Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 471.
(Indennita' ai membri delle commissioni)
Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennita' di missione e sono rimborsate le spese di viaggio.
Agli altri membri e' corrisposta una indennita' giornaliera da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della localita' in cui si riunisce la commissione.
(Indennita' ai membri delle commissioni)
Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennita' di missione e sono rimborsate le spese di viaggio.
Agli altri membri e' corrisposta una indennita' giornaliera da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della localita' in cui si riunisce la commissione.
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