Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 24252/2021 R.Gen.Aff.Con.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24252/2021 R. Gen. Aff. Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
nata a [...] il [...], CF: Parte_1
e residente in [...](Me), ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Brolo (Me), Via Giuseppe Garibaldi n. 6, presso l'Avv. Salvatore Zaccaria dal quale
è rappresentata e difesa
- ATTORE -
Contro
(C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Maximilian Mairov;
- CONVENUTO –
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Raffaella Greco
Oggetto: accertamento della violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287/1990 e conseguente declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus.
Conclusioni:
Per l'attore:
- Dichiarare nulle le fideiussioni rilasciate il 05.09.2001 e 11.07.2007 a favore della e in seguito e Controparte_4 Controparte_5
in quanto contenente lo schema contrattuale Controparte_2 predisposte dall'Abi ed in particolare, gli articoli 2,6 e 8 concernenti la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art 1957 c.c., la clausola di sopravvivenza, la clausola cd di riviviscenza, tutte in contrasto con la normativa antitrust, cosi come peraltro accertato dalla Banca di Italia con provvedimento n. 55/2005;
- Ritenere accertare e dichiarare il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni cosi come quantificati in narrativa e/o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale, derivanti dall'escussione della garanzia tramite procedura esecutiva avviata su fideiussioni nulla e/o comunque dai gravi danni morali e dalla ingiusta segnalazione alla centrale rischi e dalla iscrizione ipotecaria.
- In subordine, e qualora il Tribunale ritenesse i contratti non interamente nulli, dichiarare la nullità parziale con riferimento alle clausole sopra indicate accertando e riconoscendo il risarcimento dei danni come sopra quantificato;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Per il convenuto Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda per preclusa dal giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Catania n. 880 del
27.02.2019 o, in ogni caso, per carenza di interesse ad agire dell'attrice;
NEL MERITO
r.g.a.c. 24252/2021 Pag. 2 r.g. 24252/2021 Controparte_3
respingere le domande avanzate da parte attrice nei confronti di poiché CP_6
infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre al rimborso spese generali
IVA e CPA come per legge.
Per il convenuto Controparte_2
Rigettare le domande di parte attrice, dichiarare valide le fideiussioni per le causali di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Preliminarmente si deve dichiara l'estinzione del giudizio tra parte attrice e la convenuta , ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. Controparte_2
Infatti, in data 27 marzo 2025 l'attore depositava rinuncia Parte_1
agli atti del giudizio nei confronti di entrambe le convenute, alla quale seguiva in data 31 marzo 2025 l'accettazione, anche per la compensazione delle spese di causa, della sola convenuta . Controparte_2
Rimane quindi all'esame del collegio il rapporto processuale tra la rinunciante agli atti, , e la convenuta la Parte_1 Controparte_1 quale ha invece concluso chiedendo la decisione nel merito con l'accoglimento delle proprie difese, non accettando la rinuncia dell'attore.
Ebbene, con riferimento a quest'ultimo rapporto si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta banca per avere, la stessa, già ceduto il credito, all'atto dell'incardinamento del giudizio da parte dell'attore.
Infatti, mentre la cessione del credito pro soluto risale al 2017, l'iscrizione a ruolo della presente causa è del 14 ottobre 2021, ragione per cui la
[...]
per tabulas non risulta controparte del rapporto di credito la cui CP_1
fideiussione accessoria è contestata in questa causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
r.g.a.c. 24252/2021 Pag. 3 r.g. 24252/2021 Controparte_3
Il Tribunale di Napoli, III Sezione civile specializzata in materia d'impresa, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente n. di
R.G. 24252/2022, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede;
- Dichiara estinto il giudizio tra e Parte_1 CP_2
[...]
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
e per l'effetto condanna al pagamento
[...] Parte_1
dei compensi di causa in favore della banca che qui si liquidano in euro 2.540,00
Così deciso in Napoli, il 06.05.2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 24252/2021 Pag. 4