TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro LA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 347 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 Viale Angelico n. 70, presso lo studio degli Avvocati Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla che la rappresentano e difendono giusta procura in atti Opponente CONTRO con sede Controparte_1 legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e LA Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024, per atto del notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante 13 Opposto
OGGETTO: opposizione ad ATP – Indennità di accompagnamento ed Handicap grave
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito l'erroneità della consulenza espletata in sede di ATP, per avere il CTU sottovalutato le patologie da cui è affetta l'istante ai fine del riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 118/1971, per gli effetti di cui alla legge 18/1980 e dello status di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
conveniva, pertanto, in giudizio l' di Terni dinanzi al giudice Parte_1 CP_1 del lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare: “la pretesa dell'istante inerente al riconoscimento dei requisiti sanitari per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18 dell'11.02.1980 nonché di uno status di handicap grave ai sensi dell'art3 comma 3 L.104/92 dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite delle due fasi del giudizio. Si è costituito in giudizio l' , eccependo: - preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., per omessa dichiarazione di dissenso entro i termini di legge e per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali svolte nel giudizio di ATP;
- in via ulteriormente preliminare, la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
- nel merito, deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitari ed insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e, verificato che, in tale sede, il dott. non ha specificato, per ciascuna Per_2 patologia riscontrata in capo alla perizianda, il grado di menomazione accertata, veniva disposta nuova CTU, nominando il medesimo CTU dott. . Persona_3 Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, pertanto, viene accolto nella misura di cui appresso. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso CP_ sollevata dall' per violazione dell'art. 445 bis c.p.c.
Ritiene questo giudice che la dichiarazione di dissenso che ha preceduto il giudizio sia pienamente corrispondente al dettato dell'art. 445 bis c.p.c. Parte ricorrente, infatti, ha depositato, entro il termine di 20 giorni assegnati dal G.L. con provvedimento del 13.03.2025, atto di dissenso alle risultanze dell'elaborato peritale del CTU Dott. (atto di dissenso depositato il 24.03.2025 - cfr. Persona_3 dichiarazione all.ta al fascicolo dell'Atp in atti) con una motivazione dettagliata indicando nello specifico dove il consulente avrebbe errato le sue considerazioni medico-legali in merito alle patologie di cui è affetta la ricorrente, risultanti dalla documentazione medica versata agli atti del giudizio di ATP e dallo stesso CTU richiamata, rispetto alle conclusioni cui poi è giunto. Non convince, altresì, il Tribunale l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo. A parere di chi scrive parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU del Dott. con le relative conclusioni, specificando Per_2 dettagliatamente i punti critici dell'elaborato peritale sia sotto il profilo medico legale, in particolare le patologie non correttamente valutate dal CTU, sia sotto l'aspetto formale circa l'incidenza di tali patologie sulle capacità di espletamento degli atti fondamentali della vita quotidiana e sulla loro incidenza sul grado di handicap grave della stessa ricorrente. A questo punto deve essere esaminata l'ulteriore eccezione sollevata dall'Istituto di decadenza della domanda giudiziale per aver depositato il ricorso dopo sei mesi dal rigetto della domanda amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno posto che il termine di sei mesi di decadenza dalla data di ricevimento del provvedimento emanato in sede amministrativa è stato rispettato dalla parte ricorrente che ha depositato il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo in data 04.09.2024 (finalizzato ad ottenere il beneficio economico) a fronte della definizione del procedimento amministrativo comunicata alla ricorrente con nota dell' datata 05.07/2024 (cfr. all.to 3 al ricorso). CP_1
2 Al fine di evitare la eccepita decadenza non può certo pretendersi il rispetto da parte del ricorrente del termine di sei mesi dalla definizione del procedimento amministrativo per il deposito del ricorso in opposizione, posto che il giudizio per ATP potrebbe richiedere tempi superiori rispetto alla parentesi decadenziale dipendenti da variabili del tutto estranee alla volontà dell'istante. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti che seguono.
, con il ricorso per ATP, ha chiesto accertarsi le proprie condizioni Parte_1 sanitarie legittimanti la richiesta del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, stante la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed il riconoscimento dello status di portatrice di handicap in condizione di gravità, ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Preme a questo punto evidenziare che, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge richiede il possesso di determinati requisiti sanitari. In particolare, occorre il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dall' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità in parola spetta al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali. Ne sono esclusi gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto o che percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Del pari, l'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede al comma 1 che sia considerata persona handicappata il soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà nell'apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e al terzo comma che l'handicap è ritenuto grave “qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Fatta questa premessa in diritto, venendo al merito, la CTU espletata in sede di ATP riconosceva che la: “sig.ra possa essere considerato invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) medio grave dal 67 % al 99 %. Ugualmente ritengo che la sig.ra sia portatrice di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della Parte_1 L. 194/92”. Con dichiarazione di dissenso depositata, come visto, nei termini di cui all'art. 445 bis, 4° co. c.p.c., contestava le conclusioni raggiunte dal CTU e Parte_1 l'erroneità delle considerazioni medico – legali, in uno all'omessa risposta ad una parte del quesito e, nel successivo ricorso in opposizione, ha chiesto di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici invocati. Parte ricorrente ha, quindi, formulato nel ricorso in opposizione richiesta di rinnovo dell'esame medico legale. Lo scrivente Giudice, esaminata attentamente la relazione medico legale di cui alla procedura per ATP, rilevato che il CTU ivi nominato, dott. , non ha specificato Per_2 per ciascuna patologia riscontrata in capo alla perizianda, il grado di menomazione e,
3 tenuto altresì conto delle osservazioni sollevate nei confronti dell'elaborato peritale dalla parte ricorrente, ha disposto il richiamo a chiarimenti del dottor . Persona_3 Il CTU, sulla base dei dati anamnestici, clinici e documentali contenuti in atti, ha rilevato in capo alla ricorrente: “la presenza di un complesso patologico di notevole rilevanza clinico-funzionale, già presente e già evidenziato sia dalla Commissione CP_ Medica dell' e dal sottoscritto che la avevano riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) medio grave dal 67 % al 99 %”. Al contempo, all'esito dei più attuali accertamenti peritali e alla luce della nuova documentazione medica prodotta, il CTU ha potuto riscontrare che: “Le condizioni psico- fisiche della ricorrente sono peggiorate nel corso del tempo ed io stesso ho potuto verificate, dalla precedente visita, specie da un punto di vista della deambulazione che non può più essere considerata autonoma”. Il dott. , infatti, ha diagnosticato in capo alla ricorrente: “…Cardiopatia Per_2 ipertensiva e fibrillazione atriale parossistica, maculopatia OO in trattamento con iniezioni intravitreali (Odv nat. 1/30; Osv 10/10), artrosi polidistrettuale con multiradicolopatia lombo-sacrale, vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo (MMSE 23, 7/10), pregressa annessiectomia bilaterale, lichen vaginale. Incontinenza urinaria da urgenza, deambulazione a piccoli passi con appoggio”. Quadro clinico che ha condotto l'ausiliario del giudice a concludere che: “Tutto ciò permette di stabilire che la stessa sig.ra possa essere considerato Parte_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) grave al 100 % con diritto all' accompagnamento. Il tutto a far data dalla visita peritale. Ugualmente ritengo che la sig.ra sia portatrice di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della L. 194/92 Parte_1 per le ragioni prima esposte con la medesima decorrenza”. (Cfr. CTU in atti). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU non sono pervenute note discordi. Orbene, l'elaborato peritale appare motivato e non suscettibile di censure e, come tale, viene posto a fondamento della presente decisione in quanto immune da vizi logico- giuridici stante, altresì, la non contestazione delle parti in causa. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione ad ATP deve essere accolto potendosi affermare che è persona invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave al 100%, abbisognando di un'assistenza continua, con diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Entrambi i requisiti sanitari con decorrenza dalla visita peritale del 03.09.2025 espletata nel presente giudizio. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida. Parte ricorrente deve essere esonerata dalle spese della procedura per ATP avendo presentato ai sensi dell'art.152 disp. Att. C.p.c. la dichiarazione reddituale prevista ai sensi di legge. Le spese del presente giudizio, stante il riconoscimento dei requisiti sanitari ma solo dalla data della visita peritale, possono essere interamente compensate. Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, e già liquidate con separati decreti, sono interamente poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
4 ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva e, pertanto, accerta e dichiara persona invalida al 100%, non in grado di compiere Parte_1 autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognando di assistenza continua, nonché persona portatrice di handicap grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, con decorrenza per entrambi i requisiti sanitari dalla data della visita peritale del 3 settembre 2025;
- Dichiara irripetibili le spese della procedura per ATP ex art.445 bis c.p.c.;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletate nelle due fasi CP_1 del giudizio, liquidate con separati decreti. Lì, 11.12.2025
Il giudice
LA RI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro LA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 347 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 Viale Angelico n. 70, presso lo studio degli Avvocati Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla che la rappresentano e difendono giusta procura in atti Opponente CONTRO con sede Controparte_1 legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e LA Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024, per atto del notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante 13 Opposto
OGGETTO: opposizione ad ATP – Indennità di accompagnamento ed Handicap grave
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito l'erroneità della consulenza espletata in sede di ATP, per avere il CTU sottovalutato le patologie da cui è affetta l'istante ai fine del riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 118/1971, per gli effetti di cui alla legge 18/1980 e dello status di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
conveniva, pertanto, in giudizio l' di Terni dinanzi al giudice Parte_1 CP_1 del lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare: “la pretesa dell'istante inerente al riconoscimento dei requisiti sanitari per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18 dell'11.02.1980 nonché di uno status di handicap grave ai sensi dell'art3 comma 3 L.104/92 dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite delle due fasi del giudizio. Si è costituito in giudizio l' , eccependo: - preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., per omessa dichiarazione di dissenso entro i termini di legge e per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali svolte nel giudizio di ATP;
- in via ulteriormente preliminare, la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
- nel merito, deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitari ed insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e, verificato che, in tale sede, il dott. non ha specificato, per ciascuna Per_2 patologia riscontrata in capo alla perizianda, il grado di menomazione accertata, veniva disposta nuova CTU, nominando il medesimo CTU dott. . Persona_3 Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, pertanto, viene accolto nella misura di cui appresso. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso CP_ sollevata dall' per violazione dell'art. 445 bis c.p.c.
Ritiene questo giudice che la dichiarazione di dissenso che ha preceduto il giudizio sia pienamente corrispondente al dettato dell'art. 445 bis c.p.c. Parte ricorrente, infatti, ha depositato, entro il termine di 20 giorni assegnati dal G.L. con provvedimento del 13.03.2025, atto di dissenso alle risultanze dell'elaborato peritale del CTU Dott. (atto di dissenso depositato il 24.03.2025 - cfr. Persona_3 dichiarazione all.ta al fascicolo dell'Atp in atti) con una motivazione dettagliata indicando nello specifico dove il consulente avrebbe errato le sue considerazioni medico-legali in merito alle patologie di cui è affetta la ricorrente, risultanti dalla documentazione medica versata agli atti del giudizio di ATP e dallo stesso CTU richiamata, rispetto alle conclusioni cui poi è giunto. Non convince, altresì, il Tribunale l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo. A parere di chi scrive parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU del Dott. con le relative conclusioni, specificando Per_2 dettagliatamente i punti critici dell'elaborato peritale sia sotto il profilo medico legale, in particolare le patologie non correttamente valutate dal CTU, sia sotto l'aspetto formale circa l'incidenza di tali patologie sulle capacità di espletamento degli atti fondamentali della vita quotidiana e sulla loro incidenza sul grado di handicap grave della stessa ricorrente. A questo punto deve essere esaminata l'ulteriore eccezione sollevata dall'Istituto di decadenza della domanda giudiziale per aver depositato il ricorso dopo sei mesi dal rigetto della domanda amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno posto che il termine di sei mesi di decadenza dalla data di ricevimento del provvedimento emanato in sede amministrativa è stato rispettato dalla parte ricorrente che ha depositato il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo in data 04.09.2024 (finalizzato ad ottenere il beneficio economico) a fronte della definizione del procedimento amministrativo comunicata alla ricorrente con nota dell' datata 05.07/2024 (cfr. all.to 3 al ricorso). CP_1
2 Al fine di evitare la eccepita decadenza non può certo pretendersi il rispetto da parte del ricorrente del termine di sei mesi dalla definizione del procedimento amministrativo per il deposito del ricorso in opposizione, posto che il giudizio per ATP potrebbe richiedere tempi superiori rispetto alla parentesi decadenziale dipendenti da variabili del tutto estranee alla volontà dell'istante. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti che seguono.
, con il ricorso per ATP, ha chiesto accertarsi le proprie condizioni Parte_1 sanitarie legittimanti la richiesta del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, stante la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed il riconoscimento dello status di portatrice di handicap in condizione di gravità, ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Preme a questo punto evidenziare che, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge richiede il possesso di determinati requisiti sanitari. In particolare, occorre il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dall' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità in parola spetta al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali. Ne sono esclusi gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto o che percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Del pari, l'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede al comma 1 che sia considerata persona handicappata il soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà nell'apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e al terzo comma che l'handicap è ritenuto grave “qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Fatta questa premessa in diritto, venendo al merito, la CTU espletata in sede di ATP riconosceva che la: “sig.ra possa essere considerato invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) medio grave dal 67 % al 99 %. Ugualmente ritengo che la sig.ra sia portatrice di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della Parte_1 L. 194/92”. Con dichiarazione di dissenso depositata, come visto, nei termini di cui all'art. 445 bis, 4° co. c.p.c., contestava le conclusioni raggiunte dal CTU e Parte_1 l'erroneità delle considerazioni medico – legali, in uno all'omessa risposta ad una parte del quesito e, nel successivo ricorso in opposizione, ha chiesto di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici invocati. Parte ricorrente ha, quindi, formulato nel ricorso in opposizione richiesta di rinnovo dell'esame medico legale. Lo scrivente Giudice, esaminata attentamente la relazione medico legale di cui alla procedura per ATP, rilevato che il CTU ivi nominato, dott. , non ha specificato Per_2 per ciascuna patologia riscontrata in capo alla perizianda, il grado di menomazione e,
3 tenuto altresì conto delle osservazioni sollevate nei confronti dell'elaborato peritale dalla parte ricorrente, ha disposto il richiamo a chiarimenti del dottor . Persona_3 Il CTU, sulla base dei dati anamnestici, clinici e documentali contenuti in atti, ha rilevato in capo alla ricorrente: “la presenza di un complesso patologico di notevole rilevanza clinico-funzionale, già presente e già evidenziato sia dalla Commissione CP_ Medica dell' e dal sottoscritto che la avevano riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) medio grave dal 67 % al 99 %”. Al contempo, all'esito dei più attuali accertamenti peritali e alla luce della nuova documentazione medica prodotta, il CTU ha potuto riscontrare che: “Le condizioni psico- fisiche della ricorrente sono peggiorate nel corso del tempo ed io stesso ho potuto verificate, dalla precedente visita, specie da un punto di vista della deambulazione che non può più essere considerata autonoma”. Il dott. , infatti, ha diagnosticato in capo alla ricorrente: “…Cardiopatia Per_2 ipertensiva e fibrillazione atriale parossistica, maculopatia OO in trattamento con iniezioni intravitreali (Odv nat. 1/30; Osv 10/10), artrosi polidistrettuale con multiradicolopatia lombo-sacrale, vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo (MMSE 23, 7/10), pregressa annessiectomia bilaterale, lichen vaginale. Incontinenza urinaria da urgenza, deambulazione a piccoli passi con appoggio”. Quadro clinico che ha condotto l'ausiliario del giudice a concludere che: “Tutto ciò permette di stabilire che la stessa sig.ra possa essere considerato Parte_1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) grave al 100 % con diritto all' accompagnamento. Il tutto a far data dalla visita peritale. Ugualmente ritengo che la sig.ra sia portatrice di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 della L. 194/92 Parte_1 per le ragioni prima esposte con la medesima decorrenza”. (Cfr. CTU in atti). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU non sono pervenute note discordi. Orbene, l'elaborato peritale appare motivato e non suscettibile di censure e, come tale, viene posto a fondamento della presente decisione in quanto immune da vizi logico- giuridici stante, altresì, la non contestazione delle parti in causa. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione ad ATP deve essere accolto potendosi affermare che è persona invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave al 100%, abbisognando di un'assistenza continua, con diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Entrambi i requisiti sanitari con decorrenza dalla visita peritale del 03.09.2025 espletata nel presente giudizio. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida. Parte ricorrente deve essere esonerata dalle spese della procedura per ATP avendo presentato ai sensi dell'art.152 disp. Att. C.p.c. la dichiarazione reddituale prevista ai sensi di legge. Le spese del presente giudizio, stante il riconoscimento dei requisiti sanitari ma solo dalla data della visita peritale, possono essere interamente compensate. Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, e già liquidate con separati decreti, sono interamente poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
4 ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva e, pertanto, accerta e dichiara persona invalida al 100%, non in grado di compiere Parte_1 autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognando di assistenza continua, nonché persona portatrice di handicap grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, con decorrenza per entrambi i requisiti sanitari dalla data della visita peritale del 3 settembre 2025;
- Dichiara irripetibili le spese della procedura per ATP ex art.445 bis c.p.c.;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletate nelle due fasi CP_1 del giudizio, liquidate con separati decreti. Lì, 11.12.2025
Il giudice
LA RI
5