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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 4611/2023 introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Parte_1 rappresentata in giudizio da e , nella qua- Persona_1 Persona_2 lità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore;
, Parte_2 rappresentata in giudizio da e Controparte_3 Controparte_4
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore;
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo
e con l'intervento ex art. 105 c.p.c. di
Controparte_5
[...] [...]
Parte_3 [...]
Parte_4
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo contro
1 resistente contumace Controparte_6
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis in CP_6 quanto discendenti di nato il [...] a [...] Persona_3
(PD) che ivi contraeva matrimonio in data 26/02/1899 con e dalla Persona_4 cui unione, successivamente emigrati in Brasile, aveva aveva origine l'odierna discenden- za.
Il capostipite mai si naturalizzava cittadino brasiliano.
Con atto del 11/04/2025 ai sensi dell'art. 105 c.p.c. sono intervenuti in giudizio ulteriori ricorrenti chiedendo anch'essi l'accertamento della propria cittadinanza italiana iure san- guinis fondata anch'essa sull'originaria discendenza dallo stesso antenato capostipite.
Il è rimasto contumace. Controparte_6
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
La causa, che ha visto rinvio onde consentire la rinnovazione della notificazione nei termini di legge dell'atto di intervento al ed è stata istruita docu- Controparte_6 mentalmente, è passata da ultimo in decisione all'udienza del 23/07/2025 sulle conclu- sioni dei ricorrenti ed intervenuti.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
2 Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in parti- colare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene.
Va preliminarmente rilevato che l'avo ebbe a nascere a Battaglia Persona_3
Terme (PD) il 14/10/1874 e quindi in epoca successiva all'annessione del Veneto al Re- gno d'Italia (avvenuto il 22 ottobre 1866): fu pertanto cittadino italiano.
E' altresì documentato che l'antenato, emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai cittadi- no brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
3 Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso e nell'atto di intervento, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostilla- ta.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in re- lazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fo- netico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti ed agli intervenuti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposi- zioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessa- riamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequi- voco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che il Consola- to Generale di S. Paolo, territorialmente competente in base alle residenze dichiarate, per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti di cittadino italiano, risultano trovarsi in una situazione di gravissimo arretrato.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di
4 un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione delle domande previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (seppur per fattispecie diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti e gli intervenuti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamen- te tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_6
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti e dagli intervenuti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_6
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
5 1. , nato a [...], (SP) Brasile, il Controparte_1
22.07.1974 (C.F. CPF.265.630.658-21) e residente in [...], 348, Sao Joao da Boa Vista, Stato di San Paolo;
2. , nato a [...], (SP) Brasile, il 07.03.2004 Controparte_1
(C.F.CPF. ) e residente in [...], 348, Sao Joao da Boa Vi- C.F._1 sta, Stato di San Paolo;
3. , nato a [...], (SP) Brasile, il Controparte_2
13.02.2004 (C.F. CPF.433.873.088-92) e residente in [...], 389, Sao
Joao da Boa Vista, Stato di San Paolo;
4. nata a [...], (SP) Brasile, il 16.04.2015, Parte_1
(C.F. CPF.497.297.208-43)e residente in [...], 61, Sao Joao da Boa Vista,
Stato di San Paolo;
5. , nata a [...], (SP) Brasile, il Parte_2
29.12.2014 (C.F. CPF.570.823.738-48) e residente in [...], 389, Sao
Joao da Boa Vista, Stato di San Paolo;
6. , nata a [...],il Controparte_5
11.11.1994 (C.F. CPF.395.206.378-93) e residente in [...], Vila Bom
Gosto, n. 191, Aguai, (SP) Brasile;
7. , nata a [...], il [...] (C.F. Parte_5
CPF.366.701.738-30) e residente in [...], Bairro Solario do
Mantiqueira, n. 92, Sao Joao da Boa Vista (SP) Brasile;
8. , nata a [...], il [...] Parte_3
(C.F. CPF.221.064.318-05) e residente in [...], Vila Brasil, n. 167,
Sao Joao da Boa Vista (SP)Brasile;
9. , nato a [...], il [...] (C.F. Parte_4
CPF.377.904.008-51) e residente in [...], bairro Perpetuo
Socorro, n. 65, Sao Joao da Boa Vista (SP) Brasile;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di CP_6 CP_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
6 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 28 Luglio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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