Decreto cautelare 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 23 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2025
Parere definitivo 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01809/2025REG.PROV.COLL.
N. 00105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2024, proposto da
GA MA e DO MA, già soci della Società Agricola MA DO e GA S.S., rappresentati e difesi dall’Avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00458/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA e ADER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 61/2022 R.R. i Signori GA e DO MA, titolari dell’omonima azienda agricola costituita in forma di società semplice, impugnavano dinanzi al Tar per la Lombardia - Sezione Staccata di Brescia le intimazioni di pagamento n. 6420219000157720/000 e n. 06420219000414476000 riferite alla cartella n. 30020180000011525000 (nuovo numero di riferimento 06420207180216776502-01) emessa da AGEA a titolo di prelievo supplementare e accessori per le annualità 1997/98 e 1998/99, formulando nove capi d’impugnazione.
Il Tar, con sentenza n. 458 del 23 maggio 2023:
- dichiarava l’inammissibilità dei motivi II, III, V, VI e IX, riferiti alla presupposta cartella di pagamento, sul rilievo che in ordine alle annualità contestate interveniva la sentenza del Tar per il Lazio n. 5824 dell’11 giugno 2013 (giudizio n. 11466/2000 R.R.), non impugnata, cui seguiva il ricalcolo del prelievo da parte dell’amministrazione;
- respingeva i motivi I, IV, VII e VIII formulati con riferimento all’intimazione per vizi propri, accogliendo unicamente la censura rivolta alla determinazione degli interessi dovuti in ordine al prelievo relativo alla campagna 1997/98.
Parte appellante impugnava la sentenza con appello depositato il 5 gennaio 2024 con il quale, riassunti « brevemente » i motivi formulati in primo grado, ne deduceva l’erroneità per:
I. « DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE; ILLEGITTIMITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, GENERICITÀ ED INFONDATEZZA DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON ACCOGLIE IL IV MOTIVO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO RELATIVAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA DI AGEA »;
II. « ILLEGITTIMITA’, ERRONEITA’ IN FATTO E IN DIRITTO E, COMUNQUE, INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA RESA IN PRIME CURE, CARENZA DI MOTIVAZIONE PER AVER RITENUTO INFONDATO IL MOTIVO I DEL RICORSO DI PRIMO GRADO »;
III. « ILLEGITTIMITA’, ERRONEITA’ IN FATTO E IN DIRITTO E, COMUNQUE, INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA RESA IN PRIME CURE, CARENZA DI MOTIVAZIONE PER AVER RITENUTO INFONDATO IL MOTIVO ALLA CARENZA O DIFETTO DI MOTIVAZIONE »;
IV. « ILLEGITTIMITA’, ERRONEITA’ IN DIRITTO E, COMUNQUE, INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA RESA IN PRIME CURE, CARENZA DI MOTIVAZIONE PER AVER RITENUTO INAMMISSIBILI I MOTIVI II, III, V, VI E IX ».
Sul presupposto della mancata prova della notifica della cartella di pagamento presupposta alle impugnate intimazioni, l’appellante riproponeva i motivi già formulati in primo grado e dichiarati inammissibili dal giudice di prime cure, con i quali, in estrema sintesi veniva dedotta:
II. l’illegittimità degli atti impugnati « per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata » stante la contrarietà alla disciplina europea delle operazioni di compensazione;
III. la decadenza della pretesa di AGEA ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973 per omessa notifica della cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento diveniva definitivo;
V. l’illegittima duplicazione del ruolo e la errata quantificazione del debito;
VI. l’errata quantificazione del debito esigibile per mancata considerazione delle somme già recuperate mediante imputazione sui premi PAC;
VIII. nullità/annullabilità dell’intimazione per mancanza di elementi essenziali, contestazione dell’ an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito e della pretesa riferita agli interessi di mora e oneri di riscossione (censura in realtà scrutinata e respinta dal Tar).
AGEA si costituiva in giudizio il 12 gennaio 2024 sviluppando le proprie censure con memoria depositata il 21 gennaio 2025 con la quale confutava le censure oggetto dei primi quattro capi di impugnazione eccependo l’inammissibilità delle ulteriori censure ritenute essere inconferenti poiché « non si confrontano con la sentenza suppostamente appellata ma ripropongono questioni ed eccezioni quasi si fosse in prime cure ».
Parte appellante replicava alle difese dell’amministrazione con memoria depositata il 30 gennaio 2025.
All’esito della pubblica udienza del 20 febbraio 2025, la causa veniva decisa.
In ossequio ad esigenze di economia processuale può procedersi con priorità allo scrutinio del secondo capo d’impugnazione con il quale viene dedotta, sotto diversi profili, l’irritualità, e quindi l’inefficacia nei confronti degli appellanti degli atti contestati.
In detta sede parte appellante espone in primis che la Società semplice MA DO e GA, al momento della pretesa notifica delle cartelle presupposte alle contestate intimazioni (15 dicembre 2018), non era più esistente poiché cancellata dal registro delle imprese dal 4 marzo 2010.
A tal proposito espone che l’avviso di ricevimento prodotto dall’amministrazione a comprova dell’avvenuta notifica non recherebbe la sottoscrizione di alcuno dei due soci ma della Signora RI TI, madre di GA MA ma non convivente con lo stesso.
Le suesposte censure sono parzialmente fondate nei seguenti termini.
Quanto alla evidenziata estinzione della Società che renderebbe inesistente la notifica eseguita nei confronti della stessa, deve disattendersi la tesi di parte appellante.
Come recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione (Sez. III, 29 aprile 2024, n. 11411) richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 6070/2013) « qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ».
Ciò premesso, deve tuttavia riconoscersi l’irritualità della notifica della cartella in quanto eseguita nei confronti di un soggetto terzo.
Come documentato in atti la cartella veniva notificata alla Signora RI TI (rivelatasi essere il la madre del Socio GA MA all’atto di notifica delle intimazioni) che, come documentato nel giudizio di primo grado, oltre a essere soggetto estraneo alla compagine societaria, non era convivente con alcuno dei soci (vedasi certificato di residenza e carte di identità prodotte in primo grado).
Come riconosciuto dalla stessa amministrazione, deve escludersi che la notifica sia invalida in ragione della sola ricezione da parte di un soggetto terzo essendo invece sufficiente che il ricevente dichiari di essere incaricato alla ricezione, di lavorare nell’Ente o di avere rapporti con il destinatario. Tale posizione è condivisa dal Collegio.
Tuttavia tale spendita di qualità non si rinviene nel caso di specie ove il messo notificatore non specifica alcuna delle predette circostanze, né riporta alcuna asserzione circa la qualità in virtù della quale la cartolina di ricevimento veniva sottoscritta.
Nel caso in cui la copia dell'atto sia notificato ad un consegnatario, l'ufficiale giudiziario deve indicare nella relata le generalità della persona che riceve la copia e dare atto delle sue qualità, ovvero l'indicazione della posizione che riveste il c.d. consegnatario, in relazione al rapporto che intercorre con il destinatario (per es.: convivente, familiare, portiere etc.).
In assenza di tale imputazione di firma si ritiene che non possa operare la presunzione di successiva consegna alla parte interessata invocata dall’amministrazione, con la conseguenza che la mancata prova della notifica della presupposta cartella di pagamento alla Società o ad uno dei soci, travolge la pretesa dell’amministrazione rendendo priva di effetti, nei confronti dei destinatari, l’intimazione notificata.
Per quanto precede l’appello deve essere accolto (assorbendo le ulteriori censure) riconoscendo, in riforma della sentenza impugnata, il fondamento del ricorso di primo grado nella parte in cui, premessa l’inesistenza della notifica in questione (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), viene « in ogni caso » eccepita la mancata notifica della cartella presupposta alle intimazioni impugnate.
In ragione della specificità della fattispecie può procedersi alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO