Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2025, proposto da
RO Crm S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B23ACE33F6, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Caruccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PuntoZero S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Baldoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IK TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BO AL TA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito, Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OS IC S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IC TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero s.c.a.r.l. del 10 febbraio 2025 avente ad oggetto “ Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, in forma centralizzata per la conclusione di accordi quadro volti all'affidamento della fornitura di “CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) – AGGIUDICAZIONE”, reso disponibile tramite pubblicazione sul portale ufficiale di PuntoZero s.c.a.r.l. in data 10 febbraio 2025 e dei relativi allegati, ivi inclusi i seguenti l'Allegato n. 3 “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, l'Allegato 4 “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell'offerta dell'8 gennaio 2025”, l'Allegato 5 “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché l’Allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione” con riferimento all'aggiudicazione dell'accordo quadro per il Lotto 7 (ICD bicamerali), nella parte in cui il punteggio tecnico attribuito all'offerta di RO CR s.r.l. risulta inferiore a quello spettante o comunque inferiore a quello di altri concorrenti, con conseguente esclusione dall'aggiudicazione dell'accordo;
- del documento istruttorio recante in oggetto “Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 17 lotti, per la conclusione di accordi quadro volti all'affidamento della fornitura di CND J – Dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) - aggiudicazione”, nei limiti di interesse, con riferimento agli atti della procedura di aggiudicazione del Lotto n. 7, e in particolare del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del 30 gennaio 2025, recante la rettifica del punteggio assegnato a RO a seguito dell'istanza di riesame prot. n. 66 del 2 gennaio 2025 da parte della ditta IK TA S.p.a., con conseguente revisione della graduatoria provvisoria in relazione al Lotto 7;
- della nota del 10 marzo 2025, avente ad oggetto “ Riscontro richiesta di riesame Lotti 1, 7 e 8 ”, con cui PuntoZero ha comunicato l’insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di riesame degli esiti della graduatoria per il Lotto 7 formulata da RO in data 18 febbraio 2025;
- nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto della procedura di gara, ancorché non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da OS IC S.P.A. il 12 aprile 2025:
per l'annullamento
nei limiti del presente ricorso incidentale:
a. della Determinazione dell'Amministratore unico di PuntoZero S.c.a.r.l. del 10 febbraio 2025 avente a oggetto l’aggiudicazione della procedura in oggetto e dei relativi allegati ivi inclusi l'allegato n. 3 “Verbale n. 1 - Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, l'allegato 4 “Verbale n. 2 - Chiusura anomalia dell'offerta dell'8 gennaio 2025”, l'allegato 5 “Verbale n. 3 - istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché l'allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione” con riferimento all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro per il lotto 7 e della graduatoria finale nella parte in cui la commissione giudicatrice ha illogicamente assegnato 10 punti all'offerta tecnica di BO AL TA S.r.l. per il criterio premiante n. 8 “ Diagnostica avanzata - Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio remoto ” sostenendo in modo altrettanto illogico e illegittimo che “ (…) la ditta ha fornito i chiarimenti ai quesiti formulati in merito alla caratteristica premiante, la Commissione ritiene che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza del requisito premiante del prodotto offerto dalla citata ditta (…)” ;
b. del documento istruttorio nei limiti di interesse, in particolare con riguardo al verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del 30 gennaio 2025, con conseguente revisione della graduatoria provvisoria in relazione al Lotto 7;
c. del medesimo criterio premiante n. 8 ove venisse illogicamente interpretato in modo difforme rispetto all'unica finalità clinica a cui era logicamente orientato, ovvero di premiare dispositivi in grado di integrare in un unico indice diagnostico più di un parametro tra quelli che un device è in grado di rilevare (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca o apnee notturne);
d. del documento istruttorio, nei limiti di cui al presente ricorso incidentale, e in particolare quanto al verbale n. 3 della commissione giudicatrice del 30 gennaio 2025 recante l'azzeramento del punteggio precedentemente assegnato a OS IC S.p.A. per criterio tabellare n. 6 “Diagnostica avanzata - Algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachi-aritmie atriali” a seguito dell'istanza di riesame prot. n. 66 del 2 gennaio 2025 proposta da IK TA S.p.A., con conseguente revisione della graduatoria del lotto 7;
e. della risposta n. PI133700-24 al chiarimento n. PI132188-24 con cui, a fronte della domanda “ In riferimento ai lotti 7 e 8 si chiede di confermare che il requisito minimo “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata”, sia mero refuso e che, coerentemente con quanto richiesto per gli altri elettrocateteri, si intenda “ Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo ” (precedente domanda 4 del Quesito n. registro di sistema PI121092-24)”, PuntoZero S.c.a.r.l. ha illegittimamente modificato le regole di gara osservando che “ In riferimento ai lotti 7 e 8, in merito al requisito minimo relativo alle caratteristiche generali dei elettrocateteri, si segnala che la frase “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” è un refuso. La frase corretta che sostituisce quella sopra indicata è “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata” ;
f. della risposta n. PI132019-24 al chiarimento n. PI121092-24 con cui, PuntoZero S.c.a.r.l. ha illegittimamente modificato le regole di gara osservando che “ In riferimento ai lotti 7 e 8, in merito al requisito minimo relativo alle caratteristiche generali dei elettrocateteri, si segnala che la frase “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” è un refuso. La frase corretta che sostituisce quella sopra indicata è “Elettrocatetere atriale bipolare, con disponibilità di fissaggio attivo e/o passivo, con e senza curvatura J preformata, a scelta dell'azienda acquirente ”;
g. dell'Accordo Quadro avente ad oggetto i dispositivi di cui al lotto 7 ove nelle more fosse stato sottoscritto tra PuntoZero S.c.a.r.l. e le controinteressate, nei limiti di cui al presente ricorso incidentale;
h. di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati;
e per la declaratoria di inefficacia ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del c.p.a. dell'Accordo Quadro avente ad oggetto i dispositivi medici di cui al lotto 7 ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra PuntoZero S.c.a.r.l. e le controinteressate, nei limiti di cui al presente ricorso incidentale
nonchè per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento dell'impugnata aggiudicazione definitiva del lotto 7 e della graduatoria finale, rideterminazione della graduatoria finale stessa ovvero, nel caso in cui l'Accordo Quadro avente ad oggetto i dispositivi di cui al lotto 7 fosse già stato sottoscritto per la declaratoria di inefficacia di tale atto negoziale ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del c.p.a.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da IK TA S.p.A. il 15 aprile 2025:
per l’annullamento in via incidentale degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, limitatamente alla parte in cui la controinteressata BO AL TA S.r.l. è stata illegittimamente ammessa alla gara, e nella specie:
della Determinazione dell'amministratore unico di PuntoZero s.c.a.r.l. del 10 febbraio 2025 avente a oggetto l’aggiudicazione della procedura in oggetto, ivi inclusi l'Allegato n. 3 “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, l'Allegato 4 “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell'offerta dell'8 gennaio 2025”, l'Allegato 5 “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché Allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione”;
del documento istruttorio nei limiti di interesse, con riferimento agli atti della procedura di aggiudicazione del Lotto n. 7, e in particolare del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del 30 gennaio 2025, con conseguente revisione della graduatoria provvisoria in relazione al Lotto 7 (ICD bicamerali);
nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto della procedura di gara, ancorché non conosciuto;
nonché
dei chiarimenti di gara, con specifico riferimento al chiarimento n. PI132188-24, nella parte in cui con tale chiarimento si è indebitamente inteso modificare la caratteristica minima prevista dal Capitolato Tecnico che chiede, a pena di esclusione, l'offerta di “ elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata ” con la diversa caratteristica “ Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata ”.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da IC TA S.p.A. il 18 aprile 2025:
nei limiti di cui al presente ricorso incidentale:
- della Determinazione dell’amministratore unico di PuntoZero s.c.a.r.l. del 10 febbraio 2025 avente a oggetto l’aggiudicazione, compresi l’Allegato n. 3 “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, Allegato 4 “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell’offerta dell’8 gennaio 2025”, Allegato 5 “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, Allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione”;
-del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del 30 gennaio 2025, con conseguente revisione della graduatoria provvisoria in relazione al Lotto 7 (ICD bicamerali);
-dei chiarimenti di gara, con particolare riferimento al n. PI132188-24, nella parte in cui si è cercato illegittimamente di modificare il requisito minimo del Capitolato Tecnico ove richiede, a pena di esclusione, l’offerta di “ elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata ” con la diversa caratteristica “ Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata ”.
-nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto della procedura di gara, ancorché non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente incidentale.
Il tutto limitatamente al lotto 7 avente ad oggetto relativo alla fornitura di dispositivi “ICD BICAMERALI”.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da BO AL TA S.r.l. il 22 aprile 2025:
per l’annullamento in via incidentale
dei medesimi atti impugnati dalla ricorrente principale inclusi:
(i) la Determinazione dell’amministratore unico di PuntoZero del 10 febbraio 2025 avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura in oggetto, pubblicato il 10 febbraio 2025, nonché dei relativi allegati, limitatamente al Lotto n. 7, nelle parti di cui in esposizione;
(ii) il Documento Istruttorio adottato da Punto Zero nelle parti di cui in esposizione;
(iii) tutti i verbali di gara, ivi inclusi il “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, il “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell’offerta dell’8 gennaio 2025”, il “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché la “Tabella elenco lotti di aggiudicazione”, nelle parti di cui in esposizione;
(iv) ogni altro atto collegato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto, limitatamente ai profili di cui sopra;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati da BO AL TA s.r.l. in data 9 maggio 2025 per l’annullamento:
- della determinazione dell’Amministratore unico di Punto Zero s.c.a r.l. del 10 febbraio
2025 avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura in oggetto e dei relativi allegati, ivi inclusi l’Allegato n. 3 “Verbale n. 1 – Valutazione Tecnica e Valutazione Economica del 7 gennaio 2025”, l’Allegato 4 “Verbale n. 2 – Chiusura anomalia dell’offerta dell’8 gennaio 2025”, l’Allegato 5 “Verbale n. 3 – istanza di riesame del 30 gennaio 2025”, nonché Allegato 6 “Tabella elenco lotti di aggiudicazione”, con riferimento all’aggiudicazione
dell’accordo quadro per il Lotto 7, nella parte in cui il punteggio tecnico attribuito all’offerta di RO CR s.r.l. risulta inferiore a quello spettante o comunque inferiore a quello di altri concorrenti, con conseguente esclusione dall’aggiudicazione dell’accordo;
- del documento istruttorio, nei limiti di interesse, con riferimento agli atti della procedura di aggiudicazione del lotto n. 7;
- della nota del 10 marzo 2025, avente ad oggetto “Riscontro richiesta di riesame Lotti 1, 7 e 8”, con cui Punto Zero ha comunicato la non sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di riesame degli esiti della graduatoria per il lotto n. 7 formulata da RO in data 18 febbraio 2025;
- nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto della procedura di gara, ancorché non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente;
al fine di ottenere l’annullamento in via incidentale dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, nonché della disciplina di gara, in particolare del Capitolato Tecnico, limitatamente alle parti di cui in esposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IK TA S.p.A., di BO AL TA S.r.l., di OS IC S.p.A., di IC TA S.p.A. e di PuntoZero S.C.A.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Determina dell’Amministratore Unico del 25 giugno 2024 PuntoZero S.c.a.r.l. ha indetto la procedura aperta in 17 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura mediante appositi accordi quadro di CND J - dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. A norma del Disciplinare di gara, sezione 25, rubricata “ Aggiudicazione dell’appalto e stipula dell’accordo quadro e del contratto ”, l’aggiudicazione della procedura avverrà in favore di un numero di operatori economici n-1 nel caso di presentazione di offerte valide in numero maggiore di quattro.
2. Per quanto di interesse nella presente sede, per il lotto 7, relativo alla fornitura di dispositivi “ICD BICAMERALI”, hanno presentato offerta 5 concorrenti, ovvero l’odierna ricorrente RO CR s.r.l., BO AL TA s.r.l., IK TA s.p.a., OS IC TA s.p.a. e IC TA s.p.a.: all’esito della valutazione delle offerte tecniche come risultante dal verbale del 7 gennaio 2025, la ricorrente RO era risultata collocata al terzo posto della graduatoria e dunque in posizione utile ai fini dell’aggiudicazione. Senonchè a seguito di istanza di riesame proposta da IK, la Commissione di Gara ha proceduto alla decurtazione dei 4 punti afferenti al criterio premiante n. 6 “Diagnostica avanzata - Algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachiaritmie atriali ” nei confronti di BO, di OS IC e, appunto, di RO, ritenendo che il prodotto offerto dalla predette concorrenti non fosse in possesso del requisito del trattamento delle tachiaritmie atriali, dato che “per algoritmo di trattamento delle tachiaritmie atriali, si intende un algoritmo che possa interrompere un’aritmia quando questa si sia innescata, senza l’intervento dell’operatore esterno ”.
3. A seguito di tale revisione dei punteggi, la graduatoria, approvata con Determinazione dell’Amministratore unico di PuntoZero in data 10 febbraio 2024, è risultata la seguente:
1) BO AL con 82,13 punti; 2) OS IC con 81,21; 3) IC con 80,64; 4) IK con 79,18; 5) RO con 77,28.
La ricorrente è risultata dunque esclusa dall’aggiudicazione dell’Accordo quadro, riservata ai primi quattro classificati, in ragione del numero delle offerte pervenute (N ˃ 4); per tale motivo RO in data 18 febbraio ha presentato puntuali osservazioni chiedendo il riesame degli atti di gara e la contestuale riammissione nella rosa degli aggiudicatari dell’esponente. PuntoZero ha riscontrato negativamente l’istanza, confermando le valutazioni tecniche già definite.
4. Con ricorso notificato il 12 marzo 2025 e depositato il successivo 19 marzo, RO ha proposto quattro motivi di impugnazione denunciando l’erroneità dei punteggi attribuiti in altrettanti criteri premianti nei confronti dei altri offerenti, nonché l’illegittima sottrazione di punteggio avvenuta nei propri confronti in seguito all’istanza di riesame proposta da IK; la ricorrente ha allegato altresì che in ipotesi di accoglimento del gravame si collocherebbe in prima posizione in graduatoria, acquisendo così la possibilità di essere aggiudicataria dell’accordo quadro senza la necessità di alcun onere motivazionale circa la scelta del fornitore da parte delle Aziende sanitarie committenti.
4.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di criteri di valutazione dell’offerta, eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto, rispetto all’attribuzione di punteggio per il criterio premiale n. 8 «Diagnostica avanzata - Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio remoto», previsto dall’allegato 9 “Criteri di valutazione” del disciplinare di gara; difetto di motivazione. La Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla prima classificata BO i 10 punti derivanti dal riconoscimento del requisito premiante n. 8, dato che l’algoritmo fornito dalla controinteressata sarebbe in grado di fornire la misurazione di un singolo parametro clinico di scompenso cardiaco (“ Single metrics ”), ovvero il livello di congestione polmonare, tramite la misurazione dell’impedenza toracica senza integrare le misurazioni di altri parametri in un unico indice diagnostico sintetico.
4.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di criteri di valutazione dell’offerta, e dell’Allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di equivalenza. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto, rispetto all’attribuzione di punteggio per il criterio premiale n. 12 “Sistema di controllo da remoto - Fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria”, previsto dall’Allegato 9 “Criteri di valutazione” del Disciplinare di Gara. Difetto di motivazione. La caratteristica premiale di cui al criterio n. 12 non sarebbe posseduta né da IC né da OS IC, con la conseguente erroneità dell’attribuzione dei relativi 4 punti. In particolare OS avrebbe offerto un dispositivo privo di batteria e quindi non portatile perchè dotato di solo collegamento alla corrente, mentre IC aveva svolto dichiarazione di equivalenza producendo un dispositivo collegabile alla corrente oltre ad un’applicazione installabile su uno smartphone, di proprietà del paziente o del caregiver , che consente la trasmissione remota dei dati.
4.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di criteri di valutazione dell’offerta, e dell’Allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di equivalenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto, rispetto all’attribuzione di punteggio per il criterio premiale n. 14 “Sistema di controllo remoto - Comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore mediante applicazione smartphone”, previsto dall’Allegato 9 “Criteri di valutazione” del Disciplinare di Gara. Quanto al criterio premiale n. 14, la ricorrente contesta il punteggio di 4 erroneamente attribuito a IK in seguito ad apposita dichiarazione di equivalenza svolta da quest’ultimo, sulla base della quale la comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore sarebbe svolta in modo equivalente dalla telemetria RF nella banda MICS.
Neppure OS IC possiederebbe il requisito premiante, tanto è vero che il concorrente, senza soddisfare l’onere di dimostrare l’equivalenza della soluzione alternativa, afferma puramente e semplicemente che “la comunicazione RF (RadioFrequenza) sarebbe equivalente funzionalmente e clinicamente alla comunicazione BlueTooth”. Secondo la ricorrente le tecnologie (RF e bluetooth) differirebbero in modo sostanziale, in quanto la tecnologia bluetooth riduce le interferenze con opzioni avanzate di crittografia e autenticazione, oltre a garantire una maggiore e immediata compatibilità tra dispositivi e trasmettitore; diversamente la telemetria RF è basata su protocolli proprietari che rendono più difficile se non impraticabile l’interoperabilità del dispositivo impiantabile RF con altri dispositivi mobili trasmettitori (tipo smartphone). Tale carenza non potrebbe essere superata in ragione dell’offerta dell’applicazione “MyLATITUDE App”, richiamata da OS nella propria documentazione, in quanto tale strumento non svolge la funzione di trasmettitore dei dati al server del servizio di remote monitoring.
4.4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di criteri di valutazione dell’offerta. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto, rispetto all’attribuzione di punteggio per il criterio premiale n. 6 “Diagnostica avanzata - Algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachiaritmie atriali”, previsto dall’Allegato 9 “Criteri di valutazione” del Disciplinare di Gara. Difetto di motivazione . Con tale motivo la ricorrente censura il mancato riconoscimento in proprio favore del criterio premiante n. 6, affermando che l’algoritmo offerto avrebbe anche funzione di trattamento, oltre che di prevenzione, giacchè “ tale algoritmo consente, in maniera automatica di contrastare il ritmo prefibrillatorio costituito dal riconoscimento di frequenti ectopie atriali e trattato mediante riduzione/omogeneizzazione dei periodi refrattari atriali ”.
5. Si sono costituite per resistere in giudizio sia PuntoZero s.c.a r.l., che tutte le controinteressate.
5.1. PuntoZero ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per genericità e indeterminatezza delle censure di parte ricorrente, che sovrapporrebbero valutazioni soggettive a quelle della Commissione, ed ha argomentato nel merito circa l’infondatezza delle stesse.
5.1.1. In particolare, con riferimento al primo mezzo, la difesa di parte pubblica ha segnalato che il requisito premiale non prevede affatto che i “diversi sensori” offrano la misurazione di altrettanti parametri (un sensore per ciascun distinto parametro) quali differenti indici di un possibile scompenso cardiaco, essendo letteralmente richiesto dalla lex specialis solo che il device contenga almeno due sensori, anche se entrambi riferiti alla misurazione di un solo “parametro” tra quelli contemplati dal requisito minimo, e che sia implementato un algoritmo in grado di elaborare da essi un indice diagnostico unitario, al fine di prevedere efficacemente un possibile scompenso cardiaco. Peraltro il mezzo di gravame presupporrebbe un diverso contenuto della legge di gara, ma l’omessa impugnativa di quest’ultima, determina in ogni caso la manifesta inammissibilità del mezzo di gravame.
5.1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativamente alla specifica posizione di IC, stante la capillare diffusione degli smartphone anche presso la popolazione di età avanzata, risulterebbe ragionevole quanto ritenuto dalla Commissione, secondo cui un’apposita applicazione installabile su dispositivi mobili di proprietà del paziente e/o di altre persone costituirebbe espressione di “portabilità” equivalente a quella che si avrebbe mediante un autonomo trasmettitore dotato di batteria.
5.1.3. Con riferimento invece al terzo motivo, l’amministrazione intimata afferma che l’essenza dell’aspetto premiale coinciderebbe con la trasmissibilità dei dati senza bisogno di collegamento fisico/materiale, sia esso rappresentato da fili o da altro sistema a contatto. La Commissione di gara, dando rilevo alla sostanziale ratio sottesa alla previsione premiale (ossia l’assenza di contatti fisici con il paziente nelle fasi di comunicazione/trasmissione dei flussi di dati) ha ritenuto che la modalità di trasmissione in RF (Wi-Fi) offerta dai dispositivi di OS IC e di IK TA sia del tutto equivalente a quella mediante sistema bluetooth perché, in entrambi i casi, la trasmissione di dati dal dispositivo impiantato alla postazione remota avviene senza alcun collegamento fisico tra trasmettitore e paziente, diversamente da quanto accade nel caso in cui - pienamente rispondente al requisito tecnico “di base” - la comunicazione tra il device e il trasmettitore venga a instaurarsi mediante una testina magnetica che viene “ fisicamente ” appoggiata sulla cute del paziente in prossimità del pacemaker o del defibrillatore (cd. “testina a induzione”). Si evidenzia, inoltre, che i dispositivi per le comunicazioni Wi-Fi in ambito medicale utilizzano prevalentemente un’apposita banda di frequenza denominata MICS ( AL Implant Communication Service ) che funziona da 402 a 405 MHz e risponde ai più recenti standards di sicurezza per quel che riguarda sia le possibili interferenze e la pulizia del segnale, sia l’integrità e crittografia dei dati trasmessi, sia la relativa velocità.
5.1.4. In merito infine al quarto motivo, la stazione appaltante avrebbe correttamente negato la sussistenza di tale requisito premiante in quanto l’erogazione di NIPS con l’ausilio del medico che attiva la funzione non può essere considerato un algoritmo di trattamento perchè mancherebbe l“automaticità” dell’intervento dell’algoritmo che nel caso in questione non erogherebbe una terapia e quindi un “trattamento”, ma agirebbe sempre in fase preventiva.
5.2. IC ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità delle censure di parte ricorrente nella parte in cui impingerebbero nella discrezionalità tecnica della Commissione di Gara e tenderebbero a sollecitare un non consentito sindacato sostitutivo del Giudice. Nel merito del secondo motivo di ricorso la società ha sottolineato che anche la Commissione di Gara in sede di chiarimenti aveva fatto richiamo al principio di equivalenza, in virtù del quale il dispositivo offerto, corredato l’applicazione “MyCareLink Heart™ App”, installabile su dispositivi di proprietà del paziente o del caregiver (e che consente la trasmissione remota dei dati) sarebbe del tutto sovrapponibile ad un dispositivo dotato di batteria.
5.3. Anche IK ha sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto mirante a censurare il merito di valutazioni discrezionali della Commissione. Deducendo in merito al secondo mezzo, la controinteressata ha insistito sulla sussistenza dell’equivalenza – implicitamente valutata dalla Commissione, la cui valutazione sarebbe insindacabile in quanto non manifestamente illogica – ed eccepito l’assenza di dimostrazione contraria da parte della ricorrente, che si sarebbe limitata a mere e indimostrate affermazioni.
5.4. OS IC ha svolto le proprie difese con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso. In particolare, quanto al secondo motivo, ha sottolineato che il sistema di controllo da remoto non costituisce un dispositivo di emergenza/urgenza e quindi la presenza o meno della batteria non inciderebbe sulla finalità per cui lo stesso viene utilizzato (invio automatico di eventuali allarmi al medico curante): inoltre grazie alla connessione mobile il predetto dispositivo sarebbe trasportabile ovunque e quindi garantirebbe analoga portabilità rispetto ad un dispositivo dotato di batteria.
Con riferimento invece alla spettanza del punteggio premiale per il criterio n. 14, la controinteressata ha sottolineato le caratteristiche e l’affidabilità del dispositivo offerto, evidenziando la possibilità per il paziente di scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’applicazione “MyLATITUDE App™”, che costituisce uno strumento aggiuntivo al comunicatore “Latitude NXT™”, in grado di fornire all’utilizzatore informazioni sullo stato di monitoraggio del dispositivo impiantato. La società ha altresì evidenziato come dispositivi del tutto analoghi offerti da IK siano stati ritenuti equivalenti nell’ambito della passata edizione della gara nazionale Consip a fronte di una formulazione del tutto similare del criterio premiale.
5.5. BO AL, prima classificata, ha formulato riserva di ricorso incidentale ed ha spiegato le proprie difese con riferimento al primo motivo di ricorso. Con argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle di PuntoZero, la controinteressata ha evidenziato che la lex specialis richiedeva la capacità di integrare misurazioni provenienti da due o più sensori senza ulteriori precisazioni in ordine alla tipologia di sensori o alla tipologia di parametri clinici da monitorare ed integrare. Da ciò la piena conformità dell’algoritmo “CorVue” presente sul dispositivo offerto da BO in gara, che utilizza le misurazioni provenienti da due diversi sensori, costituiti dai dipoli (e/o vettori), che misurano separatamente il parametro clinico della congestione polmonare tramite impedenza transtoracica ogni due ore e, ad ogni occorrenza, le due misure sono combinate tra di loro per produrre un unico valore d’impedenza, definita “impedenza giornaliera”. Ogni due ore, l’impedenza così calcolata viene confrontata con una “impedenza di riferimento”, ottenuta come media degli ultimi 12 valori di impedenza giornaliera, per garantire una accurata analisi dello stato di congestione del paziente. Il risultato del confronto è tradotto in un unico indice diagnostico di congestione, che superato un valore soglia (programmabile da parte del medico in base alla storia clinica e alle necessità del singolo paziente) è associato ad una allerta sul dispositivo, visualizzabile dal medico anche da remoto, tramite sistema di monitoraggio Merlin.net.
6. Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025, su concorde richiesta delle parti, la trattazione è stata rinviata al merito, fissato per l’udienza pubblica del 27 maggio 2025.
7. Con atto notificato l’11 maggio 2025 e depositato il giorno successivo, OS IC ha proposto ricorso incidentale – il cui esame è stato espressamente condizionato all’accoglimento del secondo e/o del terzo motivo di ricorso principale - affidato a tre motivi:
a) con il primo, con valenza escludente nei confronti di BO AL, si contesta il mancato possesso in capo alla predetta offerente del requisito minimo individuato come “ Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata ”, dato che la prima classificata aveva prodotto, a seguito di chiarimenti modificativi delle previsioni di capitolato, solo gli elettrocateteri a fissaggio passivo;
b) con il secondo OS spiegava analoga censura a quella contenuta nel primo motivo di ricorso principale – ovvero l’erroneità della ritenuta sussistenza del criterio premiale n. 8, inerente “ Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico”- nei confronti della prima classificata BO, che non avrebbe dovuto conseguire i relativi 10 punti;
c) con il terzo si proponeva analoga censura rispetto a quella di cui al quarto motivo di ricorso principale, - criterio premiante 6 “ Algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachi-aritmie atriali ” - , che però in tale frangente veniva rivolta da OS nei confronti della propria esclusione (come già visto irrogata alla stazione appaltante anche nei confronti di RO ed BO per i medesimi motivi) in quanto il criterio n. 6, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di Gara, non richiedeva che il trattamento delle tachiaritmie atriali avvenisse automaticamente, ovvero “… senza l’intervento dell’operatore esterno”.
8. IK ha notificato il proprio ricorso incidentale in data 11 aprile 2025 (atto poi depositato il 15 aprile 2025) impugnando anch’essa gli atti già impugnati in via principale ma con intento escludente nei confronti della prima classificata BO, asserendo l’assenza in capo all’offerta di quest’ultima del già richiamato requisito di minima “ elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata”.
9. Anche IC ha notificato ricorso incidentale l’11 aprile 2025 - come le altre controinteressate condizionandolo all’accoglimento delle censure spiegate dalla ricorrente principale nei propri confronti - ed ha articolato tre motivi:
a) con il primo deduce l’illegittimità della mancata esclusione della prima classificata OT, per la già denunciata mancata integrazione del requisito minimo dell’offerta inerente gli elettrocateteri atriali sia a fissaggio attivo che passivo, avendo la società offerto solo quelli a fissaggio attivo;
b) con il secondo contesta l’avvenuta attribuzione ad BO del punteggio relativo al più volte richiamato criterio premiale n. 8, inerente l’“ Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico ”;
c) infine con il terzo ripropone nella presente sede la censura già proposta da RO in sede di ricorso principale inerente il criterio premiante n. 14 (“ Comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore mediante applicazione smartphone ”) che non avrebbe dovuto essere riconosciuto a OS IC e IK.
10. Infine anche BO AL ha proposto ricorso incidentale “condizionato”, notificato l’11 aprile 2025 e depositato il successivo 22 aprile, spiegando quattro censure:
a) con la prima ha dedotto con riguardo alla propria posizione la medesima censura già proposta nel quarto motivo di ricorso principale ed in via incidentale da OS IC, inerente l’illegittimo mancato riconoscimento del punteggio per il criterio premiante n. 6 ( Diagnostica avanzata - Algoritmo di prevenzione e trattamento delle tachiaritmie atriali ”) richiamando l’argomento circa la mancata specificazione nel capitolato che l’algoritmo doveva operare in via automatica senza l’intervento di un operatore esterno;
b) con la seconda ha dedotto l’illegittima attribuzione di 7 punti a IK, OS, RO e IC con riguardo al criterio premiante n. 7, inerente la presenza di un “Algoritmo dedicato al riconoscimento di rumore o malfunzionamento su elettrocatetere ventricolare con sospensione della terapia”: trattavasi dell’offerta di un algoritmo dedicato al riconoscimento di rumore/malfunzionamento che fosse in grado di sospendere la terapia (che consisteva nell’erogazione di uno shock ad alta energia), algoritmo asseritamente mancante nelle offerte delle altre concorrenti, che o non discriminavano i rumori dai malfunzionamenti o non sospendevano l’erogazione del trattamento se non Appositamente programmati;
c) con la terza ha riproposto nella presente sede l’identico motivo due del ricorso principale, inerente il criterio premiante 12, avente ad oggetto la “ Fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria ”;
d) con la quarta ha infine riproposto il terzo motivo di ricorso principale, inerente il requisito premiale n. 14, ovvero la “ Comunicazione bluetooth tramite dispositivo trasmettitore mediante applicazione smartphone ”.
11. Tutte le parti hanno depositato memorie puntualizzando le proprie difese anche con riferimento alle reciproche censure incidentali.
12. Con memoria notificata e depositata in data 9 maggio 2025, BO ha replicato alle censure sollevate con i ricorsi incidentali delle altre controinteressate ed ha, altresì, proposto motivi aggiunti al fine di ottenere l’annullamento in via incidentale dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, nonché della disciplina di gara, in particolare del capitolato tecnico, limitatamente alle parti di cui in esposizione. Con due motivi proposti in via gradata, BO ha dedotto:
a) la violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, dovendo, in caso di accoglimento del motivo escludente sollevato dalle controparti, gli atti della procedura e il provvedimento di aggiudicazione essere annullati ai fini della riedizione della stessa. BO ha presentato la propria offerta confidando su quanto affermato dalla Stazione appaltante in risposta ad una richiesta di chiarimenti con la quale quest’ultima ha rettificato la formulazione del requisito di minima in discussione; in ipotesi di esclusione della stessa risulterebbero, pertanto, violati il principio della fiducia, i principi di buona fede e legittimo affidamento, nonché il principio di accesso al mercato;
b) in subordine, l’eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste della lex specialis – e di tutti gli atti successivi, inclusa l’aggiudicazione – nella parte in cui, nel contesto delle “Caratteristiche Generiche” relative agli “Elettrocateteri” oggetto del lotto n. 7, ha contraddittoriamente richiesto, da un lato, “ la disponibilità di fissazione attiva o passiva ” per l’elettrocatetere ventricolare e, dall’altro lato, il fissaggio “ sia attivo che passivo ” per l’elettrocatetere atriale bipolare (cfr. capitolato tecnico, pag. 26), pur essendo notorio che la presenza del fissaggio attivo e/o passivo assolve alla medesima finalità, che è quella di garantire un ancoraggio stabile e sicuro dell’elettrocatetere al tessuto cardiaco. L’irragionevolezza e contraddittorietà di una richiesta di fissaggio differente per l’elettrocatetere atriale bipolare rispetto a quella per l’elettrocatetere ventricolare (sia attivo che passivo per il primo, a fronte della scelta tra uno dei due tipi per il secondo) sarebbe confermata dallo stesso chiarimento reso in corso di gara, mediante il quale la Stazione appaltante ha emendato l’incongruenza segnalata nella richiesta di chiarimenti, riconoscendo come la richiesta di entrambi i fissaggi (attivo e passivo) per l’elettrocatetere atriale bipolare costituisse un refuso (“ In riferimento ai lotti 7 e 8, in merito al requisito minimo relativo alle caratteristiche generali dei elettrocateteri, si segnala che la frase “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” è un refuso. La frase corretta che sostituisce quella sopra indicata è “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata” ).
13. PuntoZero, nella memoria per la discussione, ha proposto plurime eccezioni di inammissibilità rivolte tanto al ricorso principale che ai ricorsi incidentali, in quanto diretti a sindacare valutazioni discrezionali della Commissione sulle equivalenze senza aver gravato l’art. 16 del disciplinare. Ad avviso di parte resistente, inoltre, i ricorsi incidentali si rivelerebbero inammissibili, oltre che tardivi (perché avrebbero dovuto essere proposti nel medesimo termine del ricorso principale) in quanto non rivolti unicamente avverso la posizione del ricorrente principale ma reciprocamente anche nei confronti degli altri offerenti, in asserita violazione dei limiti di ammissibilità posti dall’art. 42 cod. proc. amm..
La difesa di parte pubblica ha quindi eccepito l’infondatezza dei singoli motivi di censura, spendendo argomentazioni che, per ragioni di sinteticità, saranno esaminate nella parte in diritto.
14. RO ha insistito nelle censure spiegate con il ricorso principale, replicando alle difese avversarie e confutando le censure incidentali di BO.
15. Allo stesso modo, tutte le ricorrenti incidentali hanno precisato le rispettive domande ed allegazioni ed insistito per l’accoglimento delle medesime.
16. Tutte le parti hanno depositato repliche.
17. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025, i difensori delle parti hanno espressamente rinunciato ai termini a difesa con riferimento ai motivi aggiunti da ultimo depositati, chiedendo la decisione della causa. Il difensore di PuntoZero ha, inoltre, eccepito la tardività della formulazione, solo nella memoria di replica, della censura relativa al primo motivo del ricorso principale, nella parte in cui viene contestata la presenza di un “unico indice diagnostico”; la ricorrente principale ha ribadito l’autosufficienza della formulazione del ricorso e la natura di mera puntualizzazione esplicativa della memoria di replica. Indi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
18. E’ oggetto di impugnativa l’aggiudicazione della fornitura mediante accordo quadro di dispositivi per impiantabili attivi (pacemaker e defibrillatori) per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, in riferimento a 24 mesi di durata, rinnovabili per ulteriori 24 mesi: per quanto di interesse nella presente sede, il lotto 7 ha ad oggetto gli ICD Bicamerali.
La ricorrente principale RO, quinta graduata, non si è utilmente collocata ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, in ragione della previsione di cui all’art. 25 del disciplinare che limita la platea degli aggiudicatari, in ipotesi di offerenti in numero superiore a 4, al numero complessivo dei partecipanti detratto uno. RO è quindi insorta avverso l’aggiudicazione definitiva al fine di contestare i punteggi tecnici attribuiti alle altre concorrenti sotto il profilo dell’erronea attribuzione di punteggi premianti non dovuti ovvero di punteggi ingiustificatamente non riconosciuti ad essa medesima, e segnatamente ha contestato:
a) il riconoscimento ad BO AL TA s.r.l. del criterio premiante 8, con la conseguente decurtazione di 10 punti; b) il riconoscimento in capo a IC s.p.a. del criterio 12, per la decurtazione di 4 punti; c) il riconoscimento a OS IC s.p.a. dei criteri premianti n. 12 e 14, con la conseguente detrazione di 4 punti per ciascuno; d) il riconoscimento in capo a IK s.p.a. del criterio 14, con la conseguente decurtazione di 4 punti; e) il mancato riconoscimento nei propri confronti del criterio 6, con la conseguente attribuzione di 4 punti.
19. Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni di inammissibilità del ricorso principale e dei ricorsi incidentali laddove miranti a contestare il merito tecnico delle valutazioni della Commissione, va ribadito che per costante orientamento giurisprudenziale nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, “la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta ” (C.G.A.R.S., sez. giur., 3 giugno 2025, n. 405, cfr. precedenti ivi citati; sull’ambito del sindacato del giudice cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155). Nell’ambito di tale perimetro deve pertanto dispiegarsi il sindacato di questo giudice rispetto alle censure spiegate avverso gli atti di gara con specifico riferimento all’attribuzione dei punteggi tecnici.
20. Risulta invece infondato l’argomento di PuntoZero secondo cui l’art. 16 del disciplinare, a norma del quale “[l]a Stazione Appaltante si riserva, tuttavia, la facoltà - insindacabile e motivata - di ritenere o meno sufficientemente comprovata l’equivalenza richiesta dalla concorrente”, sottrarrebbe le valutazioni della stazione appaltante in punto di equivalenza dei prodotti offerti allo scrutinio di legittimità giudiziale, rendendo in ultima analisi inammissibili tutte le relative censure.
A parte la considerazione che in nessuno dei casi in cui la valutazione di equivalenza è stata operata dalla Commissione la stessa è stata puntualmente motivata - ma soltanto affidata ad un giudizio di “esaustività dei chiarimenti” o della dichiarazione della parte, senza null’altro specificare -, è agevole osservare che una siffatta clausola, laddove interpretata nel senso di voler sottrarre il proprio operato a qualsiasi sindacato, dovrebbe ritenersi per non apposta, in quanto nulla per contrasto con l’art. 7 cod. proc. amm., nonché con l’art. 113, comma 1, della Costituzione.
21. Sempre in via preliminare, con riferimento alle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi incidentali formulate dalla ricorrente principale e dalla resistente PuntoZero, occorre definire il perimetro di ammissibilità di detti ricorsi, avuto riguardo alla peculiare vicenda che occupa.
Il primo comma dell’art. 42 cod. proc. amm. prevede che le parti resistenti e i controinteressati “ possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale ”, ben evidenziando il collegamento funzionale (e speculare) tra gli interessi perseguiti con il ricorso principale e con quello incidentale.
21.1. La difesa di parte pubblica, nel sottolineare come il disposto normativo richieda la necessaria sussistenza di un interesse al ricorso incidentale che sorga “in dipendenza” del ricorso principale e non meramente “in occasione” dello stesso, eccepisce l’inammissibilità delle impugnative incidentali sotto tale profilo. In tesi, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto limitarsi a contestare la posizione del ricorrente principale, non potendo rivolgere le proprie censure nei confronti di altri concorrenti, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi pubblici. Il ricorso incidentale, quale strumento di “difesa attiva” avverso l’impugnazione principale, assolve esclusivamente alla funzione di garantire la conservazione dell’assetto degli interessi realizzato dal provvedimento impugnato in via principale, e non può, per l’effetto, porsi come strutturalmente sganciato da quest’ultimo e dalle relative censure (ossia non “in dipendenza”), né può, a fortiori , avere una natura “offensiva” nei confronti di un soggetto diverso dal ricorrente principale.
21.2. Il Collegio ritiene, avuto anche riguardo alle specificità della legge di gara, che le considerazioni di parte resistente possano essere condivise solo in parte.
Come già ricordato, l’art. 25 del disciplinare prevede, in relazione al lotto che interessa, che l’aggiudicazione della procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro; il numero di aggiudicatari sarà pari a n-1 nel caso di offerte valide maggiore in numero di quattro, mentre nel caso di offerte valide pari o inferiori a quattro, al numero di aggiudicatari pari a quello delle offerte valide. Sempre all’art. 25 si specifica che «[n]ell’ambito degli operatori economici facenti parte dell’Accordo Quadro, le singole Aziende Sanitarie potranno emettere Ordinativi di fornitura ad uno, più o da tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro. Al momento dell’ordine l’azienda sanitaria dovrà esplicitare la motivazione clinica alla base della scelta, ad eccezione del caso in cui affidi l’appalto al fornitore primo classificato nella graduatoria dell’Accordo Quadro ».
Ne discende, in primo luogo, che nessuna delle concorrenti utilmente collocatesi nei primi quattro posti della graduatoria avrebbe potuto autonomamente vantare un interesse a censurare la posizione in graduatoria delle altre (né eventualmente la mancata esclusione delle stesse), se non limitatamente alla prima posizione occupata da BO AL. Solo a seguito della proposizione del ricorso principale da parte della quinta classificata tale interesse è sorto, e ciò limitatamente alla difesa della propria utile collocazione in graduatoria.
In alcun modo le ricorrenti incidentali potrebbero far valere in tale sede il proprio interesse ad ottenere il primo posto in graduatoria, in quanto tale interesse avrebbe dovuto essere fatto valere tempestivamente nel termine decadenziale dalla conoscenza della graduatoria ex art. 120 cod. proc. amm. La sola BO AL è legittimata a difendere tale posizione già acquisita.
Del resto tutte le ricorrenti incidentali hanno espressamente subordinato l’interesse all’esame delle proprie censure all’accoglimento dei motivi di ricorso principale incidenti sulla rispettiva posizione.
Proprio lo speciale assetto di interessi delineato dalla lex specialis induce a ritenere che ben siano legittimate le ricorrenti incidentali a rivolgere le proprie censure non solo nei confronti del ricorrente principale, bensì anche nei confronti della posizione delle altre controinteressate: tuttavia tali censure, in ragione della natura di strumento di “difesa attiva” da riconoscere al ricorso incidentale, trovano il limite alla propria ammissibilità nella difesa della posizione cristallizzatasi con l’inutile decorso del termine per una impugnazione autonoma. In altri termini, le censure incidentali non possono mirare ad un miglioramento della precedente posizione del ricorrente incidentale, né produrre direttamente tale effetto per il proponente: il ricorso incidentale può solo mirare al mantenimento del pregresso assetto di interessi, non all’ottenimento di un vantaggio ulteriore.
Nell’ambito di tali coordinate il Collegio ritiene di dover ritenere ammissibili e scrutinare dette censure incidentali.
22. Iniziando con l’esame del merito del ricorso principale, lo stesso è parzialmente fondato, per quanto si dirà.
22.1. Deve essere disatteso il primo motivo, con il quale RO CR sostiene l’erroneo riconoscimento alla prima classificata BO AL dei 10 punti collegati al criterio premiante n. 8, inerente l’“ Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico ”.
22.1.1. Segnatamente la censura poggia sul confronto tra il corrispondente requisito di minima di cui all’art. 6 del capitolato, in base al quale si richiede a pena di esclusione un algoritmo che valuti almeno un parametro da cui trarre un indice diagnostico di scompenso cardiaco: “ Diagnostica avanzata - valutazione di almeno un parametro tra frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca ”. Trattasi di un dispositivo cd.“ single metrics ”.
Secondo la ricorrente principale la premialità del criterio 8 risiederebbe nell’offerta di un dispositivo recante un algoritmo in grado di integrare in un unico indice diagnostico più parametri indicativi di scompenso cardiaco (“ Multiple metrics ”) tra quelli elencati nel requisito di minima, laddove invece il dispositivo offerto da BO indica il livello di congestione polmonare tramite misurazione di un unico parametro clinico, ovvero l’impedenza transtoracica.
22.1.2. Il motivo non può essere condiviso, ostandovi la testuale previsione del disciplinare di gara sul punto.
Come noto, “l'interpretazione delle clausole del bando di una procedura ad evidenza pubblica deve svolgersi per quanto possibile sul piano letterale, al fine di assicurare la massima trasparenza delle regole di gara ed evitare che l'attività ermeneutica assuma funzione integrativa; detta interpretazione letterale è tuttavia possibile a condizione che le clausole del bando siano di chiara ed immediata interpretazione, e non presentino margini di opinabilità ” (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2025 n. 2071, id. 15 aprile 2025 n. 3273, nonché anche T.A.R. Umbria, 17 marzo 2025, n. 312).
Il criterio premiante n. 8 richiede espressamente che ad essere integrate in un unico indice diagnostico siano le “ misurazioni provenienti da diversi sensori” e non che tali sensori si riferiscano necessariamente a diversi parametri: sotto tale profilo il dispositivo di BO, che mediante diversi sensori misura un solo parametro, ovvero l’impedenza toracica, appare rispettoso della lettera del disciplinare e quindi meritevole del predetto punteggio.
22.1.3. Per la verità la Commissione di Gara in sede di valutazione dell’offerta aveva richiesto ad BO chiarimenti circa il fatto che le misurazioni derivassero da diversi sensori: l’offerente ha risposto il 26 novembre 2024 affermando che “i sensori a cui si fa riferimento sono i due diversi dipoli /e/o vettori) di cui si avvale l’algoritmo durante la misurazione dell’impedenza transtoracica (Coil RV -> cassa e anello RV ->cassa), che consentono un’analisi accurata della condizione di congestione del paziente. Il confronto tra l’impedenza transtoracica di riferimento (che si aggiorna quotidianamente) e l’impedenza media giornaliera, data dalle 12 misurazioni, effettuate nelle 24 ore (1 ogni 2h) dai due diversi vettori è tradotto in un unico indice diagnostico di congestione, visualizzabile da monitoraggio remoto e associabile ad una allerta sonora del paziente ”.
La Commissione ha quindi ritenuto il chiarimento esaustivo ed ha attribuito il punteggio relativo al predetto requisito premiante con valutazione immune da vizi di illogicità, travisamento o irragionevolezza manifesta, dato che è incontestato che BO offre un dispositivo che misura l’impedenza transtoracica tramite più sensori che integrano le misurazioni effettuate in diversi momenti temporali in un unico indice diagnostico, nel rispetto della previsione di lex specialis .
22.2. E’ invece meritevole di condivisione il secondo motivo di ricorso principale, concernente l’attribuzione di 4 punti in seguito alla riscontrata presenza del requisito premiante n. 12, inerente il sistema di controllo remoto, che richiedeva la “ fornitura di un trasmettitore portatile dotato di batteria ”. In particolare la ricorrente censura la ritenuta sussistenza delle suindicate caratteristiche migliorative in favore di OS IC e IC, le cui offerte, invece, sarebbero carenti della richiesta portabilità in quanto entrambi i dispositivi forniti non sarebbero dotati di batteria, ma di un mero collegamento alla rete elettrica.
22.2.1. La valutazione della Commissione circa la meritevolezza del punteggio premiante appare prima facie viziata nei confronti di OS IC: la società non offre alcun trasmettitore portatile, sebbene il sistema di controllo remoto “Latitude NXT™” sia dotato di connessione mobile che ne consentirebbe l’utilizzo (con invio automatico di eventuali allarmi al medico curante) in Europa, Asia, Australia e Stati Uniti d’America. Inoltre la controinteressata si difende affermando che poiché il prodotto offerto non sarebbe un dispositivo di emergenza la presenza o meno della batteria non inciderebbe sulla finalità per cui lo stesso viene utilizzato.
In un primo momento la Commissione, avvedendosi della carenza del requisito, aveva chiesto alla concorrente chiarimenti sulla presenza della batteria: tali chiarimenti venivano in effetti resi il 29 novembre 2024 ed in essi l’offerente affermava che in caso di spostamento del paziente il collegamento del dispositivo sarebbe avvenuto tramite rete cellulare e da ciò derivava l’assenza di alcuna differenziazione rispetto ai dispositivi dotati di batteria. Come emerge dal verbale n. 1 del 7 gennaio 2025 la Commissione ha ritenuto “ che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza del requisito premiante ” senza null’altro specificare.
E’ evidente che tale requisito premiante, di carattere on/off, richiedeva necessariamente la portabilità del trasmettitore, ovvero che in caso di spostamento del paziente il dispositivo fosse in grado di funzionare regolarmente grazie alla presenza della batteria: è incontestato che tale caratteristica è assente nel dispositivo offerto da OS, né la Commissione ha svolto alcuna valutazione di equivalenza - neppure formalmente dichiarata dall’offerente - ritenendo comunque i chiarimenti esaustivi. Dunque il punteggio per il possesso del suddetto criterio premiante non poteva essere attribuito alla concorrente.
22.2.2. Parzialmente diversa è la posizione di IC, seppure la sua offerta debba parimenti ritenersi carente del requisito premiante. La società offre infatti un trasmettitore con alimentazione a rete a cui si affianca l’ulteriore modalità di trasmissione mediante apposita applicazione (MyCareLink Heart app) da installare su dispositivi portatili dotati di batteria (smartphone o tablet) di proprietà del paziente o del caregiver. In allegato all’offerta era contenuta espressa dichiarazione di equivalenza fondata sull’argomento per cui, attesa la diffusione capillare degli smartphone anche tra le persone anziane, la fornitura di un’app doveva ritenersi una soluzione affidabile, accessibile, economica ed in ultima analisi equivalente ad un trasmettitore con batteria. Ma la Commissione, nel già citato verbale del 7 gennaio 2025 affermava che “ la soluzione proposta, così come descritta nella suddetta dichiarazione presentata, non ottemperi in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche richieste nella documentazione di gara in quanto [..] non si comprende se il dispositivo portatile dotato di batteria sia compreso nell’offerta dell’operatore, come specificamente richiesto dal criterio premiante in esame” . Nondimeno all’esito dei chiarimenti anche in tale ipotesi l’organo valutativo affermava la sussistenza del requisito premiante senza fornire più specifica motivazione.
Il secondo motivo di censura di RO si rivela fondato anche sotto questo profilo dovendo ritenersi la valutazione della stazione appaltante illogica e comunque viziata anche quanto alla ritenuta equivalenza del prodotto offerto da IC rispetto alle specifiche tecniche di cui al requisito premiante, (equivalenza che in un primo momento veniva esclusa, ed in seguito implicitamente ammessa, stante la ritenuta esaustività dei chiarimenti).
Come noto il principio di equivalenza risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale e funzionale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2025, n. 2066, id. 15 febbraio 2024, n. 1545, nonché, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 29 novembre 2024, n. 21463, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 02 ottobre 2024, n. 1032, T.A.R. Marche, sez. II, 04 marzo 2024, n. 207).
Nel caso in esame la stazione appaltante ha fatto applicazione del principio di equivalenza – dopo un iniziale rigetto dello stesso - senza alcun riferimento alla conformità sostanziale del dispositivo offerto da IC rispetto al trasmettitore portatile dotato di batteria richiesto dalla lex specialis . In altri termini PuntoZero, pur ritenendo il dispositivo di IC equivalente a quello richiesto dalla lex specialis non ha esplicitato le ragioni per cui le caratteristiche dello stesso erano in grado di soddisfare ugualmente le finalità perseguite dall’Amministrazione con l’individuazione di specifici requisiti premianti.
Nell’analogo settore dei requisiti di minima è stato chiarito che “Il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all'amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste; il principio di equivalenza non è, invece, estensibile ai requisiti minimi "strutturali"; resta fermo che la qualificazione in termini "strutturali" o "funzionali" di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall'esistenza o meno nella lex specialis dell'esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell'amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare .” (Cons. Stato, sez. III, 09 maggio 2024, n. 4155).
Pur non facendosi questione di requisiti di minima i suddetti principi appaiono estensibili al caso in esame. Infatti attesa la formulazione della lex specialis nell’individuazione dei requisiti premianti, deve ritenersi che la presenza della batteria nel trasmettitore portatile di cui al criterio 12 fosse un requisito di carattere strutturale, mancando l’enunciazione della specifica finalità perseguita dall’Amministrazione con l’individuazione di tali specifiche tecniche: dunque la valutazione di equivalenza in un caso siffatto non doveva neppure essere operata, come implicitamente ammesso dalla Commissione in sede di verbale, allorchè, con valenza confessoria, richiedeva a IC conferma della presenza del dispositivo portatile dotato di batteria “come specificamente richiesto dal criterio premiante in esame ”.
Ma in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile al caso in esame la valutazione di equivalenza, la stessa non poteva che avere esito negativo per quanto si dirà.
Occorre premettere che un tale apprezzamento può essere agevolmente operato in sede giudiziale senza rischio di intromissione nella sfera di discrezionalità tecnica della Commissione di gara, trattandosi di caratteristiche del prodotto non connotate da particolare tecnicismo e quindi apprezzabili ictu oculi senza far ricorso a particolari cognizioni specialistiche.
Ciò chiarito, non può condividersi la ritenuta equivalenza tra un dispositivo portatile dotato di batteria e un’applicazione smartphone, per il semplice motivo che l’applicazione per funzionare richiede la presenza di un ulteriore dispositivo (lo smartphone appunto) che la ditta non offre, e la cui disponibilità, compatibilità e fruibilità è lasciata all’utente finale, ovvero il paziente o il caregiver. In disparte le considerazioni sulla maggiore o minore diffusione di tali telefoni nella popolazione di tutte le età, un dispositivo dotato di batteria non è funzionalmente equivalente ad un software (l’app) la cui reale operatività dipende da circostanze di fatto esterne ed indipendenti dallo stesso (a mero titolo esemplificativo la disponibilità di uno smartphone compatibile, funzionante, dotato a sua volta di batteria funzionante, ecc.). La mera ricorrenza di una di tali ipotesi impedirebbe al dispositivo di IC di funzionare in portabilità, vanificando l’utilità del dispositivo impiantato, che non potrebbe trasmettere i dati necessari.
23. Dall’accoglimento della censura che precede discende una riparametrazione dei punteggi per cui OS IC s.p.a., con una decurtazione di 4 punti premiali, scenderà a 77,21 punti, mentre IC s.p.a., scenderà a 76,64 punti: ne deriva che la ricorrente principale RO rientrerà tra le prime quattro aggiudicatarie, e segnatamente al terzo posto, con punti 77,28, mentre OS IC si collocherà al quarto posto e IC al quinto, restando esclusa dalla rosa delle aggiudicatarie. In virtù della più volte citata previsione di cui all’art. 25 del disciplinare di gara, nonché della delimitazione dei reciproci interessi delle parti come discendenti dalle considerazioni svolte al paragrafo 25, la ricorrente principale difetta di interesse all’esame delle due ulteriori censure, in quanto anche in ipotesi di accoglimento di entrambe (e di conseguimento di 4 punti ulteriori rispetto al punteggio di 77,28 già vantato) non potrebbe sopravanzare la prima classificata BO AL che vanta il punteggio di 82,13. Da questo punto di vista, come già chiarito, per RO CR sarebbe del tutto irrilevante raggiungere la seconda posizione invece che la terza.
E’ necessario invece scrutinare il ricorso incidentale di IC, avendo tale offerente interesse a rientrare tra i quattro aggiudicatari (essendosi collocata all’esito della gara al terzo posto ed avendo peggiorato la sua posizione in virtù dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale). Diversa è invece la posizione di OS IC, che pur avendo peggiorato la sua posizione in graduatoria all’esito dell’accoglimento del medesimo secondo motivo (essendo passata dalla seconda alla quarta posizione) non ne ha derivato un pregiudizio concreto ed attuale, in quanto a norma dell’art. 25 del disciplinare le aggiudicatarie dalla seconda alla quarta (esclusa quindi la prima) avranno identiche possibilità di conseguire ordinativi dalle Aziende Sanitarie dell’Umbria, che potranno rivolgersi indifferentemente a ciascuna di esse previa motivazione. Solo la prima graduata potrà essere interpellata in assenza di apposita motivazione.
24. Deve procedersi quindi con l’esame del ricorso incidentale di IC, che con un primo motivo contesta la mancata esclusione della prima classificata BO AL in conseguenza del mancato possesso del requisito di minima “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata ”.
24.1. BO AL ha infatti prodotto solo gli elettrocateteri a fissaggio attivo, ad onta della chiara previsione di disciplinare che richiedeva entrambi i tipi di fissaggio, poiché la stazione appaltante, a seguito di richiesta di chiarimento dell’offerente, testualmente affermava: “in riferimento ai lotti 7 e 8, in merito al requisito minimo relativo alle caratteristiche generali dei elettrocateteri, si segnala che la frase “Elettrocatetere atriale bipolare, sia a fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata” è un refuso. La frase corretta che sostituisce quella sopra indicata è “Elettrocatetere atriale bipolare, a fissaggio attivo e/o passivo, con o senza curvatura J preformata ”.
Tale motivo è meritevole di condivisione per quanto si dirà.
24.2. Giova premettere che gli elettrocateteri collegano il defibrillatore al cuore e permettono la trasmissione di segnali elettrici dal cuore al dispositivo e viceversa, cosicchè il dispositivo possa svolgere il ruolo di “sentinella” del funzionamento del cuore del paziente ed erogare ove necessario la terapia tramite shock elettrico. Gli elettrocateteri possono essere ancorati al cuore con due tipi di fissaggio: a) fissaggio attivo (detto anche “a vite”), in cui l’elettrocatetere è collegato al tessuto cardiaco con una vite o un uncino presenti sulla punta dell’elettrodo; b) fissaggio passivo (detto anche “a barbe”) in cui l’elettrocatetere è ancorato al cuore mediante appendici di materiale isolante (delle alette chiamate “barbe”) poste ai lati della punta dell’elettrodo che si espandono e si incastrano nelle strutture cardiache.
24.3. Peraltro che la fornitura di elettrocateteri atriali dotati di entrambe le tipologie di fissaggio costituisse requisito minimo emerge specificamente:
- dall’art. 4 del capitolato, secondo cui “« Le caratteristiche tecniche dei Pacemaker e Defibrillatori oggetto della presente fornitura, così come definite all’Art. 6 e indicate nello Schema di Offerta Tecnica, allegato al disciplinare di gara, devono intendersi come Requisiti Minimi, devono essere necessariamente possedute dai prodotti offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara e devono essere esplicitamente dichiarate nella documentazione tecnica presentata[..] “;
- dall’art. 6 del capitolato, che dopo aver ribadito che “Tutti i prodotti dovranno possedere le caratteristiche minime di seguito riportate che sono da considerarsi essenziali, a pena esclusione dalla gara ”, nella tabella relativa al lotto 7 (pag. 25 e ss.), con riferimento a “Caratteristiche Generiche - ELETTROCATETERI”, riporta nella colonna “ Caratteristica tecnica minima richiesta ”: “Elettrocatetere atriale bipolare, sia fissaggio attivo che passivo, con e senza curvatura J preformata ”.
24.4. Deve inoltre essere osservato che “i chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando attribuiscano a una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dalla legge di gara, cioè dal provvedimento che disciplina le regole di attuazione del principio di concorrenza: i chiarimenti infatti non possono modificare gli atti di gara, pena l'illegittima disapplicazione della lex specialis. Ciò in quanto non è consentito nemmeno all'Amministrazione disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto, e al quale la stessa, e tutti i partecipanti, deve comunque sottostare, pena la violazione delle regole di trasparenza e imparzialità che costituiscono il fondamento dei principi concorrenziali e dello stesso principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost .” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 12 novembre 2024, n. 3125, nonché, nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 04 ottobre 2024, n. 5217, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n. 12303, Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2025, n. 2291). Nel caso in esame non è revocabile in dubbio che i chiarimenti abbiano avuto carattere manipolativo/ modificativo della disciplina di gara in quanto, qualificando la testuale formulazione del disciplinare quale mero refuso, hanno affermato l’ammissibilità di elettrocateteri con tipologia di fissaggio attiva o passiva, introducendo un’alternativa rispetto all’originale previsione di offerta congiunta di entrambe le tipologie. Un tale intervento modificativo della lex specialis avrebbe richiesto l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 6 dicembre 2018 n. 11828; Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162; Id., 7 gennaio 2021 n. 173), non ravvisandosi una contraddittorietà della previsione del capitolato, né tantomeno un mero errore materiale percepibile ictu oculi dal contesto.
24.5. Emerge dalle difese delle parti che la possibilità di disporre di entrambe le tipologie di fissaggio degli elettrocateteri consentono al medico di scegliere al momento dell’impianto il dispositivo ritenuto maggiormente idoneo in considerazione delle condizioni cliniche del singolo paziente. Non è, inoltre, contestato che le pareti cardiache atriali siano più sottili di quelle ventricolari, con conseguente maggior rischio di perforazione del miocardio o di tamponamento cardiaco in caso di utilizzazione del meccanismo di fissaggio attivo, maggiormente invasivo ancorché più stabile.
La differente formulazione delle caratteristiche minime con riferimento agli elettrocateteri atriali rispetto a quelli ventricolari risponde, pertanto, alla concreta esigenza di mettere a disposizione del medico lo strumento ritenuto di volta in volta più idoneo rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti.
24.6. A fronte di tale chiara e comprensibile previsione di disciplinare non è contestato che BO abbia offerto la sola tipologia a fissaggio attivo, essendo dunque priva del requisito di minima previsto a pena di esclusione dell’elettrocatetere a fissaggio passivo.
24.7. Solo nelle difese in corso di giudizio BO ha dedotto che uno dei dispositivi a fissaggio attivo offerti, l’elettrocatetere “DR”, per le sue peculiari caratteristiche avrebbe dovuto essere ritenuto comunque equivalente ad un dispositivo a fissaggio passivo, soddisfacendo in tal modo il requisito minimo. Detto dispositivo, difatti, è munito di una punta morbida in gomma di silicone che riduce le pressioni nel punto di contatto con il tessuto cardiaco. A sostegno dell’invocata equivalenza – comunque non dichiarata in sede di gara e dunque non valutata dalla stazione appaltante – BO richiama le valutazioni in termini di equivalenza funzionale già effettuate, con riferimento ad elettrocateteri dalla stessa offerti in circostanze di gara asseritamente analoghe, dal T.A.R. Lombardia, Milano, nella sentenza n. 797 del 2021.
24.8. L’argomento è infondato.
Emerge dagli atti di causa che, pur nella sua particolare conformazione, il dispositivo DR utilizza per l’ancoraggio al tessuto cardiaco una punta a spirale rigida (necessaria al fissaggio attivo), posta al di sopra della parte morbida in gomma di silicone citata da BO. Come evidenziato dalla dottrina scientifica in materia (cfr. in particolare lo studio dell’AIAC Associazione TAna Aritmologia e Cardiostimolazione) con riferimento all’impiego di elettrocateteri atriali, l’eterogeneità delle situazioni cliniche che possono presentarsi al medico impone che lo stesso abbia la possibilità di scegliere il dispositivo munito del fissaggio ritenuto più idoneo al singolo paziente, anche al fine di scongiurare effetti avversi. In tale ambito, pertanto, la differente modalità di ancoraggio degli elettrocateteri al cuore rappresenta una differenza di tipo strutturale; l’adozione di accorgimenti tecnici atti a migliorare la sicurezza dell’ancoraggio e ad attenuare la maggiore traumaticità tipica del fissaggio passivo (come l’introduzione nella parte terminale della punta morbida in silicone) non incide sul sistema di ancoraggio, non potendo predicarsi l’equivalenza tra i diversi dispositivi.
Quanto, infine, al precedente giurisprudenziale invocato da BO, in disparte ogni ulteriore considerazione, è sufficiente rilevare che tale pronuncia è riferita al diverso dispositivo “Durata”, che pur essendo munito della medesima struttura a punta morbida in gomma di silicone, è stato tuttavia offerto quale elettrocatetere “ventricolare”, non “atriale” come nella fattispecie che occupa.
24.9. In definitiva, BO avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere presentato un’offerta priva del requisito minimo essenziale, espressamente previsto a pena di esclusione dalla lex specialis , che imponeva ai concorrenti di offrire elettrocateteri atriali con entrambe le tipologie di fissaggio. Inoltre la formulazione della previsione del capitolato configurava il requisito minimo in questione in termini meramente strutturali, senza quindi lasciare alcuno spazio per un approccio funzionale ai fini della valutazione sull’equivalenza (cfr. Cons. Stato, n. 4155 del 2024, già citato nel paragrafo 22.2.2. in riferimento al criterio premiante n. 12) comunque non oggetto della procedura di gara ed emersa solo in sede processuale.
25. Il secondo motivo di ricorso incidentale di IC, diretto ad ottenere una decurtazione di punteggio nei confronti di BO in riferimento al criterio premiante n. 8, è improcedibile in ragione dell’avvenuta esclusione della detta concorrente; anche il terzo motivo di ricorso incidentale (peraltro identico al terzo motivo di ricorso principale) è improcedibile in quanto IC, per effetto dell’esclusione di BO, è risalita alla quarta posizione in graduatoria ed essendo a propria volta aggiudicataria non ha più interesse allo scrutinio di un motivo che, anche se accolto, non gli attribuirebbe alcuna utilità ulteriore.
26. Da quanto sopra discende, altresì, la carenza di interesse di BO all’esame delle censure miranti alla riparametrazione dei punteggi delle altre concorrenti dedotte con il proprio ricorso incidentale.
27. Devono essere, invece, scrutinate le censure di cui ai motivi aggiunti proposti dalla stessa BO, in quanto miranti all’annullamento in parte qua degli atti di gara e, conseguentemente, alla riedizione della procedura selettiva.
27.1. Per ragioni di economia processuale si prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla difesa di PuntoZero, in quanto i motivi aggiunti sono infondati nel merito.
27.2. Con il primo motivo BO afferma che ove dovesse essere ritenuta meritevole di esclusione per aver confidato sul chiarimento “manipolativo” della stazione appaltante vi sarebbe una palese violazione del principio della fiducia, della buona fede e di tutela dell’affidamento, ed inoltre la medesima sanzione espulsiva altererebbe il confronto concorrenziale tra le parti ed il conseguente principio dell’accesso al mercato con valenza caducante degli atti della procedura.
Preliminarmente va evidenziato che il neo introdotto principio della fiducia - quale precipitato della tutela della buona fede e dell’affidamento - come peraltro anche il principio del risultato, costituiscono criteri immanenti nel sistema (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15.11.2023, n. 9812; id. sez. III, 26.3.2024, n. 286) svolgendo una funzione regolatoria, pertanto devono guidare l'interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti, all'esito di un realizzato contesto partecipativo ispirato all'attuazione della massima concorrenzialità, altrimenti precluso dall'interpretazione formalistica ed escludente delle disposizioni della lex specialis (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2024, n. 7875).
In altre parole tali principi - positivizzati dal d.lgs. n. 36 del 2023 ma già presenti nel sistema grazie all’applicazione giurisprudenziale che li aveva tratti, da ultimo, anche dall’art. 1, comma 2 bis, della L. 241/90 - costituiscono criteri interpretativi della legge di gara e, più in generale, dell’agire dell’Amministrazione, dunque espressamente fonte di reciproca responsabilità delle parti ma giammai fonte di invalidità provvedimentale, secondo il noto orientamento di fonte civilistica che distingue tra regole di validità e regole di responsabilità, ascrivendo nell’ambito delle seconde la violazione della buona fede e dell’affidamento (tra le tante, T.A.R. Napoli, sez. VII, 04 luglio 2022, n. 4477). Peraltro la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto che il comportamento scorretto dell’Amministrazione, in corso di gara o anche prima della pubblicazione del bando, può essere fonte di responsabilità precontrattuale (cfr. Ad. Plen. n. 5/18) o da lesione dell’affidamento ingenerato da un provvedimento favorevole poi annullato (cfr. Ad. Plen. n. 20/21).
Discende da ciò che anche l’eventuale riscontrata violazione dei principi ex artt. 2 e 5 del Codice Contratti non potrebbe mai determinare l’invalidità degli atti di gara come opinato da OT, ma soltanto l’eventuale responsabilità di PuntoZero per violazione dell’affidamento.
In concreto, comunque, non si ritiene che sussista alcuna responsabilità di PuntoZero per lesione dell’affidamento incolpevole, che l’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023, coerentemente con la giurisprudenza invalsa sul punto, espressamente esclude in caso di “illegittimità agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti ”: è innegabile che BO, quale operatore economico esperto, non potesse non sapere che i chiarimenti modificativi della legge di gara non sono mai ammissibili.
Non solo. E’ altrettanto noto che le prescrizioni minime stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, salva la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2020 n. 1604). Allo stesso modo, non sussiste alcuna lesione del confronto concorrenziale che possa rilevare in termini di violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, non essendo consentito alla Stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si è data, non potendo in questa sede il favor partecipationis (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2022, n.10932) prevalere sulla par condicio .
27.3. Infine, deve essere disatteso anche il secondo motivo aggiunto, atteso che alcuna irragionevolezza è ravvisabile nella diversa disciplina posta dal Capitolato tecnico con riferimento alle caratteristiche minime richieste, da un lato, per gli elettrocateteri ventricolari, con possibilità di proporre dispositivi aventi fissazione attiva o passiva, e, dall’altro, per gli elettrocateteri atriali bipolari, per cui è richiesto il fissaggio “sia attivo che passivo”.
Trattasi, come già emerso dagli atti di causa, di una distinzione pienamente giustificata dalle diverse condizioni di utilizzo dei due dispositivi.
28. Per quanto esposto:
a. il ricorso principale deve essere accolto in parte, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti gravati;
b. il ricorso incidentale di IC TA s.p.a. deve essere accolto, come da motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione di BO AL TA s.r.l.;
c. il ricorso incidentale proposto da BO AL TA s.r.l. deve essere dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti a detto ricorso incidentale devono essere respinti.
È rimessa all’Amministrazione procedente l’adozione dei conseguenti atti e provvedimenti.
29. La complessità e la parziale novità delle questioni trattate consente di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui ricorsi incidentali e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) accoglie in parte il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla in parte qua i provvedimenti impugnati;
b) accoglie il ricorso incidentale di IC s.p.a., come da motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione di BO AL TA s.r.l.;
c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da BO AL TA s.r.l.;
d) rigetta i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti da BO AL TA s.r.l..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO