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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE US SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 426/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Caltanissetta - Viale Regina Margherita 28 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 07.12.2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Libero Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta avverso l'atto di accertamento dell'imposta provinciale di trascrizione e degli emolumenti P.R.A. sulla formalità relativa al veicolo targato Targa_1 n°09/2023, notificato in data 24.11.2023, mediante il quale gli veniva contestato l'omesso versamento dell'imposta, non configurandosi l'ipotesi di esenzione richiesta, per carente documentazione. Veniva accertata l'imposta dovuta in € 703,00, oltre sanzioni e spese, per il complessivo importo di € 761,65.
In data 30.03.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
nonché l'infondatezza del mancato accoglimento della richiesta di esenzione, possedendo il ricorrente i requisiti necessari, come rilevabile dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
Il Libero Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza N°586/2025, depositata in data 17.12.2025, veniva fatto carco al ricorrente di produrre, entro dieci giorni dalla notifica della medesima ordinanza, copia del file in formato “EML” dell'avvenuta notifica del ricorso alla parte contro cui è stato proposto, rinviando la trattazione all'udienza del 23.02.2026, ore 10,00.
In data 17.12.2025 la parte ricorrente depositava istanza con la quale faceva presente che non aveva potuto depositare la ricevuta di consegna del ricorso notificato alla controparte, perché avendo una dimensione superiore a 10 MB, non era acquisibile dal sistema di gestione del processo tributario telematico e chiedeva l'autorizzazione al deposito della ricevuta di consegna in modalità alternativa.
In data 04.02.2026 depositava memoria con la quale assumeva che, nell'impossibilità di produrre il richiesto file in formato “EML”, introducendolo nel sistema di gestione del processo tributario telematico, in via cautelativa, aveva prodotto detto file mediante pec e richiamava la sentenza della Corte di
Cassazione del 26.01.2026 N°1779, che statuiva la legittimità della prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec mediante la produzione di ricevuta di consegna in formato “PDF” attestata conforme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In adesione alla recente pronuncia della Suprema Corte con l'ordinanza N°1779 del 26.01.2026, la quale ha statuito che la produzione in giudizio dei messaggi PEC contenenti la documentazione del procedimento notificatorio, sia pure in formato “PDF”, costituisce idonea prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, rilevato che la parte ricorrente ha già prodotto in giudizio, al momento della sua costituzione, copia della ricevuta di consegna della pec con la quale il ricorso è stato notificato alla controparte, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, da parte del procuratore, appare inutile gravare il ricorrente di ulteriori oneri, quale la produzione della ricevuta di consegna in formato “EML” o autorizzarne il deposito in modalità diversa.
Con l'atto impugnato, il Libero Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta ha contestato il mancato pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione conseguente all'acquisto del veicolo avente targa
Targa_1, non riconoscendone l'esenzione per documentazione medica carente.
Gli avvisi di accertamento devono essere motivati e tale obbligo è soddisfatto attraverso una fedele e chiara esposizione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, non potendo l'atto esaurirsi nell'enunciazione di un'imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale “ex post”, dovendo, invece, la motivazione dare conto degli elementi di fatto e di diritto idonei a mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere pienamente le ragioni della pretesa e potere esercitare il proprio diritto alla difesa.
La motivazione dell'atto impugnato si limita ad esporre il mancato riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'imposta per “documentazione medica carente”, senza specificare quale documentazione è stata prodotta e quali erano le carenze riscontrate dall'esame della stessa.
L'art. 8 della Legge N°449/1997 al comma 1 stabilisce che tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione dei soggetti di cui all'art.3 della Legge N°
104/1992, sono compresi gli autoveicoli di cui agli articoli 53, comma 1 lettera b), c) ed f) e 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del D.Lgs. N°285/92, anche se prodotti in serie e adattati alla funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie;
al successivo comma 4, stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio copia del verbale di visita medico collegiale dell'INPS del
29.01.2009, dal quale risulta che il contribuente è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge N°104/92; della ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rinnovo della propria patente di guida, dalla quale si rileva che il titolare della patente è in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la patente di guida della categoria A3S B S;
certificazione medica rilasciata dall'ASL di Caltanissetta, del 19.03.2021 e 17.04.2023, attestante le patologie del contribuente;
nonché copia della patente di guida e del libretto di circolazione del veicolo acquistato,, fornendo prova del possesso dei requisiti necessari per usufruire dell'esenzione prevista dal comma 4 dell'art.8 della Legge N°449/1997.
Il ricorso va accolto, annullando l'atto impugnato e, per effetto della soccombenza, il Libero
Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Libero Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Caltanissetta, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE US SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 426/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Caltanissetta - Viale Regina Margherita 28 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 07.12.2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Libero Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta avverso l'atto di accertamento dell'imposta provinciale di trascrizione e degli emolumenti P.R.A. sulla formalità relativa al veicolo targato Targa_1 n°09/2023, notificato in data 24.11.2023, mediante il quale gli veniva contestato l'omesso versamento dell'imposta, non configurandosi l'ipotesi di esenzione richiesta, per carente documentazione. Veniva accertata l'imposta dovuta in € 703,00, oltre sanzioni e spese, per il complessivo importo di € 761,65.
In data 30.03.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
nonché l'infondatezza del mancato accoglimento della richiesta di esenzione, possedendo il ricorrente i requisiti necessari, come rilevabile dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
Il Libero Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza N°586/2025, depositata in data 17.12.2025, veniva fatto carco al ricorrente di produrre, entro dieci giorni dalla notifica della medesima ordinanza, copia del file in formato “EML” dell'avvenuta notifica del ricorso alla parte contro cui è stato proposto, rinviando la trattazione all'udienza del 23.02.2026, ore 10,00.
In data 17.12.2025 la parte ricorrente depositava istanza con la quale faceva presente che non aveva potuto depositare la ricevuta di consegna del ricorso notificato alla controparte, perché avendo una dimensione superiore a 10 MB, non era acquisibile dal sistema di gestione del processo tributario telematico e chiedeva l'autorizzazione al deposito della ricevuta di consegna in modalità alternativa.
In data 04.02.2026 depositava memoria con la quale assumeva che, nell'impossibilità di produrre il richiesto file in formato “EML”, introducendolo nel sistema di gestione del processo tributario telematico, in via cautelativa, aveva prodotto detto file mediante pec e richiamava la sentenza della Corte di
Cassazione del 26.01.2026 N°1779, che statuiva la legittimità della prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec mediante la produzione di ricevuta di consegna in formato “PDF” attestata conforme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In adesione alla recente pronuncia della Suprema Corte con l'ordinanza N°1779 del 26.01.2026, la quale ha statuito che la produzione in giudizio dei messaggi PEC contenenti la documentazione del procedimento notificatorio, sia pure in formato “PDF”, costituisce idonea prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, rilevato che la parte ricorrente ha già prodotto in giudizio, al momento della sua costituzione, copia della ricevuta di consegna della pec con la quale il ricorso è stato notificato alla controparte, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, da parte del procuratore, appare inutile gravare il ricorrente di ulteriori oneri, quale la produzione della ricevuta di consegna in formato “EML” o autorizzarne il deposito in modalità diversa.
Con l'atto impugnato, il Libero Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta ha contestato il mancato pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione conseguente all'acquisto del veicolo avente targa
Targa_1, non riconoscendone l'esenzione per documentazione medica carente.
Gli avvisi di accertamento devono essere motivati e tale obbligo è soddisfatto attraverso una fedele e chiara esposizione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, non potendo l'atto esaurirsi nell'enunciazione di un'imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale “ex post”, dovendo, invece, la motivazione dare conto degli elementi di fatto e di diritto idonei a mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere pienamente le ragioni della pretesa e potere esercitare il proprio diritto alla difesa.
La motivazione dell'atto impugnato si limita ad esporre il mancato riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'imposta per “documentazione medica carente”, senza specificare quale documentazione è stata prodotta e quali erano le carenze riscontrate dall'esame della stessa.
L'art. 8 della Legge N°449/1997 al comma 1 stabilisce che tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione dei soggetti di cui all'art.3 della Legge N°
104/1992, sono compresi gli autoveicoli di cui agli articoli 53, comma 1 lettera b), c) ed f) e 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del D.Lgs. N°285/92, anche se prodotti in serie e adattati alla funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie;
al successivo comma 4, stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio copia del verbale di visita medico collegiale dell'INPS del
29.01.2009, dal quale risulta che il contribuente è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge N°104/92; della ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rinnovo della propria patente di guida, dalla quale si rileva che il titolare della patente è in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la patente di guida della categoria A3S B S;
certificazione medica rilasciata dall'ASL di Caltanissetta, del 19.03.2021 e 17.04.2023, attestante le patologie del contribuente;
nonché copia della patente di guida e del libretto di circolazione del veicolo acquistato,, fornendo prova del possesso dei requisiti necessari per usufruire dell'esenzione prevista dal comma 4 dell'art.8 della Legge N°449/1997.
Il ricorso va accolto, annullando l'atto impugnato e, per effetto della soccombenza, il Libero
Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna il Libero Consorzio_1 Comunale di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 278,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Caltanissetta, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)