Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02806/2025REG.PROV.COLL.
N. 00143/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2023, proposto dalla società Efferre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Einaudi n.26;
contro
il Comune di Brentonico, la Provincia Autonoma Trento, in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - della provincia di Trento n. 00175/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brentonico e della Provincia Autonoma Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento, in data 23 dicembre 2021, n. 2261, con la quale è stata approvata la variante al p.r.g. del Comune di Brentonico, adottata con delibera commissariale n. 1 del 18 settembre 2020, con le modifiche apportate con parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 32 del 7 luglio 2020 e con le note del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio in data 25 marzo 2021, n. 209917 di prot. e 9 novembre 2021, prot. 806554, nella parte in cui modifica la destinazione dell’area di proprietà della ricorrente identificata alla partita Tavolare n. 2664, part. fondiaria n. 9783/44 alpe di mq. 1595 da “zona residenziale di espansione” a “verde privato”.
2. La Società Efferre s.r.l. (ricorrente-appellante) espone di essere proprietaria dal 2005, nel comune di Bretonico, di area di mq. 1595, identificata alla partita Tavolare n. 2664, part. fondiaria n. 9783/44. L’area si trova in un comparto edificato che fin dal suo acquisto ha avuto destinazione “a zona residenziale di espansione”, destinazione confermata dal piano attuativo Polsa, seconda variante che testualmente stabiliva: “è previsto che il mancato utilizzo delle possibilità edificatorie previste dal p.a., entro il termine di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso e pertanto dal 26 febbraio 2010, fa cadere automaticamente la destinazione delle aree di cui al precedente art.2 lett. a e b, assumendo le stesse aree a destinazione a verde privato”.
La Società lamenta che la nuova variante al p.r.g., approvata con la delibera impugnata, avrebbe azzerato la edificabilità dell’area in proprietà, modificandone, senza motivazione alcuna, la destinazione da residenziale ed edificabile in destinazione, a “verde privato”.
In particolare, la delibera di approvazione del p.r.g., nonché la relazione illustrativa allegata al piano si limiterebbero a destinare l’area a “verde privato” per la sola “ragione” che la stessa non è stata, ad oggi, edificata secondo la sua destinazione a “residenza di espansione”.
3. Pertanto, con ricorso proposto innanzi al T.a.r. di Giustizia Amministrativa di Trento (nrg 49/2022), essa ha impugnato la delibera con la quale è stata approvata la variante al p.r.g. del Comune di Brentonico. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione di legge per carenza assoluta di motivazione - violazione dei principi fondamentali di esercizio del potere pianificatorio - eccesso di potere per difetto del presupposto - irrazionalità ed illogicità - eccesso di potere per sviamento per falsa causa:
a) la delibera di approvazione non reca cenno alcuno alla impugnata nuova destinazione dell’area, se non in forma del tutto generica e con motivazione inadeguata laddove la relazione illustrativa allegata alla variante impugnata, al punto 4, pag. 19, riporta testualmente: “8.45, 8.46, 8.47 Polsa. Le aree edificabili per case vacanze sono state modificate in verde privato. Tale destinazione sostituisce l’attuale destinazione regolamentata con piano attuativo con scadenza febbraio 2020. Tale scelta si giustifica prendendo atto che in questi anni di vigenza del piano attuativo è mancato l’interesse nell’investire in zona, essendo stata edificata una sola delle quattro aree previste”;
b) non è manifestato alcun motivo urbanistico, alcuna ragione, neppure in via generale, derivante da un esplicitato interesse territoriale alla nuova destinazione, che si propone invero l’unico scopo di privare l’area della sua – consolidata - edificabilità: non si è proceduto “in tempo” alla attuazione della destinazione residenziale dell’area e, conseguentemente, deve essere cancellata l’edificabilità a suo tempo impressa;
c) la scelta del verde privato, quale vincolo conformativo del p.r.g., non si giustifica per ragioni desumibili dall’impianto generale della variante, e neppure risponde, né esiste alcuna motivazione al riguardo, a ragioni attinte dalla disciplina del territorio risolvendosi nella cancellazione della edificabilità a motivazione del tempo trascorso;
II) eccesso di potere per carenza dei presupposti, e per irrazionalità, travisamento dei limiti della discrezionalità amministrativa- illogicità - difetto di istruttoria:
a) anche la ricognizione circa le caratteristiche dell’area in questione, convincono, una volta di più, della mancanza totale, sul punto, di una qualsivoglia motivazione “urbanistica” alla base della determinazione impugnata, che si rivela esclusivamente per una apodittica e punitiva cancellazione della edificabilità da tempo impressa all’area: l’area è, infatti, compresa all’interno di un comparto del centro cittadino già edificato e la sua vocazione residenziale è di tutta evidenza;
b) l’area della ricorrente è contrassegnata dalla dizione “Penalità P1 trascurabile assente”; anche la nota del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia, del 29.10.2021, recante “Richiesta di modifiche per approvazione”, non fa alcun cenno alla particella fondiaria n. 8.45 che individua il terreno della ricorrente, risultando la stessa, anche sotto questo profilo, del tutto idonea a mantenere la propria edificabilità residenziale.
3.1. Si costituiva, per resistere, il comune di Brentonico che eccepiva, altresì, l’inammissibilità ricorso per mancata impugnazione della Variante 2017 al Piano attuativo “Polsa”.
3.3. Il T.a.r., con la sentenza n. 175 del 18 maggio 2022:
a) respingeva le eccezioni di inammissibilità;
b) respingeva, nel merito, il ricorso ritenendo la variante generale adeguatamente motivata;
c) condannava la ricorrente al pagamento delle spese (euro 1.000,00).
4. Ha appellato la società Efferre s.r.l., che censura la sentenza per i seguenti motivi:
I) Illegittimità della sentenza per difetto di motivazione - motivazione perplessa illogica e contraddittoria- illogicità.
a) La sentenza impugnata avrebbe omesso di condurre il proprio sindacato sul “vero” motivo in questione e cioè che la ragione addotta a sostegno della scelta si manifesta totalmente avulsa da qualsivoglia valutazione del territorio comunale alla stregua dei principi pianificatori.
La decisione avversata, infatti, avrebbe eluso e quindi omesso di prendere in considerazione e di valutare la ragione specifica posta a fondamento della destinazione impressa, giustificata con la presa d’atto che “in questi anni di vigenza del piano attuativo è mancato l’interesse nell’investire in zona, essendo stata edificata una sola delle quattro aree previste”. L’area subisce la destinazione a verde privato esclusivamente perché “…in questi anni è mancato l’interesse nell’investimento in zona, essendo stata edificata una sola delle quattro aree previste”. La “ragione” della nuova destinazione a verde privato confermerebbe che la ratio della scelta sarebbe soltanto quella di azzerare la facoltà edificatoria, causa il mancato sfruttamento edificatorio entro i termini del piano attuativo, senza alcun altro motivo urbanistico né indicazione alcuna di una finalità pianificatoria.
b) Se è vero che la destinazione a “verde privato” ha la funzione di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, non è dato comprendere, nella località in argomento, quale reale senso e logica (urbanistica) possa ascriversi alla imposizione del vincolo conformativo in questione all’intera area ricorrente (circa 1600 mq) localizzata in un ambito entro il quale l’edificato costituisce a malapena il 5% della complessiva entità territoriale della località Polsa.
4.1. Si è costituito, per resistere, il comune di Brentonico.
5. All’udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Parte appellante sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente esaminato il “vero” motivo di ricorso volto, in realtà, a censurare la scelta operata dalla variante generale in quanto totalmente avulsa da qualsivoglia valutazione del territorio comunale alla stregua dei principi pianificatori, effettuata allo scopo soltanto di azzerare la facoltà edificatoria causa il mancato sfruttamento edificatorio entro i termini del piano attuativo (dieci anni), senza alcun altro motivo urbanistico. Una precisa motivazione, dunque, che sarebbe, però, illogica in quanto sganciata dal concreto contesto urbanistico di riferimento.
7. L’appello è infondato.
Il Comune ha operato una scelta adeguatamente supportata sul piano istruttorio e motivazionale.
L’amministrazione - preso atto del mancato utilizzo delle possibilità edificatorie previste dal piano attuativo “Polsa”, nonché della circostanza che l’area edificata non fosse stata edificata secondo la sua destinazione a “residenza di espansione” (id est, alloggi per vacanze), per essere stata edificata una soltanto delle quattro aree previste - ha individuato il compendio come “residenziale consolidata” e le aree edificabili per case vacanze sono state modificate in verde privato.
L’edificabilità in questione rinveniva da un preciso piano attuativo (Polsa) decaduto per mancata realizzazione nel termine decennale di efficacia.
Allo scadere del piano è riemersa la discrezionalità valutativa del pianificatore locale in ordine alle aree non edificate.
Il Comune, con una scelta consapevole e bilanciata nella valutazione dei contrapposti interessi, ha ritenuto di consolidare la destinazione residenziale dell’area edificata, al contempo prevedendo una diversa destinazione urbanistica alle restanti aree.
La Società, a fronte di un piano decaduto che aveva perso, cioè, le proprie potenzialità edificatorie (v. art. 4 delle n.t.a. del piano), non poteva vantare alcuna aspettativa legittima a conservare la destinazione edificatoria, sicché la motivazione sottesa alla scelta, indicata nella opportunità di conservazione del suolo, trova plausibile giustificazione tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla approvazione del piano Polsa e delle mutate esigenze pianificatorie rimesse alla valutazione dell’amministrazione.
Sul punto rileva, in particolare, quanto previsto con l’art. 4 delle norme di attuazione del piano (confermato dalle successive varianti): “Il mancato utilizzo delle possibilità edificatorie previste dal Piano attuativo, entro il termine di 10 anni a decorrere dell’entrata in vigore dello stesso, e pertanto dal 26 febbraio 2010, fa decadere automaticamente la destinazione residenziale delle aree di cui al precedente art. 2 lettere a) e b), assimilando le stesse rispettivamente ad aree a verde privato di cui all’art. 2.10 delle norme di attuazione qualora edificate in misura inferiore al 40% dell’indice massimo previsto, ad aree per insediamenti esistenti di cui all’art. 2.2 qualora edificate con densità non inferiore al 40% dell’indice massimo previsto”.
La circostanza che le aree inedificate avrebbero perso le potenzialità edificatorie e sarebbero state assimilate alle aree a verde privato di cui all’art. 2.10 del p.r.g., induce a ritenere che la scelta operata dal Comune non è immotivata né avulsa dal contesto urbanistico di riferimento in quanto coerente con la volontà del pianificatore rispetto alla quale l’attuale variante si pone in continuità logico-giuridica sul piano delle scelte di zonizzazione.
Una particolare motivazione, diversa da quella operata, sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui il Comune avesse ravvisato l’esigenza di rinnovare l’efficacia del Piano, ponendosi così in contrasto con le previsioni generali della pianificazione iniziale.
La scelta in questione, volta alla conservazione del suolo inedificato, è peraltro coerente con le finalità della variante in esame volte alla dichiarata riduzione delle potenzialità edificatorie di alcune aree di espansione. La circostanza trova conferma laddove nella relazione si dà conto che “non sono state individuate nuove aree residenziali di espansione, bensì si è provveduto a taluni stralci riclassificando alcune di queste in verde privato e laddove funzionale ad un utilizzo sciistico/sportivo in genere, in attrezzature private di interesse generale”.
Neppure esiste contraddittorietà intrinseca tra atti, in grado di far emergere una illogicità valutativa del pianificatore locale.
Tra l’adozione preliminare della variante la sua adozione definitiva (2019-2020), il piano attuativo Polsa scadeva, infatti, per decorrenza dei dieci anni di validità.
Ebbene, in sede di adozione preliminare della variante le norme di attuazione avevano per l’appunto previsto che “Ad avvenuta scadenza del piano attuativo, le previsioni dello stesso decadono e pertanto le disposizioni di cui ai precedenti commi sono disapplicate e diventano efficaci le indicazioni cartografiche e normative della presente variante”.
Insomma, la scelta del Comune di ricondurre le aree a verde privato, e ancor prima la contestata motivazione ad essa sottesa (mancato interesse ad edificare, nonostante le diverse proroghe di efficacia temporale del piano) si rivelano coerenti con le finalità dichiarate negli atti presupposti alla variante e in quelli di accompagnamento alla medesima, nonché con le disposizioni normative che affermano il principio di contenimento del consumo di suolo (id est, art. 18 della l.p. n. 15 del 2015) oltre che con il rapporto ambientale prodromico alla variante generale al p.r.g. del gennaio 2021 in cui si fa riferimento al concetto di sviluppo sostenibile e risparmio del territorio.
Sotto questo profilo, il Comune ha anche chiarito che il previgente piano regolatore comunale risultava sovradimensionato in relazione alle potenzialità edificatorie residenziali (aree di completamento ed aree di espansione), per cui, in coerenza sempre con i criteri di contenimento del consumo di suolo, la variante in questione ha provveduto all’eliminazione di numerose aree edificabili, (completamento ed espansione) non solo all’interno del Piano attuativo Polsa (aree Z1, Z2, Z4), ma anche nelle varie frazioni comunali.
La scelta di ridurre le numerose aree edificabili, coerentemente, è caduta sulle aree in esame tenuto conto sia del loro sovradimensionamento che della loro concreta inedificazione.
In altri termini, il criterio del contenimento del consumo di suolo è stato applicato, con riguardo alle sole aree residenziali, in modo congruo e ragionevole, per niente avulso da motivi urbanistici né da esigenze concrete della pianificazione.
Il mancato sfruttamento edificatorio entro i termini del piano attuativo non rappresenta la ragione unica sottesa alla decisione del Comune; la scelta della destinazione a verde privato è solo la logica e coerente conseguenza di una precisa esigenza pianificatoria, già programmata dal Comune e confermata in sede di variante generale alla luce degli elementi di valutazione sopra indicati.
8. In conclusione, per quanto sin qui esposto, risultano le motivazioni di rilevanza urbanistica dall’analisi complessiva degli atti del procedimento, con la conseguente infondatezza dell’appello proposto.
9. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO