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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6977 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 16.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 25525 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Piacenza (PC), Via San Giuliano n. 19, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Giuliano Previdi che la rappresenta e difende in sostituzione di precedente difensore giusta procura rilasciata in data 13.5.2025 ed allegata alla busta telematica di deposito
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 13 presso lo studio dell'Avv. Ivan Canelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato telematicamente il 2.7.2024 ed iscritto a ruolo il
3.7.2024 la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere iniziato a lavorare da precaria con in data 1.7.2015 con contratto a tempo determinato ed a tempo pieno fino al Controparte_1
31.10.2015, prorogato per tre volte fino al 30.4.2016, con mansioni di Portalettere livello di inquadramento E del CCNL , sede di lavoro ” CP_1 Parte_2 in Via Lucrezia della Valle n. 104, ; che il rapporto di lavoro è proseguito con le Parte_2 medesime mansioni e la medesima sede di lavoro con un secondo contratto a tempo determinato con decorrenza dall'11.9.2017 e scadenza il 31.1.2018, prorogato fino al 30.4.2018 e poi con un terzo contratto a tempo determinato dal 1.11.2020 fino al 31.1.2021; che la ricorrente, residente in in Vico IV Giuseppe Raffaelli n. 62, convive con i nonni materni ( Parte_2 Persona_1 nato il [...] e nata il [...]) e la bisnonna ( nata Persona_2 Persona_3 il 18.12.1930), cui presta assistenza, trattandosi di persone molto anziane e non in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni quotidiani;
che nel mese di ottobre 2020, sulla base degli accordi sindacali del 13.6.2018, dell'8.3.2019 e del 18.7.2019, avviava un CP_1 percorso di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato che avessero maturato almeno 9 mesi di lavoro nel periodo 1.1.2014-31.1.2020 da adibire al settore “smistamento” con contratto a tempo indeterminato part-time; che la ricorrente, precaria dal 2015, presentava la domanda di stabilizzazione ed all'esito della procedura, in data 2.2.2021, veniva assunta con contratto a tempo indeterminato part time verticale (da ottobre a marzo) per 36 ore settimanali, mansioni di addetta alla produzione Junior –livello di inquadramento E, sede di lavoro “CS (centro di smistamento) di
Torino” in Via Reiss Romoli n. 44/11, Torino;
che nel mese di giugno 2022 CP_1 pubblicava un Job Posting per Operatori di Sportello al quale la ricorrente partecipava superando due test attitudinali ed il successivo colloquio;
che attualmente, a decorrere dal 1.4.2024, la ricorrente è assegnata presso l'Ufficio Postale di Torino 25, filiale di Torino 1, con mansioni di addetta di Sportello Junior –Mestiere Retail Market Sales –livello di inquadramento D, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari all'82,87% dell'orario mensile;
che nel corso dell'anno 2022 il nonno della ricorrente, sig. -già in precedenza affetto da patologie cardiache, Persona_1 patologie afferenti il sistema visivo, patologie relative all'apparato urinario, patologie di natura psichica, patologie afferenti l'apparato muscolo-scheletrico -iniziava ad aggravarsi manifestando ulteriori ed importanti problematiche a livello neurologico, in particolare manifestava problemi significativi di memoria, difficoltà di linguaggio e rallentamento nell'articolazione delle parole, affanno eccessivo e difficoltà a svolgere autonomamente anche le semplici attività quotidiane;
che lo stesso più volte è stato ricoverato presso l'ospedale Pugliese di a seguito di cadute Parte_2 accidentali dovute a difficoltà di deambulazione ed è stato sottoposto ad esami e visite specialistiche;
che in tale contesto, e per la necessità di prestare assistenza al nonno sig. Per_1
, la ricorrente intraprendeva le pratiche presso l'INPS per il riconoscimento della
[...] condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n.
104/1992; che l'Istituto accoglieva l'istanza con provvedimento dell'8.8.2023; che già nel mese di febbraio 2022 la ricorrente aveva effettuato una prima domanda di mobilità verso il CMP (Centro di meccanizzazione postale) di Lamezia Terme risultando idonea al 13° posto in graduatoria ma la
Società resistente non aveva dato seguito al trasferimento;
che la domanda di mobilità veniva reiterata dalla ricorrente nel mese di luglio 2023, con indicazione della presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di gravi patologie (il nonno materno Sig. ); Persona_1 che anche in questo caso la ricorrente risultava idonea posizionandosi al 20° posto in graduatoria senza che la Società resistente desse seguito al trasferimento;
che tenuto conto dell'aggravarsi delle condizioni di salute del nonno sig. di cui la ricorrente è l'unica che può Persona_1 prendersene cura, la ricorrente il 21.7.2023 trasmetteva tramite e-mail la documentazione medica del congiunto e dopo qualche ora veniva contattata telefonicamente della sig.ra (addetta CP_2 all'ufficio competente in materia di mobilità) la quale comunicava alla ricorrente che la sua richiesta non poteva essere presa in considerazione da;
che il 5.9.2023 la ricorrente inviava CP_1 un'altra e-mail all'ufficio competente per la mobilità al fine di ricevere più esaustive spiegazioni, senza ricevere alcun riscontro;
che il 7.9.2023 la ricorrente inviava una lettera alla Dott.ssa
Responsabile delle Risorse Umane, ed ai Dott.ri e Persona_4 Persona_5 Per_6
, rispettivamente i Responsabili della mobilità delle Macro Aree Nord e Sud, chiedendo
[...]
“umilmente di poter prendere in considerazione un suo trasferimento presso un Ufficio del comune di residenza, anche attraverso la rimodulazione del contratto part-time su 12 mesi, al fine di poter prestare quotidianamente la giusta assistenza al nonno gravemente ammalato e non in grado di provvedere in maniera autonoma ai propri bisogni”; che il giorno successivo la Dott.ssa Per_4 telefonava alla ricorrente per comunicarle che la sua richiesta non era risultata accoglibile;
che la ricorrente in data 18.9.2023 avviava le pratiche presso l'INPS per il riconoscimento del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n.
151/2001; che con un primo provvedimento del 12.10.2023 l'INPS riconosceva alla ricorrente il beneficio del congedo straordinario con decorrenza dal 1.10.2023 al 31.3.2024; che con successivo provvedimento del 9.5.2024 l'INPS ha riconosciuto alla ricorrente il beneficio del congedo straordinario con decorrenza dal 6.4.2024 al 4.10.2025; che in data 7.11.2023 la ricorrente inviava alla Società resistente un'ulteriore richiesta di trasferimento chiedendo “ai sensi dell'art. 33 della legge 104 del 1992” di “essere trasferita presso gli uffici dislocati nel comune di o Parte_2 comunque nel luogo di lavoro più vicino all'indirizzo di residenza”, rimasta priva di riscontro;
che in data 16.5.2024, per il tramite del proprio legale, la ricorrente reiterava la richiesta stragiudiziale di trasferimento, ma anche tale ultima missiva rimaneva priva di riscontro;
che nei pressi della residenza della ricorrente, sita in in Vico IV Giuseppe Raffaelli n. 62, sono presenti oltre Parte_2
70 uffici postali, quali quelli citati in ricorso, nei quali vi sono croniche carenze di personale;
che dall'Elenco disponibilità per provincia Mobilità Nazionale Volontaria” del 26.2.2024 stilato da si evince che nella provincia di ci sono 3 posti disponibili come Operatore di CP_1 Parte_2
Sportello (settore MP-mercato privati); che dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale di
[...]
in data 31.5.2024 si evince la sussistenza di n. 2 disponibilità come Operatore di Sportello CP_1
(settore MP-mercato privati) nella provincia di . Parte_2
In punto di diritto la ricorrente deduceva: che ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della legge n. 104/1992 “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”; che si tratta di un diritto che può essere fatto valere non solo all'inizio del rapporto di lavoro nella scelta della sede, ma anche in costanza del rapporto stesso così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; che sebbene gravi sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità del trasferimento del lavoratore presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, risulta documentato dalla ricorrente come nei pressi della residenza della sig.ra sita in in Vico IV Giuseppe Raffaelli n. 62, sono presenti oltre 70 uffici Pt_1 Parte_2 postali caratterizzati da una cronica carenza di personale e, pertanto, compatibili con la richiesta di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5; che ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma
5, l. n. 104/1992, dei principi di correttezza e buona fede, e dell'art. 38 del CCNL in CP_1 base al quale “il trasferimento può essere altresì disposto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a domanda del lavoratore interessato” sussiste il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso uno degli uffici postali anzidetti, essendovi posizioni lavorative scoperte compatibili con il proprio profilo professionale (sia di addetta alla produzione che di operatrice di sportello) e non comportando il richiesto mutamento della sede di lavoro alcun nocumento per le esigenze organizzative aziendali;
che sotto altro profilo, la disciplina specifica di cui alla l. n.
104/1992, deve essere integrata alla luce della tutela della persona con disabilità o di chi presti ad essa assistenza ai sensi dall'art. 25 comma 2-bis D.lgs. n. 198/2006 che ha introdotto il fattore di discriminazione delle “esigenze di cura personale e familiare” imponendo la ricerca di accomodamenti ragionevoli in linea, del resto, con la direttiva 2000/78 attuata con il D.lgs. n.
216/2003; che così l'inciso “ove possibile” di cui all'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, deve essere interpretato nel senso che deve essere ritenuto possibile quel trasferimento o avvicinamento che integri accomodamento ragionevole ove non comporti oneri sproporzionati;
che l'ingiustificato rifiuto del suddetto accomodamento ragionevole integra discriminazione.
Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ -accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra -ai sensi dell'art. 33 comma 5 l. n. 104/1992, ed anche quale Parte_1 accomodamento ragionevole a tutela dei prestatori di assistenza ai sensi dell'art. 25 comma 2-bis
D.lgs. n. 198/2006 -ad essere trasferita presso uno degli Uffici Postali di e provincia Parte_2 elencati nell'all.17 da intendersi qui integralmente trascritti, o presso l'ufficio più vicino alla sua residenza sita in Vico IV Giuseppe Raffaelli n. 62 e, per l'effetto, condannare Parte_2 [...] ad effettuare il trasferimento richiesto. -condannare a risarcire Controparte_1 Controparte_1 alla ricorrente il danno non patrimoniale da discriminazione in misura effettiva, proporzionata e dissuasiva, da calcolarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva telematica ed Controparte_1 allegato fascicolo chiedendo di volere:” Rigettare integralmente il ricorso della Sig.ra Pt_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella presente memoria
[...] difensiva. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, oltre accessori come per legge”.
In particolare la parte convenuta deduceva: che in data 03.02.2021 la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze di , con mansioni di addetta alla Controparte_1
Produzione Junior- Livello E del Ccnl di categoria- ed assegnazione presso il Centro di
Smistamento (CS) di Torino, con occupazione part-time verticale al 50%, dal mese di Ottobre a
Marzo; che a seguito della partecipazione della ricorrente al processo di Job Posting per Operatori di Sportello indetto da nel corso dell'anno 2022, la stessa, risultata idonea, con CP_1 provvedimento del 01.04.2024 è stata assegnata alla Funzione Mercato Privati presso l'Ufficio
Postale di Torino 25, con mansioni di operatrice di sportello, inquadramento al livello D del Ccnl di categoria ed occupazione part time all' ; che sin dall'anno 2022, la ricorrente, adducendo il Num_1 grave stato di salute del nonno materno con la medesima convivente, aderiva alla procedura collettiva di mobilità nazionale, presentando domanda di trasferimento volontario (Mobilità) verso la Provincia di per le mansioni di addetto alla produzione, all'epoca svolte dalla Parte_2 lavoratrice, collocandosi al 13° posto su 21 partecipanti, ma la graduatoria verso la Provincia di rimaneva inattiva per mancanza di posti disponibili;
che nell'anno 2023 la ricorrente Parte_2 presentava una nuova domanda di Mobilità verso la Provincia di ai sensi dell'art. 41 del Parte_2
Ccnl per il grave stato di salute del nonno, collocandosi al 20° posto su 27 partecipanti ed anche stavolta la graduatoria non veniva attivata sempre per l'insussistenza di posti vacanti per la posizione all'epoca ricoperta dalla ricorrente;
che in data 08.09.2023, la ricorrente trasmetteva una comunicazione a mezzo mail ai Responsabili delle Parte_3
di , mediante cui, ribadendo la necessità di assistere il proprio congiunto
[...] CP_1 affetto da handicap grave, richiedeva il trasferimento della propria sede lavorativa nella provincia di
; che successivamente, in data 18.09.2023 la sig.ra depositava presso il portale Parte_2 Pt_1
I.n.p.s. una domanda di indennità per la fruizione di giorni di congedo straordinario dal 01.10.2023 al 31.03.2024, al fine di assistere il familiare con disabilità grave;
che, ottenuto il beneficio richiesto, in data 08.11.2023 la lavoratrice richiedeva nuovamente ai responsabili delle Risorse
Umane della Macro Area di Nord Ovest, mediante comunicazione trasmessa a mezzo pec, di essere trasferita presso un ufficio postale sito nel comune di residenza ai sensi dell'art. 33 della legge n.
104/1992; che nel mese di febbraio 2024, la risorsa presentava una nuova domanda di trasferimento volontario (Mobilità) presso la Provincia di ai sensi dell'art. 41 del Ccnl. per il grave Parte_2 stato di salute del nonno, collocandosi al 22°posto su 26 partecipanti, ma la graduatoria di mobilità nazionale per gli addetti alla produzione verso la Provincia di anche stavolta non veniva Parte_2 attivata per mancanza di posti disponibili;
che con la nuova assegnazione della ricorrente alla
Funzione Mercato Privati presso l'Ufficio Postale di Torino 25 a far data dal 1° Aprile 2024, e con la modifica delle mansioni alla medesima assegnate, la domanda di mobilità dalla stessa presentata per addetto alla produzione ha perso efficacia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, 3° comma, dell'accordo siglato in data 20.06.2023 tra e le Associazioni sindacali dei lavoratori, CP_1 secondo cui: “…In caso di adibizione a mansioni diverse, non rientranti nella medesima aggregazione, successiva alla presentazione dell'istanza di trasferimento, la relativa domanda sarà priva di efficacia, ferma restando la possibilità per il lavoratore interessato di presentare una nuova istanza, riferita alle nuove mansioni, a partire dall'anno successivo.." ; che a seguito della nuova assegnazione presso la Funzione Mercato Privati a far data dal 1°aprile 2024, la sig.ra dapprima si è assentata per ferie dal 02.04.2024 al 04.04.2024 e in data 05.04.2024 la Parte_1 stessa ha preso servizio un giorno presso la Filiale Torino 1 per presentare la documentazione relativa all'ulteriore congedo straordinario, di cui attualmente la stessa usufruisce a far data dal
06.04.2024 e sino al 04.10.2025.
In punto di diritto la parte convenuta deduceva: che , nel corso degli anni, ha CP_1 siglato con le Associazioni Sindacali dei Lavoratori, diversi accordi sindacali in merito alle procedure di mobilità nazionale collettive;
che dette procedure attengono all'organizzazione aziendale, alle esigenze tecniche e produttive imprenditoriali e consentono la gestione, in modo ordinato e trasparente, del personale e dei suoi movimenti, con criteri uniformi e validi per tutti, garantendo in tal modo la continuità e l'efficienza del servizio;
che le modalità di strutturazione e di organizzazione dei procedimenti di mobilità costituiscono una modalità di estrinsecazione dei poteri conformativi del datore di lavoro, che trovano tutela costituzionale nella libertà di impresa e di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.; che ciò non significa che i diritti di assistenza e cura previsti dalla legge n. 104/92 non debbano essere garantiti, ma che la loro tutela debba avvenire all'interno dei canali e con le modalità previste dal datore di lavoro;
che la materia è, dunque, disciplinata, oltre che dal Ccnl di categoria, dall'accordo sindacale sottoscritto in data
28.1.2010, i cui effetti sono stati prorogati nel corso degli anni, da ultimo con il Verbale di Accordo del 20.6.2023 che ha regolamentato la mobilità volontaria nazionale/trasferimenti per il triennio
2023/2025; che secondo tale disciplina, a partire dal 1 fino al 15 febbraio di ogni anno, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente presentino un'anzianità di servizio non inferiore a 12 mesi e una permanenza nella regione di assegnazione non inferiore a 12 mesi (periodo per il solo anno 2023 a 6 mesi), possono presentare domanda di trasferimento volontario in ambito nazionale;
che il lavoratore potrà presentare un'unica domanda di trasferimento per ciascun anno, esclusivamente nel proprio settore di appartenenza e per una sola provincia appartenente a regione diversa a quella di assegnazione, per le medesime mansioni espletate nel mese di presentazione dell'istanza, ovvero fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione (art. 2); che l'azienda redigerà un'unica graduatoria, comprendente il personale sia full time che part time, per ciascuna provincia e per ciascuna aggregazione di mansioni;
che in relazione alle esigenze tecnico organizzative, per ciascun semestre, l'Azienda potrà indicare le disponibilità o in maniera indifferenziata o distinte per il personale part time o full time;
che le domande, aventi validità un anno, sono prese in considerazione in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei seguenti criteri: 1) Condizioni familiari (id est a) famiglia monoparentale;
b) coniuge o in assenza primo figlio;
c) ciascun figlio fino a 8 anni;
d) ciascun figlio da 9 anni a 18 anni;
e) famiglia monoparentale (affidamento congiunto); f) genitore a carico;
g) coniuge appartenente alle Forze
Armate o di Polizia); 2) Anzianità; 3) Presenza in servizio;
che è previsto, inoltre, che il personale affetto da patologie di particolare gravità di cui all'art. 41 del vigente Ccnl o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate possa presentare domanda di trasferimento indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti sopra indicati;
che analogo trattamento è riservato al personale nel cui nucleo familiare siano presenti figli conviventi, coniuge o convivente more uxorio affetto da grave patologia di cui all'art. 41 del CCnl vigente o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate;
che le domande di mobilità trasmesse dalla sig.ra trovano quale comune denominatore la necessità di Parte_1 assistenza continua al nonno materno, convivente con la lavoratrice ed affetto da grave disabilità ex art. 3, comma 3, L.104/1992, come riconosciuto dalla Commissione medica integrata ASL/INPS nel verbale dell'8.08.2023; che tale condizione non rientra in nessuno dei titoli preferenziali indicati dalla suindicata normativa;
che, quanto alle domande di mobilità presentate dalla ricorrente, nel corso dell'anno 2022 si collocava al 13° posto su 21 partecipanti e nell'anno 2023 al 20° posto su
27 partecipanti, in entrambi i casi la graduatoria per gli addetti alla produzione- mansione ricoperta dalla lavoratrice al momento della presentazione della domanda- non è stata attivata per l'insussistenza di posti disponibili nella provincia prescelta;
che nel febbraio 2024, la ricorrente ha presentato una nuova domanda di mobilità per le medesime mansioni verso la provincia di
, collocandosi al 22° posto su 26 partecipanti, ma tale domanda ha perso efficacia, in Parte_2 quanto, a far data dal 1° Aprile 2024, la stessa è stata assegnata alla Funzione Mercati Privati con mansioni diverse da quelle per cui la domanda di trasferimento era stata presentata;
che il nucleo familiare della ricorrente attualmente risulta costituito dalla medesima, nonché dal sig. Per_1
, nonno della ricorrente, affetto da grave handicap, dalla sig.ra , moglie
[...] Persona_2 dello stesso, di anni 77, dalla sig,ra , madre della sig.ra ; che Persona_3 Persona_2 nulla deduce la ricorrente in ordine allo stato di salute della sig.ra e alle eventuali Persona_2 patologie invalidanti, che precluderebbero alla stessa di assistere il proprio coniuge;
che la richiesta di trasferimento da parte della ricorrente è stata formulata ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge n.
