Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La motivazione dell'atto impugnato si limita ad esporre il mancato riconoscimento dell'esenzione per documentazione medica carente, senza specificare quale documentazione è stata prodotta e quali erano le carenze riscontrate.

  • Accolto
    Infondatezza del mancato accoglimento della richiesta di esenzione

    Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge N°104/92, idoneità psicofisica per la patente di guida, certificazioni mediche relative alle patologie, patente di guida e libretto di circolazione del veicolo acquistato, fornendo prova del possesso dei requisiti per l'esenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 111
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo