tale atto dispositivo, avendo ad oggetto una quota del bene ereditario senza che si vi stata la divisione della intera massa ereditaria e per l'effetto dichiarare la sua inopponibilità all'attore e, per l'effetto, proceda alla divisione della massa ereditaria giusto progetto divisionale di cui alle rassegnate conclusioni.
In subordine l'attore ha chiesto che, in caso di non accoglimento della domanda principale, previo accertamento e dichiarazione di inopponibilità all'attore dell'atto di compravendita avente ad oggetto una quota del bene ereditario senza che si vi stata la divisione della intera massa ereditaria e, per l'effetto, proceda alla divisione della massa ereditaria giusto progetto divisionale di cui alle rassegnate conclusioni.
Si è costituito ritualmente in giudizio contestando quanto dedotto P_
dall'attore e chiedendo il rigetto delle relative domande e fornendo una diversa ricostruzione dei fatti.
è rimasta, invece, contumace. Controparte_2
Riferisce il convenuto che l'attore e sono figli del “de cuius” Controparte_2 Parte_3
e che è figlio di , dunque, nipote di
[...] P_ Controparte_2 [...]
. Parte_1
11 In seguito al decesso della moglie, rinunciava alla propria quota di Parte_3
eredità così che con denuncia di successione regolarmente registrata il 50% della proprietà dell'immobile sito in Lomagna (LC) via Enrico Fermi n. 6 della “de cuius” veniva intestata ai figli ed Parte_1 Controparte_2
La comunione immobiliare “pro indiviso” per effetto della successione risultava intestata al 50 a al 25% a e al 25% a Parte_3 Parte_1 [...]
CP
Alla morte del padre, rinunciava alla propria quota di Parte_3 Controparte_2
eredità, così che il 50% della proprietà di Lomagna (LC) via Fermi n. 6, di pertinenza del “de cuius” veniva intestata al figlio, e al nipote, Parte_1 [...]
, succeduto per rappresentazione della madre. P_
La successione immobiliare “pro indiviso” risultava così intestata al 50% ad al 25% a e al 25% a Parte_1 Controparte_2 P_
Con contratto preliminare di compravendita del 18.01.2019 Controparte_2
prometteva di vendere al figlio la quota di ¼ della piena proprietà P_
degli immobili siti in Lomagna (LC) via Enrico Fermi n. 6 pervenutale per successione legittima dalla madre e dei relativi terreni pertinenziali, come meglio specificati nell'atto di costituzione.
Il prezzo della compravendita veniva pattuito tra le parti in euro 75.000 di cui euro
25.000 da corrispondersi, a titolo di caparra confirmatoria, alla firma del preliminare, con rilascio di quietanza di pagamento da parte della venditrice;
euro 50.000 mediante bonifici bancari al momento del rogito.
Il contratto preliminare veniva trascritto sui beni oggetto di compravendita in data
21.01.2019. provvedeva al pagamento dell'importo di euro 25.000 a mezzo P_
assegno bancario.
Di seguito l'attore introduceva il procedimento di mediazione per lo scioglimento della comunione ereditaria a cui aderivano sia che . P_ Controparte_2
12 In occasione del procedimento di mediazione le parti, di comune accordo, incaricavano un tecnico di redigere la perizia estimativa degli immobili, oggetto della comunione al fine di poter predisporre il progetto divisionale.
La mediazione aveva esito negativo.
Nelle more provvedeva al versamento dell'ulteriore importo di euro P_
75.000 per la compravendita che veniva perfezionata con atto notarile del 30.10.2020.
All'esito la comunione immobiliare “pro indiviso” risultava intestata, al 50% a e al 50% a Parte_1 P_
In diritto il convenuto ha, in via preliminare, eccepito la carenza di interesse ad agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c. dell'attore rispetto alla domanda di simulazione dell'atto di compravendita per non aver formulato conseguente specifica domanda di retratto ai sensi dell'art. 732 c.c.
Quanto alla asserita simulazione dell'atto di compravendita del 30.10.2020 il convenuto ne assume l'infondatezza, risultando proprio dall'atto di compravendita il versamento del prezzo essendo state allegate all'atto notarile le relative disposizioni di pagamento ed essendo stato redatto l'atto alla presenza di due testimoni.
Sulla eccezione di inopponibilità all'attore dell'atto di compravendita, sostiene il convenuto la legittimità ed opponibilità di tale atto sotto due diversi profili, la mancata introduzione in giudizio della domanda di retratto successorio e, dall'altro, la circostanza che l'atto di compravendita ha riguardato la sola quota in comproprietà al
25% alla pervenuta alla stessa “iure hereditatis” a seguito della morte Controparte_2
della madre e nessun altro dei beni di proprietà della “de cuius” ricaduti nella massa ereditaria.
Sul punto ha richiamato giurisprudenza della Corte di Legittimità.
Il convenuto ha dato, inoltre, atto che, successivamente alla morte di i Parte_3
figli avevano già fatto eseguire interventi propedeutici alla divisione e avevano pattuito la divisione delle unità immobiliari rispecchiano l'effettivo stato di uso degli stessi, nello specifico, i subalterni 703,707 e 709 ad ed i Parte_1
subalterni 708 e 710 ad Controparte_2
13 Ragione questa per cui, costituendosi in giudizio, non si è opposto alla divisione ma, tenuto conto della perizia di stima eseguita in sede di mediazione su incarico congiunto dei fratelli che ha valutato il Lotto 2 da assegnare a CP [...]
in euro 190.000 ed il Lotto1 da assegnare a in Parte_1 Controparte_2
euro146.000, lo stesso chiede in questa sede che gli venga riconosciuto ai sensi dell'art. 728 c.c. un conguaglio in misura non inferiore ad euro 22.000.
In relazione al saldo residuo del conto corrente presso e del libretto di CP_3
risparmio ordinario nominativo presso il Banco BPM Lomagna ne ha chiesto la divisione al 50% tra e Parte_1 P_
In via riconvenzionale, ha chiesto la predisposizione delle tabelle millesimali e del regolamento degli spazi comuni, previa apposita consulenza tecnica.
All'udienza del giorno 7.10.2021, fissata per la comparizione delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183,6° comma c.p.c.
All'udienza di rinvio del 25.01.2022, ritenuta sussistere la possibilità di conciliare la causa il Tribunale rinviava all'udienza del 15.02.2025 ex art. 185 bis c.p.c.
Dopo una serie di rinvii in udienza su richiesta delle parti pendendo trattative, all'udienza tenutasi il giorno 05.12.2022 i difensori insistevano nelle rispettive istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta in udienza il Tribunale disponeva CTU e accoglieva l'istanza di parte attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
All'udienza del giorno 09.02.2023 prestava giuramento il consulente tecnico d'ufficio nominato, con rinvio dell'udienza al 27.05.2023 ove, a seguito della proposta transattiva formulata nel corso dell'udienza, la causa veniva rinviata al 10.07.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2023, il Tribunale disponeva la chiamata del CTU a chiarimenti per l'udienza del giorno 13.10.2023.
All'esito dell'udienza, veniva disposto un rinvio impregiudicati i diritti di udienza per valutare eventuali proposte conciliative all'udienza del 27.05.2024.
All'udienza del giorno 27.05.2024 parte attrice proponeva proposta conciliativa.
All'esito le parti chiedevano un rinvio della causa, impregiudicati i diritti di udienza.
14 La causa veniva rinviata al giorno 10.07.2024.
All'udienza di rinvio nessuno compariva per la parte convenuta e, pertanto, la causa veniva rinviata al giorno 11.09.2024 per nuova comparizione personale delle parti.
All'udienza di rinvio, non risultando possibile addivenire ad una conciliazione, il
Tribunale, ritenutane la necessità, convocava il CTU a chiarimenti per l'udienza del giorno 09.10.2024.
Resi il consulente tecnico d'ufficio i chiarimenti richiesti e formulate le parti le rispettive istanze, il Tribunale si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del giorno 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/12/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riprodotte.
*** * ***
Preliminarmente, trova accoglimento l'eccezione di parte convenuta di carenza di interesse ad agire dell'attore relativamente alla domanda di simulazione del contratto di compravendita stipulato tra ed il figlio in data Controparte_2 P_
30.10. 2020.
La domanda di simulazione volta a dimostrare che la compravendita dissimulava un atto di donazione non è stata seguita né dalla domanda di lesione del diritto di prelazione né da quella di retratto successorio, entrambe previste dall'art. 732 c.c.
L'art. 732 c.c. come precisato dagli stessi ermellini riconosce ai partecipati ad una comunione ereditaria due distinti diritti, lo “ius prelationis” – in base al quale, perdurando il regime di comunione , se uno dei partecipanti ad essa voglia alienare la propria quota a titolo oneroso ad un terzo, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata, si che non si può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto – e, lo “ius retractionis” - esercitabile dal partecipante nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione, per mancato compimento della predetta notifica della proposta di
15 alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto (cfr. ex plurimis: Corte di Cass. civ, sent. n. 59/2025).
In assenza della domanda volta ad accertare la lesione del diritto di prelazione e di retratto, la domanda di simulazione risulta monca e così come formulata fine a sè stessa ed inconferente rispetto al “thema decidendum”, non avendo l'attore contestato la lesione del proprio diritto ad esercitare il suo diritto di prelazione ereditaria rispetto alle quote cedute da al figlio Controparte_2 P_
Quanto sopra, non può non rilevarsi, in questa sede che è succeduto P_
per rappresentazione alla madre, odierna convenuta, la quale aveva rinunciato alla successione del padre, e, per questa ragione, non può definirsi “terzo” Parte_3
estraneo alla successione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 1987/2016 del 02.02.2016).
Invero, afferma la Corte di Legittimità, “in caso di successione per rappresentazione, il discendente rappresentante, essendo successore iure proprio nell'eredità e possedendo la qualità di coerede ai sensi dell'art. 732 c.c. non può essere considerato un soggetto estraneo alla comunione nei cui confronti sia possibile esercitare il diritto di riscatto previsto da tale ultima disposizione (c.d. ius retractionis”).
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di improcedibilità proposta dal convenuto, in quanto trattasi di eccezione che doveva essere eccepita, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice d'ufficio, non oltre la prima udienza.
In ogni caso preme osservare che la sentenza della Corte di Cassazione che ha esteso anche alla divisione “iure hereditatis” l'applicabilità delle norme in materia urbanistica, prevede che gli atti di divisione relativi ad immobili debbano contenere, a pena di nullità, gli estremi del titolo che ha consentito la costruzione del bene, come richiesto dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2021, a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione
o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere
16 stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”.
“Ante causam”, nel corso della procedura di mediazione, le parti avevano conferito incarico ad un consulente per la verifica delle pratiche edilizie e per eventuali necessarie regolarizzazioni.
Il presente giudizio è stato così introdotto, nella piena convinzione ed in buona fede che non risultassero irregolarità urbanistiche e catastali.
All'esito della consulenza tecnica, gli immobili oggetto di divisone sono risultati leggermente difformi rispetto alla CILA in sanatoria n. 48/2018 e alla SCIA n.
57/20218 seguite entrambe dal tecnico nominato di comune accordo delle parti prima del giudizio.
Sono, poi, emerse lievi discordane dimensionali e nei tavolati, relativamente alle abitazioni.
Trattasi di irregolarità non espressamente contemplate dalla sentenza della Corte di
Cassazione sopra richiamata.
Parte attrice ha provveduto ad eliminare le irregolarità riscontrate dal consulente tecnico, successivamente all'udienza del 11.09.2024 come da documentazione prodotta.
All'udienza chiamata per il giorno 09.01.2024 il consulente tecnico nominato su precisa domanda di questo Giudice ha dichiarato che” ritengo dall'esame della documentazione prodotta in atti da parte attrice siano state sanate tutte le irregolarità urbanisitiche, edilizie e catastali che avevo evdienziato nel mio elaborato”.
Le irregolarità rilevate dal CTU in sede di perizia estimativa erano ignote alle parti le quali “ante causam”, avevano conferito apposito incarico ad un tecnico e comunque sono state sanate in sede di giudizio.
Venendo al merito della causa, la divisione della massa ereditaria, cui il convenuto non si è opposto, non può tener conto della destinazione d'uso dei lotti già in uso da tempo alle parti in causa, della volontà delle stesse, manifestata anche dal convenuto
17 con la costituzione in giudizio e delle risultanze della consulenza tecnica nell'ambito della quale il consulente nominato ha tenuto conto proprio della destinazione già in uso alle parti preso atto “che le stesse hanno espresso il desiderio dell'assegnazione in lotti come in stato di utilizzo attuale” (pag. 15 di 24 della consulenza tecnica).
“Quindi l'intera massa divisionale verrà suddivisa – scrive il consulente sempre a pag. 15 di 25 della sua relazione – in due lotti ed il progetto divisionale rispecchierà
l'attuale destinazione ed utilizzo, con la determinazione di eventuali conguagli”.
Tenuto conto, quindi, della destinazione d'uso attuale a dovrà Parte_1
essere assegnato il Lotto A, composto da
A) appartamento a piano primo con accesso da piano terra e porzione di sottotetto: sub. 709; categoria A72; classe 3; consistenza 6 vani;
superficie catastale 132mq
(escluso aree scoperte 126 mq); rendita € 650,74;
C) box auto a piano terra: sub.703; categoria C/6; classe 2; consistenza 42 mq;
superficie catastale 49 mq;
rendita € 214,74;
D) deposito al piano terra: sub. 707; categoria C/2; classe2; consistenza 37 mq;
superficie catastale 42 mq;
rendita € 80,26. La stima dei beni è di € 185.307,12.
Al sig. dovrà essere, invece, assegnato il lotto B) composto da: P_
B) appartamento al piano primo con accesso da piano terra e porzione di sottotetto: sub. 710, categoria A72; classe 3; consistenza 6 vani;
superficie catastale 123 mq
(escluso area scoperta 121 mq); rendita € 650,74;
E) deposito al piano terra: sub. 708, categoria C/2; classe 2; consistenza 81 mq;
superficie catastale 92 mq;
rendita € 175,70. La stima dei beni è di € 152.254,74.
Stante i differenti valori di stima il consulente tecnico indica in € 16.256,19 il conguaglio in denaro dovuto da , assegnatario del lotto di Parte_4
maggioro valore a assegnatari del lotto A. P_
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che in applicazione della giurisprudenza della Corte di legittimità, nessun conguaglio sia dovuto al coerede. Invero, la Corte in più occasioni ha affermato che “il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere in sede di divisione, non già l'applicazione
18 dell'art. 1150 del c.c., secondo cui è dovuta una indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute sulla cosa comune esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. Orbene in questa sede nulla è stato chiesto dal a titolo di rimborso delle spese sostenute per migliorie nell'unità Parte_1
abitativa in comunione ereditaria, allo stesso già in uso, e, pertanto, sulla base del
“dictatum” della Corte nulla si ritiene debba essere dovuto, a titolo di conguaglio da a a il quale, costituendosi, ha aderito alla CP Parte_1 P_
domanda di scioglimento della comunione con richiesta espressa di assegnazione degli immobili – rappresentata anche in sede di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio - secondo l'originaria e attuale destinazione d'uso degli stessi (cfr. ex plurimis: Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 1207/2023; ordinanza Corte di Cassazione civile n. 27580/2024; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5135; Cass. 27 giugno 2013,
n. 16206).
Quanto alle tabelle millesimali e alla regolamentazione delle parti comuni questo
Giudice aderisce alle indicazioni date dal consulente tecnico d'ufficio, conformi a quanto previsto “ex lege”.
Quanto, infine, alla divisione del saldo residuo del saldo attivo residuo del conto corrente acceso presso e alla divisione del saldo del libretto di risparmio CP_3
ordinario nominativo n. 174524300461, presente presso Banca PBM di Lomagna, del “de cuius” , essendo succeduto, per Parte_3 P_
rappresentazione alla madre, rinunciante, quest'ultima all'eredità paterna, il saldo residuo attivo dei fondi giacenti presso sede di Bellusco ricade nella CP_3
massa ereditaria del “de cuius” e viene così ripartito: ½ a e ½ a Parte_1
per l'importo al 50% ciascuno di € 12.966,20. P_
Quanto, invece, al libretto di risparmio ordinario nominativo di cui sopra, € 1.227,23 devono essere assegnati a ed € 1.227,23 a Parte_1 P_
succeduto per rappresentazione della madre.
19 Stante l'esito del giudizio le spese di causa, ivi comprese quelle della consulenza tecnica, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio, ritualmente notificato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 P_
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
. rigetta la domanda di simulazione e/o nullità della vendita intercorsa tra CP
e
[...] P_
. dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e 1111 c.c., lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 P_
. assegna a il lotto A, allo stesso già in uso, composto da: Parte_1
A) appartamento a piano primo con accesso da piano terra e porzione di sottotetto: sub. 709; categoria A/2; classe 3; consistenza 6 vani;
superficie catastale 132mq
(escluso aree scoperte 126 mq); rendita € 650,74;
C) box auto a piano terra: sub.703; categoria C/6; classe 2; consistenza 42 mq;
superficie catastale 49 mq;
rendita € 214,74;
D) deposito al piano terra: sub. 707; categoria C/2; classe2; consistenza 37 mq;
superficie catastale 42 mq;
rendita € 80,26;
. assegna a il lotto B) allo stesso già in uso, composto da: P_
B) appartamento al piano primo con accesso da piano terra e porzione di sottotetto: sub. 710, categoria A/2; classe 3; consistenza 6 vani;
superficie catastale 123 mq
(escluso area scoperta 121 mq); rendita € 650,74;
E) deposito al piano terra: sub. 708, categoria C/2; classe 2; consistenza 81 mq;
superficie catastale 92 mq;
rendita € 175,70;
. lotto sub. 702 comune alle unità sub 710 e sub. 708;
. rigetta la domanda di conguaglio proposta da P_
. determina le tabelle millesimali conformemente al prospetto indicato dal consulente tecnico d'ufficio a pag. 19 e 20 della sua relazione tecnica d'ufficio;
20 . indica le parti comuni ai lotti, nel giardino che consente l'accesso al passo carraio e pedonale e nell'area verde, la struttura portante (fondazioni, pilastri, travi, solai, struttura della copertura, ecc), le aree censite ai mappali 3051 e 3052 del Catasto
Terreni, nonché quanto non assegnato in via esclusiva;
. dispone che gli assegnatari dei rispettivi lotti A e B installino un contabilizzatore idrico per determinare la corretta suddivisione dei consumi con suddivisione al 50% delle relative spese;
. pone le spese relative alle parti comuni e gli interventi di manutenzione sulle parti comuni, a carico di ciascun assegnatario, in ragione dei rispettivi millesimi, giusta tabella elaborata dal consulente tecnico d'ufficio;
. assegna a la somma di € 12.966,20 quale 50% del saldo attivo Parte_1
dei fondi giacenti presso con sede in Bellusco;
CP_3
. assegna a la somma di € 1.227,23 quale 50% della somma Parte_1
presente su libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 presente presso il Banco BPM di Lomagna;
. assegna a la somma di € 12.966,20 quale 50% del saldo attivo dei P_
fondi giacenti presso con sede in Bellusco;
CP_3
. assegna a la somma di € 1.227,23 quale 50% della somma presente P_
su libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 presente presso il
Banco BPM di Lomagna;
. compensa interamente, tra le parti, le spese del giudizio ivi incluse quella della consulenza tecnica d'ufficio.
Lecco, 12 maggio 2025
Il GOP Mariachiara Arrighi
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1140/2021, avente per oggetto
“Divisione di beni caduti in successione”, promossa
DA
(c.f.: ), residente in Parte_1 C.F._1
23871- Lomagna (LC), via Fermi n. 6, rappresentato, difeso ed assistito anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Matteo notarlo e Andrea Lomanno ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Merate (LC) via
Statale 5/R, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione parte attrice;
CONTRO
(c.f. ), rappresentata, difesa ed P_ C.F._2
assistita dall'Avv. Piercarlo Peroni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Rota in Lecco (LC) via L. Da Vinci n. 15
parte convenuta E CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
parte convenuta contumace;
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte attrice – “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: previo accertamento del fatto che nessun corrispettivo è stato versato da parte del sig. in favore della di P_
lui madre sig.ra a fronte della cessione della quota indivisa Controparte_2
di 1/4 dell'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6: 1) accertare e dichiarare la simulazione del negozio giuridico posto in essere dai sigg.ri
ed (atto a firma notaio dott. REP. P_ Controparte_2 Persona_1
69.895 registrato a Brescia il 4.11.2020 al n. 46559 serie 1T e trascritto a
Lecco il 5.11.2020 (reg. gen. 13444 / reg. part. 9565), essendo tale contratto una donazione;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto datato 30.10.2020, a firma notaio dott. REP. 69.895 registrato a Persona_1
Brescia il 4.11.2020 al n. 46559 serie 1T e trascritto a Lecco il 5.11.2020
(reg. gen. 13444 / reg. part. 9565) stipulato tra i sigg.ri e Controparte_2
, in quanto trattasi di donazione con la quale i contraenti P_
hanno disposto della quota di un singolo bene ereditario senza che fosse previamente avvenuta la divisione della massa attiva riferita ai defunti sigg.ri
e 3) per l'effetto, accertata l'assenza di effetti reali / Pt_2 Parte_3
traslativi riferiti all'atto di disposizione datato 30.10.2020 e comunque la sua inopponibilità al sig. emettere pronuncia costitutiva con Parte_1
la quale venga divisa la massa ereditaria riferita ai defunti sigg.ri e Pt_2
assegnando la piena proprietà: al sig. Parte_3 Parte_1
- (box) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n.
[...]
1318 sub 703 – cat. C/6, classe 2, consistenza mq 42, superficie catastale mq
49, piano T, r.c. euro 214,74, valore stimato a corpo euro 34.000,00; -
(deposito) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub
707 – cat. C/2, classe 2, consistenza mq 37, superficie catastale mq 42, piano
T, r.c. euro 80,26, valore stimato a corpo euro 20.000,00; - (abitazione)
Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 709 – cat.
