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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21891/2023 promossa da:
L. (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI ARMANDO, elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO BOSCOVICH 14 20124
MILANO presso il difensore avv. ROSSI ARMANDO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LAURA DEBORAH e CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DALLA CHIESA, 13 20021 BOLLATE presso lo studio dell'avv. LOCATELLI LAURA DEBORAH
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in Parte_2
giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6573/2023, emesso dal CP_1
Tribunale di Milano in data 12.4.2023, di pagamento in favore dell'opposta della somma di € 12.261,00 oltre interessi e spese processuali, importo capitale a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza e prestazione di servizi per l'organizzazione del personale, chiedendo in via preliminare, di accertare la nullità della notifica per violazione delle norme in materia di notifica alla persona giuridica ex art. 145
c.p.c., non avendo notificato al soggetto legale rappresentante della società, ma alla società genericamente indicata, non menzionando neanche il legale rappresentante pro tempore della società
pagina 1 di 4 notificante;
sempre in via preliminare, di accertare il mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista dal contratto;
nel merito di accertare e dichiarare il rigetto del decreto ingiuntivo per il mancato soddisfacimento dell'onere della prova del diritto dell' a procedere all'esecuzione CP_1
forzata a causa di nullità della procura per mancanza degli elementi essenziali e della sua mancanza di capacità processuale a stare in giudizio per il tramite del suo l.r.p.t. a causa della mancata allegazione della Visura C.C.I.A.A.; sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento della per CP_1
mancato rispetto dei termini contrattuali, in particolare la clausola 2.3., e per l'effetto accertare la risoluzione del contratto con riserva di quantificare in successivo giudizio il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore del procuratore antistatario.
La si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e chiedendo, previa CP_1
concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il rigetto di tutte le domande avversarie e la conferma dello stesso;
con vittoria di spese di lite.
Concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza del
17.11.2023 e istruita la causa con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, parte opposta precisava le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. e il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è regolarmente perfezionata all'indirizzo
PEC della società ingiunta come risultante dal Registro delle Imprese, con la conseguenza che è infondata e deve essere respinta l'eccezione di nullità della notifica del decreto ai sensi dell'art. 145
c.p.c.; né l'omessa menzione nel corpo della procura del nominativo del legale rappresentante pro tempore della società notificante ha in alcun modo pregiudicato l'identificazione della società ricorrente in sede monitoria;
motivo per il quale anche l'eccezione relativa alla procura alle liti deve ritenersi non dirimente poiché corredata della sottoscrizione, autenticata dall'avvocato, del legale rappresentante della società creditrice, munito dei necessari poteri come da visura camerale allegata dalla convenuta opposta (doc. 1 fasc. conv.).
Quanto al tentativo di conciliazione previsto dall'art. 14.2 del contratto inter partes (doc. 2 fasc. att.), la clausola si limita a prevedere la mera possibilità di una procedura di composizione stragiudiziale della lite, che non assurge a rango di condizione di procedibilità dell'azione; né la norma pattizia prevede alcuna penale o conseguenza risarcitoria nel caso del suo mancato esperimento.
Nel merito si osserva quanto segue.
pagina 2 di 4 È incontestata l'esistenza di un rapporto di consulenza tra le parti, regolato dal contratto prodotto in sede monitoria (doc. 1 fasc. monitorio) unitamente alle fatture e ai registri contabili autenticati dal notaio (doc.
2-11 fasc. monitorio).
In sede di opposizione, la società opposta ha ulteriormente precisato il contenuto della propria pretesa creditoria, fornendo al contempo un puntuale riscontro documentale all'esecuzione delle prestazioni e all'infondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente.
La eccepiva l'inadempimento della per violazione della clausola di cui all'art. 2.3 Parte_2 CP_1 del contratto, che prevedeva l'obbligo di negoziazione e accettazione di un'offerta economica scritta per qualsiasi prestazione di servizi o attività non inclusi nei punti 2.1.2 e 2.1.3 della scrittura e interventi straordinari di ogni genere, e contestava l'incorretta gestione delle assunzioni e dei licenziamenti del personale dipendente, chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto di consulenza per inadempimento;
con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'opponente precisava le proprie deduzioni, eccependo che, nell'ambito dell'attività di consulenza relativa agli anni 2022 e 2023,
l'opposta aveva elaborato paghe e trattamenti di fine rapporto omettendo la comunicazione delle certificazioni dei redditi e t.f.r. percepiti dai dipendenti nel periodo di imposta 2022 e relativa spedizione del modello 770/2023.
La corrispondenza telematica prodotta (doc.
3-6 opposta) dimostra il diligente svolgimento dell'attività di consulenza relativa alla richiesta di CIG Covid e alla procedura FIS (fatture n. 347, 127 e 182), comprensiva delle informazioni di volta in volta necessarie al corretto svolgimento degli adempimenti nonché del preventivo dei costi dei servizi (così sconfessando l'eccepita inesistenza di uno specifico accordo).
Quanto alle contestazioni relative alla gestione del personale dipendente, il compendio probatorio acquisito nel giudizio (doc.
7-10 opposta) chiarisce come i dipendenti della a marzo 2022 Parte_2
fossero nove (anziché diciotto) e riscontra il puntuale adempimento delle attività relative al licenziamento (o accoglimento delle dimissioni volontarie) e all'emissione dei cedolini.
Venendo alle eccezioni di intempestivo adempimento formulate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. di parte opponente, l'opposta ha dimostrato la messa a diposizione del cliente della documentazione relativa alle certificazioni dei redditi e t.f.r. percepiti dai dipendenti nel periodo di imposta 2022 entro il termine del 2 marzo 2023 nonché la spedizione del modello 770/2023 per il medesimo periodo (doc. 12 opposta), spettando poi all'opponente (non certo alla società di consulenza)
l'effettivo pagamento oggetto della richiesta avanzata da parte dell' . CP_2
Relativamente all'avviso bonario 770/2021, il soggetto responsabile della trasmissione della dichiarazione è il precedente commercialista dell'opponente, dott. . Il doc. 13 opposta Per_1
pagina 3 di 4 (trasmissione telematica del c.d. brogliaccio) documenta, invece, la remissione del mandato a procedere con l'elaborazione del modello in questione da parte della AD46 a causa dell'indisponibilità delle quietanze di pagamento dei modelli F24 di competenza 2020, che non sono state messe a disposizione da parte della la produzione documentale spiega e giustifica la circostanza che l'opposta Parte_2 abbia poi richiesto il 50% del compenso dovuto, a fronte dell'impossibilità di procedere all'adempimento per responsabilità dell'opponente.
Escluso dunque ogni inadempimento, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria deve ritenersi integralmente fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21891/2023 promossa da:
L. (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI ARMANDO, elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO BOSCOVICH 14 20124
MILANO presso il difensore avv. ROSSI ARMANDO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LAURA DEBORAH e CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DALLA CHIESA, 13 20021 BOLLATE presso lo studio dell'avv. LOCATELLI LAURA DEBORAH
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in Parte_2
giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6573/2023, emesso dal CP_1
Tribunale di Milano in data 12.4.2023, di pagamento in favore dell'opposta della somma di € 12.261,00 oltre interessi e spese processuali, importo capitale a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza e prestazione di servizi per l'organizzazione del personale, chiedendo in via preliminare, di accertare la nullità della notifica per violazione delle norme in materia di notifica alla persona giuridica ex art. 145
c.p.c., non avendo notificato al soggetto legale rappresentante della società, ma alla società genericamente indicata, non menzionando neanche il legale rappresentante pro tempore della società
pagina 1 di 4 notificante;
sempre in via preliminare, di accertare il mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista dal contratto;
nel merito di accertare e dichiarare il rigetto del decreto ingiuntivo per il mancato soddisfacimento dell'onere della prova del diritto dell' a procedere all'esecuzione CP_1
forzata a causa di nullità della procura per mancanza degli elementi essenziali e della sua mancanza di capacità processuale a stare in giudizio per il tramite del suo l.r.p.t. a causa della mancata allegazione della Visura C.C.I.A.A.; sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento della per CP_1
mancato rispetto dei termini contrattuali, in particolare la clausola 2.3., e per l'effetto accertare la risoluzione del contratto con riserva di quantificare in successivo giudizio il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore del procuratore antistatario.
La si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e chiedendo, previa CP_1
concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il rigetto di tutte le domande avversarie e la conferma dello stesso;
con vittoria di spese di lite.
Concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza del
17.11.2023 e istruita la causa con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, parte opposta precisava le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. e il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è regolarmente perfezionata all'indirizzo
PEC della società ingiunta come risultante dal Registro delle Imprese, con la conseguenza che è infondata e deve essere respinta l'eccezione di nullità della notifica del decreto ai sensi dell'art. 145
c.p.c.; né l'omessa menzione nel corpo della procura del nominativo del legale rappresentante pro tempore della società notificante ha in alcun modo pregiudicato l'identificazione della società ricorrente in sede monitoria;
motivo per il quale anche l'eccezione relativa alla procura alle liti deve ritenersi non dirimente poiché corredata della sottoscrizione, autenticata dall'avvocato, del legale rappresentante della società creditrice, munito dei necessari poteri come da visura camerale allegata dalla convenuta opposta (doc. 1 fasc. conv.).
Quanto al tentativo di conciliazione previsto dall'art. 14.2 del contratto inter partes (doc. 2 fasc. att.), la clausola si limita a prevedere la mera possibilità di una procedura di composizione stragiudiziale della lite, che non assurge a rango di condizione di procedibilità dell'azione; né la norma pattizia prevede alcuna penale o conseguenza risarcitoria nel caso del suo mancato esperimento.
Nel merito si osserva quanto segue.
pagina 2 di 4 È incontestata l'esistenza di un rapporto di consulenza tra le parti, regolato dal contratto prodotto in sede monitoria (doc. 1 fasc. monitorio) unitamente alle fatture e ai registri contabili autenticati dal notaio (doc.
2-11 fasc. monitorio).
In sede di opposizione, la società opposta ha ulteriormente precisato il contenuto della propria pretesa creditoria, fornendo al contempo un puntuale riscontro documentale all'esecuzione delle prestazioni e all'infondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente.
La eccepiva l'inadempimento della per violazione della clausola di cui all'art. 2.3 Parte_2 CP_1 del contratto, che prevedeva l'obbligo di negoziazione e accettazione di un'offerta economica scritta per qualsiasi prestazione di servizi o attività non inclusi nei punti 2.1.2 e 2.1.3 della scrittura e interventi straordinari di ogni genere, e contestava l'incorretta gestione delle assunzioni e dei licenziamenti del personale dipendente, chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto di consulenza per inadempimento;
con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'opponente precisava le proprie deduzioni, eccependo che, nell'ambito dell'attività di consulenza relativa agli anni 2022 e 2023,
l'opposta aveva elaborato paghe e trattamenti di fine rapporto omettendo la comunicazione delle certificazioni dei redditi e t.f.r. percepiti dai dipendenti nel periodo di imposta 2022 e relativa spedizione del modello 770/2023.
La corrispondenza telematica prodotta (doc.
3-6 opposta) dimostra il diligente svolgimento dell'attività di consulenza relativa alla richiesta di CIG Covid e alla procedura FIS (fatture n. 347, 127 e 182), comprensiva delle informazioni di volta in volta necessarie al corretto svolgimento degli adempimenti nonché del preventivo dei costi dei servizi (così sconfessando l'eccepita inesistenza di uno specifico accordo).
Quanto alle contestazioni relative alla gestione del personale dipendente, il compendio probatorio acquisito nel giudizio (doc.
7-10 opposta) chiarisce come i dipendenti della a marzo 2022 Parte_2
fossero nove (anziché diciotto) e riscontra il puntuale adempimento delle attività relative al licenziamento (o accoglimento delle dimissioni volontarie) e all'emissione dei cedolini.
Venendo alle eccezioni di intempestivo adempimento formulate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. di parte opponente, l'opposta ha dimostrato la messa a diposizione del cliente della documentazione relativa alle certificazioni dei redditi e t.f.r. percepiti dai dipendenti nel periodo di imposta 2022 entro il termine del 2 marzo 2023 nonché la spedizione del modello 770/2023 per il medesimo periodo (doc. 12 opposta), spettando poi all'opponente (non certo alla società di consulenza)
l'effettivo pagamento oggetto della richiesta avanzata da parte dell' . CP_2
Relativamente all'avviso bonario 770/2021, il soggetto responsabile della trasmissione della dichiarazione è il precedente commercialista dell'opponente, dott. . Il doc. 13 opposta Per_1
pagina 3 di 4 (trasmissione telematica del c.d. brogliaccio) documenta, invece, la remissione del mandato a procedere con l'elaborazione del modello in questione da parte della AD46 a causa dell'indisponibilità delle quietanze di pagamento dei modelli F24 di competenza 2020, che non sono state messe a disposizione da parte della la produzione documentale spiega e giustifica la circostanza che l'opposta Parte_2 abbia poi richiesto il 50% del compenso dovuto, a fronte dell'impossibilità di procedere all'adempimento per responsabilità dell'opponente.
Escluso dunque ogni inadempimento, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria deve ritenersi integralmente fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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