Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/06/2025, n. 11455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11455 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12340/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12340 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Jennie Foroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 9.11.2017 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 23.03.2022, ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, ponendo a fondamento del rigetto l’esistenza a suo carico delle seguenti vicende pregiudizievoli:
“- 01/01/2009: notizia di reato all’A.G. dalla Questura di Reggio Emilia, per il reato di cui all’art. 76 L.445/2000 (violazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa);
- 01/01/2012: notizia di reato all’A.G. dalla Questura di Reggio Emilia, per il reato di cui all’art. 186 comma 2 C.D.S. (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche);
- c-OMISSIS- -OMISSIS- sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, per i reati di cui agli artt. 12 L. 143/91, e 625 c.p. (violazione delle norme sulle carte di credito, furto con destrezza )”.
Nella motivazione del diniego si rileva, inoltre, che l’istante avrebbe autocertificato, all’atto della presentazione della domanda, di non aver mai riportato condanne penali, incorrendo pertanto in una nuova violazione del codice penale.
Con riferimento alle osservazioni trasmesse in riscontro al preavviso di diniego ex art. 10- bis , nel corredo motivazionale del decreto di rigetto si rileva “ che non risultano acquisiti nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento in quanto le osservazioni avanzate dal legale rappresentante eccepiscono che le condanne emesse il 02/04/2007, per ricettazione, non imputata nel preavviso, e il 07/04/2012 e il 14/11/2012, quest’ultima non imputata nel preavviso, per violazione al Codice della Strada, sono state dichiarate estinte dal Tribunale di Bologna, nulla eccepiscono per la condanna del 2008 nè per il procedimento penale per la violazione dell’art. 76 l. 445/2000; inoltre la riabilitazione avanzata presso il competente Tribunale nel febbraio 2021 per le condanne del 02/04/2007 e del 14/11/2012 è stata accolta solo per la sentenza del 2012 ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) violazione dei termini della conclusione del procedimento ;
b) violazione degli artt. 8, c. 2, e 9, l. n. 91_1992 ;
c) violazione dell’art. 3, d.P.R. n. 362_1994 ;
d) violazione degli artt. 2 e 4, l. n. 241_1990 e s.m.i .;
e) violazione di legge (cfr. premesse del presente atto );
f) violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità ;
g) difetto assoluto di istruttoria .
Il ricorrente, essenzialmente, lamenta:
- l’illegittimità del diniego in quanto adottato dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, con conseguente consumazione del potere di provvedere;
- che i precedenti penali posti a fondamento del diniego riguardano fattispecie contravvenzionali e delittuose di modesta entità, talvolta punite con la sola pena pecuniaria e per le quali è perlopiù intervenuta la cessazione degli effetti penali tramite riabilitazione o estinzione del reato, pertanto non sono sufficienti a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato;
- che il diniego risulta affetto anche da un grave difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando anche la documentazione inerente al procedimento amministrativo.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Deve essere respinto, innanzitutto, il primo motivo di censura, riguardante l’asserita illegittimità del diniego in quanto adottato dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, con conseguente consumazione del potere di provvedere e, segnatamente, di denegare la cittadinanza.
Invero, sotto un primo profilo si rende necessario evidenziare l’inapplicabilità, alla fattispecie in esame, del generale istituto del silenzio assenso previsto dall’art. 20 della Legge n. 241/1990, alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 4 secondo cui “ le disposizioni del presente articolo [sul silenzio assenso] non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti (…) la cittadinanza ”.
Sotto altro profilo, inoltre, occorre precisare che l’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 (pure evocato dal ricorrente e nel frattempo abrogato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132) disponeva che “ l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni ”.
Ebbene, tale disposizione si appalesa, in ogni caso, inconferente, in quanto il primo comma si riferisce espressamente alle istanze di cui al precedente art. 7, ovvero alle istanze di acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, e non anche alle domande di concessione per naturalizzazione di cui all’art. 9, come quella presentata dall’odierno ricorrente.
Dalle considerazioni che precedono consegue che l’Amministrazione, allorché venga presentata un’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, come nel caso in esame, conserva senza dubbio il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso, come ripetutamente chiarito anche da questa Sezione, può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (TAR Lazio, sez. V bis, nn. 3620/2022, 5130/2022, 6604/2022, 6254/2022, 16216/2022) nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo, sebbene in presenza di tutti gli altri necessari presupposti.
D’altronde, la costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 06/06/2017, n.2718) ha precisato che un termine procedimentale non può rivestire carattere perentorio - tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all'Amministrazione in caso di suo superamento - se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca ratio legis in tal senso: detti presupposti non sono evidentemente ravvisabili nel caso in esame.
Dalle considerazioni che precedono consegue che l’adozione tardiva del provvedimento non può determinare, per ciò solo, l’illegittimità dell’atto, neanche sotto il profilo della violazione dei canoni generali di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., anche tenuto conto della giustificabilità del ritardo in ragione dell’elevatissimo numero di richieste di cittadinanza presentate.
La doglianza va, dunque, respinta.
3.- Destituiti di fondamento si appalesano i restanti motivi di censura con i quali viene dedotta l’illegittimità del diniego impugnato per carenza di motivazione e difetto d’istruttoria.
Al riguardo, giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita da questo TAR in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.1- Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Invero, il Ministero ha motivato il diniego ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana in ragione, anzitutto, della predetta sentenza di condanna del 2008 per i reati di violazione delle norme sulle carte di credito e furto con destrezza e anche in virtù dell’omessa autodichiarazione di tale precedente penale all’atto della presentazione della domanda.
Si tratta di un giudizio logicamente condivisibile, che non si appalesa frutto di un mero automatismo, come lamenta il ricorrente, in quanto non difetta la motivazione circa il carattere ostativo di tali condotte, che sono comunque sintomatiche di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza.
Invero, occorre considerare che il delitto di furto commesso dal richiedente – peraltro, nel caso di specie, con la circostanza aggravante della destrezza - è punito dall’art. 624 c.p. con una pena edittale pari, nel massimo, a tre anni di reclusione, di modo che tale precedente costituirebbe, di per sé, circostanza ostativa all’acquisto della cittadinanza per iuris communicatio, cioè per matrimonio con cittadina/o italiana/o, fattispecie prevista dall'art. 5 della Legge n. 92 cit., atteso che, in relazione a tale ipotesi, il successivo art. 6 dispone che “ precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5 (…) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione” .
Ebbene, quanto esposto in relazione alla diversa fattispecie della cittadinanza per iuris communicatio – che prevede un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) per cui la cittadinanza può essere negata solo nelle ipotesi tassativamente predeterminate dalla legge – vale, a maggior ragione, nel caso quale quello in esame in cui venga richiesta la concessione della cittadinanza per residenza, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, rispetto alla quale il legislatore ha preferito non precludere all’Amministrazione la possibilità di valutare, “caso per caso”, anche diverse ed ulteriori fattispecie criminose (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022).
Inoltre, quanto alla dedotta risalenza del fatto di cui alla sentenza di condanna, si rende opportuno precisare che il fatto ricade in quell’arco temporale (il decennio anteriore all’istanza) che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (vedi, tra le tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022).
Invero, il mero decorso del tempo, anche ove fosse stato superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione. Tale potere si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli anche qualora risalenti e non certificati da pronunce giurisdizionali, poiché simile scrutinio si pone su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell'accertamento di una responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15/02/2019, n.802).
Si aggiunga, ancora, che rispetto a tale condanna il ricorrente non ha neanche dedotto di aver ottenuto la riabilitazione o l’estinzione del reato.
Sul punto, in ogni caso, osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il comportamento dell'istante, nonostante l’estinzione del reato, rimane valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Al riguardo, infatti, si è condivisibilmente precisato che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del più generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, mentre sul piano penale gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all’interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna, viceversa, sul piano amministrativo, la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Ne consegue che, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l’Amministrazione è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; T.A.R. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
3.2- Inoltre, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia legittimamente preso in considerazione anche gli ulteriori elementi di controindicazione indicati nel corredo motivazionale del gravato decreto, in particolare la notizia di reato del 2009 per il reato di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 (violazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa) nonché la notizia di reato del 2012 per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche).
Quanto al reato di guida in stato di ebbrezza – acclarato che è lo stesso ricorrente ad ammettere che il procedimento sia esitato in un decreto penale di condanna - , va ricordato il recente intervento legislativo che è emblematico della riconosciuta pericolosità di tali condotte, cui si devono quasi tutti i gravi incidenti, come denunciato quasi giornalmente dai media, sicché dal punto di vista delle vittime e dei costi sociali non si giustifica la prospettazione riduzionistica del ricorrente.
Proprio la gravità di tali eventi ha indotto il legislatore a non ritenere sufficienti i precedenti interventi normativi (legge n. 94/2009, la legge n. 41/2016 che ha introdotto l’art. 589-bis c.p.), a ritornare sull’argomento con la legge 177/2024 che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, al fine di rafforzare la sicurezza stradale, modificando in particolare gli articoli 186 e 187.
Appunto il reato di guida in stato di ebbrezza addebitato all’istante si inquadra nell’ambito di quei reati stradali, che, un tempo erano sentiti come mancanze minori, hanno successivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità e, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da cui aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite.
Come da ultimo chiarito in giurisprudenza, “non si tratta di irrogare una sanzione, penale o amministrativa, commisurata alla colpa ed al danno prodotto, al fine di punire l’autore di un illecito, bensì di valutare la medesima condotta al diverso fine di formulare un giudizio prognostico sull’utile integrazione di un nuovo membro nell’ambito del Popolo italiano (tal è l’effetto giuridico del DPR di “concessione” della cittadinanza che costituisce un atto di ammissione di un soggetto nell’ambito della Comunità politica dello Stato ospite conferendogli i cd. diritti pubblici ed imponendogli i correlativi doveri pubblici).
In tale prospettiva quel che è stato censurato non è il fatto del consumo di sostanze psicoattive (alcooliche o stupefacenti o medicinali psicotropi) in sé considerato, quanto, piuttosto, il fatto di mettersi alla conduzione di un veicolo nonostante l’alterazione delle capacità di guida causata dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), accettando il rischio di causare incidenti, anziché avvalersi di mezzi alternativi di trasporto (pubblici e privati) oppure delegare la guida ad altro conducente.
Sotto tale profilo il comportamento in questione è stato a ragione valutato negativamente quale “indicatore” dello scarso grado di assimilazione dei valori fondamentali per la Comunità, quali il diritto alla vita e incolumità altrui, beni intangibili della persona tutelati dalla Costituzione”, da ultimo evidenziando altresì che “A tale riguardo è stato da ultimo chiarito che anche facendo riferimento al semplice "criterio dell’uomo comune", si deve escludere l’irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull'ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un’evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall'iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un’epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell’Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all’enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l’omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l’art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L'aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l’opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l’impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l’unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all’abilità del passante a schivare l’impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall’eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell’affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell’irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest’ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l’incolumità altrui insorge già con l’assunzione di una modica quantità di alcol, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull’internet).” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 10636 del 27.5.2024).
In definitiva, le vicende sopraindicate, se valutate non già atomisticamente, bensì nel loro intreccio reciproco, assumono rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore e del contesto di illegalità in cui il richiedente poteva ragionevolmente apparire inserito, con conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis all’esito di un giudizio che non appare irragionevole o sproporzionato in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico (cfr. anche Tar Lazio, Roma, sez. II quater, n. 12568 del 2009). Del resto, la Sezione ha chiarito a più riprese che tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
3.3- Si aggiunga, ancora, nella prospettiva volta ad annettere rilievo anche alla mera notizia di reato, che è stato di recente evidenziato, quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
In definitiva, occorre ribadire che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
4.- Infine, si ritiene che, ad ulteriore supporto del diniego, deponga anche l’ulteriore circostanza espressamente richiamata nella motivazione del gravato decreto di rigetto, in particolare l’autocertificazione dell’istante, all’atto della presentazione della domanda, di non aver mai riportato condanne penali, nonostante la sussistenza del precedente penale sopra indicato.
In questa prospettiva, come condivisibilmente rilevato nella motivazione del diniego, l’istante ha fornito una falsa dichiarazione suscettibile di sanzione sotto il profilo penale e rilevante, comunque, anche sul piano del procedimento amministrativo in esame come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino; il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr., di recente, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/10/2020, n.10317; n. 7919/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 nonché 3621 del 2022).
Al riguardo, peraltro, il ricorrente non risulta aver svolto alcuna argomentazione difensiva per contestare l’elemento di controindicazione in esame.
Alla stregua dei rilievi che precedono, nel caso di specie l’accertata dichiarazione mendace è stata ragionevolmente presa in considerazione nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità e compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale ai fini della concessione della cittadinanza italiana.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni che precedono, le doglianze dedotte devono essere respinte.
5.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 05/05/2021, n. 5261). Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l'art. 9, l. n. 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, la concessione della cittadinanza.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sugli elementi emersi a carico dell’istante sopra indicati che appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti sopra indicati, ma si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.