104 del 1992; che tale norma, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado affetto da handicap grave, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda; che sebbene la garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile e, quindi, ha la sua base negli artt. 4,
32 e 38 Cost., detta garanzia deve pur essere bilanciata con il potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore, riconosciuto dall'art. 41 Cost., per cui tale diritto non si configura come incondizionato, come stabilito dalla giurisprudenza di merito richiamata nella memoria difensiva;
che tanto nell'anno 2022 quanto nell'anno 2023 la graduatoria di mobilità nazionale verso la provincia di per le mansioni di addetto alla produzione, all'epoca svolte dalla sig.ra Parte_2
non è stata attivata per insussistenza di posti disponibili nella sede prescelta;
che Pt_1
l'indisponibilità di tali posti e, di contro, la carenza di personale nella sede di provenienza, come si evince dalla documentazione prodotta, costituisce quella “esigenza economica, produttiva ed organizzativa” che non consente a di dare seguito alla richiesta della ricorrente;
che CP_1 nulla dimostra la documentazione allegata al numero 18) del ricorso in ordine alle carenze di personale, denunciate dalle Organizzazioni Sindacali nella Regione Calabria;
che la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, oltre che infondata, risulta carente sotto il profilo della esposizione dei fatti in quanto la ricorrente si è limitata a richiedere un risarcimento per un presunto
“danno da discriminazione”, senza però nulla specificare, allegare e dimostrare.
Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' documentato che la ricorrente in data 03.02.2021 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze di , con mansioni di addetta alla Produzione Junior- Livello E Controparte_1 del ccnl di categoria, con assegnazione presso il Centro di Smistamento di Torino.
Emerge, altresì, documentalmente che la ricorrente nel 2022, atteso il grave stato di salute del nonno materno con la stessa convivente, ha aderito alla procedura collettiva di mobilità nazionale, presentando domanda di trasferimento volontario (Mobilità) verso la Provincia di per le mansioni di addetto alla produzione, all'epoca svolte dalla lavoratrice, Parte_2 collocandosi al 13° posto su 21 partecipanti, graduatoria, secondo le incontestate allegazioni di parte convenuta, rimasta inattiva per mancanza di posti disponibili.
Nel 2023 parte attrice ha presentato una nuova domanda di Mobilità verso la CP_3
ai sensi dell'art. 41 del Ccnl per il grave stato di salute del nonno, collocandosi al 20°
[...] posto su 27 partecipanti, graduatoria parimenti non attivata, secondo le incontestate allegazioni di parte convenuta, per l'insussistenza di posti vacanti per la posizione all'epoca ricoperta dalla ricorrente.
Sempre documentalmente emerge che nel febbraio 2024 la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento volontario (Mobilità) presso la Provincia di ai sensi dell'art. 41 Parte_2 del Ccnl. per il grave stato di salute del nonno, collocandosi al 22°posto su 26 partecipanti, graduatoria anche in questo caso, secondo le incontestate allegazioni di parte convenuta, non attivata per mancanza di posti disponibili.
La predetta domanda di trasferimento presentata nel febbraio 2024, relativa alla mobilità per le mansioni di addetto alla produzione, ha perso efficacia ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'accordo sindacale del 20.06.2023 tra e le Associazioni sindacali dei lavoratori, che prevede CP_1 che“…In caso di adibizione a mansioni diverse, non rientranti nella medesima aggregazione, successiva alla presentazione dell'istanza di trasferimento, la relativa domanda sarà priva di efficacia, ferma restando la possibilità per il lavoratore interessato di presentare una nuova istanza, riferita alle nuove mansioni, a partire dall'anno successivo..".
Infatti la ricorrente a far data dal 1.4.2024, è stata assegnata alla Funzione Mercati Privati, con mansioni di operatrice di sportello, inquadramento al livello D del Ccnl di categoria, mansioni diverse da quelle per cui la domanda di trasferimento era stata presentata, con conseguente caducazione della stessa ai sensi dell'art.2 del verbale di Accordo del 20.6.2023.
Dalla documentazione in atti non risulta che, alla data di deposito del ricorso, la lavoratrice abbia avanzato domanda di trasferimento volontario per la mansione attualmente svolta (operatrice di sportello) mediante adesione alla procedura di mobilità nazionale. Occorre rammentare che l'art. 33 comma della legge 104 del 1992 prevede che “Il lavoratore di cui al comma 3 (che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. La Corte di Cassazione in materia ha stabilito che “la disposizione citata va interpretata nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla
Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009, sempreché il posto risulti esistente e vacante (Cass. n. 6150 del
2019; n. 16298 del 2015; n. 3896 del 2009). 14. L'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza (v. Cass. n. 24015 del
2017, § 26). 15. È posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore incaricato di assistere un familiare disabile (Cass. n. 23857 del 2017), spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (v. Cass. n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012)” (Cass. sez. lav. ordin.
n. 2624/2025 del 4.2.2025).
La Suprema Corte, in fattispecie concernente , ha evidenziato che “ La Controparte_1 disposizione dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati -alla luce dell'art. 3 comma 2° Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del
2009- in funzione della tutela della persona disabile (cfr. Cass.
7.6.2012 n. 9201); le misure previste dall'art. 33 comma 5° devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall'art. 3 comma 2 Cost. - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Cass. n. 24015/2017); ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio Cass. 18/02/2009 n. 3896) (cfr. Cass. 22/03/2018
n.7120).
6.3. Certamente il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le “esigenze economiche, produttive o organizzative” del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira. Tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa di coprire la vacanza.
In sostanza il diritto non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto” (Cass. sez. lav. ordin. n. 26343/2023 del 12.9.2023, conforme Cass. sez. lav. ordin. n. 22885 del 13/08/2021).
Nel caso di specie la società datrice di lavoro ha dato prova che nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede chiesta e quella ricoperta dalla ricorrente vi erano effettive ragioni organizzative che precludevano il trasferimento della ricorrente.
Infatti ha documentato l'indisponibilità di posti nella sede prescelta Controparte_1 nonché la grave carenza occupazionale nella sede di provenienza (doc.10) per le mansioni ricoperte dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda di trasferimento mediante adesione alle procedure di mobilità nazionale.
Occorre rilevare che il doc. 18 prodotto dalla ricorrente è un documento di protesta di O.S. datato 17.4.2023 mentre il doc. 18 bis è relativo a resoconti di incontri sindacali, che nulla provano in merito alla denunciata carenza di personale in Calabria. Anche il doc. 17 allegato al ricorso non prova nulla trattandosi di un mero elenco di Uffici Postali presenti nella provincia di , Parte_2 mentre l'Elenco Disponibilità per provincia Mobilità Nazionale Volontaria relativo a “Sportelleria” del 26.02.2024, allegato al doc. n.19 risulta irrilevante, atteso che la ricorrente nel febbraio 2024 ha partecipato alla Graduatoria nazionale di mobilità volontaria per le diverse mansioni di Addetto alla produzione.
Non possono essere presi in considerazione i documenti tardivamente allegati alle note conclusive di parte attrice, riferiti peraltro a periodo successivo al deposito del ricorso.
