Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2014/2021 promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecchinato Alvise e Geremia Susanna;
-ATTRICE OPPONENTE- contro in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difesi dall'avv.to Pea Gastone;
-CONVENUTO OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2275/2020 di questo Tribunale in materia di fornitura di merce.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“I n rito : rilevato che la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo è avvenuta oltre il prescritto termine di 60 giorni dalla sua pronuncia, come da motivo di opposizione sub 1), dichiararne la inefficacia e/o revocarlo;
Nel merito: per quanto eventualmente ancora occorra rispetto alla richiesta su formulata per le ragioni di rito, revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo quivi opposto per le ragioni di merito come da motivi di opposizione sub 3), 4), 5) e 6), quest'ultimo sub A) e sub B), di cui all'atto di citazione e alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie, di accertamento e di condanna, in quanto inammissibili e/o infondate, per tutte le ragioni esposte in citazione e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., e in particolare per inesistenza del credito monitoriamente azionato, anche in accoglimento delle eccezioni di
1
231/2002 (essendo stato escluso dalle parti), sia ex art. 1284 comma IV c.c. (avendo le parti pattuito un tasso diverso), e comunque in quanto ingiusto ed iniquo anche in relazione alla qualità di procedura concorsuale del soggetto preteso creditore.
In via istruttoria: ad integrazione, per quanto occorra, delle risultanze documentali e di quanto da questa difesa puntualmente dedotto e non specificamente contestato da parte convenuta, richiamate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 2 e 3, si chiede prova per interpello e testi (si indicano:
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, , Dott.ssa ) sui seguenti capitoli: CP_11 CP_12 CP_13
- sugli inadempimenti e sul danno da mancato guadagno -
Contr 1) "vero che nel corso del 2016, per rifornire i due negozi monomarca di San Donà di Piave e di Fiume Veneto, la ordinò alla per Euro 165.000,00 circa, Parte_1 Parte_2
da mettere in vendita per la stagione 2017, con termini di Parte_3
consegna, pattuiti e d'uso, da metà novembre 2016 a fine febbraio 2017, e che tale ordinativo corrispondeva, per quantità, ai minimi pattuiti, confermati successivamente dalla CP_1
con la lettera che mi si rammostra (DOC. 3 attore)"
[...]
2) "vero che, a fronte dell'ordinativo di cui al capitolo precedente, nonostante i solleciti della Pt_1
e le assicurazioni della fu consegnata merce per appena Euro 60.000,00
[...] Controparte_1
circa, che giunse, in spedizioni parziali, ben oltre i termini pattuiti e d'uso, e precisamente a primavera inoltrata del 2017 (alcuni capi anche a fine maggio - primi di giugno 2017)";
3) "vero che la merce di cui ai capitoli precedenti fu consegnata disomogenea per assortimento con riguardo a colore, taglia e modello (tanto che nessuna linea espositiva – pantalone, maglietta/camicia, giacca – era completa;
abbondavano bermuda e t-shirt ma difettavano capi spalla, camicie e maglieria), priva di un genere pure ordinato (ossia le calzature) e in gran parte incoerente con la stagionalità (giungendo t-shirt a marzo e maglioni a giugno;
e anche prodotti
2 della trascorsa stagione F/W
4) "vero che l'inadempimento sull'ordinativo della merce per la stagione
[...]
2017 fu riconosciuto dalla anche per Parte_3 Parte_4
iscritto in data 12.4.17 con la lettera che mi si rammostra (DOC. 11 attore)"
5) "vero che nel corso del 2017 la ordinò alla merce per Euro Parte_1 Controparte_1
165.000,00 circa per la stagione F/W
[...]
2018, essendo indisponibili i relativi campionari, come da Parte_3
mail che mi si rammostra (DOC. attore 9)";
Contr 6) "vero che i due negozi monomarca di San Donà di Piave e di Fiume Veneto nel primo semestre del 2017, a causa della mancanza di merce idonea ad essere venduta, ebbero incassi minori per oltre Euro 80.000,00 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente"
Contr 7) "vero che il margine di guadagno di nei due negozi monomarca di San Donà Parte_1
di Piave e di Fiume Veneto corrisponde ad almeno il 50% del prezzo di vendita" - sul diritto di reso e sui termini di pagamento -
8) "vero che sull'ordinativo della merce per la stagione Parte_3
2017 venne pattuito un diritto di reso del 15% sulla merce uomo e del 100% sulla merce donna, come confermato successivamente dalla con la lettera che mi si rammostra Controparte_1
(DOC. 3 attore)"
9) "vero che prima della chiusura feriale di agosto 2017 e quindi entro il mese di luglio 2017 Venus
s.a.s. imballò e trasportò nel magazzino del suo negozio di Fiume Veneto la merce consegnata per la stagione > 2017 e rimasta invenduta, che aveva un valore Parte_3
di fornitura di oltre Euro 30.000,00, e comunicò alla di esercitare su di essa il Controparte_1
diritto di reso, trasmettendone elenco"
10) "vero la merce di cui al capitolo precedente corrisponde al tabulato con l'indicazione dei capi e dei valori che mi si rammostra (DOC. 16 attore), quantificante l'importo del reso in Euro
29.168,60"
11) " vero che al rientro dalla chiusura feriale di agosto 2017 la sollecitò alla Parte_1 [...]
il ritiro della merce invenduta per la quale aveva comunicato di esercitare il diritto Controparte_1
di reso, e la già a settembre riconobbe il diritto, con la mail che mi si Controparte_1
rammostra (DOC. 15 attore), poi a ottobre dispose verifiche richiedendo nuovamente il tabulato in file formato excel, con la mail che mi si rammostra (DOC. 36 attore), e all'esito confermò di riconoscere a deconto l'importo di Euro 29.168,60",
3 12) "vero che , , e (con CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
le qualifiche la prima e il terzo di Customer Service and Sales Dept, il secondo di Controparte_14
Sales e il quarto, financo, di ), e così anche
[...] CP_15 Controparte_16 [...]
, e , in quanto personale del gruppo CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_17 società di investimenti dell'imprenditore indiano Ajay Khaitan, che aveva rilevato e comunque controllava le società titolari dei marchi ex Marzotto, tra cui la avevano il Controparte_1
potere di agire contrattualmente con le ditte fornite dai prodotti di dette, quali la e Parte_1
comunque appariva che lo avessero, e ciò anche nel secondo semestre 2017 essendo il concordato preventivo proposto in continuità"
13) "vero che le fatture indicate in comparsa di costituzione del Fallimento a Controparte_1
pag. 11 sono state pagate nei termini ridefiniti tra le parti, a mezzo di ricevute bancarie all'uopo riemesse, sino alla sospensione dei pagamenti a fronte degli inadempimenti nelle forniture oggetto della presente causa"
- sul danno ulteriore al mancato guadagno -
14) “vero che nel 2015 e convennero l'apertura da parte di questa Controparte_1 Parte_1
di un secondo monomarca, dopo quello di Fiume Veneto, a San Donà di Piave, con la condizione di un allestimento specifico in conformità allo stile della casa, a spese di secondo il progetto di Pt_1
come da mail che si rammostrano (DOCC. 22-23 attore), ed una prospettiva Controparte_1
di durata almeno decennale, anche in relazione al rapporto di affitto con il centro commerciale"
15) “vero che per aprire il monomarca MSC nel negozio di San Donà di Piave, secondo le direttive di proprio al fine di realizzare l'allestimento specifico che identificava tale Controparte_1
marchio, ebbe esborsi di almeno Euro 18.000,00, come da fatture che mi si Parte_1
rammostrano (DOC. 31 attore)"
16) “vero che il negozio monomarca MSC di San Donà di Piave, di cui ai punti precedenti, fu inaugurato a metà 2015, e a metà 2017, stante la cessazione dei rapporti commerciali tra Pt_1
e a seguito del dissesto di quest'ultima, dovette essere riconvertito,
[...] Controparte_1
smobilitando l'allestimento specifico che identificava tale marchio, per vendere altri prodotti"
17) "vero che per la smobilitazione di cui al punto precedente e per aprire nel negozio di San Donà di Piave il monomarca Nuna Lie, ebbe esborsi per almeno Euro 72.000,00, come da Parte_1
conteggi che mi si rammostrano (DOC. 27 attore)"
18) "vero che la merce del reso non ritirato da occupa una porzione pari a Controparte_1
mq. 10 nel magazzino del negozio della a Fiume Veneto, di complessivi mq. 73, per il Parte_1
quale la stessa, nel quinquennio 2017-2021, ha pagato al centro commerciale canoni d'affitto per
Euro 155.320,13"
4 ci si rimette sull'opportunità di una consulenza tecnica d'ufficio in merito ai danni esposti e documentati, chiedendo che la valutazione sia effettuata all'esito delle prove orali ammettende.
Con vittoria di spese legali, per competenze ed esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, all'I.V.A. e al C.P. come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali richieste e difese avversarie nuove”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso:
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
I° - In via principale
Rigettare la proposta opposizione e tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e diritto.
Accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato con la domanda monitoria e/o comunque accertare il credito di nei confronti di per la CP_1 Parte_1 somma di € 119.729,76- o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia- e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di della somma di € 119.729,76, o Controparte_1
della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali dal dovuto fino al saldo, ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, nonché la rivalutazione monetaria;
II°- spese, diritti ed onorari del presente procedimento integralmente rifusi, oneri accessori di legge compresi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo indicato in oggetto è stato emesso, su sua richiesta, in favore del Fallimento convenuto opposto.
In particolare, il ha agito, in ricorso, facendo valere 37 fatture, riferite a forniture di capi CP_1
di abbigliamento, ivi specificamente indicate, dedotte alcune note di credito.
Le fatture, che comprendono l'arco temporale, con riferimento al momento della loro emissione, dal
29.2.2016 al 25.8.2017 (v. docc. allegati al ricorso), sono quelle:
1) del 29/02/2016 n.4FV16002576 di EUR 40.884,74;
2) del 14/03/2016 n.4FV16003057 di EUR 20.512,03;
3)del 30/04/2016 n.4FV16006461 di EUR 9.129,19;
4) del 31/03/2016 n.4FV16004745 di EUR 417,75;
5) del 31/03/2016 n.4FV16004852 di EUR 7.549,04;
6) del 31/05/2016 n .4FV16008137 di EUR 6.488,66
7) del 23/09/2016 n.4FV16012832 di EUR 8.537,79;
8) del 30/09/2016 n. 4FV16013573 di EUR 14.515,63;
9) del 31/07/2016 n.4FV16009738 di EUR 44.469,88;
5 10) del 08/09/2016 n.4FV16011827 di EUR 17.439,09;
11) del 14/09/2016 n.4FV16012293 di EUR 18.471,02;
12) del 17/09/2016 n.4FV16012582 di EUR 9.923,60;
13) del 12/08/2016 n.4FV16010309 di EUR 10.919,23;
14) del 30/08/2016 n.4FV16011140 di EUR 9.800,14;
15) del 31/08/2016 n.4FV16011362 di EUR 14.896,52;
16) DEL 17/10/2016 n.4FV16013895 di EUR 9.702,78;
17) del 24/10/2016 n.4FV16014272 di EUR 4.296,49;
18) del 23/11/2016 n.4FV16015226 di EUR 4.783,30;
19) del 23/11/2016 n.4FV16015191 di EUR 1.219,00;
20) del 22/02/2017 n.4FV1700180 di EUR 10.686,68;
21) del 27/02/2017 n.4FV1700312 di EUR 5.465,28;
22) del 28/02/2017 n.4FV1700393 di EUR 3.363,00;
23) del 21/03/2017 n.4FV1700590 di EUR 9.533,92;
24) del 23/03/2017 n.4FV1700728 di EUR 7.153,29;
25) del 23/03/2017 n.4FV1700729 di EUR 7.035,25;
26) del 23/03/2017 n.4FV1700765 di EUR 1.629,04;
27) del 27/03/2017 n.4FV1700856 di EUR 1.774,95;
28) del 27/03/2017 n.4FV1700885 di EUR 2.694,92;
29) del 20/04/2017 n.4FV1701160 di EUR 1.060,96;
30) del 21/04/2017 n.4 FV1701236 di EUR 2.486,02;
31) del 21/04/2017 n.4FV1701294 di EUR 14.783,96;
32) del 27/04/2017 n.4FV1701409 di EUR 4.249,86;
33) del 30/04/2017 n.4FV1701500 di EUR 7.729,85;
34) del 12/05/2017 n.4FV1701712 di EUR 4.480,32;
35) del 18/05/2017 n.4FV1701753 di EUR 4.849,74;
36) del 16/06/2017 n.4FV1702100 di EUR 9.404,81;
37) del 27/06/2017 n. 4FV1702198 di EUR 5.575,74.
Le note di credito indicate in ricorso sono le seguenti nn. 4NC1700172 del 31/01/2017,
4NC1700204 del 09/02/2017, 4NC1701971 del 28/06/2017, 4NC1702159 del 30/06/2017,
4NC1702356 del 20/07/2017, 4NC1702690 del 25/08/2017 e la 4NC1702693 del 25.8.17.
Il decreto ingiuntivo è stato concesso per l'importo complessivo, in sorte capitale, di € 125.841,30, dato dalla somma degli importi indicati nelle fatture, meno quelli indicati nelle note di credito indicato in ricorso, con quanto richiesto da parte opposta per spese legali (€ 119.729,78 più €
6 6.111,52), oltre ad accessori e spese del procedimento.
Si considerino le questioni controverse, rammentando che originariamente parte opponente aveva sollevato un'eccezione di incompetenza per territorio decisa, però con efficacia di giudicato endoprocessuale, da questo Giudice con ordinanza del 21.3.2022, con la quale ebbe a dichiarare “la competenza del Tribunale di Venezia, manifestando in termini assoluti, oggettivi, inequivoci e incontrovertibili che la questione non sia più discutibile in questa sede (Cass. n. 14223/2017, Cass.
n. 20608/2016, S.U. 20449/2014)”.
La prima questione riguarda l'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato all'odierna opponente dopo la scadenza di 60 giorni previsti dall'art. 644 c.p.c..
Si tratta di questione documentale, neppure contestata da parte opposta, la quale si è limitata a rammentare che la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non pregiudica la possibilità per la parte convenuta opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di ri- proporre la domanda di merito sottesa a quella d'ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato, quindi, inefficace ex art. 644 c.p.c..
Quanto al merito, parte opposta ripropone la domanda limitatamente all'importo di € 119.729,78, non reiterando la parte di petitum riferita alle spese legali, che parte opponente aveva criticato, sin dall'atto di citazione in opposizione, in quanto illegittima duplicazione delle spese comunque liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, sicché la relativa questione è assorbita.
Parte opponente contesta il mancato scomputo di altre note di credito, il mancato ritiro di determinata merce, la mancata consegna della merce relativa alla stagione invernale 2017/2018,
l'inesatto adempimento per la stagione primavera-estate 2017, nonché l'applicazione degli interessi secondo la normativa legislativa sui ritardi nei pagamenti anziché quella indicata nelle fatture, più favorevole all'opponente.
Chiede pure, in via di eccezione riconvenzionale, il risarcimento dei danni da opporre in compensazione al . CP_1
Parte opposta ha preso posizione su ogni aspetto.
Orbene, anticipando le conclusioni, si ritiene l'opposizione fondata.
Parte opponente riferisce di gravi inadempimenti con riferimento alla natura dell'attività esercitata ovvero di rivendita di capi di abbigliamento, in particolare presso due punti di San Donà e Fiume
Veneto.
Orbene, si considerino le repliche di parte opposta.
Sul punto occorre fare una precisazione, dovuta, viste le difese dell'opposta anche nella fase decisoria.
Questo Giudice, nell'ordinanza del 21.3.2022, ha deciso sulla questione di competenza.
7 Nel fare ciò, ha affermato che: “E' evidente che si tratti di contratti di vendita (la stessa opponente invoca il tipo della vendita con riserva di proprietà) con applicazione dell'art. 1498 c.c. e, comunque, a ben vedere, gli importi fatturati non sono neppure contestati, in sé e per sé, nel quantum, salvi note di credito, danni, compensazioni e valori accessori (che anzi postulano quei valori fatturati)”.
Visto che parte opposta ha sede nella circostanza di questo Tribunale ha dovuto prendere posizione sul carattere liquido della pretesa dell'opposta, così com'era a livello assertivo, essendo noto che debiti determinati si pagano al domicilio del creditore.
Orbene, il Giudice ha riferito che gli importi delle fatture non sono contestati nel quantum.
Tale affermazione, ictu oculi, non sta a significare che la pretesa sia fondata ma solo che ai fini della competenza per come era strutturata l'azione, la competenza di questo Ufficio sussistesse.
Il profilo processuale della competenza è distinto da quello di merito della fondatezza della pretesa, si ribadisce.
Ciò posto, parte opposta riferisce, nel merito, che parte opponente fosse morosa, comunque, con riferimento alle fatture del 2016, menzionato nell'elenco di cui sopra.
L'opposta afferma che in base all'art. 8 delle condizioni generali di vendita è previsto che:
“Costituirà motivo legittimante la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c., ovvero, ad insindacabile giudizio del Venditore, la sospensione dell'esecuzione dello stesso a norma dell'art. 1461 c.c., l'aver il Cliente ritardato, per più di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza prevista, un pagamento nei confronti del Venditore ovvero di altre società dello stesso gruppo del Venditore
[…]” (doc. 9).
Tale rilievo non coglie nel segno visto che non vi sono agli atti documenti che attestino che la società che vanta il credito abbia mai fatto valere tale clausola.
Anzi, la società, con mail del 2.3.2017, si scusava dei disagi e riprogrammava consegne, contegno diametralmente opposto da quello volto a sospendere o risolvere il rapporto.
La pretesa sottesa a tale clausola deve ritenersi rinunciata, per ragioni di buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c., vista l'apparenza della situazione venutasi a creare.
Parte opposta solleva la questione della presenza di una clausola solve et repete nelle condizioni generali degli ordinativi, facendo notare che parte opponente, in corso di processo, aveva contestato la sottoscrizione della propria rappresentante legali sui documenti, contestazione, poi, ritirata dopo ordinanza istruttoria del Giudice che aveva disposto una perizia calligrafica.
Tale clausola, come riferito, dall'opponente riguarda le azioni e non le eccezioni: non vi sono margini per interpretazioni oltre la lettera del contratto vuoi vista la natura dei soggetti coinvolti vuoi visto il carattere palesemente ristrettivo della clausola.
8 Parte opposta, poi, cita altre clausole: quella per quale “i termini convenuti di consegna della merce si intendono non tassativi e consentono una tolleranza di 15 giorni. Eventuali ritardi di consegna oltre il termine di tolleranza sopra precisato autorizzeranno la richiesta da parte del Cliente di risoluzione del contratto, con esclusione di pretese di risarcimento dei danni da intendersi espressamente rinunciate”; quella che imponeva all'acquirente anche l'onere di notiziare il venditore con un reclamo motivato entro 8 giorni dalla ricezione della merce per poterne richiedere il reso (artt. 9 e 11 del contratto).
Circa la prima clausola delle condizioni di vendita, si fa notare che si è ancora sul piano dell'eccezione di inadempimento e non si stanno liquidando danni o dichiarando la risoluzione del contratto.
Quanto al secondo profilo, il termine non è posto a pena di decadenza e comunque vi sono mail agli atti in cui l'opponente comunicava i suoi disagi (v. mail del 23.3.2017 dove si ragiona di situazione tragica).
Nel processo si era posta la questione se tali clausole fossero valide oppure no.
La questione è assorbita visto quanto riferito sopra in merito all'interpretazione della lettera del contratto ed in merito al comportamento esecutivo tenuto dalle parti in corso del processo.
Per il resto, parte opposta non ha dimostrato l'adempimento delle proprie prestazioni, nonostante le contestazioni avversarie sui ritardi e sulla disomogeneità della merce tra i vari capi nonché rispetto alla stagione commerciale in corso.
I documenti agli atti non consentono un immediato riscontro e non vengono chieste prove costituende, laddove si ritenesse che ne potesse chiedere di ammissibili.
Parte opposta, in comparsa conclusionale, sembra alludere al fatto che l'inadempimento riguardasse fatture diverse rispetto a quelle fatte valere.
In realtà, però, il rilievo non viene contestualizzato rispetto alla vicenda, visto che non viene specificato per quali altri rapporti l'eccezione possa valere.
Si ritiene l'eccezione di inadempimento abbia carattere paralizzante della pretesa avversaria.
La questione sugli interessi è assorbita, nonché quella su resi e note di credito.
Anche la questione sui danni è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applica lo scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 2014/2021:
- Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto indicato in oggetto;
9 - Rigetta la domanda di parte opposta;
- Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 406,50 per esborsi documentati;
- Dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 26.3.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
10