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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9005 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 04/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15976/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
GE ES come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
[...] rapp.to e difeso dall'Avv. PETRILLO CONCETTA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/07/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 2002 ad oggi, senza soluzione di continuità, con mansione di coltivatore diretto nella propria azienda agricola, svolgendo le mansioni ivi indicate;
di aver sempre eseguito personalmente tutti i lavori manuali necessari per la coltivazione del fondo per oltre 200 gg. all'anno; che a causa della movimentazione manuale di carichi, azioni di traino, spinta e trasporto in piano nonché assunzione e mantenimento di posture incongrue a carico di vari distretti articolari del corpo, che hanno comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue, sollevamento di pesi oltre i 20 Kg. hanno determinato la lesione della cuffia dei rotatori della spalla dx,, con riduzione del tono muscolare e deficit funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari.; che era ed è tutt'oggi affetto da "(deficit funzionale del rachide lombare) è caratterizzata da aree degenerative e fenomeni disidratativi a carico dei dischi da D12 a S1." e, per tali motivi, ritenendo la patologia di cui risulta essere affetto di origine professionale, presentava all' domanda di CP_1 riconoscimento della malattia professionale in data 27.06.2023; che l'istituto respingeva tale domanda e, di aver pertanto, proposto opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65 senza alcun esito. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1-accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 13%;
2-per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno biologico a CP_1 mezzo della liquidazione della prestazione in capitale, nella misura ritenuta dalla CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3-condannare l' convenuto al pagamento delle spese diritti ed CP_1 onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l , che concludeva per il rigetto CP_1 della domanda, in quanto prescritta, nonché infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Quindi, all'udienza odierna, la causa veniva decisa. Il ricorso va respinto. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
Ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 1124/65, la prescrizione estintiva del diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative è di tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla data della manifestazione della malattia professionale. Tuttavia, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, “deve ritenersi che ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . CP_1
Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (cfr. Cass. n. 11928 del 07/05/2019). Applicando tali principi e tenuto conto che nella fattispecie il provvedimento di definizione della pratica in sede amministrativa è del 11.04.2024, la prescrizione non è maturata. Tanto premesso, in materia di malattia professionale, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudicante: “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Venendo al merito, questo Giudice ha disposto CTU medico legale al fine di accertare se la patologia contratta dal ricorrente fosse ricollegabile causalmente o concausalmente alle mansioni lavorative svolte. Per costante orientamento della Suprema Corte: “la eziologia professionale della patologia deve essere riconosciuta ove la stessa venga accertata in grado di
“ragionevole certezza”, nel senso che “esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante o ragionevole grado di probabilità” (Cass. n. 19047/2006). Il CTU dott. dopo aver esaminato la Per_1 documentazione medica in atti, rilevava che: “La storia lavorativa dell'assicurato è quella di Parte_1 addetto a opere manuali in ambito agricolo quale coltivatore diretto Per quanto attiene, invece, l'aspetto clinico l'esaminato ha fatto riferimento a patologia del rachide che risulta documentata in maniera del tutto frammentaria da una sola relazione di esame per imaging (una tomografia a RM del rachide lombare datata 29 marzo 2023) e null'altro. L'esame clinico ha escluso limitazioni funzionali degne di nota in assenza di deficit a carico degli arti superiori e inferiori e con escursioni appena ridotte in assenza di turbe della sensibilità periferica superficiale e profonda, non alterazioni dei riflessi osteo-tendinei, manovra di Lasegué riferita positiva bilateralmente a circa 70° in soggetto con obesità di I grado in fase intermedia del livello per i.m.c. di circa 32,6Kg/m2. Sulla base dell'esame clinico e dalla valutazione della documentazione medica esaminata è possibile indicare che l'assicurato Parte_1
è allo stato portatore di - Quadro artrosico
[...] al rachide lombare con stenosi del canale vertebrale nel tratto L3-S1 con iniziali protrusioni discali senza obiettivabili e/o documentate turbe funzionali, trofiche e/o sensitive degne di nota. Si ricorda che nel caso di cui si tratta, l'unico attestato sanitario è l'indagine per imaging (Risonanza Magnetica) che pone l'accento sulla “severa stenosi del canale rachideo nel tratto L3-S1 cui concomitano un quadro discoartrosico cronico. L'esaminato è una persona in franco sovrappeso (obesità di I grado) condizione di per sé del tutto idonea a ingenerare il quadro discoartrosico così come documentato;
ma, il danno anatomico più rilevante è la severa stenosi del canale vertebrale in un tratto alquanto ampio L3-S1 che, in alcun modo può essere ascritta a fatti di lavoro essendo, una condizione correlata ai fenomeni di invecchiamento del segmento rachideo oppure a noxe genetiche/malformative o anche a fenomeni artritici distrettuali. In sintesi: condizioni tutte di indole medica e non ascrivibili - neppure con meccanismo concausale - ad attività lavorativa. CONCLUSIONI Concludo la presente relazione di consulenza tecnica medico-legale, rispondendo nei seguenti termini ai quesiti. I. L'assicurato , che ha svolto Parte_1 attività quale “coltivatore diretto/col.mezz” (Cfr estratto contributivo allo stato presenta quadro di iniziali CP_2 protrusioni discali a livello del rachide lombare con stenosi del canale vertebrale di entità “severa” nel tratto L3- S1 individuabile all'esame RMN (tomografia a Risonanza Magnetica) unica indagine clinico-diagnostica disponibile. Detta alterazione anatomo-patologica non si associa a fenomenologia irritativa radicolare ovvero non sono obiettivabili segni clinici di danno compressivo nervoso distrettuale. In sintesi, la patologia del distretto lombare è inquadrabile quale: - Iniziali protrusioni discali nel segmento lombare del rachide in portatore di stenosi severa del canale vertebrale (L3-S1) senza obiettivabili e/o documentata turbe funzionali, trofiche e/o sensitive degne di nota. E' il caso di ricordare che in tema di malattie a genesi multifattoriale – come lo sono le malattie muscolo- scheletriche - ancora più rigorosa deve essere la condotta tecnico-valutativa dal momento che va serenamente riconosciuta una non trascurabile difficoltà nella determinazione del nesso causale tra patologia lamentata ed attività lavorativa. Ciò ben si comprende se si considera che dopo i 50 anni l'85-95% delle persone ha segni di degenerazione discale. II. La malattia – sulla base dei documenti medici esaminati - è clinicamente documentata nel corso dell'anno 2023 (cfr. esame per imaging versato in atti) in assenza di specifici percorsi diagnostici e clinico-trattamentali. Condizione da ritenere stabile senza evidenti fenomeni irritativi radicolari fino all'epoca della presente indagine medico-legale. III. L'espressione nosologica sopra delineata che si caratterizza per “severa” stenosi del canale vertebrale con associato quadro disco-artrosico in soggetto con obesità di I grado non è ascrivibile neppure con meccanismo concausale alla dichiarata attività lavorativa di operatore nel settore agricolo trattandosi di due aspetti patologici distinti – la stenosi canalare severa che trova riferimenti etiopatogenetici in condizioni personali tra cui prevalentemente i fenomeni legati all'invecchiamento o condizioni congenite;
ovvero fatti extralavorativi – il quadro discoartrosico senza fenomeni irritativi periferici è ampiamento compatibile con lo stato di evidente sovrappeso (obesità di I grado in fase intermedia per i.m.c. intorno a 32,6Kg/m2). Si ricorda che i fenomeni degenerativi discali sono da decenni osservati epidemiologicamente in ampi strati della popolazione senza rischio di lavoro. Basterà ricordare un lavoro di (1968) che esaminò 4235 preparati di Per_2 vertebre toraciche e lombari e trovò un aumento della frequenza degli spondilofiti con l'età (cfr. Trattato di Ortopedia. Piccin Editore 2001, Vol. V, parte II, 1.134) Lo studio acclarò che già all'età di 49 anni il 49% delle donne e l'80% degli uomini mostrano al rachide segni di spondilosi deformante...". Se poi teniamo in debito conto che l'assicurato in esame è persona in franco sovrappeso (obesità di I grado) l'età in cui è stata fatta la diagnosi ed il noto rapporto obesità/danno degenerativo rachideo risultano adeguati e specificamente avulsi dal contesto lavorativo (riferimento bibliografico: NG F. e Coll.
“Aging and age related stresses: a senescence mechanism of intervertebral disc degeneration” in Osteartritis and Cartilagine 2016). Si conferma pertanto la stima dell'Ente assicuratore che respingeva la domanda. Tanto quanto di competenza medico-legale, in scienza e coscienza sulla base dei documenti medici esaminati e dell'obiettività clinica raccolta con l'esame clinico-funzionale.”. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. A parere del giudicante tali conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili. Ciò in quanto, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto, non è possibile addivenire alla soluzione della natura professionale della malattia. In conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata. Circa il regime delle spese processuali, la produzione di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, sottoscritta dalla parte, impone di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite. Le Spese di c.t.u. sono liquidate in separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite, spese di ctu a carico dell' e liquidate in CP_1 separato decreto.
Così deciso in data 04/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 04/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15976/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
GE ES come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
[...] rapp.to e difeso dall'Avv. PETRILLO CONCETTA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/07/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 2002 ad oggi, senza soluzione di continuità, con mansione di coltivatore diretto nella propria azienda agricola, svolgendo le mansioni ivi indicate;
di aver sempre eseguito personalmente tutti i lavori manuali necessari per la coltivazione del fondo per oltre 200 gg. all'anno; che a causa della movimentazione manuale di carichi, azioni di traino, spinta e trasporto in piano nonché assunzione e mantenimento di posture incongrue a carico di vari distretti articolari del corpo, che hanno comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue, sollevamento di pesi oltre i 20 Kg. hanno determinato la lesione della cuffia dei rotatori della spalla dx,, con riduzione del tono muscolare e deficit funzionale di circa 1/3 dei movimenti articolari.; che era ed è tutt'oggi affetto da "(deficit funzionale del rachide lombare) è caratterizzata da aree degenerative e fenomeni disidratativi a carico dei dischi da D12 a S1." e, per tali motivi, ritenendo la patologia di cui risulta essere affetto di origine professionale, presentava all' domanda di CP_1 riconoscimento della malattia professionale in data 27.06.2023; che l'istituto respingeva tale domanda e, di aver pertanto, proposto opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65 senza alcun esito. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1-accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 13%;
2-per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno biologico a CP_1 mezzo della liquidazione della prestazione in capitale, nella misura ritenuta dalla CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3-condannare l' convenuto al pagamento delle spese diritti ed CP_1 onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l , che concludeva per il rigetto CP_1 della domanda, in quanto prescritta, nonché infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Quindi, all'udienza odierna, la causa veniva decisa. Il ricorso va respinto. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
Ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 1124/65, la prescrizione estintiva del diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative è di tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla data della manifestazione della malattia professionale. Tuttavia, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, “deve ritenersi che ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . CP_1
Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (cfr. Cass. n. 11928 del 07/05/2019). Applicando tali principi e tenuto conto che nella fattispecie il provvedimento di definizione della pratica in sede amministrativa è del 11.04.2024, la prescrizione non è maturata. Tanto premesso, in materia di malattia professionale, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudicante: “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Venendo al merito, questo Giudice ha disposto CTU medico legale al fine di accertare se la patologia contratta dal ricorrente fosse ricollegabile causalmente o concausalmente alle mansioni lavorative svolte. Per costante orientamento della Suprema Corte: “la eziologia professionale della patologia deve essere riconosciuta ove la stessa venga accertata in grado di
“ragionevole certezza”, nel senso che “esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante o ragionevole grado di probabilità” (Cass. n. 19047/2006). Il CTU dott. dopo aver esaminato la Per_1 documentazione medica in atti, rilevava che: “La storia lavorativa dell'assicurato è quella di Parte_1 addetto a opere manuali in ambito agricolo quale coltivatore diretto Per quanto attiene, invece, l'aspetto clinico l'esaminato ha fatto riferimento a patologia del rachide che risulta documentata in maniera del tutto frammentaria da una sola relazione di esame per imaging (una tomografia a RM del rachide lombare datata 29 marzo 2023) e null'altro. L'esame clinico ha escluso limitazioni funzionali degne di nota in assenza di deficit a carico degli arti superiori e inferiori e con escursioni appena ridotte in assenza di turbe della sensibilità periferica superficiale e profonda, non alterazioni dei riflessi osteo-tendinei, manovra di Lasegué riferita positiva bilateralmente a circa 70° in soggetto con obesità di I grado in fase intermedia del livello per i.m.c. di circa 32,6Kg/m2. Sulla base dell'esame clinico e dalla valutazione della documentazione medica esaminata è possibile indicare che l'assicurato Parte_1
è allo stato portatore di - Quadro artrosico
[...] al rachide lombare con stenosi del canale vertebrale nel tratto L3-S1 con iniziali protrusioni discali senza obiettivabili e/o documentate turbe funzionali, trofiche e/o sensitive degne di nota. Si ricorda che nel caso di cui si tratta, l'unico attestato sanitario è l'indagine per imaging (Risonanza Magnetica) che pone l'accento sulla “severa stenosi del canale rachideo nel tratto L3-S1 cui concomitano un quadro discoartrosico cronico. L'esaminato è una persona in franco sovrappeso (obesità di I grado) condizione di per sé del tutto idonea a ingenerare il quadro discoartrosico così come documentato;
ma, il danno anatomico più rilevante è la severa stenosi del canale vertebrale in un tratto alquanto ampio L3-S1 che, in alcun modo può essere ascritta a fatti di lavoro essendo, una condizione correlata ai fenomeni di invecchiamento del segmento rachideo oppure a noxe genetiche/malformative o anche a fenomeni artritici distrettuali. In sintesi: condizioni tutte di indole medica e non ascrivibili - neppure con meccanismo concausale - ad attività lavorativa. CONCLUSIONI Concludo la presente relazione di consulenza tecnica medico-legale, rispondendo nei seguenti termini ai quesiti. I. L'assicurato , che ha svolto Parte_1 attività quale “coltivatore diretto/col.mezz” (Cfr estratto contributivo allo stato presenta quadro di iniziali CP_2 protrusioni discali a livello del rachide lombare con stenosi del canale vertebrale di entità “severa” nel tratto L3- S1 individuabile all'esame RMN (tomografia a Risonanza Magnetica) unica indagine clinico-diagnostica disponibile. Detta alterazione anatomo-patologica non si associa a fenomenologia irritativa radicolare ovvero non sono obiettivabili segni clinici di danno compressivo nervoso distrettuale. In sintesi, la patologia del distretto lombare è inquadrabile quale: - Iniziali protrusioni discali nel segmento lombare del rachide in portatore di stenosi severa del canale vertebrale (L3-S1) senza obiettivabili e/o documentata turbe funzionali, trofiche e/o sensitive degne di nota. E' il caso di ricordare che in tema di malattie a genesi multifattoriale – come lo sono le malattie muscolo- scheletriche - ancora più rigorosa deve essere la condotta tecnico-valutativa dal momento che va serenamente riconosciuta una non trascurabile difficoltà nella determinazione del nesso causale tra patologia lamentata ed attività lavorativa. Ciò ben si comprende se si considera che dopo i 50 anni l'85-95% delle persone ha segni di degenerazione discale. II. La malattia – sulla base dei documenti medici esaminati - è clinicamente documentata nel corso dell'anno 2023 (cfr. esame per imaging versato in atti) in assenza di specifici percorsi diagnostici e clinico-trattamentali. Condizione da ritenere stabile senza evidenti fenomeni irritativi radicolari fino all'epoca della presente indagine medico-legale. III. L'espressione nosologica sopra delineata che si caratterizza per “severa” stenosi del canale vertebrale con associato quadro disco-artrosico in soggetto con obesità di I grado non è ascrivibile neppure con meccanismo concausale alla dichiarata attività lavorativa di operatore nel settore agricolo trattandosi di due aspetti patologici distinti – la stenosi canalare severa che trova riferimenti etiopatogenetici in condizioni personali tra cui prevalentemente i fenomeni legati all'invecchiamento o condizioni congenite;
ovvero fatti extralavorativi – il quadro discoartrosico senza fenomeni irritativi periferici è ampiamento compatibile con lo stato di evidente sovrappeso (obesità di I grado in fase intermedia per i.m.c. intorno a 32,6Kg/m2). Si ricorda che i fenomeni degenerativi discali sono da decenni osservati epidemiologicamente in ampi strati della popolazione senza rischio di lavoro. Basterà ricordare un lavoro di (1968) che esaminò 4235 preparati di Per_2 vertebre toraciche e lombari e trovò un aumento della frequenza degli spondilofiti con l'età (cfr. Trattato di Ortopedia. Piccin Editore 2001, Vol. V, parte II, 1.134) Lo studio acclarò che già all'età di 49 anni il 49% delle donne e l'80% degli uomini mostrano al rachide segni di spondilosi deformante...". Se poi teniamo in debito conto che l'assicurato in esame è persona in franco sovrappeso (obesità di I grado) l'età in cui è stata fatta la diagnosi ed il noto rapporto obesità/danno degenerativo rachideo risultano adeguati e specificamente avulsi dal contesto lavorativo (riferimento bibliografico: NG F. e Coll.
“Aging and age related stresses: a senescence mechanism of intervertebral disc degeneration” in Osteartritis and Cartilagine 2016). Si conferma pertanto la stima dell'Ente assicuratore che respingeva la domanda. Tanto quanto di competenza medico-legale, in scienza e coscienza sulla base dei documenti medici esaminati e dell'obiettività clinica raccolta con l'esame clinico-funzionale.”. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. A parere del giudicante tali conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili. Ciò in quanto, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto, non è possibile addivenire alla soluzione della natura professionale della malattia. In conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata. Circa il regime delle spese processuali, la produzione di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, sottoscritta dalla parte, impone di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite. Le Spese di c.t.u. sono liquidate in separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite, spese di ctu a carico dell' e liquidate in CP_1 separato decreto.
Così deciso in data 04/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori