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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3971/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLA OLGA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 5 41121 MODENApresso il difensore avv. SOLA OLGA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPPI ENRICO Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Ugo da Carpi n. 84 41012 Carpipresso il difensore avv. LUPPI ENRICO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.08.2024 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato in Soliera (MO) 09/01/2002 con . Controparte_1
Esponeva che prima del matrimonio dalla coppia erano nate due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si erano separati consensualmente avanti al Tribunale di
Modena nel procedimento n. 4224/2016 R.G, con udienza di comparizione delle parti avvenuta in data
14/06/2016 e decreto di omologazione n. cronol. 1864/2016 del 17/06/2016 (doc. 2); che i coniugi si erano accordati affinché la casa coniugale, situata in Soliera (MO) fraz. Limidi – Via Bastiglia n. 40 e costituita da villetta a schiera unifamiliare con annessa area cortiliva, in comproprietà indivisa e gravata da mutuo ipotecario contratto originariamente con Banca UCB S.p.A. (che successivamente ha cambiato denominazione in BNP Paribas Personal Finance S.p.A. ed è stata infine incorporata in
[...]
, fosse venduta a terzi, prevedendo che con il ricavato venisse estinto il mutuo ed i restanti debiti CP_2
della famiglia;
che la vendita non si era concretizzata, cosicché la casa coniugale era stata oggetto di
Contr esecuzione immobiliare promossa da nel procedimento esecutivo immobiliare n. 132/2020 RGEI
Tribunale di Modena, tuttora pendente in fase distributiva (con un debito residuo a carico dei mutuatari); che il da otto anni viveva stabilmente in Ronco all'Adige (VR) con la nuova Pt_1
compagna, e non si era più riconciliato con la moglie. Concludeva chiedendo dichiararsi che nulla era dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile o contributo al mantenimento non ricorrendone i presupposti.
Si costituiva nel presente procedimento , con memoria depositata il 16.12.2024, non Controparte_1
opponendosi alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di €. 300 mensili.
All'udienza del 15.01.2025, non essendo formulate istanze istruttorie, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
il giudice si riservava dunque di riferire al Collegio per la decisione.
***
Va pronunziato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Soliera (MO) 09/01/2002 tra Parte_1
e , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge
[...] Controparte_1
1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale n.
4224/2016 R.G, con udienza di comparizione delle parti avvenuta in data 14/06/2016 e decreto di omologazione n. cronol. 1864/2016 del 17/06/2016 (doc. 2), senza che le parti si siano riappacificate né pagina 2 di 5 abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Venendo alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, alla stregua della sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, il è pensionato e percepisce un reddito annuale di € Pt_1
36.632,16 (si veda ultimo CUD 2024). Vive in Ronco all'Adige (VR) in appartamento in locazione che condivide con la compagna e per cui versa, in condivisione, un canone di € 450,00 mensili. E' intestatario di 3 veicoli (doc. 6): due autovetture (Alfa Romeo 159 acquistata in data 28.1.2020, immatricolata nel 2006– Kia SP SL acquistata in data 10.3.2016, su cui insistono due fermi amministrativi) e un motociclo (Suzuki AN acquistato in data 7.8.2017, immatricolato nel 2006).
pagina 3 di 5 Pa
, che allega di aver svolto sin dall'epoca della separazione lavori a tempo determinato o CP_1 intermittente, l'ultimo dei quali nell'ottobre 2023 (per il quale ha conseguito un reddito di circa €
2.739,00 doc. 7 res.), è attualmente inoccupata (doc. 1 res) e percepisce, dal settembre 2024, il solo reddito di inclusione (ADI). Da maggio del 2024, ovvero dall'emissione del decreto di trasferimento della casa familiare oggetto di esecuzione forzata, è tornata a vivere ad Alessandria, ove attualmente risiede con l'anziana madre di anni 90 (doc. n. 2 res.), che aiuta nelle più semplici Parte_3
mansioni quotidiane.
Entrambi sono esposti a future azioni di recupero del credito da parte della banca mutuante per la parte residuata all'esito dell'esecuzione avente ad oggetto la casa familiare (pari ad oltre 36.000 €, docc. 3 e
4 ric.), pur apparendo oggettivamente soggetto più facilmente aggredibile il marito, in quanto percettore di reddito fisso da pensione.
Ciò posto, sussiste, all'evidenza, una sperequazione reddituale tra i coniugi, potendo il marito contare su un introito costante di oltre 2.300 €. netti al mese per 12 mesi che la moglie ovviamente non percepisce. L'età di quest'ultima, d'altro canto (oggi 62 anni), unitamente alla sostanziale assenza di una professionalità specifica, avendo svolto per tutta la vita lavori saltuari prevalentemente nell'ambito della ristorazione (doc. 1 res.), non consentono di ritenere che ella sia effettivamente in grado di procurarsi un reddito tale da garantirle una vita dignitosa.
Sono dunque integrati i presupposti per riconoscere alla un assegno di divorzio sulla base del CP_1
criterio assistenziale (in assenza di prova delle occasioni professionali cui avrebbe rinunciato negli anni per dedicarsi alla famiglia), da quantificarsi, considerata l'attuale situazione economica del Pt_1 come sopra descritta, nella somma di 250 €. mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Soliera (MO) 09/01/2002 tra Parte_1
nato ad [...] il [...], e , nata ad [...] il
[...] Controparte_1
17/12/1962, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002 - n.
1 - Parte I;
dispone che versi a entro il primo giorno di ogni mese, con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla presente pronuncia, a titolo di assegno divorzile la somma di €. 250, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 4 di 5 condanna alla rifusione a delle spese processuali che liquida in €. Parte_1 Controparte_1
3.800 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 06/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3971/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLA OLGA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 5 41121 MODENApresso il difensore avv. SOLA OLGA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPPI ENRICO Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Ugo da Carpi n. 84 41012 Carpipresso il difensore avv. LUPPI ENRICO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.08.2024 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio celebrato in Soliera (MO) 09/01/2002 con . Controparte_1
Esponeva che prima del matrimonio dalla coppia erano nate due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che i coniugi si erano separati consensualmente avanti al Tribunale di
Modena nel procedimento n. 4224/2016 R.G, con udienza di comparizione delle parti avvenuta in data
14/06/2016 e decreto di omologazione n. cronol. 1864/2016 del 17/06/2016 (doc. 2); che i coniugi si erano accordati affinché la casa coniugale, situata in Soliera (MO) fraz. Limidi – Via Bastiglia n. 40 e costituita da villetta a schiera unifamiliare con annessa area cortiliva, in comproprietà indivisa e gravata da mutuo ipotecario contratto originariamente con Banca UCB S.p.A. (che successivamente ha cambiato denominazione in BNP Paribas Personal Finance S.p.A. ed è stata infine incorporata in
[...]
, fosse venduta a terzi, prevedendo che con il ricavato venisse estinto il mutuo ed i restanti debiti CP_2
della famiglia;
che la vendita non si era concretizzata, cosicché la casa coniugale era stata oggetto di
Contr esecuzione immobiliare promossa da nel procedimento esecutivo immobiliare n. 132/2020 RGEI
Tribunale di Modena, tuttora pendente in fase distributiva (con un debito residuo a carico dei mutuatari); che il da otto anni viveva stabilmente in Ronco all'Adige (VR) con la nuova Pt_1
compagna, e non si era più riconciliato con la moglie. Concludeva chiedendo dichiararsi che nulla era dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile o contributo al mantenimento non ricorrendone i presupposti.
Si costituiva nel presente procedimento , con memoria depositata il 16.12.2024, non Controparte_1
opponendosi alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di €. 300 mensili.
All'udienza del 15.01.2025, non essendo formulate istanze istruttorie, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
il giudice si riservava dunque di riferire al Collegio per la decisione.
***
Va pronunziato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Soliera (MO) 09/01/2002 tra Parte_1
e , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge
[...] Controparte_1
1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale n.
4224/2016 R.G, con udienza di comparizione delle parti avvenuta in data 14/06/2016 e decreto di omologazione n. cronol. 1864/2016 del 17/06/2016 (doc. 2), senza che le parti si siano riappacificate né pagina 2 di 5 abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Venendo alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, alla stregua della sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, il è pensionato e percepisce un reddito annuale di € Pt_1
36.632,16 (si veda ultimo CUD 2024). Vive in Ronco all'Adige (VR) in appartamento in locazione che condivide con la compagna e per cui versa, in condivisione, un canone di € 450,00 mensili. E' intestatario di 3 veicoli (doc. 6): due autovetture (Alfa Romeo 159 acquistata in data 28.1.2020, immatricolata nel 2006– Kia SP SL acquistata in data 10.3.2016, su cui insistono due fermi amministrativi) e un motociclo (Suzuki AN acquistato in data 7.8.2017, immatricolato nel 2006).
pagina 3 di 5 Pa
, che allega di aver svolto sin dall'epoca della separazione lavori a tempo determinato o CP_1 intermittente, l'ultimo dei quali nell'ottobre 2023 (per il quale ha conseguito un reddito di circa €
2.739,00 doc. 7 res.), è attualmente inoccupata (doc. 1 res) e percepisce, dal settembre 2024, il solo reddito di inclusione (ADI). Da maggio del 2024, ovvero dall'emissione del decreto di trasferimento della casa familiare oggetto di esecuzione forzata, è tornata a vivere ad Alessandria, ove attualmente risiede con l'anziana madre di anni 90 (doc. n. 2 res.), che aiuta nelle più semplici Parte_3
mansioni quotidiane.
Entrambi sono esposti a future azioni di recupero del credito da parte della banca mutuante per la parte residuata all'esito dell'esecuzione avente ad oggetto la casa familiare (pari ad oltre 36.000 €, docc. 3 e
4 ric.), pur apparendo oggettivamente soggetto più facilmente aggredibile il marito, in quanto percettore di reddito fisso da pensione.
Ciò posto, sussiste, all'evidenza, una sperequazione reddituale tra i coniugi, potendo il marito contare su un introito costante di oltre 2.300 €. netti al mese per 12 mesi che la moglie ovviamente non percepisce. L'età di quest'ultima, d'altro canto (oggi 62 anni), unitamente alla sostanziale assenza di una professionalità specifica, avendo svolto per tutta la vita lavori saltuari prevalentemente nell'ambito della ristorazione (doc. 1 res.), non consentono di ritenere che ella sia effettivamente in grado di procurarsi un reddito tale da garantirle una vita dignitosa.
Sono dunque integrati i presupposti per riconoscere alla un assegno di divorzio sulla base del CP_1
criterio assistenziale (in assenza di prova delle occasioni professionali cui avrebbe rinunciato negli anni per dedicarsi alla famiglia), da quantificarsi, considerata l'attuale situazione economica del Pt_1 come sopra descritta, nella somma di 250 €. mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Soliera (MO) 09/01/2002 tra Parte_1
nato ad [...] il [...], e , nata ad [...] il
[...] Controparte_1
17/12/1962, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002 - n.
1 - Parte I;
dispone che versi a entro il primo giorno di ogni mese, con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla presente pronuncia, a titolo di assegno divorzile la somma di €. 250, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 4 di 5 condanna alla rifusione a delle spese processuali che liquida in €. Parte_1 Controparte_1
3.800 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 06/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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