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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14514/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BONIFACI MARIA CRISTINA in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 1.8.2023
“Voglia il Tribunale adito disporre quanto segue:
1.Confermare il provvedimento del Tribunale per i Minorenni in ordine alla sospensione del signor dalla responsabilità potestà genitoriale, e in attesa del provvedimento definitivo;
Controparte_1
2. Porre a carico del signor il contributo per il mantenimento del figlio nella misura Controparte_1 di euro 500,00, con rivalutazione annua ISTAT;
da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, oltre al concorso nelle spese come da vigente Protocollo 5.Dichiarare tenuto e condannare il signor per quanto in premessa al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti dal figlio nella misura di euro 10.000,00 e/o di altra veriore accertanda anche in via equitativa”
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
Visto, nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1 CP_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 01.08.2023, parte ricorrente, , chiedeva al Parte_1
Tribunale di confermare il provvedimento del Tribunale per i Minorenni in ordine alla sospensione del signor dalla responsabilità potestà genitoriale, in attesa del provvedimento definitivo;
CP_1 chiedeva, poi, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento per il figlio pari a CP_1
500,00 euro, mensili;
chiedeva, infine, di condannare il signor al risarcimento dei danni subiti CP_1 dal figlio nella misura, quanto meno, di euro 10.000,00. All'udienza del 28.2.2024, compariva personalmente soltanto parte ricorrente;
all'esito, il Giudice assegnava alle parti termine, ex art. 127 ter c.p.c., fino al 14.5.2024 per il deposito della prova dell'avvenuta notifica alla controparte, nonché per il deposito delle note scritte contenenti le sole conclusioni definitive e brevi memorie conclusive. In data 29.4.2024, parte ricorrente depositava in atti la prova di avvenuta notifica alla controparte. Con ordinanza del 22.7.2024, il Giudice, tenuto conto della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni del procedimento r.g.v.g. 3727/23 avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor nonché tenuto conto dell'adozione del provvedimento provvisorio di CP_1 sospensione della responsabilità genitoriale paterna, per quanto qui interessa, incaricava i Servizi sociali e di Psicologia/NPI di trasmettere le relazioni di aggiornamento entro 10 giorni antecedenti la prossima udienza;
invitava l' Avv. Bonifaci ad acquisire presso il T.M. eventuali provvedimenti adottati nell'ambito della procedura r.g.v.g. 3727/23; disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.p.c. del minore alla madre, con collocazione e residenza della minore presso Per_1 la madre;
disponeva a carico del sig. un contributo al mantenimento del figlio pari a 300,00 CP_1 euro mensili;
fissava udienza per la disamina delle relazioni e precisazione delle conclusioni al 10.12.2024. In data 30.10.2024, parte ricorrente depositava in atti il decreto n. 1221/22 r.g.v.g. emesso dal Tribunale per i Minorenni, nel cui dispositivo si legge: “provvedendo in via DEFINITIVA e immediatamente esecutiva;
DICHIARA decaduto dalla responsabilità Controparte_2 genitoriale sul figlio minore ”. Persona_1
In data 29.11.2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione psicologica, dalla quale si evince: “il progetto di autonomia portato avanti dalla madre, pur con modalità talvolta poco collaborative rispetto ai Servizi, appare auspicabile e in linea con il legittimo desiderio di riconquista di spazi di autonomia, pertanto i Servizi Socio–sanitari sono disponibili a porre in essere interventi di sostegno da concordare con la madre per smorzare il suo vissuto di ipercontrollo che la sostengano nel processo di adattamento al nuovo contesto abitativo”. In data 2.12.2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale, dalla quale si evince quanto segue: “il minore ha un buon rapporto con la madre e rapporti inesistenti con il padre”; la signora dà al figlio molte responsabilità, adultizzandolo soprattutto per una sua gestione interna dell'ansia”; “la signora ha mostrato una totale resistenza nella collaborazione con l'ente gestore”;
“la signora ha avuto dei tratti manipolatori nei confronti delle educatrici”. In data 9.12.2024, parte ricorrente depositava in atti la corrispondenza con i Servizi Sociali. All'udienza del 10.12.2024, parte ricorrente precisava precisa come da ricorso e, contestualmente, rinunciava alla domanda di risarcimento del danno ed insisteva nella presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI. Rinunciava, infine, alle memorie ex 473 bis 28 c.p.c; il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§§§ *** Il Tribunale prende atto che il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento definitivo del 5.9.2024, a conclusione del procedimento n. 1221/2022 Reg. V.G. ha dichiarato il signor CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore . Ne consegue,
[...] Persona_1 pertanto, che in questa sede debba essere disposto l'affidamento esclusivo del minore alla Per_1 madre, unico genitore che fin dalla nascita ha accudito e si è occupata del figlio dal punto di Per_1 vista affettivo, educativo ed economico, seppure con la necessità di essere supportata dai Servizi incaricati. Invero, nel citato provvedimento si legge, che all'esito dell'articolata istruttoria svolta dinanzi al TM, è emerso disinteresse del padre nei confronti di è stato pienamente confermato Per_1 dalle dichiarazioni rese in sede di udienza il 19.12.22 dalla sig.ra (che ha ribadito quanto Parte_1 enucleato nel ricorso introduttivo) nonché dagli ultimi aggiornamenti depositati il 20.06.24 e 27.07.24), ed infine, dalla mancata comparizione del sig. nonostante la regolarità della CP_1 notifica in data 26.06.2024, ove sono comparsi unicamente il difensore della madre e il curatore speciale, che hanno concluso come da verbale. Il grave disinteresse del signor nei confronti CP_1 del figlio e delle procedure che lo riguardano è stato confermato anche in questo procedimento sia dai Servizi incaricati (cfr., da ultimo, relazione di aggiornamento del 2.12.2024) i quali hanno evidenziato il disinteresse del signor nell'interessarsi ai progetti indicati dai Servizi sia al CP_1 pagamento del contributo per il figlio. Tanto considerato, quindi, si conferma quanto statuito dal Tribunale per i minorenni, in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_1 nei confronti del figlio e, per l'effetto, si dispone in questa sede il regime di affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater, comma 3, c.c. del minore alla madre, così come meglio specificato in dispositivo, presso la quale manterrà la residenza e la dimora abituale. Con riferimento al regime di frequentazione padre-figlio, il Tribunale, dispone - allo stato - la sospensione degli incontri tra padre e figlio, disponendo che gli stessi possano riprendere solo dopo che il signor abbia seguito, con esito positivo, un adeguato percorso di sostegno alle capacità CP_1 genitoriali, secondo tempi e modalità che dovranno essere individuati dai Servizi incaricati, tenuto conto dei desideri del minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Il Tribunale, inoltre, alla luce di quanto finora rappresentato ritiene che sia superflua in questa sede l'audizione del minore ultradodicenne, giacché sono a disposizione sufficienti elementi Per_1 per poter assumere le decisioni che lo riguardano. Preso atto delle gravi criticità delle capacità genitoriali del padre e delle fragilità che la madre pure ancora presenta, si conferma la presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi già incaricati e dispone che vengano proseguiti/attivati tutti i progetti che verranno ritenuti adeguati a favore del minore e del nucleo. Quanto al contributo economico, infine, tenuto conto che per pacifica giurisprudenza che si è formata in materia, la decadenza dalla responsabilità genitoriale on fa venir meno il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, preso atto che il convenuto è rimasto contumace e non può allo stato provvedere direttamente al mantenimento del figlio;
che si presume che abbia capacità lavorativa;
tenuto altresì conto delle difficoltà abitative e lavorative in cui si trova la parte convenuta, si provvede come in dispositivo, con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie. Rigetta la domanda di risarcimento del danno perché genericamente formulata. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta che con la sua condotta ha reso necessario questo procedimento e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede: preso atto del provvedimento definitivo del Tribunale per i minorenni di Torino del 5.9.2024 con il quale in via definitiva e immediatamente esecutiva ha dichiarato il signor decaduto Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi dell' art. 337 quater comma 3, c.c., del figlio minore nato a [...] il [...] alla madre . Persona_2 Parte_1
Dispone che le decisioni di maggior interesse per la prole (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni;
scolastiche; rilascio di documenti di identità valide per l'espatrio, attività sportive, ecc.) siano assunte dalla madre.
Dispone che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone a carico del signor il contributo per il mantenimento del figlio nella misura Controparte_1 di euro 400,00, con rivalutazione annua ISTAT;
da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, oltre al concorso nelle spese come da vigente Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Dispone - allo stato - la sospensione degli incontri tra il padre ed il figlio, disponendo che gli stessi possano riprendere solo dopo che il signor abbia seguito, con esito positivo, un Controparte_1 adeguato percorso di sostegno alle capacità genitoriali, secondo tempi e modalità che dovranno essere individuati dai Servizi incaricati, tenuto conto dei desideri del minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Dispone che il Servizio Sociale e il Servizio di Psicologia/NPI continuino la presa in carico della situazione del minore e del nucleo, finché necessario nel suo interesse;
e dispone che i Servizi segnalino alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino eventuali situazioni di pregiudizio. Rigetta la domanda di parte ricorrente di dichiarare tenuto e condannare il signor Controparte_1 per quanto in premessa al risarcimento dei danni subiti dal figlio . Persona_1
DICHIARA TENUTO e CONDANNA all'integrale rifusione delle spese di lite a Controparte_1 favore della ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.904 per compensi professionali, oltre euro 98 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge. Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025. Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14514/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BONIFACI MARIA CRISTINA in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 1.8.2023
“Voglia il Tribunale adito disporre quanto segue:
1.Confermare il provvedimento del Tribunale per i Minorenni in ordine alla sospensione del signor dalla responsabilità potestà genitoriale, e in attesa del provvedimento definitivo;
Controparte_1
2. Porre a carico del signor il contributo per il mantenimento del figlio nella misura Controparte_1 di euro 500,00, con rivalutazione annua ISTAT;
da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, oltre al concorso nelle spese come da vigente Protocollo 5.Dichiarare tenuto e condannare il signor per quanto in premessa al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti dal figlio nella misura di euro 10.000,00 e/o di altra veriore accertanda anche in via equitativa”
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
Visto, nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1 CP_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 01.08.2023, parte ricorrente, , chiedeva al Parte_1
Tribunale di confermare il provvedimento del Tribunale per i Minorenni in ordine alla sospensione del signor dalla responsabilità potestà genitoriale, in attesa del provvedimento definitivo;
CP_1 chiedeva, poi, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento per il figlio pari a CP_1
500,00 euro, mensili;
chiedeva, infine, di condannare il signor al risarcimento dei danni subiti CP_1 dal figlio nella misura, quanto meno, di euro 10.000,00. All'udienza del 28.2.2024, compariva personalmente soltanto parte ricorrente;
all'esito, il Giudice assegnava alle parti termine, ex art. 127 ter c.p.c., fino al 14.5.2024 per il deposito della prova dell'avvenuta notifica alla controparte, nonché per il deposito delle note scritte contenenti le sole conclusioni definitive e brevi memorie conclusive. In data 29.4.2024, parte ricorrente depositava in atti la prova di avvenuta notifica alla controparte. Con ordinanza del 22.7.2024, il Giudice, tenuto conto della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni del procedimento r.g.v.g. 3727/23 avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor nonché tenuto conto dell'adozione del provvedimento provvisorio di CP_1 sospensione della responsabilità genitoriale paterna, per quanto qui interessa, incaricava i Servizi sociali e di Psicologia/NPI di trasmettere le relazioni di aggiornamento entro 10 giorni antecedenti la prossima udienza;
invitava l' Avv. Bonifaci ad acquisire presso il T.M. eventuali provvedimenti adottati nell'ambito della procedura r.g.v.g. 3727/23; disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.p.c. del minore alla madre, con collocazione e residenza della minore presso Per_1 la madre;
disponeva a carico del sig. un contributo al mantenimento del figlio pari a 300,00 CP_1 euro mensili;
fissava udienza per la disamina delle relazioni e precisazione delle conclusioni al 10.12.2024. In data 30.10.2024, parte ricorrente depositava in atti il decreto n. 1221/22 r.g.v.g. emesso dal Tribunale per i Minorenni, nel cui dispositivo si legge: “provvedendo in via DEFINITIVA e immediatamente esecutiva;
DICHIARA decaduto dalla responsabilità Controparte_2 genitoriale sul figlio minore ”. Persona_1
In data 29.11.2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione psicologica, dalla quale si evince: “il progetto di autonomia portato avanti dalla madre, pur con modalità talvolta poco collaborative rispetto ai Servizi, appare auspicabile e in linea con il legittimo desiderio di riconquista di spazi di autonomia, pertanto i Servizi Socio–sanitari sono disponibili a porre in essere interventi di sostegno da concordare con la madre per smorzare il suo vissuto di ipercontrollo che la sostengano nel processo di adattamento al nuovo contesto abitativo”. In data 2.12.2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale, dalla quale si evince quanto segue: “il minore ha un buon rapporto con la madre e rapporti inesistenti con il padre”; la signora dà al figlio molte responsabilità, adultizzandolo soprattutto per una sua gestione interna dell'ansia”; “la signora ha mostrato una totale resistenza nella collaborazione con l'ente gestore”;
“la signora ha avuto dei tratti manipolatori nei confronti delle educatrici”. In data 9.12.2024, parte ricorrente depositava in atti la corrispondenza con i Servizi Sociali. All'udienza del 10.12.2024, parte ricorrente precisava precisa come da ricorso e, contestualmente, rinunciava alla domanda di risarcimento del danno ed insisteva nella presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI. Rinunciava, infine, alle memorie ex 473 bis 28 c.p.c; il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** §§§§§ *** Il Tribunale prende atto che il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento definitivo del 5.9.2024, a conclusione del procedimento n. 1221/2022 Reg. V.G. ha dichiarato il signor CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore . Ne consegue,
[...] Persona_1 pertanto, che in questa sede debba essere disposto l'affidamento esclusivo del minore alla Per_1 madre, unico genitore che fin dalla nascita ha accudito e si è occupata del figlio dal punto di Per_1 vista affettivo, educativo ed economico, seppure con la necessità di essere supportata dai Servizi incaricati. Invero, nel citato provvedimento si legge, che all'esito dell'articolata istruttoria svolta dinanzi al TM, è emerso disinteresse del padre nei confronti di è stato pienamente confermato Per_1 dalle dichiarazioni rese in sede di udienza il 19.12.22 dalla sig.ra (che ha ribadito quanto Parte_1 enucleato nel ricorso introduttivo) nonché dagli ultimi aggiornamenti depositati il 20.06.24 e 27.07.24), ed infine, dalla mancata comparizione del sig. nonostante la regolarità della CP_1 notifica in data 26.06.2024, ove sono comparsi unicamente il difensore della madre e il curatore speciale, che hanno concluso come da verbale. Il grave disinteresse del signor nei confronti CP_1 del figlio e delle procedure che lo riguardano è stato confermato anche in questo procedimento sia dai Servizi incaricati (cfr., da ultimo, relazione di aggiornamento del 2.12.2024) i quali hanno evidenziato il disinteresse del signor nell'interessarsi ai progetti indicati dai Servizi sia al CP_1 pagamento del contributo per il figlio. Tanto considerato, quindi, si conferma quanto statuito dal Tribunale per i minorenni, in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_1 nei confronti del figlio e, per l'effetto, si dispone in questa sede il regime di affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater, comma 3, c.c. del minore alla madre, così come meglio specificato in dispositivo, presso la quale manterrà la residenza e la dimora abituale. Con riferimento al regime di frequentazione padre-figlio, il Tribunale, dispone - allo stato - la sospensione degli incontri tra padre e figlio, disponendo che gli stessi possano riprendere solo dopo che il signor abbia seguito, con esito positivo, un adeguato percorso di sostegno alle capacità CP_1 genitoriali, secondo tempi e modalità che dovranno essere individuati dai Servizi incaricati, tenuto conto dei desideri del minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Il Tribunale, inoltre, alla luce di quanto finora rappresentato ritiene che sia superflua in questa sede l'audizione del minore ultradodicenne, giacché sono a disposizione sufficienti elementi Per_1 per poter assumere le decisioni che lo riguardano. Preso atto delle gravi criticità delle capacità genitoriali del padre e delle fragilità che la madre pure ancora presenta, si conferma la presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi già incaricati e dispone che vengano proseguiti/attivati tutti i progetti che verranno ritenuti adeguati a favore del minore e del nucleo. Quanto al contributo economico, infine, tenuto conto che per pacifica giurisprudenza che si è formata in materia, la decadenza dalla responsabilità genitoriale on fa venir meno il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, preso atto che il convenuto è rimasto contumace e non può allo stato provvedere direttamente al mantenimento del figlio;
che si presume che abbia capacità lavorativa;
tenuto altresì conto delle difficoltà abitative e lavorative in cui si trova la parte convenuta, si provvede come in dispositivo, con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie. Rigetta la domanda di risarcimento del danno perché genericamente formulata. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta che con la sua condotta ha reso necessario questo procedimento e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede: preso atto del provvedimento definitivo del Tribunale per i minorenni di Torino del 5.9.2024 con il quale in via definitiva e immediatamente esecutiva ha dichiarato il signor decaduto Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi dell' art. 337 quater comma 3, c.c., del figlio minore nato a [...] il [...] alla madre . Persona_2 Parte_1
Dispone che le decisioni di maggior interesse per la prole (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni;
scolastiche; rilascio di documenti di identità valide per l'espatrio, attività sportive, ecc.) siano assunte dalla madre.
Dispone che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone a carico del signor il contributo per il mantenimento del figlio nella misura Controparte_1 di euro 400,00, con rivalutazione annua ISTAT;
da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre, oltre al concorso nelle spese come da vigente Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Dispone - allo stato - la sospensione degli incontri tra il padre ed il figlio, disponendo che gli stessi possano riprendere solo dopo che il signor abbia seguito, con esito positivo, un Controparte_1 adeguato percorso di sostegno alle capacità genitoriali, secondo tempi e modalità che dovranno essere individuati dai Servizi incaricati, tenuto conto dei desideri del minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Dispone che il Servizio Sociale e il Servizio di Psicologia/NPI continuino la presa in carico della situazione del minore e del nucleo, finché necessario nel suo interesse;
e dispone che i Servizi segnalino alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino eventuali situazioni di pregiudizio. Rigetta la domanda di parte ricorrente di dichiarare tenuto e condannare il signor Controparte_1 per quanto in premessa al risarcimento dei danni subiti dal figlio . Persona_1
DICHIARA TENUTO e CONDANNA all'integrale rifusione delle spese di lite a Controparte_1 favore della ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.904 per compensi professionali, oltre euro 98 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge. Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025. Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.