Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2024, n. 2518
CASS
Sentenza 26 gennaio 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale aveva confermato la decisione di primo grado accogliendo l'istanza di rimborso avanzata da un'Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL). L'ASL aveva versato con un giorno di ritardo le ritenute IRAP e IRPEF relative a marzo 2009, provvedendo successivamente al versamento di € 144.795,80 a titolo di ravvedimento operoso. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 70/2011, che modificava l'art. 32-ter, comma 3, del d.l. n. 185/2008, escludendo sanzioni per versamenti effettuati entro due mesi dalla scadenza, l'ASL aveva richiesto il rimborso delle sanzioni versate. L'Agenzia delle Entrate, rimasta inadempiente sull'istanza, aveva visto il ricorso dell'ASL accolto in primo grado e la successiva impugnazione respinta in appello. L'Agenzia delle Entrate ha sollevato due motivi di ricorso per cassazione: il primo, con riferimento all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, censura la sentenza impugnata per aver consentito il rimborso nonostante il versamento fosse stato effettuato in regime di ravvedimento operoso, considerato una forma di chiusura della posizione fiscale non ripetibile; il secondo motivo, relativo all'art. 32-ter, comma 3, del d.l. n. 185/2008 e all'art. 11 delle preleggi, lamenta l'applicazione retroattiva della norma sulle sanzioni per ritardati versamenti.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha evidenziato che il ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, costituisce una facoltà del contribuente di sanare violazioni mediante il pagamento di una sanzione ridotta, configurandosi come una forma di chiusura della posizione fiscale che, secondo la giurisprudenza consolidata, non consente la ripetizione degli importi pagati, salvo errori formali e riconoscibili. La Corte ha altresì richiamato l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, il quale, pur prevedendo l'estinzione del debito residuo in caso di legge successiva che non configuri più il fatto come violazione punibile, esclude la ripetizione di quanto già pagato. Pertanto, anche qualora lo jus superveniens potesse consentire il rimborso dei pagamenti effettuati in sede di ravvedimento operoso, ciò non varrebbe per le sanzioni. La disposizione di cui all'art. 7, comma 2, lett. bb), n. 2, del d.l. n. 70/2011, che esclude l'applicazione di sanzioni per i ritardati versamenti entro due mesi per specifici enti pubblici e amministrazioni centrali per gli anni d'imposta 2008-2010, è stata ritenuta non applicabile ai casi in cui il rapporto sia stato esaurito per effetto del ravvedimento operoso, non potendo estendersi automaticamente per legittimare il rimborso in deroga ai principi generali. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la domanda di rimborso dell'ASL è stata rigettata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

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Commentario1

  • 1Sul diritto di rimborso delle sanzioni da ravvedimento secondo il principio di legalitàAccesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 2 luglio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2024, n. 2518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2518
Data del deposito : 26 gennaio 2024

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