Articolo 119 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 118Articolo 120
Versione
14 marzo 1965
Art. 119.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1965, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965
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