Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4044 R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione compensi al difensore di Difensore di Ufficio nel
Processo Penale---
TRA
Avv. , rapp.to e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 il suo studio in Boscotrecase (Na) al corso Umberto I n. 142;
-ricorrente-
e
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli, Via Armando Diaz n. 11, resistente contumace;
-convenuto-
Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24/09/2024, l'avv. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal
[...]
Giudice Onorario presso il Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Procolo Ascolese, emesso in data 13/9/2024, notificato in data 19/9/2024, nell'ambito del procedimento penale n.
612/2023 R.G. TRIB. e n. 3075/2022 R.G.N.R. con il quale gli veniva liquidata la somma di
€ 200,00 (duecento,00), oltre all'aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, all'I.V.A. e alla
Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Esponeva di avere prestato la propria opera professionale quale difensore d'ufficio in favore di , imputato nel procedimento penale n. 3075/2022 R.G.N.R. – n. Parte_2
1
612/2023 R.G. TRIB., definito con la sentenza n. 1860/2023 e, in particolare, di aver svolto la propria attività difensiva nell'udienza del 24.07.2023.
Conclusosi il processo, deduceva di aver tentato di recuperare il credito professionale: a tal fine, inviava in data 2/08/2023 a , a mezzo raccomandata AR, la richiesta Parte_2 di pagamento e la messa in mora per le proprie spettanze;
rilevatosi infruttuoso il tentativo di recupero, l'avv. proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi a Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata (R.G. 107/2024) e otteneva il provvedimento monitorio esecutivo n. 103/2023 emesso il 08.01.2024 dalla dott. Franca Lettieri, ritualmente notificato;
infine, veniva effettuato dall' di Torre Annunziata Controparte_2 un tentativo di pignoramento mobiliare risultato vano (come da verbale del 16.04.2024).
Successivamente, presentava istanza per la liquidazione secondo i parametri indicati nel
Protocollo di intesa per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, sottoscritto in data
29.11.2022 dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, dal Presidente della Camera
Penale di Torre Annunziata, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre
Annunziata, richiedendo per il proprio compenso l'importo totale di € 1.588,81
(comprensivo del 15% di spese e C.P.A.).
Con l'impugnato decreto di liquidazione dell'onorario, il G.O. presso il Tribunale di Torre
Annunziata, Dott. Procolo Ascolese, liquidava al ricorrente in relazione all'attività professionale svolta, la somma di € 200,00 oltre 15%, I.V.A. e C.P.A.
Il ricorrente eccepiva quindi che nell'effettuare il calcolo delle spettanze liquidate nel
Decreto impugnato, il Giudice non aveva fatto riferimento a nessun protocollo d'intesa né alla nota spese allegata all'istanza di liquidazione, non motivando le ragioni per le quali si fosse discostato dalla quantificazione ivi riportata, in quanto la somma liquidata era nettamente inferiore rispetto ai parametri indicati nel Protocollo e a quelli previsti per le fattispecie analoghe dal DM 55/2014 in ragione dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale.
Chiedeva quindi la riforma del decreto impugnato con conseguente liquidazione in favore del ricorrente del compenso calcolato secondo la direttiva del Protocollo d'Intesa del
29.11.2022 nei valori previsti dalla " " nella misura di € 1.008,00 oltre Parte_3 aumento del 15% ed € 362,00 per l'attività svolta per il recupero del credito oltre spese documentate e quelle del presente giudizio per un totale complessivo di € 1.588,81
(comprensivo del 15% di spese e C.P.A.).
2 R.G.A.C. n. 4044/2024
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1 passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Acquisita quindi documentazione varia e sulle conclusioni del ricorrente la causa veniva assegnata sentenza.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento, ed il calcolo dei compensi spettanti all'avv. Pt_1 va rivisto alla luce di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa su menzionato.
La documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente testimonia che, oltre alla dell'attività difensiva prestata per nel processo che lo vedeva imputato, il ricorrente Parte_2 avv. , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del menzionato Protocollo (a sua volta Pt_1 rispettoso della normativa di riferimento) abbia esperito ogni mezzo idoneo al recupero anche coattivo del proprio credito.
Sono presenti, infatti, nella documentazione esibita in giudizio, oltre al verbale di udienza del 24.07.2023, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento penale n. 612/2023 R.G.
TRIB. e n. 3075/2022 R.G.N.R., la raccomandata AR, del 02.08.2023 indirizzata a Parte_2
contenente la richiesta di pagamento e la messa in mora per le spettanze del
[...] difensore, quantificate nella somma complessiva di euro 2.149,21.
Risulta anche effettuato il tentativo del recupero delle suddette somme attraverso la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi all'Ufficio Del Giudice di
Pace di Torre Annunziata (R.G. 107/2024) ed otteneva il provvedimento monitorio esecutivo n. 103/2023 emesso il 08.01.2024 dalla dott. Franca Lettieri, ritualmente notificato a in data 19.01.2024, con successiva notifica dell'atto di precetto del Parte_2
25.03.2024.
Iniziata la fase esecutiva con il successivo pignoramento mobiliare (verbale del 16.04.2024 ), risultato infruttuoso, il ricorrente il 09/05/2024 con n. Protocollo IW4410499 presentava istanza al GM del Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio, chiedendone la liquidazione secondo i parametri indicati nel nuovo protocollo d'intesa sottoscritto il 29.11.2022 dai Presidenti del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Non osta alla presentazione della suddetta istanza quanto previsto dall'art. 4 del suddetto
Protocollo d'Intesa che stabilisce, per l'avvocato che abbia dichiarato di aderire al protocollo
3 R.G.A.C. n. 4044/2024
in sede di richiesta di liquidazione, la rinuncia preventiva all'opposizione al decreto di pagamento.
Nel caso di specie, infatti, la liquidazione operata dal giudice nel decreto di pagamento impugnato, non può dirsi totalmente conforme per voci ed importi ai valori concordati.
Dalla lettura del Decreto di Liquidazione, non risulta che nel calcolo degli importi da corrispondere all'avv. si sia tenuto conto dei parametri stabiliti nel Protocollo d'Intesa Pt_1 del 29.11.2022, in vigore al momento del deposito dell'istanza di liquidazione avvenuto il
09/05/2024.
In particolare, manca nel suddetto computo la voce prevista dall'art. 9 del Protocollo relativa alla liquidazione forfettaria per l'attività svolta per il recupero crediti svolta innanzi al
Giudice Onorario di Pace ed alla successiva fase esecutiva.
Risulta dunque applicabile, per la liquidazione dei compensi professionali in oggetto,
l'ipotesi di liquidazione BASE F della tabella standardizzata per il Tribunale Monocratico contenuta nel Protocollo d'Intesa in parola alla cui stregua vanno liquidate le fasi di studio, istruttoria e decisionale.
La stessa appare infatti rispettosa dei parametri normativi previsti per le liquidazioni che invece il provvedimento in questione appare avere pretermesso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(tenuto conto della minima attività espletata e della sostanziale mancanza di contestazioni dal resistente che ha preferito rimanere contumace). CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR n.115/2002 e art. 15 D.Lgs 150/2011 presentato dall'avv.
, nei confronti del in persona del Ministro p.t., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- accoglie il ricorso;
- in riforma del decreto di liquidazione emesso in data 13/9/2024 nell'ambito del procedimento penale n. 612/2023 R.G. TRIB. e n. 3075/2022 R.G.N.R., ex art.170 DPR
n.115/2002 e art. 15 D. Lgs 150/2011 liquida in favore del ricorrente avv. Parte_1
le somme di € 1.008,00 per onorari;
€ 362,00 quale liquidazione forfettaria per
[...]
l'attività di recupero credito, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute;
4 R.G.A.C. n. 4044/2024
- condanna il in persona del p.t. al pagamento delle Controparte_1 CP_3 spese di lite in favore dell'avv. che si quantificano in € 500,00 oltre Parte_1 accessori di legge.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 22.5.2025
IL GIUDICE
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