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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8356 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Russo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.10.2024, – all'esito della verifica Parte_1
preventiva del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. quale C.T.U. nominato Persona_1
nella pregressa fase di A.T.P.O., deducendo: che essa istante era stata già riconosciuta quale titolare di assegno di invalidità cat. IO n. 15050811, a decorrere dall'1.12.2019, siccome affetta da “Esiti di ictus ischemico a verosimile genesi embolica, ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, esiti di intervento di chiusura percutanea di forame ovale pervio, cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata, ipercolesterolemia, fibromatosi uterina, anemia cronica, ateromasia stenosante bivasale, abitudine tabagica, sindrome depressiva, spondilosi osteofitosica somato-marginale, riduzione in ampiezza dello spazio intersomatico CP_ a livello di. C5-C6, C6-C7 ed L5-S1, difficoltà nella deambulazione”; che l' in data
20.6.2023, aveva revocato la suddetta prestazione, in quanto non permanevano “le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità (art. 1 della legge 222 del
12/06/1984)”; che essa istante, in possesso di titolo di licenza media, lavorava presso un forno quale addetta all'imbustamento di prodotti alimentari, restando in piedi per molte ore al giorno;
che l'ausiliare officiato dal Giudice aveva ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere esclusivamente con decorrenza dal 29.5.2024, sulla scorta di una certificazione attestante la presenza di “disturbo depressivo con condotte di evitamento ed attacchi di panico …”; che, in realtà, il complessivo quadro clinico, caratterizzato principalmente da “sindrome coronarica acuta” con una frazione di eiezione pari al 47%
(quale asseverata dal referto di dimissioni rilasciato dagli Ospedali Riuniti di Foggia in data
29.10.2019), era rimasto immutato, non essendosi verificato alcun miglioramento in proposito;
che, contrariamente a quanto statuito dalla Suprema Corte in materia, il C.T.U. aveva omesso qualsivoglia raffronto tra la situazione di incapacità attuale rispetto a quella esistente al momento del riconoscimento dell'assegno; che, peraltro, in data 18.11.2022, a seguito di visita cardiologica le era stata diagnosticata “necrosi anteriore con acinesia apicale ed FE=47%”, sicchè, alla luce di un siffatto dato ed in assenza di soluzione di continuità in ordine alla gravità della patologia cardiaca, la certificazione neurologica del maggio 2024 avrebbe potuto integrare soltanto un “ulteriore” aggravamento del già compromesso stato patologico dell'assicurata.
Sulla scorta di quanto esposto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa ex art. 1 L. 222/84 a far tempo dalla data della domanda amministrativa;
2) condannare l' ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1
presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Acquisiti chiarimenti dal C.T.U. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n.
222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10
(cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007).
2.3. Vertendosi poi, nella fattispecie in esame, in ipotesi di mancata conferma della prestazione, deve prestarsi adesione al principio secondo cui “L'assegno di invalidità, riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla originaria liquidazione, e sempre che siano rimaste immutate le condizioni del beneficiario, la valutazione delle quali non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale e quella esistente al momento del riconoscimento del beneficio” (Cass. Sez. Lav. n.
12040/2003; Cass. Sez. Lav. n. 1505/2002).
2.4. Tali essendo, in estrema sintesi, i principi regolatori della materia, si ritiene che il C.T.U. abbia ben compreso gli esatti termini dell'accertamento, avendo egli svolto – già all'esito della verifica compiuta nel procedimento iscritto al n. 2658/2024 R.G.L. – le seguenti considerazioni medico-legali: “Dalla documentazione sanitaria esaminata allegata al fascicolo e dai dati anamnestici e soprattutto clinici-obiettivi emersi dalla nostra osservazione possiamo ragionevolmente dedurre che il periziando sia affetto dalle seguenti
3 infermità: • Cardiopatia ischemica rivascolarizzata (2019) con impianto di stent medicati su
IVA e differita PCI. Insufficienza ventricolare sin. lieve. Tabagista. Obesità. Buon compenso emodinamico. FE nella norma. • Ictus ischemico (2022) da occlusione di tratto M1 di arteria cerebrale media sin. sottoposta a trombolisi sistemica e trombectomia meccanica. Senza reliquati di afasia nè di disartria. • Chiusura F.O.(2023) efficace con posizionamento device
PFO Occluder 18/25 mm. Non shunt residuo visionabile. • Spondilo-disco-artrosi C/L con spondilosi e rettilineizzazione del rachide. • Disturbo depressivo con condotte di evitamento ed attacchi di panico per paura di nuovi eventi patologici. , . 6 CP_2 CP_3
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Le patologie diagnosticate ne rendono precaria
l'autonomia personale con limitazione funzionale e conseguente riduzione della capacità lavorativa incidendo in misura significativa sulla capacità lavorativa e lucrativa dello stesso.
Dalle cure mediche cui si è sottoposta avrebbe ricevuto miglioramenti sostanziali e/o comunque utili a sopportare un carico di lavoro costante, di lavoratrice in un forno per imbustamento di alimenti. Ma la periziata presenta impedimenti funzionali psicologici
(attacchi di ansia/depressione, incubi di ritorno patologico con condotte di evitamento, stato di inedia ed astenia) che ne hanno ridotto in modo permanente a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro specifico. A mio parere la periziata ha diritto all'assegno ordinario di invalidità dal referto del neurologo ASL FG del 29/5/2024. CONCLUSIONI Il CTU esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che ella è affetta dalle Parte_1
infermità sopra denunciate. In conclusione la periziata risulta limitata nella sua specifica attività lavorativa proficua (art.1 L.12/6/1984. n°222). Si tratta di patologie insorte dal referto del neurologo ASL FG per sopraggiunto disturbo depressivo con spunti fobici di evitamento, panico, insonnia notturna ed astenia” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 16.1.2025).
2.5. Chiamato a rispondere ai rilievi critici della l'ausiliare ha evidenziato che il referto Pt_1 del 18.11.2022 “riporta “.... FE=47%, ma all'Eco del 4/2022” (ben sette mesi prima!), laddove già il 30/9/2022 Osp. Ravenna si era normalizzato: pg.4, 3° rigo: “FE nella norma, pg. 8° rigo: ritmo sinusale normale”.
Ha, quindi, richiamato il successivo referto del 30.11.2022, che attesta “ventricolo sin. di normali dimensioni parietali e cinetica globale FE=55%. Normale lo studio morfologico degli apparati valvolari. Pericardio indenne. PAPs normale. Non shunt interatriali e/o ventricolari di rilievo. Atrio sin non dilatato con radice aortica sezioni destre di normali dimensioni. Assenza di flussi patologici trans-valvolari”, aggiungendo che, all'esito della visita cardiologica del 12.1.2023, la Frazione di Eiezione era pari al 55%, con “benessere a
4 domicilio in assenza di angor, cardiopalmo e/o dispnea. Buon controllo pressorio. Buona tolleranza allo sforzo”.
Com'è evidente, nel triennio successivo al riconoscimento dell'assegno si è registrato un miglioramento della situazione di incapacità rispetto a quella originariamente esistente.
Né giova alla ricorrente il contenuto della relazione clinica del Dipartimento Cardio-
Vascolare della GVM Care Research dell'8.2.2023, ove si legge che “l'ecocardiogramma predimissione” indicava “una funzione sistolica lievemente ridotta Frazione Eiezione 48%”.
Nella suddetta relazione la condizione esistente al momento delle dimissioni viene, infatti, così descritta: “Alla dimissione la Paziente è asintomatica per angor e dispnea e in condizioni di compenso cardiocircolatorio. Nessuna complicanza peri o post-procedurale”.
Ed un siffatto quadro clinico s'appalesa conforme a quello diagnosticato dal C.T.U., il quale riscontrava “cardiopatia ischemica rivascolarizzata (2019) con impianto di stent medicati su
IVA e differita PCI. Insufficienza ventricolare sin. lieve. Tabagista. Obesità. Buon compenso emodinamico. FE nella norma. E.O.: Azione cardiaca ritmica, valida, normo-frequente. Non soffi né sfregamenti”.
Contrariamente, poi, a quanto prospettato nelle note depositate dalla ricorrente in data
30.5.2025, neppure si rivela pertinente, rispetto all'oggetto del presente giudizio, la raccomandazione rivolta alla paziente (e contenuta nella menzionata relazione clinica) di
“evitare sport di contatto che possano provocare traumi al torace nei prossimi sei mesi”.
Appare, infatti, d'intuitiva evidenza come l'ambiente di lavoro della (ovvero quello di Pt_1
un piccolo forno), non disgiunto dal contenuto delle mansioni ordinariamente disbrigate
(addetta all'imbustamento), non possa comportare l'insorgenza di un rischio specifico assimilabile a quello innanzi descritto.
Ne consegue che – come condivisibilmente acclarato dall'ausiliare – il requisito sanitario sotteso alla prestazione de qua non può fondatamente poggiare sulla patologia cardiaca, bensì su quella diagnosticata alla ricorrente solo in data 29.5.2024, vale a dire il disturbo depressivo
“con spunti fobici di evitamento, panico, insonnia notturna ed astenia” (così, nelle conclusioni dell'elaborato depositato il 30.3.2025).
2.6. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va rigettato, dovendo, al contempo, dichiararsi che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U. (29.5.2024).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in
5 epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo,
Cass. Sez. Lav., 1.3.2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8356/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dal 29.5.2024;
b) compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle relative alla fase di
A.T.P.O.; CP_
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8356 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Russo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.10.2024, – all'esito della verifica Parte_1
preventiva del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. quale C.T.U. nominato Persona_1
nella pregressa fase di A.T.P.O., deducendo: che essa istante era stata già riconosciuta quale titolare di assegno di invalidità cat. IO n. 15050811, a decorrere dall'1.12.2019, siccome affetta da “Esiti di ictus ischemico a verosimile genesi embolica, ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, esiti di intervento di chiusura percutanea di forame ovale pervio, cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata, ipercolesterolemia, fibromatosi uterina, anemia cronica, ateromasia stenosante bivasale, abitudine tabagica, sindrome depressiva, spondilosi osteofitosica somato-marginale, riduzione in ampiezza dello spazio intersomatico CP_ a livello di. C5-C6, C6-C7 ed L5-S1, difficoltà nella deambulazione”; che l' in data
20.6.2023, aveva revocato la suddetta prestazione, in quanto non permanevano “le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità (art. 1 della legge 222 del
12/06/1984)”; che essa istante, in possesso di titolo di licenza media, lavorava presso un forno quale addetta all'imbustamento di prodotti alimentari, restando in piedi per molte ore al giorno;
che l'ausiliare officiato dal Giudice aveva ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere esclusivamente con decorrenza dal 29.5.2024, sulla scorta di una certificazione attestante la presenza di “disturbo depressivo con condotte di evitamento ed attacchi di panico …”; che, in realtà, il complessivo quadro clinico, caratterizzato principalmente da “sindrome coronarica acuta” con una frazione di eiezione pari al 47%
(quale asseverata dal referto di dimissioni rilasciato dagli Ospedali Riuniti di Foggia in data
29.10.2019), era rimasto immutato, non essendosi verificato alcun miglioramento in proposito;
che, contrariamente a quanto statuito dalla Suprema Corte in materia, il C.T.U. aveva omesso qualsivoglia raffronto tra la situazione di incapacità attuale rispetto a quella esistente al momento del riconoscimento dell'assegno; che, peraltro, in data 18.11.2022, a seguito di visita cardiologica le era stata diagnosticata “necrosi anteriore con acinesia apicale ed FE=47%”, sicchè, alla luce di un siffatto dato ed in assenza di soluzione di continuità in ordine alla gravità della patologia cardiaca, la certificazione neurologica del maggio 2024 avrebbe potuto integrare soltanto un “ulteriore” aggravamento del già compromesso stato patologico dell'assicurata.
Sulla scorta di quanto esposto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa ex art. 1 L. 222/84 a far tempo dalla data della domanda amministrativa;
2) condannare l' ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1
presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Acquisiti chiarimenti dal C.T.U. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito dell'udienza del 4.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n.
222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10
(cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007).
2.3. Vertendosi poi, nella fattispecie in esame, in ipotesi di mancata conferma della prestazione, deve prestarsi adesione al principio secondo cui “L'assegno di invalidità, riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla originaria liquidazione, e sempre che siano rimaste immutate le condizioni del beneficiario, la valutazione delle quali non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale e quella esistente al momento del riconoscimento del beneficio” (Cass. Sez. Lav. n.
12040/2003; Cass. Sez. Lav. n. 1505/2002).
2.4. Tali essendo, in estrema sintesi, i principi regolatori della materia, si ritiene che il C.T.U. abbia ben compreso gli esatti termini dell'accertamento, avendo egli svolto – già all'esito della verifica compiuta nel procedimento iscritto al n. 2658/2024 R.G.L. – le seguenti considerazioni medico-legali: “Dalla documentazione sanitaria esaminata allegata al fascicolo e dai dati anamnestici e soprattutto clinici-obiettivi emersi dalla nostra osservazione possiamo ragionevolmente dedurre che il periziando sia affetto dalle seguenti
3 infermità: • Cardiopatia ischemica rivascolarizzata (2019) con impianto di stent medicati su
IVA e differita PCI. Insufficienza ventricolare sin. lieve. Tabagista. Obesità. Buon compenso emodinamico. FE nella norma. • Ictus ischemico (2022) da occlusione di tratto M1 di arteria cerebrale media sin. sottoposta a trombolisi sistemica e trombectomia meccanica. Senza reliquati di afasia nè di disartria. • Chiusura F.O.(2023) efficace con posizionamento device
PFO Occluder 18/25 mm. Non shunt residuo visionabile. • Spondilo-disco-artrosi C/L con spondilosi e rettilineizzazione del rachide. • Disturbo depressivo con condotte di evitamento ed attacchi di panico per paura di nuovi eventi patologici. , . 6 CP_2 CP_3
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Le patologie diagnosticate ne rendono precaria
l'autonomia personale con limitazione funzionale e conseguente riduzione della capacità lavorativa incidendo in misura significativa sulla capacità lavorativa e lucrativa dello stesso.
Dalle cure mediche cui si è sottoposta avrebbe ricevuto miglioramenti sostanziali e/o comunque utili a sopportare un carico di lavoro costante, di lavoratrice in un forno per imbustamento di alimenti. Ma la periziata presenta impedimenti funzionali psicologici
(attacchi di ansia/depressione, incubi di ritorno patologico con condotte di evitamento, stato di inedia ed astenia) che ne hanno ridotto in modo permanente a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro specifico. A mio parere la periziata ha diritto all'assegno ordinario di invalidità dal referto del neurologo ASL FG del 29/5/2024. CONCLUSIONI Il CTU esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che ella è affetta dalle Parte_1
infermità sopra denunciate. In conclusione la periziata risulta limitata nella sua specifica attività lavorativa proficua (art.1 L.12/6/1984. n°222). Si tratta di patologie insorte dal referto del neurologo ASL FG per sopraggiunto disturbo depressivo con spunti fobici di evitamento, panico, insonnia notturna ed astenia” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 16.1.2025).
2.5. Chiamato a rispondere ai rilievi critici della l'ausiliare ha evidenziato che il referto Pt_1 del 18.11.2022 “riporta “.... FE=47%, ma all'Eco del 4/2022” (ben sette mesi prima!), laddove già il 30/9/2022 Osp. Ravenna si era normalizzato: pg.4, 3° rigo: “FE nella norma, pg. 8° rigo: ritmo sinusale normale”.
Ha, quindi, richiamato il successivo referto del 30.11.2022, che attesta “ventricolo sin. di normali dimensioni parietali e cinetica globale FE=55%. Normale lo studio morfologico degli apparati valvolari. Pericardio indenne. PAPs normale. Non shunt interatriali e/o ventricolari di rilievo. Atrio sin non dilatato con radice aortica sezioni destre di normali dimensioni. Assenza di flussi patologici trans-valvolari”, aggiungendo che, all'esito della visita cardiologica del 12.1.2023, la Frazione di Eiezione era pari al 55%, con “benessere a
4 domicilio in assenza di angor, cardiopalmo e/o dispnea. Buon controllo pressorio. Buona tolleranza allo sforzo”.
Com'è evidente, nel triennio successivo al riconoscimento dell'assegno si è registrato un miglioramento della situazione di incapacità rispetto a quella originariamente esistente.
Né giova alla ricorrente il contenuto della relazione clinica del Dipartimento Cardio-
Vascolare della GVM Care Research dell'8.2.2023, ove si legge che “l'ecocardiogramma predimissione” indicava “una funzione sistolica lievemente ridotta Frazione Eiezione 48%”.
Nella suddetta relazione la condizione esistente al momento delle dimissioni viene, infatti, così descritta: “Alla dimissione la Paziente è asintomatica per angor e dispnea e in condizioni di compenso cardiocircolatorio. Nessuna complicanza peri o post-procedurale”.
Ed un siffatto quadro clinico s'appalesa conforme a quello diagnosticato dal C.T.U., il quale riscontrava “cardiopatia ischemica rivascolarizzata (2019) con impianto di stent medicati su
IVA e differita PCI. Insufficienza ventricolare sin. lieve. Tabagista. Obesità. Buon compenso emodinamico. FE nella norma. E.O.: Azione cardiaca ritmica, valida, normo-frequente. Non soffi né sfregamenti”.
Contrariamente, poi, a quanto prospettato nelle note depositate dalla ricorrente in data
30.5.2025, neppure si rivela pertinente, rispetto all'oggetto del presente giudizio, la raccomandazione rivolta alla paziente (e contenuta nella menzionata relazione clinica) di
“evitare sport di contatto che possano provocare traumi al torace nei prossimi sei mesi”.
Appare, infatti, d'intuitiva evidenza come l'ambiente di lavoro della (ovvero quello di Pt_1
un piccolo forno), non disgiunto dal contenuto delle mansioni ordinariamente disbrigate
(addetta all'imbustamento), non possa comportare l'insorgenza di un rischio specifico assimilabile a quello innanzi descritto.
Ne consegue che – come condivisibilmente acclarato dall'ausiliare – il requisito sanitario sotteso alla prestazione de qua non può fondatamente poggiare sulla patologia cardiaca, bensì su quella diagnosticata alla ricorrente solo in data 29.5.2024, vale a dire il disturbo depressivo
“con spunti fobici di evitamento, panico, insonnia notturna ed astenia” (così, nelle conclusioni dell'elaborato depositato il 30.3.2025).
2.6. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va rigettato, dovendo, al contempo, dichiararsi che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U. (29.5.2024).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in
5 epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo,
Cass. Sez. Lav., 1.3.2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8356/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Parte_1 sanitario utile per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dal 29.5.2024;
b) compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle relative alla fase di
A.T.P.O.; CP_
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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