Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2203/2022 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], cf: e residente a Parte_1 C.F._1
Brolo via Libertà n° 36, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito-malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/06/2021, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Il Darifoglio società cooperativa agricola, con sede in Tortorici, p.iva
, per l'anno 2016 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si P.IVA_1 produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
MALATTIA E MATERNITA';
- Che l' con provvedimento del 09/12/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 23/01/2017 al 03/03/2017 sono stati pagati
€. 1.119,65 in più sulla sua prestazione di n. 985834, per Parte_2
i seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 09/12/2019, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 16/03/2017 al 24/04/2017 sono stati pagati
€. 1.050,28 in più sulla sua prestazione di n. 985835, per Parte_2
i seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 09/12/2019, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 08/05/2017 al 26/05/2017 sono stati pagati
€. 416,15 in più sulla sua prestazione di n. 987684, per i Parte_2 seguenti motivi:” sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP_ che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione.
L' si costituiva, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 04/06/2025, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Passando a scrutinare il merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel CP_1 presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l'Istituto chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di malattia-maternità.
L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP_ Infatti, la stampa del prospetto prodotta dall' non contiene alcuna puntuale informazione circa Pt_3 la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP_
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito impugnati, del 09/12/2020, con CP_ il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 23/01/2017 al 03/03/2017 sono stati pagati €. 1.119,65 in più sulla sua prestazione di Parte_2 CP_
. 985834, del 09/12/2019, con il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che
[...]
“nel periodo che va dal 16/03/2017 al 24/04/2017 sono stati pagati €. 1.050,28 in più sulla sua prestazione di n. 985835, del 09/12/2019, con il quale Parte_2 CP_ l' ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 08/05/2017 al 26/05/2017 sono stati pagati €. 416,15 in più sulla sua prestazione di MALATTIA E MATERNITA' n. Parte_2 CP_ 987684, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 04/06/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia