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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 779/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi la prima dall'avv. Tetti Parte_1 Parte_2
Alessandro e il secondo dall'avv. Paolucci Alessio giusta rispettive procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/2/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Piglio ( FR ) il 7/2/98; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 9/4/98 ) e ( il Per_1 Per_2
27/8/07 ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
1) l'immobile, sito in Paliano (FR), via Colle Mortola n. 20, catastalmente censito al foglio 40, particella 20, sub 4, sino ad oggi adibito a casa coniugale, rimarrà assegnato alla sig.ra con i mobili che lo Pt_1 arredano. Il sig. in relazione a detto subalterno, manterrà il diritto di passaggio carrabile e pedonale Pt_2 sulla porzione esterna per poter accedere al terreno catastalmente censito al foglio 40 particella 21; 2)
l'immobile sito in Paliano (FR), via Colle Mortola n. 18, catastalmente censito al foglio 40, particella 20, sub 5, attualmente in comproprietà tra i coniugi sarà utilizzato, dopo l'udienza presidenziale, dal solo sig. Pt_2 con i mobili che lo arredano. La sig. ra in relazione a detto subalterno, manterrà il diritto di
[...] Pt_1 passaggio carrabile (ove possibile) e pedonale sulla porzione esterna per poter accedere al terreno catastalmente censito al foglio 40 particella 20; 3) l'immobile sito in Paliano (FR), Corso Vittorio Emanuele II, catastalmente censito al foglio 77, particella 609, sub 2, verrà trasferito dal sig. alla sig.ra Parte_2
senza oneri a carico della stessa, entro dodici mesi dall'omologa del presente accordo. Parte_1
Detto immobile, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, viene posto nella materiale disponibilità della signora a titolo gratuito. La presente clausola rappresenta una condizione essenziale per il Pt_1 perfezionamento del presente accordo;
4) ciascuno dei coniugi provvederà, autonomamente, alle proprie personali esigenze;
5) il figlio minorenne , sino all'oramai prossimo raggiungimento della maggiore Per_2 età, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, con la quale vivrà (quando starà con la madre) nel sopra indicato immobile sito in Paliano (FR), via Colle Mortola 20 catastalmente censito al foglio 40, particella 20, sub 4 e, solo successivamente, quando l'appartamento, sito in
Corso Vittorio Emanuele II sarà completamente ristrutturato e abitabile si prevede già sin da ora che per esigenze di trasporto e comodità la Sig.ra e il figlio utilizzeranno, con il consenso che Pt_1 Controparte_1
a tal fine manifesta il sig. , l'immobile sito in Paliano (FR), Corso Vittorio Emanuele II, Parte_2 catastalmente censito al foglio 77, particella 609, sub
2. Anche in considerazione dei lavori svolti da entrambi i genitori e del fatto che è quasi maggiorenne i rapporti di visita e di frequentazione con il predetto Per_2 minore sino a che lo stesso non diverrà maggiorenne saranno liberamente concordati tra lo stesso Per_2 ed i genitori. Ad ogni modo, sino a quando il ragazzo non diverrà maggiorenne, i rapporti di visita e di frequentazione con i genitori saranno così regolamentati. FINE SETTIMANA, FESTIVITA' DELL'ANNO E
PAUSE SCOLASTICHE trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente, i fine settimana Per_2 dal sabato mattina (ore 10,00) alla domenica sera (ore 21,00). starà con il padre due pomeriggi a Per_2 settimana, in linea di massima il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 21,00. Durante le festività dell'anno in occasione delle quali la scuola rimarrà chiusa e durante tutte le altre pause scolastiche il minore trascorrerà pari periodo (ossia quello di chiusura della scuola) con l'uno e con l'altro genitore, fatti salvi diversi accordi tra le parti. I periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore verranno decisi dai genitori stessi previo accordo con , anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi. 6) Anche in considerazione del Per_2 fatto che i figlioli trascorreranno la loro quotidianeità prevalentemente presso la madre, il sig. si obbliga Pt_2
a versare alla sig.ra quale contributo al mantenimento mensile per i due figli (per i maggiori periodi di Pt_1 frequentazione con la madre), sul conto corrente Banca: con IBAN: Controparte_2
[...] (o sul diverso c/c che verrà indicato dalla signora , la somma Pt_1 mensile complessiva pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) – euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T.; 7) Le parti si obbligano a contribuire, in misura pari al 50% ciascuna, alle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli, in ossequio alle previsioni di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Frosinone, noto alle stesse;
8) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e per quello del figliolo minorenne;
9) Le parti, anche all'esito del presente giudizio di separazione, garantiranno ai figli continuità nelle attività che gli stessi svolgono, sempre tenuto conto delle attitudini e delle inclinazioni dei figli stessi. 10) Le previsioni contenute nel presente accordo avranno tra le parti efficacia immediata.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 22/2/25 rilevava la seguente criticità del ricorso
“sussiste irregolarità di forma della domanda – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta dalle parti” e fissava alle parti termine perentorio fino al
31/3/25 per il deposito di una memoria congiunta con la quale sanare la predetta criticità.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 25/3/25 le parti sanavano la predetta criticità e insistevano “affinché il Tribunale adito voglia omologare la separazione tra le parti in causa alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 7/4/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne . Controparte_1
Spese di lite integralmente a carco di , come richiesto Parte_2 congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede: a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Piglio in relazione all'Atto n. 1, Parte II, Serie A, anno
1998, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) pone le spese di lite a carico del ricorrente . Parte_2
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 779/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi la prima dall'avv. Tetti Parte_1 Parte_2
Alessandro e il secondo dall'avv. Paolucci Alessio giusta rispettive procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/2/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Piglio ( FR ) il 7/2/98; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 9/4/98 ) e ( il Per_1 Per_2
27/8/07 ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
1) l'immobile, sito in Paliano (FR), via Colle Mortola n. 20, catastalmente censito al foglio 40, particella 20, sub 4, sino ad oggi adibito a casa coniugale, rimarrà assegnato alla sig.ra con i mobili che lo Pt_1 arredano. Il sig. in relazione a detto subalterno, manterrà il diritto di passaggio carrabile e pedonale Pt_2 sulla porzione esterna per poter accedere al terreno catastalmente censito al foglio 40 particella 21; 2)
l'immobile sito in Paliano (FR), via Colle Mortola n. 18, catastalmente censito al foglio 40, particella 20, sub 5, attualmente in comproprietà tra i coniugi sarà utilizzato, dopo l'udienza presidenziale, dal solo sig. Pt_2 con i mobili che lo arredano. La sig. ra in relazione a detto subalterno, manterrà il diritto di
[...] Pt_1 passaggio carrabile (ove possibile) e pedonale sulla porzione esterna per poter accedere al terreno catastalmente censito al foglio 40 particella 20; 3) l'immobile sito in Paliano (FR), Corso Vittorio Emanuele II, catastalmente censito al foglio 77, particella 609, sub 2, verrà trasferito dal sig. alla sig.ra Parte_2
senza oneri a carico della stessa, entro dodici mesi dall'omologa del presente accordo. Parte_1
Detto immobile, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, viene posto nella materiale disponibilità della signora a titolo gratuito. La presente clausola rappresenta una condizione essenziale per il Pt_1 perfezionamento del presente accordo;
4) ciascuno dei coniugi provvederà, autonomamente, alle proprie personali esigenze;
5) il figlio minorenne , sino all'oramai prossimo raggiungimento della maggiore Per_2 età, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, con la quale vivrà (quando starà con la madre) nel sopra indicato immobile sito in Paliano (FR), via Colle Mortola 20 catastalmente censito al foglio 40, particella 20, sub 4 e, solo successivamente, quando l'appartamento, sito in
Corso Vittorio Emanuele II sarà completamente ristrutturato e abitabile si prevede già sin da ora che per esigenze di trasporto e comodità la Sig.ra e il figlio utilizzeranno, con il consenso che Pt_1 Controparte_1
a tal fine manifesta il sig. , l'immobile sito in Paliano (FR), Corso Vittorio Emanuele II, Parte_2 catastalmente censito al foglio 77, particella 609, sub
2. Anche in considerazione dei lavori svolti da entrambi i genitori e del fatto che è quasi maggiorenne i rapporti di visita e di frequentazione con il predetto Per_2 minore sino a che lo stesso non diverrà maggiorenne saranno liberamente concordati tra lo stesso Per_2 ed i genitori. Ad ogni modo, sino a quando il ragazzo non diverrà maggiorenne, i rapporti di visita e di frequentazione con i genitori saranno così regolamentati. FINE SETTIMANA, FESTIVITA' DELL'ANNO E
PAUSE SCOLASTICHE trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente, i fine settimana Per_2 dal sabato mattina (ore 10,00) alla domenica sera (ore 21,00). starà con il padre due pomeriggi a Per_2 settimana, in linea di massima il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 21,00. Durante le festività dell'anno in occasione delle quali la scuola rimarrà chiusa e durante tutte le altre pause scolastiche il minore trascorrerà pari periodo (ossia quello di chiusura della scuola) con l'uno e con l'altro genitore, fatti salvi diversi accordi tra le parti. I periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore verranno decisi dai genitori stessi previo accordo con , anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi. 6) Anche in considerazione del Per_2 fatto che i figlioli trascorreranno la loro quotidianeità prevalentemente presso la madre, il sig. si obbliga Pt_2
a versare alla sig.ra quale contributo al mantenimento mensile per i due figli (per i maggiori periodi di Pt_1 frequentazione con la madre), sul conto corrente Banca: con IBAN: Controparte_2
[...] (o sul diverso c/c che verrà indicato dalla signora , la somma Pt_1 mensile complessiva pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) – euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T.; 7) Le parti si obbligano a contribuire, in misura pari al 50% ciascuna, alle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli, in ossequio alle previsioni di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Frosinone, noto alle stesse;
8) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e per quello del figliolo minorenne;
9) Le parti, anche all'esito del presente giudizio di separazione, garantiranno ai figli continuità nelle attività che gli stessi svolgono, sempre tenuto conto delle attitudini e delle inclinazioni dei figli stessi. 10) Le previsioni contenute nel presente accordo avranno tra le parti efficacia immediata.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 22/2/25 rilevava la seguente criticità del ricorso
“sussiste irregolarità di forma della domanda – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta dalle parti” e fissava alle parti termine perentorio fino al
31/3/25 per il deposito di una memoria congiunta con la quale sanare la predetta criticità.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 25/3/25 le parti sanavano la predetta criticità e insistevano “affinché il Tribunale adito voglia omologare la separazione tra le parti in causa alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 7/4/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne . Controparte_1
Spese di lite integralmente a carco di , come richiesto Parte_2 congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede: a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Piglio in relazione all'Atto n. 1, Parte II, Serie A, anno
1998, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) pone le spese di lite a carico del ricorrente . Parte_2
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )