Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13796/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Emanuele Contino e Pietro Pisano;
RICORRENTE OPPONENTE
E
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Controparte_1 C.F._2
Macrì
RESISTENTE OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte RICORRENTE nel merito, in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di cui sopra condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite;
in via istruttoria si chiede che sia ammessa prova testimoniale sulle circostanze richiamare nell'atto introduttivo. Chiede la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 3009,70.
Parte RESISTENTE in via pregiudiziale, alla luce delle considerazioni esplicitate in narrativa circa l'obbligatorietà dell'espletamento della procedura di mediazione per suddetta materia giuridica, si insta per la concessione del termine idoneo ad esperirla;
nel merito, in via principale
1) respingere le richieste attore in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa e per l'effetto confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto, con le spese legali ivi indicate;
2) condannare parte attrice in opposizione al pagamento delle spese di lite;
pari ad € 1080,00 o inferiore somma determinata dal Giudice in corso di causa;
Sempre in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, rideterminare le somme dovute dalla sig.ra alla sig.ra . Pt_1 CP_1
In via di estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni profuse, si insta per la compensazione delle spese di lite;
In via istruttoria prova per interpello formale e per testi, anche in prova contraria, sulle circostanze dedotte nella comparsa di risposta.
Con riserva di ogni deduzione probatoria, anche in materia contraria.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario c.p.a, ovvero compensazione in caso di condanna.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3318/2024, il Tribunale di
Torino ingiungeva a di pagare, in favore della convenuta, la somma Parte_1 di Euro 1080,00, oltre interessi e spese legali, a titolo di cauzione che la conduttrice aveva versato, in sede di stipulazione del contratto di locazione in data Controparte_1
1.6.2015, al locatore , poi deceduto, di cui l'odierna opponente è erede. Persona_1
Cauzione che, al termine di efficacia del suddetto contratto, l'opponente - subentrata Pt_1
mortis causa al marito nel contratto di locazione - non aveva restituito all'odierna opposta.
Con ricorso in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, la parte ingiunta chiedeva dichiararsi l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo concesso sostenendo, in via preliminare, di aver trattenuto la cauzione - sulla base di un accordo con controparte – per compensare il mancato pagamento delle due ultime mensilità di canoni locativi;
in subordine, per compensare l'inadempimento della conduttrice rispetto all'obbligo assunto in contratto di tinteggiare, a proprie spese ed al termine della locazione, le pareti dell'alloggio. Chiedeva, inoltre, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ricorrendone gravi motivi. In merito a quest'ultima pretesa, successivamente,
l'opponente rinunciava avendo, nelle more del giudizio di opposizione ed in sede di esecuzione forzata, adempiuto al pagamento del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, preliminarmente, chiedeva di poter esperire la procedura di mediazione richiesta ex lege. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, non essendo stata fornita la prova né dell'intervenuto accordo relativo alla compensazione dei canoni non pagati con la cauzione, nè dell'inadempimento degli obblighi contrattuali.
All'udienza di discussione di cui agli artt. 447 bis e 420 c.p.c., il Tribunale - rilevato che la materia locativa rientra in quelle per cui è previsto l'obbligo di esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 d.lgs 28/2010 e rilevato che l'onere di presentare la relativa domanda grava, nel procedimento di opposizione, sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 5 bis d.lgs n. 28/2010 - assegnava al convenuto il termine di giorni 15 per l'inizio del procedimento di mediazione, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza. Dunque, rinviava l'udienza al 20.3.2025, ovvero successivamente alla scadenza del trimestre previsto dalla normativa previgente quale termine finale per la conclusione del procedimento di mediazione. A tale udienza, il
Tribunale dava atto che l'istanza di mediazione era stata formulata tardivamente rispetto al termine di 15 giorni assegnato e che nessun incontro era ancora avvenuto tra le parti avanti al mediatore. Dunque, parte opposta chiedeva il differimento dell'udienza onde poter realizzare l'incontro delle parti avanti al mediatore e rilevava che il termine assegnato dal giudice per l'inizio della mediazione ha natura meramente ordinatoria, con la conseguenza che la sua violazione non comporta decadenze;
viceversa, parte opponente chiedeva al giudice di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocare il titolo.
Peraltro, le parti venivano invitate al deposito di memorie di replica sulla questione. In tale sede, l'opposta insisteva sulla richiesta di differimento dell'udienza e, comunque, precisava che la procedura di mediazione era stata attivata prima dell'udienza fissata dal
Tribunale, dunque, nei termini di legge. In subordine, per l'eventualità di accertata improcedibilità, chiedeva al Giudice di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dalla medesima, atteso che l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo non preclude l'esame del merito delle domande riconvenzionali, dato il loro carattere autonomo di contro domande, volte ad ottenere un provvedimento positivo favorevole e non il mero rigetto delle avverse pretese.
2. La domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile
e, pertanto, il decreto deve essere revocato.
Preliminarmente, la causa in oggetto va qualificata come attinente alla materia delle locazioni essendo dedotto in giudizio dal ricorrente, nel procedimento monitorio quale causa petendi, il contratto di locazione stipulato tra le parti e in relazione al quale egli deduce la mancata restituzione della cauzione da parte del locatore.
Nel caso all'esame del tribunale, l'avvio della procedura di mediazione è avvenuto successivamente ai 15 giorni previsti dall'art. 5 comma 5 d.lgs. n. 28/2010, previgente formulazione, e assegnati dal giudice con ordinanza 7.11.2024. Sebbene il predetto termine non abbia natura perentoria, ben potendo l'onerato avviare il procedimento di mediazione anche dopo i 15 giorni assegnati, è necessario che il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, ancorché si concluda senza conciliazione, avvenga entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice. Invero, la giurisprudenza afferma che: “ciò che rileva, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale è l'utile esperimento, entro
l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione” (cfr.
Cass. civ. n. 9102/2023).
Nel caso di specie, l'opposta – pur potendo avviare la procedura di mediazione tardivamente rispetto al termine ordinatorio iniziale di 15 giorni – non ha rispettato il perentorio termine finale incorrendo, pertanto, nella sanzione processuale dell'improcedibilità. In altri termini, non essendo avvenuto il primo incontro entro l'udienza del 20.3.2025, la condizione di procedibilità del previo esperimento del procedimento di mediazione non può dirsi avverata.
Posto che, per l'appunto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale sottesa al ricorso monitorio conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (così si esprime l'art 5 bis D.Lgs. n. 28/10 ove statuisce che “se la mediazione non è stata esperita - il giudice- dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese “).
Con la richiesta subordinata parte opposta ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi, comunque, sulla domanda riconvenzionale dalla medesima presentata, citando a sostegno della richiesta l'ordinanza n. 4131 con cui, in data 14.2.2024, la Suprema Corte ha affermato che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale)”.
Si osserva che la fattispecie al vaglio della Suprema Corte non appare essere perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa (riferendosi quella, alla domanda riconvenzionale dell'opponente, per il caso di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione cui consegue il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio;
mentre questa, viceversa, alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, per il caso di improcedibilità della domanda giudiziale sottesa al ricorso monitorio cui segue la revoca del decreto ingiuntivo). Ma, anche a voler adattare tale tesi giurisprudenziale al presente caso, questo Tribunale esclude di trovarsi al cospetto di una domanda riconvenzionale. Infatti, con la richiesta di “condannare la sig.ra a rifondere Pt_1
alla sig.ra la somma pari ad € 1080,00 o inferiore somma determinata dal Giudice in CP_1
corso di causa”, parte opposta non fa altro che ribadire la volontà, già espressa nella richiesta principale, che il decreto ingiuntivo – avente ad oggetto proprio la somma di
Euro 1080,00, oltre interessi e spese legali – venga confermato.
Pertanto, anche in merito a questo profilo, la richiesta di parte opposta va rigettata.
Con domanda formulata in corso di causa la parte ricorrente ha chiesto la restituzione delle somme versate in esecuzione del d.i. opposto.
Per quanto sin qui detto alla revoca del decreto ingiuntivo consegue l'obbligo di parte resistente di restituzione delle somme pagate nella misura indicata in euro 3009,70 come da copia di bonifici allegati alla memoria del 22.10.2024.
3. Le spese sono poste a carico dell'opposta soccombente e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta e al valore della causa (fase studio euro 131,00, fase introduttiva euro 131,00 e fase decisionale euro 200,00).
P.Q.M.
Visti gli artt. 447 bis, 420 ss c.p.c., 5 ss d.lgs 28/2010 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara improcedibile ex art 5 bis dlgs 28/2010 la domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3318/2024 pronunciato dal Tribunale di Torino;
2) Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente la somma di € 3009,70;
3) Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese processuali che liquida per l'intero in € 48,50 per esposti e in € 462,00 per compensi professionali oltre
IVA (se dovuta) CPA e rimb al 15%
Così deciso in Torino il 13.6.2025.
Il Giudice
Dott. A. De Magistris
Minuta redatta dalla MOT dr.ssa Federica Bongiardo