Pertanto nel caso di specie la sede indicata dalla ricorrente per il trasferimento non si trova in una situazione di carenza di personale, mentre l'ufficio in cui la lavoratrice presta servizio presenta carenze di organico, sussistendo quindi effettive ragioni ostative al richiesto trasferimento, tenuto conto che in caso di trasferimento della ricorrente nella sede richiesta il suo attuale ufficio e la relativa zona di appartenenza subirebbero una ulteriore contrazione di organico, con conseguente aumento del proprio fabbisogno di personale ed evidenti ricadute negative sul buon andamento del pubblico servizio postale fornito dalla società convenuta, a differenza della zona di destinazione che vedrebbe ulteriormente aumentare, senza comprovata giustificazione organizzativa e produttiva, il proprio personale.
A ciò deve aggiungersi che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito “…..anche se con la novella del 2010 sono stati eliminati i requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza per l'ottenimento delle agevolazioni, ciò non significa che il beneficio debba essere automaticamente riconosciuto in assenza della prova della impossibilità totale o parziale degli altri parenti od affini a prestare assistenza. La riforma ha inteso, infatti, estendere la concessione delle agevolazioni anche ai familiari che comunque si occupino, anche se non necessariamente in termini di continuità e di esclusività, del familiare portatore di handicap, proprio per consentire loro di svolgere con efficienza anche il lavoro dipendente e di condurre un'esistenza dignitosa, ma non ha certo attribuito le agevolazioni di cui sopra anche in presenza di altri parenti od affini dei quali non si dimostri la effettiva impossibilità o quantomeno una seria difficoltà nell'assistenza del congiunto. Una diversa interpretazione finirebbe per snaturare lo spirito della legge, che intende perseguire la più ampia tutela del soggetto debole, a condizione che essa non si ponga in contrasto con le esigenze collettive della continuità e dell'efficienza di un servizio di pubblico interesse quale quello affidato alla società odierna resistente, e di fatto, snaturerebbe la ratio sottesa all'interesse pretensivo del lavoratore al trasferimento per scopi assistenziali, che diventerebbe automaticamente concedibile a domanda del dipendente a fronte dell'assenza di prova della idoneità dei rimanenti parenti ed affini. Un tale orientamento, oltre che vanificare gli sforzi organizzativi … vanificherebbe anche lo stesso perseguimento dei doveri di solidarietà familiare…..” (cfr. Corte d'Appello di Salerno n. 43/23 dd. 30.01.23; e in termini analoghi tra le altre Corte d'Appello di Milano n. 662/19 dd. 14.05.19, Corte d'Appello di Brescia n. 218/2021,
Trib. Milano n. 4660/24 dd. 22.10.24; Trib. Roma dd. 17.03.25 R.G. 43731/2024; Trib.
Civitavecchia, 17/05/2023, n. 198; T.A.R. Calabria sez. I - Reggio Calabria, 11/03/2021, n. 187;
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sez. I - Trieste, 01/04/2023, n. 137).
Nel caso di specie dal certificato stato di famiglia e residenza della ricorrente, prodotto al doc. n.1, emerge che il nucleo familiare della ricorrente attualmente risulta costituito dalla medesima, nonché dal sig. , nonno della ricorrente, riconosciuto portatore di Persona_1 handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 dalla domanda amministrativa del
24.6.2023, dalla sig.ra , moglie dello stesso, di anni 77, dalla sig,ra Persona_2 [...]
madre della sig.ra . Per_3 Persona_2
La ricorrente nulla ha dedotto in ordine allo stato di salute della sig.ra e Persona_2 alle eventuali patologie invalidanti, che precluderebbero alla stessa di assistere il proprio coniuge.
Non risulta, quindi, provata l'indisponibilità di altri parenti in grado di prendersi cura del nonno materno della ricorrente.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della peculiarità della fattispecie e della natura interpretativa delle questioni affrontate si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi