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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
VG N. 18375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IB NZ
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel.
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di volontaria giurisdizione iscritta al n. 18375/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il 06/12/ 1971, residente a [...]
(FI) in via Aldo Moro n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Irma Tiribilli
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] residente in [...]C.F._2
Villaggio Orlando, 31, Loc. Campo Tizzoro, San Marcello Piteglio (PT), rappresentato e difeso dall'
Avv. Fulvia Boni
RICORRENTI
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del P.M. (visto del 07.11.2025)
Posta in decisione sulle CONCLUSIONI di cui al ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025 con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di prevedere che: “Affidamento. nata il 30 Persona_1 maggio 2012, a Bagno a Ripoli, Firenze, sarà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente e residenza presso la casa materna in via Aldo Moro, 5, Scandicci, Firenze. Frequentazione padre/figlia. I) Regime ordinario: Il padre potrà trascorrere con la figlia, a settimane alterne, dalle ore 18.30 del venerdì pomeriggio alle ore 19.30 della domenica sera. Il padre provvederà a prelevare pagina 1 di 3 e riaccompagnare personalmente la figlia presso l'abitazione materna. II) Periodo natalizio di sospensione dall'attività scolastica. La figlia trascorrerà, con la madre e con il padre, ad anni alterni i due periodi: primo periodo: dalla mattina del primo giorno di sospensione dall'attività scolastica alle ore 10.00 del 30 dicembre;
secondo periodo: dalle ore 10.00 del 30 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica. Il padre provvederà a prelevare e riaccompagnare la figlia presso la casa materna. Per il periodo natalizio 2025 trascorrerà con la madre dalla mattina del primo giorno di Per_1 sospensione dall'attività scolastica alle ore 10.00 del 30 dicembre. III) Periodo pasquale di sospensione dall'attività scolastica. La figlia trascorrerà con la madre e con il padre ad anni alterni i due periodi: primo periodo: dall'uscita di scuola del giorno che precede la sospensione dell'attività scolastica alle ore 21.00 del Sabato Santo;
secondo periodo: dalle ore 21.00 del Sabato Santo alla ripresa dell'attività scolastica. IV) Periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica. La figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro il giorno 1 aprile di ciascun anno. Il signor concorderà con la signora ulteriori incontri con la figlia nel CP_1 Pt_1 rispetto degli impegni di quest'ultima e dei genitori. Contributo mantenimento ordinario. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo mensile per il mantenimento Controparte_1 Pt_1 di euro 320,00 (trecentoventi) entro il giorno 10 di ogni mese. Spese straordinarie I signori Per_1
e sosteranno le seguenti spese straordinarie, in favore di al 50% ciascuno. Pt_1 CP_1 Per_1
Ricarica telefonica del cellulare a disposizione di Abbonamento mezzi pubblici o, ove più Per_1 conveniente i carnet. Visite mediche quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - oculistiche, dentistiche, dermatologiche e ginecologiche ove non coperte dall'assicurazione, prevista in favore della signora dalla società Findomestic Banca BNP Paripas s.p.a.; importo della franchigia ove Pt_1 prevista dalla assicurazione della signora Gite scolastiche Sportive comprese abbigliamento, Pt_1 attrezzature e gite. Libri di testo anche universitari. Il signor contribuirà nella misura di 1/3 CP_1 al pagamento delle tasse universitarie nel caso in cui voglia frequentare una università Per_1 italiana. Il signor metterà a disposizione della signora gli importi di cui sopra entro tre CP_1 Pt_1 giorni dalla richiesta. Ove non espressamente previsto, in punto di spese straordinarie, si fa riferimento all'allegato protocollo (doc. n.3) Assegno unico L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Parte_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Le Parti hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata Persona_1 il 30/05/2012 in Bagno a Ripoli (FI) dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti e ad oggi pagina 2 di 3 cessata;
le parti hanno, quindi, chiesto al Tribunale il recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate, rinunziando alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritino accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore
Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese di lite.
Manca alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IB NZ
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel.
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di volontaria giurisdizione iscritta al n. 18375/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il 06/12/ 1971, residente a [...]
(FI) in via Aldo Moro n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Irma Tiribilli
e
(c.f. ) nato a [...] il [...] residente in [...]C.F._2
Villaggio Orlando, 31, Loc. Campo Tizzoro, San Marcello Piteglio (PT), rappresentato e difeso dall'
Avv. Fulvia Boni
RICORRENTI
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del P.M. (visto del 07.11.2025)
Posta in decisione sulle CONCLUSIONI di cui al ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025 con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di prevedere che: “Affidamento. nata il 30 Persona_1 maggio 2012, a Bagno a Ripoli, Firenze, sarà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente e residenza presso la casa materna in via Aldo Moro, 5, Scandicci, Firenze. Frequentazione padre/figlia. I) Regime ordinario: Il padre potrà trascorrere con la figlia, a settimane alterne, dalle ore 18.30 del venerdì pomeriggio alle ore 19.30 della domenica sera. Il padre provvederà a prelevare pagina 1 di 3 e riaccompagnare personalmente la figlia presso l'abitazione materna. II) Periodo natalizio di sospensione dall'attività scolastica. La figlia trascorrerà, con la madre e con il padre, ad anni alterni i due periodi: primo periodo: dalla mattina del primo giorno di sospensione dall'attività scolastica alle ore 10.00 del 30 dicembre;
secondo periodo: dalle ore 10.00 del 30 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica. Il padre provvederà a prelevare e riaccompagnare la figlia presso la casa materna. Per il periodo natalizio 2025 trascorrerà con la madre dalla mattina del primo giorno di Per_1 sospensione dall'attività scolastica alle ore 10.00 del 30 dicembre. III) Periodo pasquale di sospensione dall'attività scolastica. La figlia trascorrerà con la madre e con il padre ad anni alterni i due periodi: primo periodo: dall'uscita di scuola del giorno che precede la sospensione dell'attività scolastica alle ore 21.00 del Sabato Santo;
secondo periodo: dalle ore 21.00 del Sabato Santo alla ripresa dell'attività scolastica. IV) Periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica. La figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro il giorno 1 aprile di ciascun anno. Il signor concorderà con la signora ulteriori incontri con la figlia nel CP_1 Pt_1 rispetto degli impegni di quest'ultima e dei genitori. Contributo mantenimento ordinario. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo mensile per il mantenimento Controparte_1 Pt_1 di euro 320,00 (trecentoventi) entro il giorno 10 di ogni mese. Spese straordinarie I signori Per_1
e sosteranno le seguenti spese straordinarie, in favore di al 50% ciascuno. Pt_1 CP_1 Per_1
Ricarica telefonica del cellulare a disposizione di Abbonamento mezzi pubblici o, ove più Per_1 conveniente i carnet. Visite mediche quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - oculistiche, dentistiche, dermatologiche e ginecologiche ove non coperte dall'assicurazione, prevista in favore della signora dalla società Findomestic Banca BNP Paripas s.p.a.; importo della franchigia ove Pt_1 prevista dalla assicurazione della signora Gite scolastiche Sportive comprese abbigliamento, Pt_1 attrezzature e gite. Libri di testo anche universitari. Il signor contribuirà nella misura di 1/3 CP_1 al pagamento delle tasse universitarie nel caso in cui voglia frequentare una università Per_1 italiana. Il signor metterà a disposizione della signora gli importi di cui sopra entro tre CP_1 Pt_1 giorni dalla richiesta. Ove non espressamente previsto, in punto di spese straordinarie, si fa riferimento all'allegato protocollo (doc. n.3) Assegno unico L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora Parte_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Le Parti hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata Persona_1 il 30/05/2012 in Bagno a Ripoli (FI) dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti e ad oggi pagina 2 di 3 cessata;
le parti hanno, quindi, chiesto al Tribunale il recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate, rinunziando alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritino accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore
Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese di lite.
Manca alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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