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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6036/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Pesiri, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma Via Mogliano n. 13, di proprietà
della sig.ra , viene assegnata alla stessa con tutto quanto in essa contenuto ed il Parte_2
sig. se ne allontanerà entro e non oltre tre settimane dalla data di sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso asportando tutti i suoi effetti personali, in difetto si considereranno abbandonati;
3)
la sig.ra si impegna a sostenere tutti i costi di gestione, di ordinaria e straordinaria Pt_2 manutenzione, imposte e tasse relative all'immobile adibito a casa coniugale;
4) il sig. Parte_1
si trasferirà a vivere presso l'immobile di proprietà dello stesso sito in Ciciliano (RM) Via
[...]
ER n. 30 e la sig.ra si impegna ad asportare tutti i suoi beni personali entro e non oltre Pt_2
tre settimane dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, in difetto si considereranno abbandonati;
5) il locale cantina sito in Ciciliano (RM) Via ER n. 30, di proprietà comune dei coniugi, viene assegnato al sig. come pertinenza dell'abitazione di cui al precedente Parte_1
punto 4) e la sig.ra dichiara di aver già asportato tutti i suoi beni personali;
6) il sig. Pt_2 [...]
si impegna a sostenere tutti i costi di gestione, di ordinaria e straordinaria manutenzione, Pt_1
imposte e tasse relative all'immobile sito in Ciciliano (RM) Via ER n. 30 ed annesso locale cantina;
7) l'appartamento sito in Roma Via Collatina n. 223/B, di proprietà comune dei coniugi,
resterà in comodato d'uso gratuito alla sig.ra , mamma della sig.ra e le Persona_1 Pt_2
relative spese di gestione, manutenzione ordinaria, imposte e tasse continueranno ad essere sostenute dalla parte comodataria;
8) il garage sito in Roma Via Collatina n. 223/B, di pertinenza dell'immobile di cui al precedente punto 7), di proprietà di entrambi i coniugi, resterà a disposizione degli stessi come rimessa dalle proprie autovetture in caso di visita alla sig.ra o Persona_1
per altre necessità ed i costi di gestione, manutenzione, imposte e tasse saranno sostenute nella misura del 50% tra i coniugi;
9) a seguito del decesso della sig.ra la sig.ra Persona_1 [...]
potrà scegliere, entro trenta giorni, di abitare l'immobile di cui al precedente punto Parte_2
7) ed il diritto di scelta consoliderà il diritto di entrambi i coniugi di abitare l'immobile prescelto;
10) nello specifico, nell'ipotesi di cui la sig.ra decidesse di trasferirsi a vivere nell'immobile Pt_2
sito in Roma Via Collatina n. 223/B, il sig. riconosce, sin d'ora, alla sig.ra Parte_1 [...]
il diritto di abitazione vita natural durante e la stessa sosterrà le spese di ordinaria Parte_2
manutenzione e le spese di straordinaria amministrazione saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, mentre la sig.ra riconosce, sin d'ora, al sig. il Pt_2 Parte_1
diritto di abitazione vita natural durante nell'immobile sito in Roma Via Mogliano n. 13, di proprietà esclusiva della sig.ra e lo stesso sosterrà tutte le spese di ordinaria Pt_2
manutenzione, mentre le spese di straordinaria amministrazione saranno sostenute delle parti nella misura del 50% ciascuno;
11) nel caso in cui la sig.ra decidesse di abitare Parte_2
l'appartamento sito in Roma Via Collatina n. 223/B - come al precedente punto 10) - le parti si impegnano, sin d'ora, ad adottare ogni ed opportuna cautela affinché i suddetti immobili non siano frequentati e/o acceduti da eventuali nuovi partner;
12) l'autovettura Hyundai I20 targata
EM852VT, già di proprietà della sig.ra , resterà alla stessa assegnata, la quale Parte_2
sosterrà i relativi costi di gestione;
13) la sig.ra riconosce sin d'ora che le somme Parte_2
depositate sul libretto di risparmio postale cointestato con il sig. sono di esclusiva Parte_1
proprietà del medesimo, per cui la stessa non potrà vantare e non vanterà alcun diritto su tali importi;
14) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 31.3.1984 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00188, P II, Serie A03, dell'anno 1984);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
IA ET TA ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA ET Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
( ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Pesiri, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma Via Mogliano n. 13, di proprietà
della sig.ra , viene assegnata alla stessa con tutto quanto in essa contenuto ed il Parte_2
sig. se ne allontanerà entro e non oltre tre settimane dalla data di sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso asportando tutti i suoi effetti personali, in difetto si considereranno abbandonati;
3)
la sig.ra si impegna a sostenere tutti i costi di gestione, di ordinaria e straordinaria Pt_2 manutenzione, imposte e tasse relative all'immobile adibito a casa coniugale;
4) il sig. Parte_1
si trasferirà a vivere presso l'immobile di proprietà dello stesso sito in Ciciliano (RM) Via
[...]
ER n. 30 e la sig.ra si impegna ad asportare tutti i suoi beni personali entro e non oltre Pt_2
tre settimane dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, in difetto si considereranno abbandonati;
5) il locale cantina sito in Ciciliano (RM) Via ER n. 30, di proprietà comune dei coniugi, viene assegnato al sig. come pertinenza dell'abitazione di cui al precedente Parte_1
punto 4) e la sig.ra dichiara di aver già asportato tutti i suoi beni personali;
6) il sig. Pt_2 [...]
si impegna a sostenere tutti i costi di gestione, di ordinaria e straordinaria manutenzione, Pt_1
imposte e tasse relative all'immobile sito in Ciciliano (RM) Via ER n. 30 ed annesso locale cantina;
7) l'appartamento sito in Roma Via Collatina n. 223/B, di proprietà comune dei coniugi,
resterà in comodato d'uso gratuito alla sig.ra , mamma della sig.ra e le Persona_1 Pt_2
relative spese di gestione, manutenzione ordinaria, imposte e tasse continueranno ad essere sostenute dalla parte comodataria;
8) il garage sito in Roma Via Collatina n. 223/B, di pertinenza dell'immobile di cui al precedente punto 7), di proprietà di entrambi i coniugi, resterà a disposizione degli stessi come rimessa dalle proprie autovetture in caso di visita alla sig.ra o Persona_1
per altre necessità ed i costi di gestione, manutenzione, imposte e tasse saranno sostenute nella misura del 50% tra i coniugi;
9) a seguito del decesso della sig.ra la sig.ra Persona_1 [...]
potrà scegliere, entro trenta giorni, di abitare l'immobile di cui al precedente punto Parte_2
7) ed il diritto di scelta consoliderà il diritto di entrambi i coniugi di abitare l'immobile prescelto;
10) nello specifico, nell'ipotesi di cui la sig.ra decidesse di trasferirsi a vivere nell'immobile Pt_2
sito in Roma Via Collatina n. 223/B, il sig. riconosce, sin d'ora, alla sig.ra Parte_1 [...]
il diritto di abitazione vita natural durante e la stessa sosterrà le spese di ordinaria Parte_2
manutenzione e le spese di straordinaria amministrazione saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, mentre la sig.ra riconosce, sin d'ora, al sig. il Pt_2 Parte_1
diritto di abitazione vita natural durante nell'immobile sito in Roma Via Mogliano n. 13, di proprietà esclusiva della sig.ra e lo stesso sosterrà tutte le spese di ordinaria Pt_2
manutenzione, mentre le spese di straordinaria amministrazione saranno sostenute delle parti nella misura del 50% ciascuno;
11) nel caso in cui la sig.ra decidesse di abitare Parte_2
l'appartamento sito in Roma Via Collatina n. 223/B - come al precedente punto 10) - le parti si impegnano, sin d'ora, ad adottare ogni ed opportuna cautela affinché i suddetti immobili non siano frequentati e/o acceduti da eventuali nuovi partner;
12) l'autovettura Hyundai I20 targata
EM852VT, già di proprietà della sig.ra , resterà alla stessa assegnata, la quale Parte_2
sosterrà i relativi costi di gestione;
13) la sig.ra riconosce sin d'ora che le somme Parte_2
depositate sul libretto di risparmio postale cointestato con il sig. sono di esclusiva Parte_1
proprietà del medesimo, per cui la stessa non potrà vantare e non vanterà alcun diritto su tali importi;
14) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 31.3.1984 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00188, P II, Serie A03, dell'anno 1984);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
IA ET TA ZI