CASS
Ordinanza 11 novembre 2022
Ordinanza 11 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/11/2022, n. 33363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33363 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 15310-2021 proposto da: REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
SI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, che la rappresenta e difende;
Civile Ord. Sez. U Num. 33363 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 11/11/2022 - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AC S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 78/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere DANILO SESTINI. Ric. 2021 n. 15310 sez. SU - ud. 13-09-2022 -2- FATTI DI CAUSA Nell'anno 2006, L'AC s.p.a., titolare della concessione dei diritti di derivazione a scopo idroelettrico dalle acque del fiume Verde (in provincia di Chieti), convenne in giudizio innanzi al TRAP presso la Corte di Appello di Roma il Consorzio Comprensoriale Acquedottistico del Chietino e la SI - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato s.p.a. (nella quale il primo era confluito dal dicembre 2002) per sentirli condannare al risarcimento dei danni in ragione della abusiva captazione di acque dal medesimo fiume a mezzo dell'acquedotto idropotabile da essi gestito, per il periodo 1992/2013. Con precedente sentenza n. 51/2006 del TSAP (passata in giudicato), la medesima AC aveva ottenuto la condanna del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Abruzzo al risarcimento dei danni per l'abusiva captazione di acque (il primo per il periodo fino al 1984 e la seconda per il periodo successivo e fino al 31.12.1991). La SI instò per la chiamata in causa della Regione Abruzzo, per sentire «accertare che la responsabilità dell'evento asseritamente dannoso [doveva] essere attribuita, in modo esclusivo o per lo meno parziale, alla Regione Abruzzo» che, nel 1993, aveva trasferito al Consorzio la gestione dell'acquedotto e, nel 1995, gli aveva ceduto anche la proprietà degli impianti di captazione. Il TRAP, con sentenza n. 6/2010, condannò la SI al risarcimento del danno per il periodo 14.6.2001/30.7.2013, liquidandolo in euro 9.002.920,00, e dichiarò prescritto il credito per il periodo anteriore al quinquennio dalla richiesta risarcitoria (pervenuta il 14.6.2006); rigettò, invece, la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della Regione Abruzzo. In parziale accoglimento dell'impugnazione della SI, il TSAP pronunciò sentenza non definitiva n. 117/2013 con cui considerò illecita la captazione soltanto sino al maggio 2010 (allorché era stata rilasciata, dalla Regione Abruzzo, l'autorizzazione alla sottensione per l'esercizio dell'acquedotto) e dichiarò inammissibile la domanda 3 proposta nei confronti della Regione terza chiamata, ritenendo che spettasse alla giurisdizione amministrativa la tutela degli interessi pretensivi all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione alla captazione per uso idropotabile;
all'esito di un'espletata c.t.u., con sentenza definitiva n. 16/2017, il TSAP condannò la SI al pagamento di euro 6.063.361,00, oltre accessori. Entrambe le pronunce furono impugnate per cassazione. Nel corso del giudizio legittimità, l'AC e la SI perfezionarono un accordo transattivo con cui venne convenuto il pagamento rateizzato del minor importo di euro 5.400.000,00. A fronte dell'accordo, la SI dichiarò di rinunciare ai primi cinque motivi del ricorso (concernenti la posizione SI/AC), insistendo invece per l'accoglimento dei motivi sesto e settimo (relativi alla posizione SI/Regione Abruzzo). Con sentenza n. 23550/2019, questa Corte, preso atto dell'intervenuta rinunzia, dichiarò l'estinzione del giudizio fra la SI e l'AC; in relazione al sesto motivo (con cui era stata censurata la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta nei confronti della Regione Abruzzo), ritenne che la SI avesse chiamato in giudizio la Regione Abruzzo per ottenere dalla stessa non già il ristoro della lesione della propria posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo sottesa alla procedura di rilascio della concessione per la captazione delle acque dal fiume Verde, bensì per farne valere la responsabilità per aver «costretto il Consorzio a proseguire suddetta attività illecita, trasferendo allo stesso, in malafede e in via autoritativa, la gestione e la proprietà delle opere di captazione pur in assenza della necessaria concessione, sottacendo addirittura al cessionario l'esistenza delle pretese risarcitorie dell'Acea», nonché per «la mancata adozione dei provvedimenti necessari per porre termine all'illecito, qual è il più volte sollecitato rilascio della concessione»; concluse che, al di là dell'impropria denominazione di tale azione in termini di «rivalsa» e dell'equivoco riferimento nella domanda formulata nei confronti della 4 Regione chiamata in causa all'essere tenuta «indenne», la ricorrente avesse «in realtà agito per far sostanzialmente valere la diretta responsabilità di quest'ultima in ordine alla captazione d'acqua de qua nella specie posta a fondamento della domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta dalla società Acea s.p.a.»; accolto pertanto il sesto motivo (con assorbimento del settimo), cassò la sentenza in relazione ad esso e rinviò al TSAP. Con sentenza n. 78/2021, il TSAP ha accolto l'appello della SI «nei limiti di cui in motivazione» e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato «la Regione Abruzzo al risarcimento del danno in favore di S.A.S.I. s.p.a., liquidato nella somma di € 1.400.000, nonché in un importo pari ai due terzi di quanto a pari titolo sarà versato alla Acea s.p.a. negli anni dal 2021 al 2026, con gli interessi legali dal pagamento degli importi già corrisposti e, per quelli futuri, dalla data dei futuri pagamenti annuali»; ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio. Il TSAP ha affermato che, sulla base dell'interpretazione condotta alla stregua dei canoni di cui all'art. 1362 e ss. c.c., la domanda proposta dalla SI con la chiamata in causa della Regione costituisce «non un'azione di regresso avverso il condebitore solidale, ma un'autonoma azione risarcitoria collegata alla condotta propria della Regione», basata sull'«aver trasferito l'attività al Consorzio senza che esistesse la necessaria autorizzazione all'attività di captazione e senza rendere nota la circostanza» e -altresì- sul «non essersi attivata, in seguito, per il rilascio del titolo concessorio, pur reiteratamente richiesto dal Consorzio e dalla AS s.p.a.»; dal che consegue che la SI «imputa alla Regione Abruzzo la diretta causazione del danno lamentato a se stessa, e non all'originaria attrice Acea s.p.a., per i fatti suddetti posti in essere dalla Regione» e l'azione «trova fondamento nell'art. 2043 c.c., sulla base delle condotte asseritamente illecite, poste in essere dall'ente regionale». 5 Quanto all'eccezione -sollevata dalla Regione- di improcedibilità della domanda di garanzia per sopravvenuta carenza di interesse (per il fatto che la pretesa della chiamante era stata condizionata all'accoglimento della domanda giudiziale della AC, mentre l'obbligo di pagamento era stato liberamente assunto mediante la transazione), il TSAP ha rilevato che «la domanda risarcitoria, inizialmente collegata a quanto sofferto da AS s,p.a. in ragione della eventuale condanna a risarcire, a sua volta l'Acea s.p.a., non ha mutato la sua natura e i suoi caratteri, relativamente alla causa petendi o al petitum, sol per essere la somma portata non dalla sentenza, ma da un atto transattivo: invero, permane il nesso causale tra il danno patito da AS s.p.a. in forza della condotta imputata alla Regione Abruzzo e la somma che quella è tenuta a pagare, restando sia la ragione, sia il quantum derivante dall'intervenuta transazione -salvo il caso di dolo, qui neppure dedotto- elementi integrativi dell'obbligo risarcitorio asseritamente gravante in capo alla Regione». Ha aggiunto che risulta rilevante «ex art. 1227, comma 2 c.c.» e «fondato l'assunto di una esclusione o riduzione della responsabilità della Regione, per aver omesso il Consorzio e poi la AS s.p.a. di attivarsi utilmente allo scopo di scongiurare o ridurre le conseguenze del fatto dannoso, anche omettendo di impugnare presso la competente autorità giudiziaria il silenzio-rifiuto, reputato illegittimo, da parte della p.a.»; ha concluso pertanto che «dall'importo preteso di 5.400.000,00 occorre detrarre quanto dovuto per il ravvisato concorso», determinandolo nella misura di un terzo dell'importo già versato e degli importi da versare in futuro sulla base della dilazione prevista dall'accordo transattivo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Abruzzo, affidandosi a otto motivi;
ha resistito la SI, Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato s.p.a., con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo;
la AC non ha svolto attività difensiva. 6 RAGIONI DELLA DECISIONE IL RICORSO PRINCIPALE DELLA REGIONE ABRUZZO 1. Il primo motivo denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 106 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)» e censura la sentenza «nella parte in cui il TSAP ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sopravvenuta della domanda di garanzia in conseguenza della transazione sottoscritta da SI con AC sollevata dalla Regione». Premesso che «la domanda di garanzia proposta in primo grado dalla convenuta SI nei confronti della chiamata Regione Abruzzo veniva posta [...] come condizionata all'accoglimento anche parziale, della domanda principale proposta nei suoi confronti da AC», la ricorrente assume che, con la volontaria sottoscrizione dell'accordo transattivo tra AC e SI e con la conseguente estinzione del giudizio in relazione alla domanda principale, era «venuto meno il pericolo della soccombenza del convenuto e quindi l'interesse ad agire sotteso alla domanda di garanzia», essendo «venuta meno la possibilità di concretizzazione del (dichiarato) presupposto della domanda di garanzia, ossia l'accoglimento giudiziale della domanda principale, totale o parziale»; aggiunge che, con la riassunzione in sede di rinvio, la SI aveva «preteso sostanzialmente di porre a carico della Regione Abruzzo gli oneri economici derivanti dalla spontanea sottoscrizione con AC di un accordo transattivo di cui la Regione non e[ra] stata parte, ed alla quale quindi il predetto accordo contrattuale [...] non era e non è opponibile in alcun modo né sotto il profilo dell'an né del quantum debeatur». 2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata rispetto al precedente, «violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)», sul rilievo che il TSAP «avrebbe dovuto comunque procedere ad un autonomo accertamento della fondatezza nel merito della domanda principale proposta dall'attore (AC) nei confronti del 7 convenuto (SI), in modo da accertare la sussistenza di una soccombenza quanto meno "virtuale" di quest'ultimo. 3. Il terzo motivo ripropone il secondo («per completezza») sotto il profilo della «violazione e falsa applicazione dell'art. 106 c.p.c. e degli artt. 2043, 2697 e 1362 c.c.», ribadendo che l'accertamento autonomo della fondatezza della domanda principale della AC era necessario «in quanto la transazione conclusa tra attore e convenuto aveva effetto solo tra le parti e non era opponibile al terzo chiamato in garanzia, che di esso non era stato parte». 4. Col quarto motivo (che deduce «violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.» in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza perché, pur avendo riconosciuto un concorso della SI, tuttavia lo «ha ritenuto rilevante solo al fine di ridurre l'importo del risarcimento dovuto ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. e non anche di escluderlo ai sensi del secondo comma dello stesso articolo»; e ciò con una motivazione che «rimane sostanzialmente apodittica», che «nulla sostanzialmente argomenta sulle ragioni e sui profili per cui la Regione Abruzzo (che pure ha poi ritenuto tenuta al risarcimento per la misura di 2/3) dovrebbe essere responsabile in via aquiliana». 5. Il quinto motivo denuncia, in subordine rispetto al quarto, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1227 c.c., assumendo che «nessuna legittimazione e/o responsabilità poteva competere alla Regione Abruzzo;
la ricorrente rileva che, come già ritenuto dal TSAP con la sentenza n. 51/2006 resa nel primo giudizio promosso dalla AC, nessuna responsabilità era configurabile a carico della Regione per il periodo successivo al 1992, «tenuto conto che i danni richiesti da AC nel presente giudizio si riferiscono ad un periodo (dal 1992 al 2013) in cui la Regione (pacificamente) non aveva più la gestione della captazione potabile». 6. Il sesto motivo deduce anch'esso (in via ulteriormente subordinata) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 8 e 1227 c.c., censurando la sentenza «nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di garanzia proposta da SI nei confronti della Regione, affermando quindi la responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno, sia pure riconoscendo il concorso di colpa di SI»; la ricorrente assume che «appare evidente che nella fattispecie il contributo causale di SI era tale da dover escludere qualsiasi responsabilità della Regione Abruzzo», tenuto conto che il passaggio nella gestione della derivazione dalla Regione al Consorzio (poi SI) è avvenuto nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trovava e il Consorzio non poteva definirsi ignaro di eventuali situazioni di irregolarità che la contraddistinguevano», e considerato -altresì- «come in nessun modo si possa considerare il consapevole esercizio illegittimo di un servizio, svolto in seguito al trasferimento nello stato di fatto e di diritto, alla stregua di una circostanza "autoritativamente imposta"». 7. Col settimo motivo (articolato in ulteriore subordine), la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1226 e 1362 c.c. e censura la sentenza in punto di quantificazione nella misura dei 2/3 del risarcimento posto a carico della Regione;
sostiene che «il TSAP, invece di procedere ad un autonomo accertamento dell'ammontare dei danni (come avrebbe eventualmente dovuto), ha erroneamente assunto come parametro su cui calcolare il risarcimento dovuto [...] l'importo contrattualmente stabilito in sede transattiva tra SI e AC, in violazione del basilare principio per cui un contratto è vincolante ed efficace solo tra le parti»; aggiunge che «il TSAP non avrebbe potuto calcolare equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., una quota del suddetto ammontare da imputare alla Regione Abruzzo, ma avrebbe dovuto procedere [...] ad una quantificazione analitica dei danni derivanti dall'abusiva captazione». 8. L'ottavo motivo denuncia (in via subordinata rispetto al motivo precedente) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. «per 9 motivazione omessa o apparente [...] nella parte in cui il TSAP, al di là delle apodittiche affermazioni, non ha illustrato effettivamente le ragioni per cui ha ritenuto di ascrivere la responsabilità alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., nella misura di 2/3». 9. I primi tre motivi -da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione- sono inammissibili in quanto non investono la ratio effettiva della decisione, risultando pertanto eccentrici rispetto ad essa e non idonei a svolgerne una censura pertinente. Va considerato, infatti, che: la sentenza -in linea con la pronuncia rescindente n. 23550/2019 emessa da questa Corte- ha rilevato che la domanda proposta dalla SI non integrava propriamente una domanda di regresso (nonostante l'utilizzo dei termini manleva e rivalsa), ma un'autonoma azione risarcitoria per il danno provocato dalla Regione direttamente alla SI (e non all'originaria attrice AC) a seguito di condotte direttamente lesive degli interessi della stessa (e, prima ancora, del Consorzio); da ciò consegue che non sussiste -e non esisteva ab origine - il dedotto condizionamento della domanda della SI all'accoglimento, mediante pronuncia giudiziale, della domanda dell'AC (contro la SI), risultando sufficiente, ai fini della condanna della Regione, l'accertamento della sua condotta illecita (ex art. 2043 c.c.) nei confronti della SI e del danno ad essa causalmente correlato;
è questo il senso dell'affermazione del TSAP (a pagg. 12 e 13) secondo cui la domanda risarcitoria proposta dalla SI «non ha mutato la sua natura ed i suoi caratteri, relativamente alla causa petendi o al petitum, sol per essere la somma portata non dalla sentenza, ma da un atto transattivo»; affermazione che va tuttavia corretta (ex art. 384, 4 0 co. c.p.c.) rilevandosi che, prima ancora che dall'atto transattivo, la somma integrante il danno subito dalla SI era "portata" dalle due sentenze del TSAP (quella non definitiva del 2013 e quella definitiva del 2017) che, a seguito della rinuncia ai primi 10 cinque motivi del ricorso per cassazione e della conseguente estinzione del giudizio fra AC e SI, sono passate in giudicato;
ciò comporta che, contrariamente all'assunto dell'odierna ricorrente, l'esistenza del danno e il suo quantum sono stati accertati nel corso del giudizio cui ha partecipato la stessa Regione (che, come correttamente osservato dalla controricorrente, non ha proposto impugnazione incidentale condizionata al riguardo) e risultano alla stessa opponibili;
la circostanza che la somma sia risultata ridotta nel giudizio di rinvio (da oltre 6.063.000,00 euro a 5.400.000,00 euro) non costituisce la conseguenza di una determinazione negoziale del danno, bensì di una riduzione dell'importo (rispetto a quello giudizialmente determinato) convenuta nell'ambito della transazione, di cui la Regione, pur non avendo partecipato all'accordo, ha necessariamente beneficiato per essere risultato ridimensionato l'ammontare del danno provocato alla SI;
non ricorre pertanto la pretesa improcedibilità della domanda della SI, atteso che, qualificata tale domanda nei termini di cui alla sentenza rescindente e alla pronuncia emessa in sede di rinvio, la chiamante ha mantenuto integro l'interesse alla pronuncia, nonostante il sopravvenuto accordo transattivo, dovendosi altresì escludere che l'entità del danno (determinato dalle sentenze che sono passate in giudicato a seguito della rinuncia al ricorso per cassazione nei confronti della AC) necessitasse di un ulteriore e autonomo accertamento. 10. Parimenti inammissibili risultano i motivi quarto, quinto e sesto (da esaminare anch'essi congiuntamente in quanto attinenti, sotto vari profili, al medesimo tema della configurabilità della responsabilità della Regione e della rilevanza del concorso della SI). Al riguardo, va rilevato che: il quarto motivo è basato su una lettura non corretta della sentenza in quanto contesta al TSAP un'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. che non trova riscontro nella motivazione della sentenza che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha ritenuto 11 applicabile il primo comma, bensì -ai fini di una parziale riduzione del danno- il secondo comma (come emerge chiaramente dal richiamo letterale compiuto nell'ultimo periodo a pag. 13 e come è dato evincere da vari passaggi alle successive pagg. 14 e 15); l'assunto circa la natura sostanzialmente apodittica dell'affermazione della responsabilità della Regione non si confronta col rilievo -non sottoposto a specifica censura- che le condotte imputate dalla SI alla Regione (come illustrate a pag. 11 della sentenza) risultavano «non contestate» (cfr. pag. 12 della sentenza); le deduzioni svolte col quinto motivo (che presuppongono una qualificazione della domanda in termini di garanzia per un danno subito dalla AC, in relazione alla quale si contesta la configurabilità di una legittimazione passiva della Regione) non tengono conto delle ragioni della decisione (basate, al contrario, sull'affermazione di una diretta responsabilità aquiliana nei confronti della SI) e non ne compiono alcuna specifica censura;
le doglianze di cui al sesto motivo risentono anch'esse -nella premessa- di una non adeguata considerazione delle ragioni effettive della decisione, che -di seguito- non vengono censurate specificamente (con indicazione dei termini in cui le norme richiamate in rubrica sarebbero state violate o falsamente applicate) e si risolvono -nella parte argomentativa- in una sostanziale sollecitazione a una diversa lettura di merito volta a sostenere un contributo causale esclusivo della SI nella determinazione del danno. 11. Il settimo e l'ottavo motivo sono anch'essi inammissibili, in quanto: il settimo difetta di specificità in punto di individuazione del "come" il TSAP sarebbe incorso nella violazione o falsa applicazione delle norme richiamate e si limita alla contestazione del criterio seguito per la determinazione dell'entità dei danni, svolgendo rilievi che prescindono dalle ragioni sottese alla decisione (come illustrate al punto 9) e si risolvono -in definitiva- in una generica istanza di adozione di un 12 diverso criterio di stima dei danni e della misura della loro imputazione alla Regione;
l'ottavo motivo postula il vizio di «motivazione omessa o apparente» sull'assunto di un ritenuto concorso colposo (ex art. 1227, 10 comma c.c.) fra Regione e SI che non trova tuttavia riscontro nella decisione, che ha imputato alla sola Regione le condotte generatrici del danno (provocato direttamente alla SI), salvo prevedere una riduzione del risarcimento -ex art. 1227, 2° co. c.c.- per la quota di danno che la SI avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 12. Il ricorso della Regione risulta pertanto inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti. IL RICORSO INCIDENTALE DELLA SI S.P.A. 13. Con l'unico motivo, la ricorrente incidentale denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. (ex art. 360, n. 3 c.p.c.) per avere il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ritenuto che il mancato avvio di un'azione giudiziaria nei confronti della Regione Abruzzo fosse circostanza valutabile ai fini della riduzione del risarcimento spettante alla SI s.p.a.». Lamenta che il TSAP, «pur riconoscendo che la Regione Abruzzo ha causato il danno subito dalla deducente per aver trasferito coattivamente alla stessa un servizio pubblico essenziale, insuscettibile di essere sospeso, privo delle necessarie autorizzazioni, e per averla poi costretta a proseguire in tale attività a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari a legittimarla, ha tuttavia ritenuto di dover ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., in quanto la SI avrebbe potuto comunque ridurre l'entità del danno impugnando il silenzio riservato dalla Regione alle proprie istanze di concessione». Assume che «tale conclusione non appare condivisibile, in quanto la diligenza con cui la deducente ha agito nella vicenda in esame, richiedendo il rilascio di un titolo concessorio non appena scoperta la situazione di illiceità in atto, e reiterando 13 sistematicamente analoghe richieste per oltre un decennio, deve ritenersi sufficiente ad escludere l'operatività del disposto dell'art. 1227 cod. civ., in particolare del suo secondo comma, non potendo ricondursi nell'ambito di applicazione della norma la mancata proposizione di un'azione giudiziale volta a far valere l'illiceità della condotta altrui». Contesta altresì la possibilità di giustificare la decisione con richiamo all'art. 31 c.p.a., trattandosi di norma dettata in materia di lesione di interessi legittimi e non applicabile una volta chiarita la reale natura dell'azione proposta dalla SI. Conclude pertanto per la cassazione della sentenza nella parte in cui ha limitato a due terzi, anziché riconoscere per intero, il risarcimento del danno a carico della Regione. 14. Il motivo va rigettato. A prescindere dalla dubbia ammissibilità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) delle deduzioni circa la proposizione di reiterate istanze di rilascio del titolo concessorio, deve infatti considerarsi che: il richiamo alla possibilità di impugnare il silenzio-inadempimento della Regione ex art. 31 c.p.a. risulta pertinente e non contraddice l'accertata natura dell'azione svolta dalla SI, atteso che il mancato esercizio della facoltà di reagire al silenzio dell'Amministrazione può ben costituire indice di difetto di ordinaria diligenza rilevante ai sensi dell'art. 1227, 2° co. c.c., al fine di ridurre o escludere il risarcimento del danno determinato dall'inerzia della P.A.; non appare decisivo il richiamo al "principio dell'apprezzabile sacrificio" giacché i precedenti di legittimità invocati dalla controricorrente non escludono in radice la rilevanza della inerzia giudiziaria del danneggiato, ma si limitano ad affermare che l'art. 1227, 2° comma c.c., costituente espressione del principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c., non comporta che il creditore/danneggiato sia tenuto anche ad un'attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, rimettendo pertanto ad una valutazione in concreto, da compiersi di volta in volta e in relazione alle peculiarità 14 della vicenda esaminata, l'apprezzamento circa la gravosità e non esigibilità dell'iniziativa giudiziaria (cfr. Cass. n. 22352/2021) va infine considerato che, «in tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione» (Cass. n. 3319/2020); di talché, in difetto di deduzione di specifici vizi afferenti alla motivazione (nei limiti tuttora consentiti), non risulta sindacabile l'apprezzamento compiuto dal TSAP in punto di ricorrenza dei presupposti per disporre -ex art. 1227, 2° co. c.c.- la riduzione di 1/3 del risarcimento. 15. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite 16. Sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e rigetta quello incidentale, compensando integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stess rticolo 13, se dovuto. Roma, 13.9.2022
- ricorrente -
SI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, che la rappresenta e difende;
Civile Ord. Sez. U Num. 33363 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 11/11/2022 - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AC S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 78/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere DANILO SESTINI. Ric. 2021 n. 15310 sez. SU - ud. 13-09-2022 -2- FATTI DI CAUSA Nell'anno 2006, L'AC s.p.a., titolare della concessione dei diritti di derivazione a scopo idroelettrico dalle acque del fiume Verde (in provincia di Chieti), convenne in giudizio innanzi al TRAP presso la Corte di Appello di Roma il Consorzio Comprensoriale Acquedottistico del Chietino e la SI - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato s.p.a. (nella quale il primo era confluito dal dicembre 2002) per sentirli condannare al risarcimento dei danni in ragione della abusiva captazione di acque dal medesimo fiume a mezzo dell'acquedotto idropotabile da essi gestito, per il periodo 1992/2013. Con precedente sentenza n. 51/2006 del TSAP (passata in giudicato), la medesima AC aveva ottenuto la condanna del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Abruzzo al risarcimento dei danni per l'abusiva captazione di acque (il primo per il periodo fino al 1984 e la seconda per il periodo successivo e fino al 31.12.1991). La SI instò per la chiamata in causa della Regione Abruzzo, per sentire «accertare che la responsabilità dell'evento asseritamente dannoso [doveva] essere attribuita, in modo esclusivo o per lo meno parziale, alla Regione Abruzzo» che, nel 1993, aveva trasferito al Consorzio la gestione dell'acquedotto e, nel 1995, gli aveva ceduto anche la proprietà degli impianti di captazione. Il TRAP, con sentenza n. 6/2010, condannò la SI al risarcimento del danno per il periodo 14.6.2001/30.7.2013, liquidandolo in euro 9.002.920,00, e dichiarò prescritto il credito per il periodo anteriore al quinquennio dalla richiesta risarcitoria (pervenuta il 14.6.2006); rigettò, invece, la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della Regione Abruzzo. In parziale accoglimento dell'impugnazione della SI, il TSAP pronunciò sentenza non definitiva n. 117/2013 con cui considerò illecita la captazione soltanto sino al maggio 2010 (allorché era stata rilasciata, dalla Regione Abruzzo, l'autorizzazione alla sottensione per l'esercizio dell'acquedotto) e dichiarò inammissibile la domanda 3 proposta nei confronti della Regione terza chiamata, ritenendo che spettasse alla giurisdizione amministrativa la tutela degli interessi pretensivi all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione alla captazione per uso idropotabile;
all'esito di un'espletata c.t.u., con sentenza definitiva n. 16/2017, il TSAP condannò la SI al pagamento di euro 6.063.361,00, oltre accessori. Entrambe le pronunce furono impugnate per cassazione. Nel corso del giudizio legittimità, l'AC e la SI perfezionarono un accordo transattivo con cui venne convenuto il pagamento rateizzato del minor importo di euro 5.400.000,00. A fronte dell'accordo, la SI dichiarò di rinunciare ai primi cinque motivi del ricorso (concernenti la posizione SI/AC), insistendo invece per l'accoglimento dei motivi sesto e settimo (relativi alla posizione SI/Regione Abruzzo). Con sentenza n. 23550/2019, questa Corte, preso atto dell'intervenuta rinunzia, dichiarò l'estinzione del giudizio fra la SI e l'AC; in relazione al sesto motivo (con cui era stata censurata la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta nei confronti della Regione Abruzzo), ritenne che la SI avesse chiamato in giudizio la Regione Abruzzo per ottenere dalla stessa non già il ristoro della lesione della propria posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo sottesa alla procedura di rilascio della concessione per la captazione delle acque dal fiume Verde, bensì per farne valere la responsabilità per aver «costretto il Consorzio a proseguire suddetta attività illecita, trasferendo allo stesso, in malafede e in via autoritativa, la gestione e la proprietà delle opere di captazione pur in assenza della necessaria concessione, sottacendo addirittura al cessionario l'esistenza delle pretese risarcitorie dell'Acea», nonché per «la mancata adozione dei provvedimenti necessari per porre termine all'illecito, qual è il più volte sollecitato rilascio della concessione»; concluse che, al di là dell'impropria denominazione di tale azione in termini di «rivalsa» e dell'equivoco riferimento nella domanda formulata nei confronti della 4 Regione chiamata in causa all'essere tenuta «indenne», la ricorrente avesse «in realtà agito per far sostanzialmente valere la diretta responsabilità di quest'ultima in ordine alla captazione d'acqua de qua nella specie posta a fondamento della domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta dalla società Acea s.p.a.»; accolto pertanto il sesto motivo (con assorbimento del settimo), cassò la sentenza in relazione ad esso e rinviò al TSAP. Con sentenza n. 78/2021, il TSAP ha accolto l'appello della SI «nei limiti di cui in motivazione» e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato «la Regione Abruzzo al risarcimento del danno in favore di S.A.S.I. s.p.a., liquidato nella somma di € 1.400.000, nonché in un importo pari ai due terzi di quanto a pari titolo sarà versato alla Acea s.p.a. negli anni dal 2021 al 2026, con gli interessi legali dal pagamento degli importi già corrisposti e, per quelli futuri, dalla data dei futuri pagamenti annuali»; ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio. Il TSAP ha affermato che, sulla base dell'interpretazione condotta alla stregua dei canoni di cui all'art. 1362 e ss. c.c., la domanda proposta dalla SI con la chiamata in causa della Regione costituisce «non un'azione di regresso avverso il condebitore solidale, ma un'autonoma azione risarcitoria collegata alla condotta propria della Regione», basata sull'«aver trasferito l'attività al Consorzio senza che esistesse la necessaria autorizzazione all'attività di captazione e senza rendere nota la circostanza» e -altresì- sul «non essersi attivata, in seguito, per il rilascio del titolo concessorio, pur reiteratamente richiesto dal Consorzio e dalla AS s.p.a.»; dal che consegue che la SI «imputa alla Regione Abruzzo la diretta causazione del danno lamentato a se stessa, e non all'originaria attrice Acea s.p.a., per i fatti suddetti posti in essere dalla Regione» e l'azione «trova fondamento nell'art. 2043 c.c., sulla base delle condotte asseritamente illecite, poste in essere dall'ente regionale». 5 Quanto all'eccezione -sollevata dalla Regione- di improcedibilità della domanda di garanzia per sopravvenuta carenza di interesse (per il fatto che la pretesa della chiamante era stata condizionata all'accoglimento della domanda giudiziale della AC, mentre l'obbligo di pagamento era stato liberamente assunto mediante la transazione), il TSAP ha rilevato che «la domanda risarcitoria, inizialmente collegata a quanto sofferto da AS s,p.a. in ragione della eventuale condanna a risarcire, a sua volta l'Acea s.p.a., non ha mutato la sua natura e i suoi caratteri, relativamente alla causa petendi o al petitum, sol per essere la somma portata non dalla sentenza, ma da un atto transattivo: invero, permane il nesso causale tra il danno patito da AS s.p.a. in forza della condotta imputata alla Regione Abruzzo e la somma che quella è tenuta a pagare, restando sia la ragione, sia il quantum derivante dall'intervenuta transazione -salvo il caso di dolo, qui neppure dedotto- elementi integrativi dell'obbligo risarcitorio asseritamente gravante in capo alla Regione». Ha aggiunto che risulta rilevante «ex art. 1227, comma 2 c.c.» e «fondato l'assunto di una esclusione o riduzione della responsabilità della Regione, per aver omesso il Consorzio e poi la AS s.p.a. di attivarsi utilmente allo scopo di scongiurare o ridurre le conseguenze del fatto dannoso, anche omettendo di impugnare presso la competente autorità giudiziaria il silenzio-rifiuto, reputato illegittimo, da parte della p.a.»; ha concluso pertanto che «dall'importo preteso di 5.400.000,00 occorre detrarre quanto dovuto per il ravvisato concorso», determinandolo nella misura di un terzo dell'importo già versato e degli importi da versare in futuro sulla base della dilazione prevista dall'accordo transattivo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Abruzzo, affidandosi a otto motivi;
ha resistito la SI, Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato s.p.a., con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo;
la AC non ha svolto attività difensiva. 6 RAGIONI DELLA DECISIONE IL RICORSO PRINCIPALE DELLA REGIONE ABRUZZO 1. Il primo motivo denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 106 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)» e censura la sentenza «nella parte in cui il TSAP ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sopravvenuta della domanda di garanzia in conseguenza della transazione sottoscritta da SI con AC sollevata dalla Regione». Premesso che «la domanda di garanzia proposta in primo grado dalla convenuta SI nei confronti della chiamata Regione Abruzzo veniva posta [...] come condizionata all'accoglimento anche parziale, della domanda principale proposta nei suoi confronti da AC», la ricorrente assume che, con la volontaria sottoscrizione dell'accordo transattivo tra AC e SI e con la conseguente estinzione del giudizio in relazione alla domanda principale, era «venuto meno il pericolo della soccombenza del convenuto e quindi l'interesse ad agire sotteso alla domanda di garanzia», essendo «venuta meno la possibilità di concretizzazione del (dichiarato) presupposto della domanda di garanzia, ossia l'accoglimento giudiziale della domanda principale, totale o parziale»; aggiunge che, con la riassunzione in sede di rinvio, la SI aveva «preteso sostanzialmente di porre a carico della Regione Abruzzo gli oneri economici derivanti dalla spontanea sottoscrizione con AC di un accordo transattivo di cui la Regione non e[ra] stata parte, ed alla quale quindi il predetto accordo contrattuale [...] non era e non è opponibile in alcun modo né sotto il profilo dell'an né del quantum debeatur». 2. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata rispetto al precedente, «violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)», sul rilievo che il TSAP «avrebbe dovuto comunque procedere ad un autonomo accertamento della fondatezza nel merito della domanda principale proposta dall'attore (AC) nei confronti del 7 convenuto (SI), in modo da accertare la sussistenza di una soccombenza quanto meno "virtuale" di quest'ultimo. 3. Il terzo motivo ripropone il secondo («per completezza») sotto il profilo della «violazione e falsa applicazione dell'art. 106 c.p.c. e degli artt. 2043, 2697 e 1362 c.c.», ribadendo che l'accertamento autonomo della fondatezza della domanda principale della AC era necessario «in quanto la transazione conclusa tra attore e convenuto aveva effetto solo tra le parti e non era opponibile al terzo chiamato in garanzia, che di esso non era stato parte». 4. Col quarto motivo (che deduce «violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.» in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza perché, pur avendo riconosciuto un concorso della SI, tuttavia lo «ha ritenuto rilevante solo al fine di ridurre l'importo del risarcimento dovuto ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. e non anche di escluderlo ai sensi del secondo comma dello stesso articolo»; e ciò con una motivazione che «rimane sostanzialmente apodittica», che «nulla sostanzialmente argomenta sulle ragioni e sui profili per cui la Regione Abruzzo (che pure ha poi ritenuto tenuta al risarcimento per la misura di 2/3) dovrebbe essere responsabile in via aquiliana». 5. Il quinto motivo denuncia, in subordine rispetto al quarto, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1227 c.c., assumendo che «nessuna legittimazione e/o responsabilità poteva competere alla Regione Abruzzo;
la ricorrente rileva che, come già ritenuto dal TSAP con la sentenza n. 51/2006 resa nel primo giudizio promosso dalla AC, nessuna responsabilità era configurabile a carico della Regione per il periodo successivo al 1992, «tenuto conto che i danni richiesti da AC nel presente giudizio si riferiscono ad un periodo (dal 1992 al 2013) in cui la Regione (pacificamente) non aveva più la gestione della captazione potabile». 6. Il sesto motivo deduce anch'esso (in via ulteriormente subordinata) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 8 e 1227 c.c., censurando la sentenza «nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di garanzia proposta da SI nei confronti della Regione, affermando quindi la responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno, sia pure riconoscendo il concorso di colpa di SI»; la ricorrente assume che «appare evidente che nella fattispecie il contributo causale di SI era tale da dover escludere qualsiasi responsabilità della Regione Abruzzo», tenuto conto che il passaggio nella gestione della derivazione dalla Regione al Consorzio (poi SI) è avvenuto nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trovava e il Consorzio non poteva definirsi ignaro di eventuali situazioni di irregolarità che la contraddistinguevano», e considerato -altresì- «come in nessun modo si possa considerare il consapevole esercizio illegittimo di un servizio, svolto in seguito al trasferimento nello stato di fatto e di diritto, alla stregua di una circostanza "autoritativamente imposta"». 7. Col settimo motivo (articolato in ulteriore subordine), la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1226 e 1362 c.c. e censura la sentenza in punto di quantificazione nella misura dei 2/3 del risarcimento posto a carico della Regione;
sostiene che «il TSAP, invece di procedere ad un autonomo accertamento dell'ammontare dei danni (come avrebbe eventualmente dovuto), ha erroneamente assunto come parametro su cui calcolare il risarcimento dovuto [...] l'importo contrattualmente stabilito in sede transattiva tra SI e AC, in violazione del basilare principio per cui un contratto è vincolante ed efficace solo tra le parti»; aggiunge che «il TSAP non avrebbe potuto calcolare equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., una quota del suddetto ammontare da imputare alla Regione Abruzzo, ma avrebbe dovuto procedere [...] ad una quantificazione analitica dei danni derivanti dall'abusiva captazione». 8. L'ottavo motivo denuncia (in via subordinata rispetto al motivo precedente) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. «per 9 motivazione omessa o apparente [...] nella parte in cui il TSAP, al di là delle apodittiche affermazioni, non ha illustrato effettivamente le ragioni per cui ha ritenuto di ascrivere la responsabilità alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., nella misura di 2/3». 9. I primi tre motivi -da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione- sono inammissibili in quanto non investono la ratio effettiva della decisione, risultando pertanto eccentrici rispetto ad essa e non idonei a svolgerne una censura pertinente. Va considerato, infatti, che: la sentenza -in linea con la pronuncia rescindente n. 23550/2019 emessa da questa Corte- ha rilevato che la domanda proposta dalla SI non integrava propriamente una domanda di regresso (nonostante l'utilizzo dei termini manleva e rivalsa), ma un'autonoma azione risarcitoria per il danno provocato dalla Regione direttamente alla SI (e non all'originaria attrice AC) a seguito di condotte direttamente lesive degli interessi della stessa (e, prima ancora, del Consorzio); da ciò consegue che non sussiste -e non esisteva ab origine - il dedotto condizionamento della domanda della SI all'accoglimento, mediante pronuncia giudiziale, della domanda dell'AC (contro la SI), risultando sufficiente, ai fini della condanna della Regione, l'accertamento della sua condotta illecita (ex art. 2043 c.c.) nei confronti della SI e del danno ad essa causalmente correlato;
è questo il senso dell'affermazione del TSAP (a pagg. 12 e 13) secondo cui la domanda risarcitoria proposta dalla SI «non ha mutato la sua natura ed i suoi caratteri, relativamente alla causa petendi o al petitum, sol per essere la somma portata non dalla sentenza, ma da un atto transattivo»; affermazione che va tuttavia corretta (ex art. 384, 4 0 co. c.p.c.) rilevandosi che, prima ancora che dall'atto transattivo, la somma integrante il danno subito dalla SI era "portata" dalle due sentenze del TSAP (quella non definitiva del 2013 e quella definitiva del 2017) che, a seguito della rinuncia ai primi 10 cinque motivi del ricorso per cassazione e della conseguente estinzione del giudizio fra AC e SI, sono passate in giudicato;
ciò comporta che, contrariamente all'assunto dell'odierna ricorrente, l'esistenza del danno e il suo quantum sono stati accertati nel corso del giudizio cui ha partecipato la stessa Regione (che, come correttamente osservato dalla controricorrente, non ha proposto impugnazione incidentale condizionata al riguardo) e risultano alla stessa opponibili;
la circostanza che la somma sia risultata ridotta nel giudizio di rinvio (da oltre 6.063.000,00 euro a 5.400.000,00 euro) non costituisce la conseguenza di una determinazione negoziale del danno, bensì di una riduzione dell'importo (rispetto a quello giudizialmente determinato) convenuta nell'ambito della transazione, di cui la Regione, pur non avendo partecipato all'accordo, ha necessariamente beneficiato per essere risultato ridimensionato l'ammontare del danno provocato alla SI;
non ricorre pertanto la pretesa improcedibilità della domanda della SI, atteso che, qualificata tale domanda nei termini di cui alla sentenza rescindente e alla pronuncia emessa in sede di rinvio, la chiamante ha mantenuto integro l'interesse alla pronuncia, nonostante il sopravvenuto accordo transattivo, dovendosi altresì escludere che l'entità del danno (determinato dalle sentenze che sono passate in giudicato a seguito della rinuncia al ricorso per cassazione nei confronti della AC) necessitasse di un ulteriore e autonomo accertamento. 10. Parimenti inammissibili risultano i motivi quarto, quinto e sesto (da esaminare anch'essi congiuntamente in quanto attinenti, sotto vari profili, al medesimo tema della configurabilità della responsabilità della Regione e della rilevanza del concorso della SI). Al riguardo, va rilevato che: il quarto motivo è basato su una lettura non corretta della sentenza in quanto contesta al TSAP un'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. che non trova riscontro nella motivazione della sentenza che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha ritenuto 11 applicabile il primo comma, bensì -ai fini di una parziale riduzione del danno- il secondo comma (come emerge chiaramente dal richiamo letterale compiuto nell'ultimo periodo a pag. 13 e come è dato evincere da vari passaggi alle successive pagg. 14 e 15); l'assunto circa la natura sostanzialmente apodittica dell'affermazione della responsabilità della Regione non si confronta col rilievo -non sottoposto a specifica censura- che le condotte imputate dalla SI alla Regione (come illustrate a pag. 11 della sentenza) risultavano «non contestate» (cfr. pag. 12 della sentenza); le deduzioni svolte col quinto motivo (che presuppongono una qualificazione della domanda in termini di garanzia per un danno subito dalla AC, in relazione alla quale si contesta la configurabilità di una legittimazione passiva della Regione) non tengono conto delle ragioni della decisione (basate, al contrario, sull'affermazione di una diretta responsabilità aquiliana nei confronti della SI) e non ne compiono alcuna specifica censura;
le doglianze di cui al sesto motivo risentono anch'esse -nella premessa- di una non adeguata considerazione delle ragioni effettive della decisione, che -di seguito- non vengono censurate specificamente (con indicazione dei termini in cui le norme richiamate in rubrica sarebbero state violate o falsamente applicate) e si risolvono -nella parte argomentativa- in una sostanziale sollecitazione a una diversa lettura di merito volta a sostenere un contributo causale esclusivo della SI nella determinazione del danno. 11. Il settimo e l'ottavo motivo sono anch'essi inammissibili, in quanto: il settimo difetta di specificità in punto di individuazione del "come" il TSAP sarebbe incorso nella violazione o falsa applicazione delle norme richiamate e si limita alla contestazione del criterio seguito per la determinazione dell'entità dei danni, svolgendo rilievi che prescindono dalle ragioni sottese alla decisione (come illustrate al punto 9) e si risolvono -in definitiva- in una generica istanza di adozione di un 12 diverso criterio di stima dei danni e della misura della loro imputazione alla Regione;
l'ottavo motivo postula il vizio di «motivazione omessa o apparente» sull'assunto di un ritenuto concorso colposo (ex art. 1227, 10 comma c.c.) fra Regione e SI che non trova tuttavia riscontro nella decisione, che ha imputato alla sola Regione le condotte generatrici del danno (provocato direttamente alla SI), salvo prevedere una riduzione del risarcimento -ex art. 1227, 2° co. c.c.- per la quota di danno che la SI avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 12. Il ricorso della Regione risulta pertanto inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti. IL RICORSO INCIDENTALE DELLA SI S.P.A. 13. Con l'unico motivo, la ricorrente incidentale denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. (ex art. 360, n. 3 c.p.c.) per avere il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ritenuto che il mancato avvio di un'azione giudiziaria nei confronti della Regione Abruzzo fosse circostanza valutabile ai fini della riduzione del risarcimento spettante alla SI s.p.a.». Lamenta che il TSAP, «pur riconoscendo che la Regione Abruzzo ha causato il danno subito dalla deducente per aver trasferito coattivamente alla stessa un servizio pubblico essenziale, insuscettibile di essere sospeso, privo delle necessarie autorizzazioni, e per averla poi costretta a proseguire in tale attività a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari a legittimarla, ha tuttavia ritenuto di dover ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., in quanto la SI avrebbe potuto comunque ridurre l'entità del danno impugnando il silenzio riservato dalla Regione alle proprie istanze di concessione». Assume che «tale conclusione non appare condivisibile, in quanto la diligenza con cui la deducente ha agito nella vicenda in esame, richiedendo il rilascio di un titolo concessorio non appena scoperta la situazione di illiceità in atto, e reiterando 13 sistematicamente analoghe richieste per oltre un decennio, deve ritenersi sufficiente ad escludere l'operatività del disposto dell'art. 1227 cod. civ., in particolare del suo secondo comma, non potendo ricondursi nell'ambito di applicazione della norma la mancata proposizione di un'azione giudiziale volta a far valere l'illiceità della condotta altrui». Contesta altresì la possibilità di giustificare la decisione con richiamo all'art. 31 c.p.a., trattandosi di norma dettata in materia di lesione di interessi legittimi e non applicabile una volta chiarita la reale natura dell'azione proposta dalla SI. Conclude pertanto per la cassazione della sentenza nella parte in cui ha limitato a due terzi, anziché riconoscere per intero, il risarcimento del danno a carico della Regione. 14. Il motivo va rigettato. A prescindere dalla dubbia ammissibilità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) delle deduzioni circa la proposizione di reiterate istanze di rilascio del titolo concessorio, deve infatti considerarsi che: il richiamo alla possibilità di impugnare il silenzio-inadempimento della Regione ex art. 31 c.p.a. risulta pertinente e non contraddice l'accertata natura dell'azione svolta dalla SI, atteso che il mancato esercizio della facoltà di reagire al silenzio dell'Amministrazione può ben costituire indice di difetto di ordinaria diligenza rilevante ai sensi dell'art. 1227, 2° co. c.c., al fine di ridurre o escludere il risarcimento del danno determinato dall'inerzia della P.A.; non appare decisivo il richiamo al "principio dell'apprezzabile sacrificio" giacché i precedenti di legittimità invocati dalla controricorrente non escludono in radice la rilevanza della inerzia giudiziaria del danneggiato, ma si limitano ad affermare che l'art. 1227, 2° comma c.c., costituente espressione del principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c., non comporta che il creditore/danneggiato sia tenuto anche ad un'attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, rimettendo pertanto ad una valutazione in concreto, da compiersi di volta in volta e in relazione alle peculiarità 14 della vicenda esaminata, l'apprezzamento circa la gravosità e non esigibilità dell'iniziativa giudiziaria (cfr. Cass. n. 22352/2021) va infine considerato che, «in tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione» (Cass. n. 3319/2020); di talché, in difetto di deduzione di specifici vizi afferenti alla motivazione (nei limiti tuttora consentiti), non risulta sindacabile l'apprezzamento compiuto dal TSAP in punto di ricorrenza dei presupposti per disporre -ex art. 1227, 2° co. c.c.- la riduzione di 1/3 del risarcimento. 15. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite 16. Sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e rigetta quello incidentale, compensando integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stess rticolo 13, se dovuto. Roma, 13.9.2022