Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/04/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vercelli
Sezione Fallimentare
Il Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Fallimentare, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Claudia Gentili Giudice rel.
Dott. Elisa Trotta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 6/2025 r.g. promosso da , in qualità di mandataria di , Parte_1 Parte_2
rappresentata dall'avv.to Massimo Mannocchi, nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
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premesso che il creditore istante vanta un credito di complessivi euro
507.823,76, portato da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi rimasti impagati nonostante l'intervento della creditrice nella procedura esecutiva
RGE 141-2011; rilevato che dalle informative in atti risultano ulteriori debiti verso Agenzia
Entrate Riscossione per euro 333.619,97;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ingente esposizione debitoria per debiti risalenti nel tempo, dall'incapienza del patrimonio e dagli esiti della procedura esecutiva nonché dal mancato deposito dei bilanci dal 2012; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
pag. 2 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
CF , con domicilio in VIA SAN MICHELE 7
[...] P.IVA_1
VERCELLI; nomina la dott.ssa Claudia Gentili Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv.to Andrea Cerutti, quale Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie pag. 3 di 5 - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 25 giugno 2025 ad ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le pag. 4 di 5 comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso Vercelli nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Claudia Gentili Michela Tamagnone
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