Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio, all'esito della trattazione scritta, il giorno 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 45/2023 r.g. lavoro vertente
T R A
, cf. con sede centrale in Parte_1 P.IVA_1 appre empore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in Via de Gasperi, n.55 presso l'avv. Paola Forgione (C.F.: pec: t) del C.F._1 Email_1 foro di Firenze, che lo r n forz ogito 21569 registrato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 per atto del Notar in Roma Persona_1
- appellante
E
, nata a [...], il [...], ed ivi residente, alla Via Controparte_1 od. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Guido CodiceFiscale_2 Rusciano, c.f. domiciliata presso lo studio dello stesso CodiceFiscale_3 sito in Na ria a Cubito, n. 601, fax 081.7427970 pec:
giusta mandato a margine del presente atto Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3692/2022 pubblicata il giorno 11.07.2022.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da e, riconosciuto il diritto della stessa alla Controparte_1 pensione di vecchiaia anticipata di c 2, nella decorrenza indicata dal nominato CTU in ragione dell'insorgenza delle patologie invalidanti, condannava l al pagamento della _1 prestazione dall'epoca riconosciuta dal consulente (giugno 2021).
Con ricorso depositato il 5.01.2023 l proponeva appello parziale alla sentenza indicata _1 affidando il gravame ad un unico m in particolare, l poneva la questione della _1 applicabilità anche all'ipotesi della pensione di vecchiaia antic er invalidità non inferiore alla misura dell'80%, della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi non solo per i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" ma, altresì, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego, pure contemplate nella norma, per tutti i soggetti che "negli
Chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi che la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata fosse differita di 12 mesi;
vinte le spese.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 che resisteva al gravame e chiedeva che, in caso di accoglimento, fosse disp dell al pagamento degli importi indebitamente trattenuti dall per la restituzione delle _1 _1 so gate a titolo di assegno di invalidità.
Infine, disposta la trattazione scritta con decreto regolarmente comunicato ed acquisite le note di trattazione della sola parte istante, la causa – all'udienza del giorno 13 gennaio 2025- era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
In merito alla questione dell'applicabilità delle finestre mobili (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992 va osservato che già da tempo si è formato l'orientamento che ha dato risposta positiva al quesito;
tale soluzione interpretativa è stata ribadita anche, da ultimo, con la recente ordinanza n. 15626/2021 della Suprema Corte.
In materia difatti la Cassazione – in funzione di nomofilachia – si è pronunciata più volte in modo uniforme accogliendo le argomentazioni proposte dall e respingendo le difese dei pensionati _1 (tra le tante Cass. nn. 10613/2020, 24363/201 560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Ed invero “la disposizione dell'art. 12, co.
1 - per motivi letterali, logici e sistematici - individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia”; si tratta “non solo dei soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato" (secondo l'interpretazione che era stata fornita da alcuni giudici di merito) “ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". “E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi') utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art.1 comma 5 della legge 247/2007)” (cfr Cass. cit).
Con riferimento alla questione della abrogazione della disposizione citata della legge 122/2010 a seguito della entrata in vigore della cd. “riforma ER” nelle citate decisioni di legittimità si legge che – ad avviso della Corte – “nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma ER (L. n. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del d.l. n. 78 del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11
- assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 d.l. 78/2010 ( Cass. n. 32591/2018)”. L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte si basa sulla sistematica lettura delle norme in oggetto, avendo la cd. riforma ER modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge ER le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza.
In aggiunta, l'opzione ermeneutica innanzi illustrata è stata ritenuta dalla Corte conforme ai principi di ordine costituzionale: nella pronuncia citata si è difatti ribadito che “non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa”.
Le stesse considerazioni di ordine costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge ER n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto non si applica;
e ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono CP_2 esclusi i secondi che ono il requisito anagrafico di favore ed un accesso alla pensione di vecchiaia anticipato siccome fissato previsto dall'art.1, comma 8 d.lgs 503/1992” (in termini Cass.10613/2020).
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il motivo di gravame deve essere accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 con decorrenza dal 11.02.2020 ossia con il differimento di 12 mesi rispetto all'accertamento compiuto dal consulente di primo grado (a partire dalla data della visita peritale 11 febbraio 2019), con condanna alla conseguente riliquidazione della prestazione ed all'erogazione dei ratei da tale data, oltre accessori come per legge.
Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di restituzione degli importi trattenuti dall'Istituto per l'indebita erogazione della prestazione assistenziale indicata in memoria, trattandosi di domanda nuova che non può essere introdotta nel presente grado di giudizio (le restituzioni, infatti, non deriverebbero dalla riforma della sentenza ma avrebbero titolo in una prestazione che non risulta essere stata mai oggetto di esame in questa sede).
In ordine al regolamento delle spese processuali, considerata la reciproca soccombenza, la novità della questione nonché la complessità della normativa, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 con decorrenza dal giugno 2022 ossia con il differimento di 12 mesi rispetto alla decorrenza riconosciuta in prime cure;
2) Compensa tra le parti le spese del grado. Così deciso in Napoli il giorno 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano