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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 691 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
CA (RC) il 23/07/1985), e (cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] il [...]), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VARANO MARIAROSA, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA LORETO N. 55/E - REGGIO
CA, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 14/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 22.08.2016;
-considerato che con ordinanza del 31.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 08.10.2025 ore 10,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria (R.C.) il 22.08.2016; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 26/2025, regolarmente comunicata al P.M. in data 09.10.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni (vedasi attestazione di cancelleria del
09.09.2025);
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all' CP_1
il quale ha espresso il relativo parere in data 13.01.2025;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 14/03/2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) in data 22/08/2016 tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2 di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n.126, parte 1, u.1, anno 2016, senza condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Rel. Est.
3) Dott. Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 691 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 24.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
CA (RC) il 23/07/1985), e (cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] il [...]), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VARANO MARIAROSA, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA LORETO N. 55/E - REGGIO
CA, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 14/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 22.08.2016;
-considerato che con ordinanza del 31.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 08.10.2025 ore 10,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria (R.C.) il 22.08.2016; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 26/2025, regolarmente comunicata al P.M. in data 09.10.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni (vedasi attestazione di cancelleria del
09.09.2025);
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all' CP_1
il quale ha espresso il relativo parere in data 13.01.2025;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 14/03/2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) in data 22/08/2016 tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2 di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n.126, parte 1, u.1, anno 2016, senza condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna