Sentenza 20 ottobre 2021
Accoglimento
Sentenza 8 giugno 2022
Parere interlocutorio 12 luglio 2022
Parere definitivo 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/10/2021, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2021
N. 01246/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021, proposto da
NI ND S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
nei confronti
Dhi S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto di parziale rifiuto di accesso agli atti, conosciuta in data 31 maggio 2021, in seguito all'istanza presentata in data 2 aprile 2021;
- della determinazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto di parziale rifiuto di accesso agli atti del 29 giugno 2021, prot. n. 58733/U, con la quale l'Amministrazione intimata ha ribadito il proprio diniego d'accesso al modello numerico di ricostruzione del deflusso delle acque sotterranee da essa stessa predisposto;
nonché́ per l'accertamento
del diritto della ricorrente di accedere integralmente a tutti i documenti richiesti e per il conseguente ordine all'Agenzia Regionale di esibire i documenti, con facoltà̀ della ricorrente di estrarne copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società NI ND spa ha impugnato il diniego parziale opposto da ARPAV all’istanza di accesso avanzata dall’interessata in riferimento a tutti gli atti e i documenti nella disponibilità dell’odierna resistente relativi al sito della Miteni S.p.A. in località Colombara di Trissino e alle condizioni ambientali dell’area circostante: la società ha, in particolare, dedotto che ARPAV avrebbe rifiutato l’ostensione del modello matematico di trasporto dell’acquifero, con la motivazione che esso consisterebbe in « uno strumento predittivo per propagazione dei PFAS nelle acque sotterranee” .
La ricorrente ha dedotto che l’istanza di accesso in oggetto ha tratto spunto dal fatto che con provvedimento del 5 ottobre 2020, prot. n. 41448, la Provincia di Vicenza individuava la ricorrente tra i responsabili della potenziale contaminazione di un sito produttivo ubicato presso il Comune di Trissino (lo ‘stabilimento ex Miteni’), quale successore a titolo universale del soggetto in precedenza titolare dello stabilimento (la Miteni S.p.A.).
L’NI ND, dunque, ha avanzato richiesta di accesso ai documenti amministrativi indicati ai sensi della legge n. 241/1990, evidenziando l’esigenza di « tutelare efficacemente i propri diritti e interessi » nell’ambito tanto del giudizio pendente dinanzi a questo TAR avente ad oggetto l’annullamento degli atti con cui la Provincia di Vicenza l’avrebbe individuata come ulteriore responsabile della contaminazione del sito, quanto nell’ambito del procedimento di bonifica; la ricorrente, inoltre, ha proposto l’istanza di ostensione anche come accesso ambientale. Con specifico riferimento alla richiesta di ostensione del modello numerico di trasporto dell’inquinante, l’NI ha infatti evidenziato l’esigenza di accedere al modello matematico, che sarebbe composto dai documenti informatici che recano i codici di calcolo definiti per simulare la ricostruzione del deflusso delle acque sotterranee e dal database dei dati idrogeologici in uso per le simulazioni.
L’NI, sulla scorta di tali premesse, ha dedotto l’illegittimità del diniego di accesso opposto dall’ARPAV, osservando che il modello numerico implementato con il progetto Life Phoenix di cui si chiede l’ostensione sarebbe uno strumento di governance ambientale, volto a orientare l’azione della Pubblica Amministrazione nella gestione del fenomeno di inquinamento verificatosi, sia in ottica predittiva –riparativa sia in ottica di individuazione dei responsabili della contaminazione; in ogni caso, si osserva che l’accesso sarebbe ampiamente ammissibile ai sensi delle norme dettate dal d.lgs. 195/2005 in materia di accesso ambientale, e che il diniego opposto sarebbe carente di adeguata motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente eccependo l’irricevibilità del ricorso, in quanto l’accesso sarebbe stato negato da ARPAV già in data 19.05.2021, laddove il provvedimento impugnato avrebbe carattere meramente confermativo.
Nel merito l’Amministrazione ha osservato che l’accesso sarebbe stato, comunque, consentito in riferimento ai “ risultati delle simulazioni effettuate con il modello ”, con ciò negando l’accesso al modello in sé che avrebbe un’unica funzione che è predittiva: esso sarebbe infatti volto non già ad individuare l’origine della contaminazione delle acque sotterranee a causa dello scarico di PFAS e i relativi responsabili, ma unicamente a cercare di prevedere su scala di bacino la propagazione dei PFAS nelle acque sotterranee, soprattutto in funzione di azioni preventive.
All’udienza camerale in data 14.10.2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’istanza di accesso denegata dall’Amministrazione con il provvedimento qui gravato ha ad oggetto, come in precedenza rilevato, un modello matematico che tende a ricostruire le modalità di propagazione degli inquinanti PFAS nelle acque sotterranee: la ricorrente ha formulato la richiesta di ostensione tanto ai sensi dell’art. 22 della L.241/90, quanto ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 195/2005 ( cfr . doc.2 della produzione di NI ND).
In particolare, l’istanza esordisce con il richiamo al provvedimento della Provincia che avrebbe individuato la ricorrente tra i responsabili della contaminazione del sito; fa, dunque, riferimento al giudizio pendente avverso tale atto, e ai successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione nei riguardi del soggetto ritenuto responsabile, proseguendo nei termini di seguito indicati: “ Considerato che: per tutelare efficacemente i propri diritti e interessi, la nostra assistita deve accedere a tutti gli atti e documenti nella disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni relativi al sito della Miteni S.p.A. in località Colombara e alle condizioni ambientali dell’area circostante o, comunque, interessata da potenziali fenomeni di contaminazione; l’accesso ai predetti atti e documenti è indispensabile per consentire a ER un pieno esercizio del proprio diritto di difesa; l’accesso ai predetti atti e documenti riguarda – in larga parte – informazioni ambientali, in relazione alle quali il richiedente non è neppure tenuto a specificare il proprio interesse (così ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 22 novembre 2019, n. 5511, nonché Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557) ; chiedono (…)”
3. Il ricorso non merita accoglimento in quanto infondato, ciò che esime dalla valutazione dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla parte resistente.
La pretesa ostensiva fatta valere dalla ricorrente viene fondata tanto sulle norme dettate dagli art. 22 e ss. della L.241/90, quanto sulla disciplina dettata in materia di accesso alle informazioni ambientali dal D.Lgs. 195/2005: occorre dunque esaminare partitamente la ricorrenza dei presupposti per l’accesso ai sensi dell’uno e dell’altro corpus normativo.
Quanto all’istanza di accesso formulata ai sensi della disciplina della L.241/90, giova rimarcare preliminarmente che, sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è volto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un cd. giudizio sul rapporto, sicché il giudice amministrativo è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento e non di impugnazione: ne consegue che anche argomenti non espressi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso all’interno del processo ( cfr . Tar Veneto, Sez. II, 25.03.2021, nr. 467; Cons. Stato, Sez. III, 4.02.2021, nr. 1717; Cons. Stato Sez. VI, 30/10/2020, n. 6657).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussista il rapporto di strumentalità necessaria tra l’interesse che si intende tutelare e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, necessario ai fini del fruttuoso esercizio del diritto di accesso, come di recente ribadito dall’Adunanza Plenaria con la sentenza nr. 4 del 18 marzo 2021 con cui si afferma: “ Questa Adunanza ha già precisato che dalle previsioni della l. n. 241 del 1990 risulta una disciplina dell’accesso ispirata ai seguenti principî:
a) esigere la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (v. art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.);
b) ricomprendere, tra i destinatari, tutti i soggetti privati, ivi compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, senza alcuna ulteriore esclusione (art. 22, comma 1, lettera d), con formula replicata dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 184 del 2006);
c) circoscrivere le qualità dell’interesse legittimante a quelle ipotesi che – sole – garantiscono la piena corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) di cui la stessa fattispecie si compone, atteso il necessario raffronto che l’interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale.
15. Siffatto giudizio di sussunzione, che costituisce la base fondante dell’accesso difensivo, è regolato in ogni suo aspetto dalla legge (e dal rispettivo regolamento di attuazione), mostrandosi privo di tratti “liberi” lasciati alla interpretazione discrezionale dell’autorità amministrativa ovvero alla prudente interpretazione del giudice.
16. Più in particolare, la legge ha proceduto a selezionare, tra i canoni ermeneutici in astratto possibili, quelli della immediatezza, della concretezza e dell’attualità (art. 22, comma 1, lettera d), della l. n. 241 del 1990), in modo tale da ancorare il giudizio sull’interesse legittimante a due parametri fissi, rigidi e predeterminati quanto al loro contenuto obiettivo.
17. La “corrispondenza” circoscrive esattamente l’interesse all’accesso agli atti in senso «corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata».
17.1. L’unico interesse legittimante all’accesso difensivo sarà quello che corrisponderà in modo diretto, concreto ed attuale alla cura o anche difesa in giudizio di tali predeterminate fattispecie, in chiave strettamente difensiva.
17.2. Tale ultimo aspetto, più in particolare, è chiarito dal secondo dei parametri al quale si è fatto cenno, e cioè quello riguardante il c.d. “collegamento”.
17.3. Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990), in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite.
18. Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, della l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata».
18.1. La volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa.
18.2. In questa prospettiva, e per rispondere ai quesiti sopra ricordati e posti dall’ordinanza di rimessione, questa Adunanza plenaria ha escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l’appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa ”.
Facendo applicazione al caso di specie dei principi appena richiamati, deve osservarsi che l’Amministrazione resistente ha dedotto che il modello matematico al quale si chiede di accedere, non è stato in alcun modo utilizzato al fine di fondare la valutazione di responsabilità della ricorrente rispetto all’inquinamento dei sito “ Ex Molteni”: si tratta, infatti, di un modello avente una funzione meramente predittiva, che funge cioè allo scopo di stabilire le modalità di propagazione dei PFAS nelle acque sotterranee, peraltro sulla base di dati raccolti relativamente a un’area geograficamente assai più vasta rispetto al sito di interesse, e, in ogni caso, attraverso delle simulazioni i cui risultati andranno confermati con ulteriori approfondimenti.
La ricorrente, senza offrire evidenze di segno contrario, assume che il documento sarebbe utilizzabile anche all’ulteriore fine di individuare i responsabili dell’inquinamento, in un’ottica di ricostruzione storica degli accadimenti, facendo leva esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’ente agli organi di stampa (si allega un articolo de “Il Giornale di Vicenza”: cfr . doc. 13 della produzione di parte ricorrente).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi non adeguatamente comprovata l’esistenza di quel necessario nesso di strumentalità tra l’interesse da tutelare e la documentazione richiesta, di cui si è detto poc’anzi.
4. Occorre, dunque, procedere alla verifica della sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni legittimanti l’accesso di cui alla diversa disciplina dettata in materia di informazioni ambientali dal D.Lgs. 195/2005.
Si evidenzia che la giurisprudenza ha più volte posto in risalto come non si possa utilizzare lo speciale strumento di accesso offerto dal D.lgs. n. 195/2005 per finalità diverse, ad es. di tipo economico–patrimoniale, rispetto a quelle legate all’integrità della matrice ambientale, e dunque allorché a fondamento della pretesa non sia dato riscontrare un genuino interesse ambientale ( cfr . Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 18 aprile 2018 nr. 2882; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8.3.2011, n. 2083). L’istanza di accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs. 195/2005, in sostanza, sebbene non debba essere dichiarato, postula che l’interesse alla richiesta abbia carattere ambientale e non imprenditoriale, in modo da essere coerente con la ratio della norma.
Questo Collegio condivide pienamente l’orientamento citato: a diversamente opinare, si finirebbe infatti con il legittimare un abuso dello strumento in commento, che verrebbe piegato al perseguimento di interessi diversi rispetto a quelli presi in considerazione dal legislatore, interessi il cui rilievo preminente giustifica la latitudine amplissima entro la quale la legge consente l’accesso alle informazioni ambientali al fine di garantirne la più ampia diffusione (da ultimo, in tal senso, cfr . Tar Veneto, Sez. II, 25.03.2021, nr. 466; Tar Veneto, Sez. II, 15 aprile 2021 nr.530).
Nel caso di specie deve ritenersi che la finalità che muove la ricorrente sia, in sostanza, estranea all’interesse di matrice squisitamente ambientale che giustifica l’accesso, essendo la richiesta ostensiva volta a tutelare interessi di diversa natura, connessi all’esigenza di dimostrare, nel giudizio pendente dinanzi a questo TAR e nell’ambito dei procedimenti amministrativi pendenti, la propria estraneità al fenomeno di inquinamento in atto e, di conseguenza, l’insussistenza dell’obbligo di sopportare le conseguenze, anche patrimoniali, di eventuali interventi di bonifica disposti nel sito: ciò emerge dalle stesse premesse sviluppate nell’istanza di accesso, che chiariscono come l’esigenza di ostensione abbia preso abbrivio dalla pendenza di un giudizio dinanzi a questo Tar avverso l’atto con cui la Provincia di Vicenza ha individuato NI ND quale ulteriore responsabile della potenziale contaminazione del sito produttivo in Comune di Trissino, nonché dalla necessità difensiva correlata all’adozione da parte dell’Amministrazione degli atti conseguenti. Dunque, se è da un lato vero che l’accesso alle informazioni ambientali non richiede una specificazione dell’interesse che si intende tutelare, deve al contempo ritenersi che se, ex actis , emerga che l’interesse perseguito non abbia una matrice genuinamente ambientale l’accesso non può essere consentito per le motivazioni evidenziate in precedenza.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano complessivamente in euro 1500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO