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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4024 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
25/02/1969,
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michele ALBERTAZZI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- Quanto alla casa coniugale di Villaga (VI) in Via Gervasi n.8 (già di proprietà
di ½ del sig. di ½ della signora in forza di donazione Parte_1 CP_1
del padre della stessa signora ) così catastalmente identificata: CP_1
- Comune di Villaga N.C.E.U. -Partita n.480- Foglio 21°- m.n605 sub 2 p.T. -1-
S1 Cat A/3 Cl 3 vani 7.
- Comune di Villaga N.C.E.U. -Partita n.480- Foglio 21°- m.n605 sub 3 p.T. -1-
S1 Cat C/6 Cl 2 metri quadri 21.
Il sig. trasferirà la propria quota di proprietà della casa coniugale Parte_1
alla signora dove la stessa vi continuerà a vivere assieme Controparte_1
ai figli.
Detto atto funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle questio
economiche insorte dalla crisi coniugale, verrà stipulato entro e non oltre il
mese di aprile 2025 a totale costo e spese del sig. . Parte_1
Va precisato che tale cessione non ha alcuno spirito di liberalità ma rientra
negli accordi familiari che i coniugi intendono stipulare in occasione della
separazione.
2 L'atto notarile che verrà stipulato per il trasferimento della quota di proprietà
della casa coniugale dal marito alla moglie è esente dagli oneri fiscali ai sensi
della L. 74/1987.
3- I coniugi concordano che la proprietà delle autovetture rispettivamente
intestate e già in uso ai medesimi, rimanga piena ed esclusiva. La signora
quindi terrà in proprietà esclusiva le autovetture targate CH393XL CP_1
e FP340XV e FV794RX, mentre il sig. tratterrà l'autovettura in Parte_1
esclusiva proprietà con la targa EM719EJ.
4- I coniugi si impegnano a provvedere alla chiusura dei conti correnti
cointestati, entro aprile 2025 ed i rispettivi saldi andranno divisi al 50%. Ed
inoltre dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni e,
per quanto occorra, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia
rivendicazione sulle somme giacenti nei conti correnti intestati in via esclusiva
a ciascun coniuge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Villaga (VI) in data
25/05/1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- delle dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Villaga (VI) in data 25/05/1991 con atto Parte_1
trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1991, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
4 presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Villaga (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4024 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
25/02/1969,
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michele ALBERTAZZI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- Quanto alla casa coniugale di Villaga (VI) in Via Gervasi n.8 (già di proprietà
di ½ del sig. di ½ della signora in forza di donazione Parte_1 CP_1
del padre della stessa signora ) così catastalmente identificata: CP_1
- Comune di Villaga N.C.E.U. -Partita n.480- Foglio 21°- m.n605 sub 2 p.T. -1-
S1 Cat A/3 Cl 3 vani 7.
- Comune di Villaga N.C.E.U. -Partita n.480- Foglio 21°- m.n605 sub 3 p.T. -1-
S1 Cat C/6 Cl 2 metri quadri 21.
Il sig. trasferirà la propria quota di proprietà della casa coniugale Parte_1
alla signora dove la stessa vi continuerà a vivere assieme Controparte_1
ai figli.
Detto atto funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle questio
economiche insorte dalla crisi coniugale, verrà stipulato entro e non oltre il
mese di aprile 2025 a totale costo e spese del sig. . Parte_1
Va precisato che tale cessione non ha alcuno spirito di liberalità ma rientra
negli accordi familiari che i coniugi intendono stipulare in occasione della
separazione.
2 L'atto notarile che verrà stipulato per il trasferimento della quota di proprietà
della casa coniugale dal marito alla moglie è esente dagli oneri fiscali ai sensi
della L. 74/1987.
3- I coniugi concordano che la proprietà delle autovetture rispettivamente
intestate e già in uso ai medesimi, rimanga piena ed esclusiva. La signora
quindi terrà in proprietà esclusiva le autovetture targate CH393XL CP_1
e FP340XV e FV794RX, mentre il sig. tratterrà l'autovettura in Parte_1
esclusiva proprietà con la targa EM719EJ.
4- I coniugi si impegnano a provvedere alla chiusura dei conti correnti
cointestati, entro aprile 2025 ed i rispettivi saldi andranno divisi al 50%. Ed
inoltre dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni e,
per quanto occorra, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia
rivendicazione sulle somme giacenti nei conti correnti intestati in via esclusiva
a ciascun coniuge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Villaga (VI) in data
25/05/1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- delle dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Villaga (VI) in data 25/05/1991 con atto Parte_1
trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1991, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
4 presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Villaga (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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