A/2, classe 3, consistenza vani sei, superficie catastale mq 132, piano T-1- 2-
2 S1, r.c. euro 650,74, valore stimato a corpo euro 136.000,00; - la somma di euro 12.966,20, ossia la metà del saldo attivo dei fondi giacenti alla CP_3
di Bellusco. - (ove il documento sia effettivamente esistente) la somma
[...]
di euro 1.227,23, ossia il 50% della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o Banco BPM di Lomagna;
al sig. : - (abitazione) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, P_
Foglio 4 – particella n. 1318 sub 710 – cat. A/2, classe 3, consistenza vani sei, superficie catastale mq 123, piano T-1- 2, r.c. euro 650,74, valore stimato
a corpo euro 96.000,00; - la somma di euro 4.322,00 ossia la quota di 1/6 del saldo attivo dei fondi giacenti alla di Bellusco;
- (ove il CP_3
documento sia effettivamente esistente) la somma di euro 204,87, ossia 1/6 della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n.
174524300461 acceso c/o Banco BPM di Lomagna;
alla sig.ra
[...]
- (deposito) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella CP
n. 1318 sub 708 – cat. C/2, classe 2, consistenza mq 81, superficie catastale mq 92, piano T, r.c. euro 175,70, valore stimato a corpo euro 50.000,00; - la somma di euro 8.644,14, ossia la quota di 1/3 del saldo attivo dei fondi giacenti alla di Bellusco;
- (ove il documento sia effettivamente CP_3
esistente) la somma di euro 818,15, ossia 1/3 della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o
Banco BPM di Lomagna;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, previo accertamento dell'assenza di effetti reali / traslativi riferiti all'atto di compravendita datato 30.10.2020 e comunque della sua inopponibilità al sig.
emettere pronuncia costitutiva con la quale venga divisa Parte_1
la massa ereditaria riferita ai defunti sigg.ri e Pt_2 Parte_3 assegnando la piena proprietà: al sig. - (box) Parte_1
Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 703 cat.
C/6, classe 2, consistenza mq 42, superficie catastale mq 49, piano T, r.c.
3 euro 214,74, valore stimato a corpo euro 34.000,00; - (deposito) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 707 – cat. C/2, classe
2, consistenza mq 37, superficie catastale mq 42, piano T, r.c. euro 80,26, valore stimato a corpo euro 20.000,00; - (abitazione) Lomagna, via Enrico
Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 709 – cat. A/2, classe 3, consistenza vani sei, superficie catastale mq 132, piano T1-2-S1, r.c. euro
650,74, valore stimato a corpo euro 136.000,00; - la somma di euro
12.966,20, ossia la metà del saldo attivo dei fondi giacenti alla CP_3
di Bellusco;
- (ove il documento sia effettivamente esistente) la somma di euro pari ad € 1.227,23, ossia il 50% di quanto presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o Banco BPM di Lomagna;
al sig. : - (deposito) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio P_
4 – particella n. 1318 sub 708 – cat. C/2, classe 2, consistenza mq 81, superficie catastale mq 92, piano T, r.c. euro 175,70, valore stimato a corpo euro 50.000,00; - (abitazione) Lomagna, via Enrico Fermi n. 6, Foglio 4 – particella n. 1318 sub 710 – cat. A/2, classe 3, consistenza vani sei, superficie catastale mq 123, piano T-1- 2, r.c. euro 650,74, valore stimato a corpo euro
96.000,00; - la somma di euro 4.322,00 ossia la quota di 1/6 del saldo attivo dei fondi giacenti alla di Bellusco;
- (ove il documento sia CP_3
effettivamente esistente) la somma di euro 204,87, ossia 1/6 della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o Banco BPM di Lomagna;
alla sig.ra - la Controparte_2
somma di euro 8.644,14, ossia la quota di 1/3 del saldo attivo dei fondi giacenti alla di Bellusco;
- (ove il documento sia effettivamente CP_3
esistente) la somma di euro 818,15, ossia 1/3 della somma presente sul libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 acceso c/o
Banco BPM di Lomagna;
In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli 1. vero o non vero che l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6, precedentemente di
4 proprietà dei coniugi e a partire dall'inizio degli Pt_3 Controparte_4
anni '90 ad oggi è utilizzato esclusivamente da parte del sig. Parte_1
per quanto concerne i mappali sub 703-707-709 mentre dalla sig.ra
[...]
e dal di lei figlio per quanto concerne i mappali sub 708-710; Controparte_2
2. vero o non vero che nell'aprile 2018 veniva effettuato un primo sopralluogo c/o l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6, al quale presenziavano i sigg.ri ed l'avv. Roberto Parte_1 Controparte_2
Alemanno, il sig. e il geom. di Olgiate Persona_2 Controparte_5
Molgora;
3. vero o non vero che l'incontro di cui al punto precedente era stato concordato e calendarizzato dalle parti al fine di concordare una divisione materiale e giuridica dell'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi
n. 6 tra i legittimi eredi dei coniugi ossia i fratelli ed CP Parte_1
e ;
4. vero o non vero che in occasione Controparte_2 P_
dell'incontro dell'aprile 2018 c/o l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n.
6 il sig. si presentava ai presenti quale consulente e Persona_2
procuratore sostanziale della sig.ra e del sig. ; Controparte_2 P_
5. vero o non vero il sig. partecipava quale parte e Persona_2
procuratore sostanziale del sig. agli incontri della procedura P_
di mediazione esperita prima dell'odierno contenzioso avanti l'Ordine degli
Avvocati di Lecco, producendo a tal fine una procura notarile ad hoc;
6. vero
o non vero che in occasione dell'incontro dell'aprile 2018 c/o l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6 le parti si accordavano affinché l'immobile de quo venisse suddiviso in due macrolotti, da assegnarsi l'uno alla sig.ra
(LOTTO 1: mapp. 708-710) e l'altro al sig. Controparte_2 Parte_1
2: mapp. 703-707-709), senza versamento di alcuna somma
[...] CP_6
a titolo di conguaglio in favore della sig.ra o del di lei figlio Controparte_2
sig. ;
7. vero o non vero che in occasione dell'incontro P_
dell'aprile 2018 c/o l'immobile sito in Lomagna, via E. Fermi n. 6 le parti davano incarico al professionista geom. di procedere con la Controparte_5
5 sanatoria edilizia/urbanistica dell'immobile in parola e di procedere con le pratiche di divisione materiale del box, di qui originando l'attuale divisione dell'immobile nei mappali 703- 707-708-709-710, i quali sarebbero poi strati assegnati al sig. (703-707-709) e alla sig.ra Parte_1 [...]
(708- 710) senza alcuna forma di conguaglio;
8. vero o non vero che CP
il sig. nel corso dei primi anni'90 (1992-1993- 1994) Parte_1
poneva in essere interventi di ristrutturazione consistenti nell'ampliamento della zona abitabile del piano primo (ivi compresi impianti idrici, elettrici ed idraulici e pavimentazione), dell'immobile sito in Lomagna, via Fermi n. 6, limitatamente ai lotti sub 703-707-709, ossia le porzioni che occupava con la propria famiglia, corrispondendo ai fornitori-imprese- professionisti che hanno operato in loco somme per circa Lire 80.000.000= (pari a circa euro
40.000=, salvo inflazione monetaria). Si indica: -su tutti i capitoli interrogatorio formale della sig.ra c/o Bellusco via Verdi n. Controparte_2
1; -su tutti i capitoli interrogatorio formale del sig. c/o P_
Bellusco via Verdi n. 1; -sui capitoli 1-2-3-4-6-7-8 il teste geom. CP_5
c/o Olgiate Molgora via Canova n. 39; -sui capitoli 1-2-3-4-5 il teste
[...]
sig. c/o Brescia, Piazza Martiri di Belfiore n. 2; -sul Persona_2
capitolo 8 il sig. c/o Lomagna, via Fermi n. 8; -sul capitolo Testimone_1
8 il sig. c/o Lomagna, via Milano. In ogni caso: con Testimone_2
vittoria spese di lite e compensi professionali”;
Parte convenuta, – P_
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento del caso, In via preliminare: Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale azionata da stante l'esistenza, al momento Parte_1
della notifica dell'atto di citazione che ha incardinato il presente giudizio, di difformità edilizie all'interno del compendio immobiliare sito in Lomagna
(LC), Via Enrico Fermi n. 6, come meglio descritte nella perizia del
16/06/2023 del CTU Geom. . In subordine, accertare e Persona_3
6 dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale azionata da
[...]
stante la persistenza di difformità edilizie non sanate all'interno Parte_1
del compendio immobiliare sito in Lomagna (LC), Via Enrico Fermi n. 6, come meglio descritte nella perizia dell'Ing. prodotta quale Persona_4
sub doc. 21 da In via ulteriormente preliminare: Con P_
riferimento all'eccezione ex adverso sollevata in ordine alla pretesa nullità del contratto stipulato tra e , accertare e P_ Controparte_2
dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. del sig.
[...]
per le motivazioni esposte in atti e per l'effetto respingere ogni Parte_1
avversa domanda sul punto;
In ogni caso, in via principale e nel merito: 1)
Respingersi le domande principali e subordinate proposte dal sig.
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in Parte_1
atti; 2) Accertare e dichiarare che le parti e P_ [...]
sono Sezione Prima R.g. 1140/2021 Ud. p.c. 18.12.2024 G.I. Parte_1
Dott.ssa Arrighi comproprietari pro-indiviso, in ragione del 50% ciascuno, del compendio immobiliare sito in Lomagna (LC), Via Enrico Fermi n. 6, di seguito catastalmente identificati: foglio 4, mapp. 1318, sub. 703 foglio 4, mapp. 1318, sub. 707, foglio 4, mapp. 1318, sub. 708, foglio 4, mapp. 1318, sub. 709, foglio 4, mapp. 1318, sub. 710 3) Pronunciare lo scioglimento della comunione pro-indiviso ex artt. 713, 1111 c.c. che insiste sui beni immobili per cui è causa, con la formazione di due lotti da assegnare come segue: Al sig. piena proprietà degli immobili siti in Lomagna (LC), Via P_
Enrico Fermi n. 6, così catastalmente identificati: foglio 4, mapp. 1318, sub.
702, foglio 4, mapp. 1318, sub. 708, foglio 4, mapp. 1318, sub. 710. Al sig.
: piena proprietà degli immobili siti in Lomagna (LC), Parte_1
Via Enrico Fermi n. 6, così catastalmente identificati: foglio 4, mapp. 1318, sub. 703, foglio 4, mapp. 1318, sub. 707, foglio 4, mapp. 1318, sub. 709. con previsione di un conguaglio ex art 728 c.c. da parte del sig.
[...]
in favore del sig. nella misura non inferiore ad € Parte_1 P_
7 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda stante il maggior valore commerciale dei beni al medesimo assegnati. 4) Accertare e dichiarare che, fermo lo scioglimento della comunione immobiliare come indicato al punto
3), tetto e facciate del compendio immobiliare sito in Lomagna (LC), Via
Enrico Fermi n. 6 costituiscono parti comuni condominiali ex art 1117 c.c. 5)
Assegnare al sig. la somma di € 12.966,20 ovvero la metà del P_
saldo residuo del conto corrente cointestato al defunto sig. Parte_3
presso la di Bellusco. Assegnare al sig. la CP_3 Parte_1
somma di € 12.966,20 ovvero la metà del saldo residuo del conto corrente cointestato al defunto sig. presso la di Bellusco. Parte_3 CP_3
In via riconvenzionale: Fermo l'accoglimento della domanda principale, con conseguente pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, accertare e dichiarare che il compendio immobiliare sito in Lomagna
(LC), Via Enrico Fermi n. 6 costituisce ex lege condominio.
Conseguentemente, accertare le quote millesimali in capo a ciascun comproprietario, atte a stabilire la partecipazione nella ripartizione delle spese delle parti comuni all'interno del compendio per cui è causa. Disporre la divisione del saldo attivo del libretto di risparmio ordinario nominativo n.
174524300461 acceso presso la Banca Banco BPM S.p.a. di Lomagna ed intestato al defunto Sig. ed ai due figli ed , Parte_3 Parte_1 CP
mediante l'assegnazione dell'importo di € 2.454,46 di pertinenza del defunto
e caduto in successione come segue: 1/2 (pari ad € 1.227,23) Parte_3
a quale erede di;
1/2 (pari ad € 1.227,23) a P_ Parte_3
quale erede di . In ogni caso: Con vittoria Parte_1 Parte_3
di spese di lite, iva e cpa come per legge. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che, nel periodo intercorso tra gli anni 2018-2020, il sottoscritto prestava attività di consulenza legale in favore dei signori e ? 2) P_ Controparte_2
Vero che, nell'ambito dell'incarico di cui al capitolo precedente, in tali anni
8 effettuavo diversi sopralluoghi presso il fabbricato sito in Lomagna (LC), Via
Fermi n. 6? 3) Vero che nel fabbricato sito in Lomagna (LC), Via Fermi n. 6 risulta abitato in via continuativa dal sig. ed il suo Parte_1
nucleo familiare? 4) Vero in particolare che, nell'ambito dei sopralluoghi di cui ai capitoli precedenti, nell'ottobre 2018 constatavo che la frequenza della trasmittente al servizio di cancello carraio comune era stata modificata dal sig. ? 5) Vero in particolare che, nell'ambito dei Parte_1
sopralluoghi di cui ai capitoli precedenti, nel giugno 2020 constatavo che
l'abete piantumato in una fioriera di cemento presso l'immobile in Lomagna
(LC), Via Fermi n. 6 era stato estirpato senza autorizzazione dal sig.
[...]
? 6) Vero che nel giardino comune il sig. Parte_1 Parte_1
installava arbitrariamente un dispositivo di videosorveglianza orientato verso
l'accesso al subalterno 708 in uso al sig. Si indica quale P_
testimone: − Avv. con studio in Brescia, Via Niccolò Tartaglia Testimone_3
n. 51, su tutti i capitoli”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale e P_
. Controparte_2
Assume l'attore che in seguito alla morte della madre per successione legittima ereditava ¼ dell'immobile sito in Lomagna via Enrico Fermi n. 6.
Alla morte del padre si apriva la successione legittima in favore dell'attore e della di lui sorella, odierna convenuta Controparte_2
Al fine di procedere alla divisione del patrimonio del de cuius i due fratelli eseguivano un primo sopralluogo dell'immobile sito in Lomagna in via Enrico Fermi
n. 6.
In precedenza, i due fratelli si erano accordati perchè l'immobile fosse suddiviso in due lotti, da assegnarsi, rispettivamente quanto al lotto 1 (mapp. 708-710) a CP
e quanto al lotto 2 (mapp. 703-707-709) a , le cui unità
[...] Parte_1
9 immobiliari erano già abitate da decenni da quest'ultimo cui aveva apportato migliore per circa euro 80.000. Le parti conferivano mandato ad un geometra per procedere alla sanatoria edilizia e per l'esecuzione delle opere necessarie per procedere con la divisione. Il geometra veniva altresì incaricato di redigere una perizia di stima di tutti i mappali componenti l'immobile.
L'immobile veniva complessivamente stimato in euro 350.000 così ripartiti: quanto al lotto 1 di euro 146.000; quanto al lotto 2 di euro 190.000.
Le parti avrebbero si sarebbero consensualmente determinate a dividere i singoli mappali, con assegnazione a del lotto 1 e a del Parte_1 Controparte_2
Lotto 2, con contestuale divisione paritaria dei fondi intestati al defunto padre e con accredito della metà delle somme giacenti sul conto corrente del de cuius.
Il giorno fissato per l'atto notarile di divisione non si presentava Controparte_2
all'appuntamento. Nei giorni seguenti la stessa, per il tramite del suo procuratore, comunicava di aver rinunciato all'eredità del padre, cui subentrava per rappresentazione il di lei figlio, P_
L'immobile oggetto di divisione risultava essere così in comproprietà, “pro indiviso”, tra l'odierno attore, per la quota di 1/2, per la quota in ¼ e Controparte_2 [...]
per la restante quota di ¼. P_
Con contratto preliminare in data 18.01.2019 e successivo contratto definitivo del
30.10.2020 vendeva al figlio per l'importo risultante Controparte_2 P_
nell'atto notarile di euro 75.000,00 la quota di ¼ della nuda proprietà dell'immobile acquisito per successione legittima della madre, senza alcun assenso da parte dell'attore, comproprietario “pro indiviso” del compendio immobiliare.
L'attore al fine di dividere le masse ereditarie per acquisire la piena ed esclusiva proprietà dei mappali dallo stesso abitati introduceva il procedimento di mediazione che sortiva, tuttavia esito negativo, vendendosi costretto ad introdurre il presente giudizio di divisione.
In diritto assume l'attore che:
10 1) L'atto di compravendita della nuda proprietà del 20.10.2020 simulerebbe in realtà una donazione da al figlio per non essere Controparte_2 P_
il prezzo riportato nell'atto notarile mai stato effettivamente versato.
2) Tale atto sarebbe nullo, non essendo ancora intervenuta la divisione della massa ereditaria tra i vari coeredi;
3) In ogni caso l'atto di compravendita non sarebbe opponibile all'attore comproprietario “pro indiviso” per non aver prestato alcun assenso.
In estrema sintesi, l'attore ha chiesto in questa sede, in via principale:
. che il Tribunale accerti e dichiari la simulazione dell'atto di compravendita del
20.10.2020 intervenuto tra ed il figlio trattandosi Controparte_2 P_
di mera donazione;
. che il Tribunale dichiari la nullità di tale atto dispositivo, avendo ad oggetto una quota del bene ereditario senza che si vi stata la divisione della intera massa ereditaria e per l'effetto dichiarare la sua inopponibilità all'attore e, per l'effetto, proceda alla divisione della massa ereditaria giusto progetto divisionale di cui alle rassegnate conclusioni.
In subordine l'attore ha chiesto che, in caso di non accoglimento della domanda principale, previo accertamento e dichiarazione di inopponibilità all'attore dell'atto di compravendita avente ad oggetto una quota del bene ereditario senza che si vi stata la divisione della intera massa ereditaria e, per l'effetto, proceda alla divisione della massa ereditaria giusto progetto divisionale di cui alle rassegnate conclusioni.
Si è costituito ritualmente in giudizio contestando quanto dedotto P_
dall'attore e chiedendo il rigetto delle relative domande e fornendo una diversa ricostruzione dei fatti.
è rimasta, invece, contumace. Controparte_2
Riferisce il convenuto che l'attore e sono figli del “de cuius” Controparte_2 Parte_3
e che è figlio di , dunque, nipote di
[...] P_ Controparte_2 [...]
. Parte_1
11 In seguito al decesso della moglie, rinunciava alla propria quota di Parte_3
eredità così che con denuncia di successione regolarmente registrata il 50% della proprietà dell'immobile sito in Lomagna (LC) via Enrico Fermi n. 6 della “de cuius” veniva intestata ai figli ed Parte_1 Controparte_2
La comunione immobiliare “pro indiviso” per effetto della successione risultava intestata al 50 a al 25% a e al 25% a Parte_3 Parte_1 [...]
CP
Alla morte del padre, rinunciava alla propria quota di Parte_3 Controparte_2
eredità, così che il 50% della proprietà di Lomagna (LC) via Fermi n. 6, di pertinenza del “de cuius” veniva intestata al figlio, e al nipote, Parte_1 [...]
, succeduto per rappresentazione della madre. P_
La successione immobiliare “pro indiviso” risultava così intestata al 50% ad al 25% a e al 25% a Parte_1 Controparte_2 P_
Con contratto preliminare di compravendita del 18.01.2019 Controparte_2
prometteva di vendere al figlio la quota di ¼ della piena proprietà P_
degli immobili siti in Lomagna (LC) via Enrico Fermi n. 6 pervenutale per successione legittima dalla madre e dei relativi terreni pertinenziali, come meglio specificati nell'atto di costituzione.
Il prezzo della compravendita veniva pattuito tra le parti in euro 75.000 di cui euro
25.000 da corrispondersi, a titolo di caparra confirmatoria, alla firma del preliminare, con rilascio di quietanza di pagamento da parte della venditrice;
euro 50.000 mediante bonifici bancari al momento del rogito.
Il contratto preliminare veniva trascritto sui beni oggetto di compravendita in data
21.01.2019. provvedeva al pagamento dell'importo di euro 25.000 a mezzo P_
assegno bancario.
Di seguito l'attore introduceva il procedimento di mediazione per lo scioglimento della comunione ereditaria a cui aderivano sia che . P_ Controparte_2
12 In occasione del procedimento di mediazione le parti, di comune accordo, incaricavano un tecnico di redigere la perizia estimativa degli immobili, oggetto della comunione al fine di poter predisporre il progetto divisionale.
La mediazione aveva esito negativo.
Nelle more provvedeva al versamento dell'ulteriore importo di euro P_
75.000 per la compravendita che veniva perfezionata con atto notarile del 30.10.2020.
All'esito la comunione immobiliare “pro indiviso” risultava intestata, al 50% a e al 50% a Parte_1 P_
In diritto il convenuto ha, in via preliminare, eccepito la carenza di interesse ad agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c. dell'attore rispetto alla domanda di simulazione dell'atto di compravendita per non aver formulato conseguente specifica domanda di retratto ai sensi dell'art. 732 c.c.
Quanto alla asserita simulazione dell'atto di compravendita del 30.10.2020 il convenuto ne assume l'infondatezza, risultando proprio dall'atto di compravendita il versamento del prezzo essendo state allegate all'atto notarile le relative disposizioni di pagamento ed essendo stato redatto l'atto alla presenza di due testimoni.
Sulla eccezione di inopponibilità all'attore dell'atto di compravendita, sostiene il convenuto la legittimità ed opponibilità di tale atto sotto due diversi profili, la mancata introduzione in giudizio della domanda di retratto successorio e, dall'altro, la circostanza che l'atto di compravendita ha riguardato la sola quota in comproprietà al
25% alla pervenuta alla stessa “iure hereditatis” a seguito della morte Controparte_2
della madre e nessun altro dei beni di proprietà della “de cuius” ricaduti nella massa ereditaria.
Sul punto ha richiamato giurisprudenza della Corte di Legittimità.
Il convenuto ha dato, inoltre, atto che, successivamente alla morte di i Parte_3
figli avevano già fatto eseguire interventi propedeutici alla divisione e avevano pattuito la divisione delle unità immobiliari rispecchiano l'effettivo stato di uso degli stessi, nello specifico, i subalterni 703,707 e 709 ad ed i Parte_1
subalterni 708 e 710 ad Controparte_2
13 Ragione questa per cui, costituendosi in giudizio, non si è opposto alla divisione ma, tenuto conto della perizia di stima eseguita in sede di mediazione su incarico congiunto dei fratelli che ha valutato il Lotto 2 da assegnare a CP [...]
in euro 190.000 ed il Lotto1 da assegnare a in Parte_1 Controparte_2
euro146.000, lo stesso chiede in questa sede che gli venga riconosciuto ai sensi dell'art. 728 c.c. un conguaglio in misura non inferiore ad euro 22.000.
In relazione al saldo residuo del conto corrente presso e del libretto di CP_3
risparmio ordinario nominativo presso il Banco BPM Lomagna ne ha chiesto la divisione al 50% tra e Parte_1 P_
In via riconvenzionale, ha chiesto la predisposizione delle tabelle millesimali e del regolamento degli spazi comuni, previa apposita consulenza tecnica.
All'udienza del giorno 7.10.2021, fissata per la comparizione delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183,6° comma c.p.c.
All'udienza di rinvio del 25.01.2022, ritenuta sussistere la possibilità di conciliare la causa il Tribunale rinviava all'udienza del 15.02.2025 ex art. 185 bis c.p.c.
Dopo una serie di rinvii in udienza su richiesta delle parti pendendo trattative, all'udienza tenutasi il giorno 05.12.2022 i difensori insistevano nelle rispettive istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta in udienza il Tribunale disponeva CTU e accoglieva l'istanza di parte attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
All'udienza del giorno 09.02.2023 prestava giuramento il consulente tecnico d'ufficio nominato, con rinvio dell'udienza al 27.05.2023 ove, a seguito della proposta transattiva formulata nel corso dell'udienza, la causa veniva rinviata al 10.07.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2023, il Tribunale disponeva la chiamata del CTU a chiarimenti per l'udienza del giorno 13.10.2023.
All'esito dell'udienza, veniva disposto un rinvio impregiudicati i diritti di udienza per valutare eventuali proposte conciliative all'udienza del 27.05.2024.
All'udienza del giorno 27.05.2024 parte attrice proponeva proposta conciliativa.
All'esito le parti chiedevano un rinvio della causa, impregiudicati i diritti di udienza.
14 La causa veniva rinviata al giorno 10.07.2024.
All'udienza di rinvio nessuno compariva per la parte convenuta e, pertanto, la causa veniva rinviata al giorno 11.09.2024 per nuova comparizione personale delle parti.
All'udienza di rinvio, non risultando possibile addivenire ad una conciliazione, il
Tribunale, ritenutane la necessità, convocava il CTU a chiarimenti per l'udienza del giorno 09.10.2024.
Resi il consulente tecnico d'ufficio i chiarimenti richiesti e formulate le parti le rispettive istanze, il Tribunale si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del giorno 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/12/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riprodotte.
*** * ***
Preliminarmente, trova accoglimento l'eccezione di parte convenuta di carenza di interesse ad agire dell'attore relativamente alla domanda di simulazione del contratto di compravendita stipulato tra ed il figlio in data Controparte_2 P_
30.10. 2020.
La domanda di simulazione volta a dimostrare che la compravendita dissimulava un atto di donazione non è stata seguita né dalla domanda di lesione del diritto di prelazione né da quella di retratto successorio, entrambe previste dall'art. 732 c.c.
L'art. 732 c.c. come precisato dagli stessi ermellini riconosce ai partecipati ad una comunione ereditaria due distinti diritti, lo “ius prelationis” – in base al quale, perdurando il regime di comunione , se uno dei partecipanti ad essa voglia alienare la propria quota a titolo oneroso ad un terzo, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata, si che non si può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto – e, lo “ius retractionis” - esercitabile dal partecipante nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione, per mancato compimento della predetta notifica della proposta di
15 alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto (cfr. ex plurimis: Corte di Cass. civ, sent. n. 59/2025).
In assenza della domanda volta ad accertare la lesione del diritto di prelazione e di retratto, la domanda di simulazione risulta monca e così come formulata fine a sè stessa ed inconferente rispetto al “thema decidendum”, non avendo l'attore contestato la lesione del proprio diritto ad esercitare il suo diritto di prelazione ereditaria rispetto alle quote cedute da al figlio Controparte_2 P_
Quanto sopra, non può non rilevarsi, in questa sede che è succeduto P_
per rappresentazione alla madre, odierna convenuta, la quale aveva rinunciato alla successione del padre, e, per questa ragione, non può definirsi “terzo” Parte_3
estraneo alla successione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 1987/2016 del 02.02.2016).
Invero, afferma la Corte di Legittimità, “in caso di successione per rappresentazione, il discendente rappresentante, essendo successore iure proprio nell'eredità e possedendo la qualità di coerede ai sensi dell'art. 732 c.c. non può essere considerato un soggetto estraneo alla comunione nei cui confronti sia possibile esercitare il diritto di riscatto previsto da tale ultima disposizione (c.d. ius retractionis”).
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di improcedibilità proposta dal convenuto, in quanto trattasi di eccezione che doveva essere eccepita, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice d'ufficio, non oltre la prima udienza.
In ogni caso preme osservare che la sentenza della Corte di Cassazione che ha esteso anche alla divisione “iure hereditatis” l'applicabilità delle norme in materia urbanistica, prevede che gli atti di divisione relativi ad immobili debbano contenere, a pena di nullità, gli estremi del titolo che ha consentito la costruzione del bene, come richiesto dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2021, a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione
o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere
16 stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”.
“Ante causam”, nel corso della procedura di mediazione, le parti avevano conferito incarico ad un consulente per la verifica delle pratiche edilizie e per eventuali necessarie regolarizzazioni.
Il presente giudizio è stato così introdotto, nella piena convinzione ed in buona fede che non risultassero irregolarità urbanistiche e catastali.
All'esito della consulenza tecnica, gli immobili oggetto di divisone sono risultati leggermente difformi rispetto alla CILA in sanatoria n. 48/2018 e alla SCIA n.
57/20218 seguite entrambe dal tecnico nominato di comune accordo delle parti prima del giudizio.
Sono, poi, emerse lievi discordane dimensionali e nei tavolati, relativamente alle abitazioni.
Trattasi di irregolarità non espressamente contemplate dalla sentenza della Corte di
Cassazione sopra richiamata.
Parte attrice ha provveduto ad eliminare le irregolarità riscontrate dal consulente tecnico, successivamente all'udienza del 11.09.2024 come da documentazione prodotta.
All'udienza chiamata per il giorno 09.01.2024 il consulente tecnico nominato su precisa domanda di questo Giudice ha dichiarato che” ritengo dall'esame della documentazione prodotta in atti da parte attrice siano state sanate tutte le irregolarità urbanisitiche, edilizie e catastali che avevo evdienziato nel mio elaborato”.
Le irregolarità rilevate dal CTU in sede di perizia estimativa erano ignote alle parti le quali “ante causam”, avevano conferito apposito incarico ad un tecnico e comunque sono state sanate in sede di giudizio.
Venendo al merito della causa, la divisione della massa ereditaria, cui il convenuto non si è opposto, non può tener conto della destinazione d'uso dei lotti già in uso da tempo alle parti in causa, della volontà delle stesse, manifestata anche dal convenuto
17 con la costituzione in giudizio e delle risultanze della consulenza tecnica nell'ambito della quale il consulente nominato ha tenuto conto proprio della destinazione già in uso alle parti preso atto “che le stesse hanno espresso il desiderio dell'assegnazione in lotti come in stato di utilizzo attuale” (pag. 15 di 24 della consulenza tecnica).
“Quindi l'intera massa divisionale verrà suddivisa – scrive il consulente sempre a pag. 15 di 25 della sua relazione – in due lotti ed il progetto divisionale rispecchierà
l'attuale destinazione ed utilizzo, con la determinazione di eventuali conguagli”.
Tenuto conto, quindi, della destinazione d'uso attuale a dovrà Parte_1
essere assegnato il Lotto A, composto da
A) appartamento a piano primo con accesso da piano terra e porzione di sottotetto: sub. 709; categoria A72; classe 3; consistenza 6 vani;
superficie catastale 132mq
(escluso aree scoperte 126 mq); rendita € 650,74;
C) box auto a piano terra: sub.703; categoria C/6; classe 2; consistenza 42 mq;
superficie catastale 49 mq;
rendita € 214,74;
D) deposito al piano terra: sub. 707; categoria C/2; classe2; consistenza 37 mq;
superficie catastale 42 mq;
rendita € 80,26. La stima dei beni è di € 185.307,12.
Al sig. dovrà essere, invece, assegnato il lotto B) composto da: P_
B) appartamento al piano primo con accesso da piano terra e porzione di sottotetto: sub. 710, categoria A72; classe 3; consistenza 6 vani;
superficie catastale 123 mq
(escluso area scoperta 121 mq); rendita € 650,74;
E) deposito al piano terra: sub. 708, categoria C/2; classe 2; consistenza 81 mq;
superficie catastale 92 mq;
rendita € 175,70. La stima dei beni è di € 152.254,74.
Stante i differenti valori di stima il consulente tecnico indica in € 16.256,19 il conguaglio in denaro dovuto da , assegnatario del lotto di Parte_4
maggioro valore a assegnatari del lotto A. P_
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che in applicazione della giurisprudenza della Corte di legittimità, nessun conguaglio sia dovuto al coerede. Invero, la Corte in più occasioni ha affermato che “il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere in sede di divisione, non già l'applicazione
18 dell'art. 1150 del c.c., secondo cui è dovuta una indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute sulla cosa comune esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. Orbene in questa sede nulla è stato chiesto dal a titolo di rimborso delle spese sostenute per migliorie nell'unità Parte_1
abitativa in comunione ereditaria, allo stesso già in uso, e, pertanto, sulla base del
“dictatum” della Corte nulla si ritiene debba essere dovuto, a titolo di conguaglio da a a il quale, costituendosi, ha aderito alla CP Parte_1 P_
domanda di scioglimento della comunione con richiesta espressa di assegnazione degli immobili – rappresentata anche in sede di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio - secondo l'originaria e attuale destinazione d'uso degli stessi (cfr. ex plurimis: Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 1207/2023; ordinanza Corte di Cassazione civile n. 27580/2024; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5135; Cass. 27 giugno 2013,
n. 16206).
Quanto alle tabelle millesimali e alla regolamentazione delle parti comuni questo
Giudice aderisce alle indicazioni date dal consulente tecnico d'ufficio, conformi a quanto previsto “ex lege”.
Quanto, infine, alla divisione del saldo residuo del saldo attivo residuo del conto corrente acceso presso e alla divisione del saldo del libretto di risparmio CP_3
ordinario nominativo n. 174524300461, presente presso Banca PBM di Lomagna, del “de cuius” , essendo succeduto, per Parte_3 P_
rappresentazione alla madre, rinunciante, quest'ultima all'eredità paterna, il saldo residuo attivo dei fondi giacenti presso sede di Bellusco ricade nella CP_3
massa ereditaria del “de cuius” e viene così ripartito: ½ a e ½ a Parte_1
per l'importo al 50% ciascuno di € 12.966,20. P_
Quanto, invece, al libretto di risparmio ordinario nominativo di cui sopra, € 1.227,23 devono essere assegnati a ed € 1.227,23 a Parte_1 P_
succeduto per rappresentazione della madre.
19 Stante l'esito del giudizio le spese di causa, ivi comprese quelle della consulenza tecnica, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio, ritualmente notificato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 P_
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
. rigetta la domanda di simulazione e/o nullità della vendita intercorsa tra CP
e
[...] P_
. dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e 1111 c.c., lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 P_
. assegna a il lotto A, allo stesso già in uso, composto da: Parte_1
A) appartamento a piano primo con accesso da piano terra e porzione di sottotetto: sub. 709; categoria A/2; classe 3; consistenza 6 vani;
superficie catastale 132mq
(escluso aree scoperte 126 mq); rendita € 650,74;
C) box auto a piano terra: sub.703; categoria C/6; classe 2; consistenza 42 mq;
superficie catastale 49 mq;
rendita € 214,74;
D) deposito al piano terra: sub. 707; categoria C/2; classe2; consistenza 37 mq;
superficie catastale 42 mq;
rendita € 80,26;
. assegna a il lotto B) allo stesso già in uso, composto da: P_
B) appartamento al piano primo con accesso da piano terra e porzione di sottotetto: sub. 710, categoria A/2; classe 3; consistenza 6 vani;
superficie catastale 123 mq
(escluso area scoperta 121 mq); rendita € 650,74;
E) deposito al piano terra: sub. 708, categoria C/2; classe 2; consistenza 81 mq;
superficie catastale 92 mq;
rendita € 175,70;
. lotto sub. 702 comune alle unità sub 710 e sub. 708;
. rigetta la domanda di conguaglio proposta da P_
. determina le tabelle millesimali conformemente al prospetto indicato dal consulente tecnico d'ufficio a pag. 19 e 20 della sua relazione tecnica d'ufficio;
20 . indica le parti comuni ai lotti, nel giardino che consente l'accesso al passo carraio e pedonale e nell'area verde, la struttura portante (fondazioni, pilastri, travi, solai, struttura della copertura, ecc), le aree censite ai mappali 3051 e 3052 del Catasto
Terreni, nonché quanto non assegnato in via esclusiva;
. dispone che gli assegnatari dei rispettivi lotti A e B installino un contabilizzatore idrico per determinare la corretta suddivisione dei consumi con suddivisione al 50% delle relative spese;
. pone le spese relative alle parti comuni e gli interventi di manutenzione sulle parti comuni, a carico di ciascun assegnatario, in ragione dei rispettivi millesimi, giusta tabella elaborata dal consulente tecnico d'ufficio;
. assegna a la somma di € 12.966,20 quale 50% del saldo attivo Parte_1
dei fondi giacenti presso con sede in Bellusco;
CP_3
. assegna a la somma di € 1.227,23 quale 50% della somma Parte_1
presente su libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 presente presso il Banco BPM di Lomagna;
. assegna a la somma di € 12.966,20 quale 50% del saldo attivo dei P_
fondi giacenti presso con sede in Bellusco;
CP_3
. assegna a la somma di € 1.227,23 quale 50% della somma presente P_
su libretto di risparmio ordinario nominativo n. 174524300461 presente presso il
Banco BPM di Lomagna;
. compensa interamente, tra le parti, le spese del giudizio ivi incluse quella della consulenza tecnica d'ufficio.
Lecco, 12 maggio 2025
Il GOP Mariachiara Arrighi
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