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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/07/2025, n. 6014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6014 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
43088/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa Susanna Terni, ha pronunciato ai sensi degli artt.
281terdececies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 2.12.2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Roberto MUZIO Parte_1
- RICORRENTE -
CONTRO
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
curatore, avv. Giampaolo SALVATORE;
- RESISTENTE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato anche atto che parte convenuta ha aderito alla domanda dell'attore – ricorrente, così provvedere: nel merito: accertare e dichiarare che il signor nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, deceduto in data 5.4.2020 senza lasciare eredi, e per esso il Curatore della C.F._1
sua Eredità Giacente avv. Giampaolo Salvatore (C.F. ), nato a [...] il C.F._2
23.1.1960 e con domicilio in Lecce (73100), Via L. Sturzo 13 (PEC:
pagina 1 di 5 , ha accettato tacitamente ex art. 476 c.c. l'eredità di Email_1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e deceduta in Cesano SO C.F._3
NE (MI) il 10.7.2017; per l'effetto accertare e dichiarare che il signor nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, deceduto in data 5.4.2020 senza lasciare eredi e per esso il Curatore della sua C.F._1
Eredità Giacente avv. Giampaolo Salvatore (C.F. ), ha perciò acquistato per C.F._4
successione testamentaria il diritto di piena proprietà sui seguenti beni immobili:
-a- in Comune di Cesano NE, Via Dei Tigli 6, piano terzo, appartamento ad uso civile abitazione nel fabbricato 2 di quattro locali e servizi, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 9, Particella 46, subalterno 20, Via Dei Tigli, Categoria A/3, Consistenza 5,5 vani, R.C. € 426,08;
-b- in Comune di Cesano NE, Via dei Tigli 6, piano S1, box uso autorimessa identificato al
Catasto Fabbricati al Foglio 9, Particella 227, subalterno 59, Categoria C/6, classe 4, consistenza10 mq, R.C. € 34,09;
-c- in Comune di Cesano NE, Via dei Salici, piano S1, box uso autorimessa identificato al Catasto
Fabbricati al Foglio 8, Particella 125, subalterno 20, Categoria C/6, classe 5, consistenza 12 mq, R.C.
€ 47,72.
Con vittoria di spese e di competenze di difesa.
per EREDITÀ GIACENTE DI Controparte_1
Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'azione di accertamento dell'avvenuto acquisto, da parte di
, per successione testamentaria, del diritto di proprietà sui tre distinti Controparte_1
immobili siti nel Comune di Cesano NE (MI), costituiti da un appartamento e due box auto specificati nel ricorso, tuttora intestati alla sig.ra con conseguente trascrizione della Per_1
pronuncia presso il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di MI.
Chiede compensarsi le spese di lite per l'insussistenza di soccombenza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 2.12.2024, - creditore Parte_1
ipotecario di , deceduta a Cesano NE (MI) il 10.04.2017, in forza di atto di SO
pagina 2 di 5 concessione di ipoteca volontaria stipulata il 27.09.2011 presso il Notaio di Milan - conveniva Per_2 in giudizio l'Eredità giacente di Controparte_1
Esponeva:
- che aveva disposto delle proprie sostanze mediante testamento olografo SO
pubblicato in data 7.08.2018 per atto del Notaio di MI, nel quale nominava Per_3
eredi universali i nipoti e o, in caso di loro Parte_2 Parte_3
impossibilità o di rinuncia, Controparte_1
- che i detti nipoti e , nonché i figli di quest'ultima, rinunciavano Pt_2 Parte_3
all'eredità;
- che decedeva in data 5.04.2020 in IN (LE), senza aver dato Controparte_1
corso all'accettazione dell'eredità della de cuius né alla rinuncia;
- che a seguito di ricorso era stato nominato l'avv. Sara Besana Curatore dell'Eredità giacente di
, ed aperta la procedura di eredità giacente, SO
- che , dagli atti della curatela, emergeva che il de cuius compiva numerosi atti CP
che comportavano l'accettazione tacita dell'eredità di , cosichè detta Controparte_2
procedura era stata chiusa .
Esponeva che nel dettaglio Controparte_1
- presentava il 14.11.2018, in qualità di erede, la dichiarazione di successione;
- incassava, presso la filiale di Cesano NE, il Controparte_3
saldo del conto corrente e riscuoteva il deposito titoli della de cuius;
- concedeva in comodato gratuito l'immobile di proprietà della de cuius, sito in Cesano
NE (MI), via dei Tigli n. 6;
Esponeva che, il 29.09.2023, il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente, dichiarava l'apertura della procedura di eredità giacente di , Controparte_1
nominando curatore l'avv. Giampaolo Sslvatore.
Concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di dell'eredità della de cuius Controparte_1 SO
.
pagina 3 di 5 La resistente eredità giacente si costituiva, con memoria depositata in data 31.01.2025, confermava tutte le circostanze dedotte dal ricorrente, aggiungendo che il aveva altresì CP
concesso in locazione l'immobile (appartamento e box) della de cuius sito in SO
Cesano NE, via dei Tigli n. 6 con contratto di locazione del 30.11.2028 regolarmente registrato presso Agenzia delle Entrate in pari data.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande del ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese di lite, stante l'assenza di soccombenza, trattandosi di giudizio necessario per la trascrizione dell'accettazione tacita da parte del dell'eredità di CP [...]
. Per_1
La domanda svolta dal ricorrente è fondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. – che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede – può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, il quale abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
È emerso dagli atti che il , a seguito delle rinunce all'eredità dei precedenti chiamati CP
( e e i figli di quest'ultima), è stato chiamato all'eredità di Pt_2 Parte_3 Per_1
in forza del testamento olografo pubblicato in data 7.08.2018 per atto del Notaio
[...] Per_3
di MI (cfr. docc.
3-4 Ricorrente).
È stato altresì provato documentalmente che il ha: CP
- riscosso le giacenze del conto corrente e il deposito titoli della de cuius presso
[...]
, come da dichiarazione rilasciata dalla detta (cfr. doc. Controparte_3 CP_3
pagina 4 di 5 La riscossione delle giacenze di conto corrente e del deposito titoli nonché la stipula di un contratto di locazione di un bene ereditario costituisce atto dispositivo non meramente conservativo, significativo della volontà di accettare l'eredità ed incompatibile con la volontà di rinunciare, dal quale si può quindi desumere l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di SO Controparte_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, con l'accertamento della intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. e l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
Le spese devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della non opposizione da parte della Convenuta e del fatto che ha contribuito attivamente all'accoglimento del ricorso, producendo, a sostegno della domanda, il contratto di locazione stipulato dal CP
PQM
Il Tribunale di MI ,definitivamente pronunziando , ogni altra istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 [...]
, deceduta a Cesano NE (MI) il 10.04.2017; Per_1
- ordina ai Conservatori dei Registri Immobiliari competenti la trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità;
- spese compensate.
Così deciso in MI il 6 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Susanna Terni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 Ricorrente);
- concesso in locazione l'immobile di esclusiva proprietà della de cuius con contratto di locazione stipulato in data 30.11.2018, regolarmente registrato in pari data (cfr. doc. 4
Convenuta).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa Susanna Terni, ha pronunciato ai sensi degli artt.
281terdececies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 2.12.2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Roberto MUZIO Parte_1
- RICORRENTE -
CONTRO
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
curatore, avv. Giampaolo SALVATORE;
- RESISTENTE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dato anche atto che parte convenuta ha aderito alla domanda dell'attore – ricorrente, così provvedere: nel merito: accertare e dichiarare che il signor nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, deceduto in data 5.4.2020 senza lasciare eredi, e per esso il Curatore della C.F._1
sua Eredità Giacente avv. Giampaolo Salvatore (C.F. ), nato a [...] il C.F._2
23.1.1960 e con domicilio in Lecce (73100), Via L. Sturzo 13 (PEC:
pagina 1 di 5 , ha accettato tacitamente ex art. 476 c.c. l'eredità di Email_1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e deceduta in Cesano SO C.F._3
NE (MI) il 10.7.2017; per l'effetto accertare e dichiarare che il signor nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, deceduto in data 5.4.2020 senza lasciare eredi e per esso il Curatore della sua C.F._1
Eredità Giacente avv. Giampaolo Salvatore (C.F. ), ha perciò acquistato per C.F._4
successione testamentaria il diritto di piena proprietà sui seguenti beni immobili:
-a- in Comune di Cesano NE, Via Dei Tigli 6, piano terzo, appartamento ad uso civile abitazione nel fabbricato 2 di quattro locali e servizi, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 9, Particella 46, subalterno 20, Via Dei Tigli, Categoria A/3, Consistenza 5,5 vani, R.C. € 426,08;
-b- in Comune di Cesano NE, Via dei Tigli 6, piano S1, box uso autorimessa identificato al
Catasto Fabbricati al Foglio 9, Particella 227, subalterno 59, Categoria C/6, classe 4, consistenza10 mq, R.C. € 34,09;
-c- in Comune di Cesano NE, Via dei Salici, piano S1, box uso autorimessa identificato al Catasto
Fabbricati al Foglio 8, Particella 125, subalterno 20, Categoria C/6, classe 5, consistenza 12 mq, R.C.
€ 47,72.
Con vittoria di spese e di competenze di difesa.
per EREDITÀ GIACENTE DI Controparte_1
Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'azione di accertamento dell'avvenuto acquisto, da parte di
, per successione testamentaria, del diritto di proprietà sui tre distinti Controparte_1
immobili siti nel Comune di Cesano NE (MI), costituiti da un appartamento e due box auto specificati nel ricorso, tuttora intestati alla sig.ra con conseguente trascrizione della Per_1
pronuncia presso il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di MI.
Chiede compensarsi le spese di lite per l'insussistenza di soccombenza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 2.12.2024, - creditore Parte_1
ipotecario di , deceduta a Cesano NE (MI) il 10.04.2017, in forza di atto di SO
pagina 2 di 5 concessione di ipoteca volontaria stipulata il 27.09.2011 presso il Notaio di Milan - conveniva Per_2 in giudizio l'Eredità giacente di Controparte_1
Esponeva:
- che aveva disposto delle proprie sostanze mediante testamento olografo SO
pubblicato in data 7.08.2018 per atto del Notaio di MI, nel quale nominava Per_3
eredi universali i nipoti e o, in caso di loro Parte_2 Parte_3
impossibilità o di rinuncia, Controparte_1
- che i detti nipoti e , nonché i figli di quest'ultima, rinunciavano Pt_2 Parte_3
all'eredità;
- che decedeva in data 5.04.2020 in IN (LE), senza aver dato Controparte_1
corso all'accettazione dell'eredità della de cuius né alla rinuncia;
- che a seguito di ricorso era stato nominato l'avv. Sara Besana Curatore dell'Eredità giacente di
, ed aperta la procedura di eredità giacente, SO
- che , dagli atti della curatela, emergeva che il de cuius compiva numerosi atti CP
che comportavano l'accettazione tacita dell'eredità di , cosichè detta Controparte_2
procedura era stata chiusa .
Esponeva che nel dettaglio Controparte_1
- presentava il 14.11.2018, in qualità di erede, la dichiarazione di successione;
- incassava, presso la filiale di Cesano NE, il Controparte_3
saldo del conto corrente e riscuoteva il deposito titoli della de cuius;
- concedeva in comodato gratuito l'immobile di proprietà della de cuius, sito in Cesano
NE (MI), via dei Tigli n. 6;
Esponeva che, il 29.09.2023, il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente, dichiarava l'apertura della procedura di eredità giacente di , Controparte_1
nominando curatore l'avv. Giampaolo Sslvatore.
Concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di dell'eredità della de cuius Controparte_1 SO
.
pagina 3 di 5 La resistente eredità giacente si costituiva, con memoria depositata in data 31.01.2025, confermava tutte le circostanze dedotte dal ricorrente, aggiungendo che il aveva altresì CP
concesso in locazione l'immobile (appartamento e box) della de cuius sito in SO
Cesano NE, via dei Tigli n. 6 con contratto di locazione del 30.11.2028 regolarmente registrato presso Agenzia delle Entrate in pari data.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande del ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese di lite, stante l'assenza di soccombenza, trattandosi di giudizio necessario per la trascrizione dell'accettazione tacita da parte del dell'eredità di CP [...]
. Per_1
La domanda svolta dal ricorrente è fondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. – che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede – può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, il quale abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
È emerso dagli atti che il , a seguito delle rinunce all'eredità dei precedenti chiamati CP
( e e i figli di quest'ultima), è stato chiamato all'eredità di Pt_2 Parte_3 Per_1
in forza del testamento olografo pubblicato in data 7.08.2018 per atto del Notaio
[...] Per_3
di MI (cfr. docc.
3-4 Ricorrente).
È stato altresì provato documentalmente che il ha: CP
- riscosso le giacenze del conto corrente e il deposito titoli della de cuius presso
[...]
, come da dichiarazione rilasciata dalla detta (cfr. doc. Controparte_3 CP_3
pagina 4 di 5 La riscossione delle giacenze di conto corrente e del deposito titoli nonché la stipula di un contratto di locazione di un bene ereditario costituisce atto dispositivo non meramente conservativo, significativo della volontà di accettare l'eredità ed incompatibile con la volontà di rinunciare, dal quale si può quindi desumere l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di SO Controparte_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, con l'accertamento della intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. e l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
Le spese devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della non opposizione da parte della Convenuta e del fatto che ha contribuito attivamente all'accoglimento del ricorso, producendo, a sostegno della domanda, il contratto di locazione stipulato dal CP
PQM
Il Tribunale di MI ,definitivamente pronunziando , ogni altra istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 [...]
, deceduta a Cesano NE (MI) il 10.04.2017; Per_1
- ordina ai Conservatori dei Registri Immobiliari competenti la trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità;
- spese compensate.
Così deciso in MI il 6 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Susanna Terni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 Ricorrente);
- concesso in locazione l'immobile di esclusiva proprietà della de cuius con contratto di locazione stipulato in data 30.11.2018, regolarmente registrato in pari data (cfr. doc. 4
Convenuta).