Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 256/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 256/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia (SP), Salita dello Spiaggio n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gabriellini (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in La Spezia (SP), Corso Nazionale n. 154, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Gabriellini (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi. pag. 1 di 6
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 22/05/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 23/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Lerici (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 15/10/2010). I coniugi sono in regime di Per_1
separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 28/10/2019. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. gli ex coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del vicendevole rispetto, sia della persona che delle abitudini di vita di ognuno e sempre nel maggiore interesse del figlio;
2. , di anni quattordici, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne Per_1
esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario, pur mantenendo la residenza con la madre, a La Spezia, fermo restando il duplice domicilio. Resta inteso tra le parti che l'eventuale trasferimento del minore in altra città diversa da La Spezia dovrà essere previamente concordato dai genitori, tenuto conto dell'interesse del figlio e del dovere, in via di principio, di non allontanarlo dall'altra figura genitoriale.
3. La gestione del minore sarà pertanto suddivisa in modo perfettamente equivalente, indicando, quale criterio generale di gestione, l'alternanza settimanale distinguendo due giorni con un genitore, tre giorni con l'altro, due giorni nuovamente con il primo (con conseguente rotazione dei fine settimana); in caso di trasferte lavorative resterà con l'altro genitore in via esclusiva, ma Per_1 sempre nell'ottica dell'affido condiviso;
stesso criterio sarà adoperato ove i coniugi per motivi lavorativi o di altra natura, dovessero essere impossibilitati a trascorrere il proprio tempo con il figlio, consentendosi l'ausilio dei nonni in sostituzione del genitore solo in via subordinata e in caso di assenza di altre soluzioni.
pag. 2 di 6 4. Durante le vacanze natalizie i genitori terranno il figlio ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il figlio trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
infine, per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Entrambi i ricorrenti rinunciano al mantenimento personale, l'uno a carico dell'altro, essendo economicamente indipendenti.
6. Ciascun genitore, per il periodo in cui vivrà con il figlio, dovrà provvedere in via diretta al suo mantenimento ordinario, pur obbligandosi, il marito, visto il suo attuale maggior reddito, a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento di , la somma Per_1 mensile di € 100,00
7. Le spese straordinarie faranno carico al padre nella misura del 60%
8. Per la regolamentazione delle modalità di mantenimento e la individuazione delle spese ordinarie e straordinarie che saranno sostenute per il figlio, fermo quanto sopra indicato ai punti 6. e 7., i ricorrenti fanno riferimento e condividono espressamente le Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale
9. I ricorrenti prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio, impegnandosi a sottoscrivere, qualora necessario, i relativi moduli”.
L'udienza del 02/04/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 10/04/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
22/05/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la pag. 3 di 6 separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in Lerici (SP) in data 31/05/2008 e trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune di Lerici (SP) dell'anno 2008, al n. 13, parte II, serie C, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. gli ex coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del vicendevole rispetto, sia della persona che delle abitudini di vita di ognuno e sempre nel maggiore interesse del figlio;
pag. 4 di 6 2. , di anni quattordici, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne Per_1
esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario, pur mantenendo la residenza con la madre, a La Spezia, fermo restando il duplice domicilio. Resta inteso tra le parti che l'eventuale trasferimento del minore in altra città diversa da La Spezia dovrà essere previamente concordato dai genitori, tenuto conto dell'interesse del figlio e del dovere, in via di principio, di non allontanarlo dall'altra figura genitoriale.
3. La gestione del minore sarà pertanto suddivisa in modo perfettamente equivalente, indicando, quale criterio generale di gestione, l'alternanza settimanale distinguendo due giorni con un genitore, tre giorni con l'altro, due giorni nuovamente con il primo (con conseguente rotazione dei fine settimana); in caso di trasferte lavorative resterà con l'altro genitore in via esclusiva, ma Per_1 sempre nell'ottica dell'affido condiviso;
stesso criterio sarà adoperato ove i coniugi per motivi lavorativi o di altra natura, dovessero essere impossibilitati a trascorrere il proprio tempo con il figlio, consentendosi l'ausilio dei nonni in sostituzione del genitore solo in via subordinata e in caso di assenza di altre soluzioni.
4. Durante le vacanze natalizie i genitori terranno il figlio ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il figlio trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
infine, per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Entrambi i ricorrenti rinunciano al mantenimento personale, l'uno a carico dell'altro, essendo economicamente indipendenti.
6. Ciascun genitore, per il periodo in cui vivrà con il figlio, dovrà provvedere in via diretta al suo mantenimento ordinario, pur obbligandosi, il marito, visto il suo attuale maggior reddito, a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento di , la somma Per_1 mensile di € 100,00
7. Le spese straordinarie faranno carico al padre nella misura del 60%
8. Per la regolamentazione delle modalità di mantenimento e la individuazione delle spese ordinarie e straordinarie che saranno sostenute per il figlio, fermo quanto sopra indicato ai punti 6. e 7., i ricorrenti fanno riferimento e condividono espressamente le Linee guida di data 13.12.2018 in vigore presso questo Tribunale
9. I ricorrenti prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio, impegnandosi a sottoscrivere, qualora necessario, i relativi moduli”.
pag. 5 di 6 Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6