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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4943 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dall'avv. Rocco Barrasso, presso il cui studio in Grottaminarda (AV) alla via
Baronia n. 3 elettivamente domicilia,
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti dagli avv. Controparte_1
Girolamo Oppido, Fiorina Guarino e Anna Rita Marchitiello e con questi elettivamente domiciliato in Mirabella Eclano (AV) alla Via Petasorbe n. 20, presso lo studio dell'avv. Fiorina
Guarino,
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 la società opponente proponeva opposizione al DI n.
432/2023 esponendo:
- che aveva lavorato alle sue dipendenze dall'1.06.2018 fino al licenziamento Controparte_1 comunicatogli con lettera datata 16.03.2020, ricevuta in data 18.03.2020;
- che avverso il licenziamento il sig. aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di CP_1
Benevento, sezione lavoro;
- che, all'esito del procedimento per l'impugnativa di licenziamento, il Tribunale di Benevento aveva pronunciato la sentenza n. 531/2023, con la quale aveva così deciso: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato in data 16\18.03.2020 e condanna alla reintegrazione del nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 CP_1 occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, per dodici mensilità oltre al
1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”;
- che in data 14.06.2023 il sig. aveva comunicato alla società la volontà di rinunciare CP_1 alla reintegra e di esercitare il proprio diritto all'opzione per le 15 mensilità, ex art. 18, 3° comma, l. 300/1970;
- che la veva proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, gravame Pt_1 avverso la sentenza n. 531/2023;
- che in virtù della suddetta sentenza del Tribunale di Benevento aveva agito in sede CP_1 monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 41.952,87, pari all'indennità risarcitoria statuita con sentenza n. 531/2023 e alle 15 mensilità dovute in virtù dell'esercizio dell'opzione;
- che il Tribunale di Benevento aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 432/2023 immediatamente esecutivo;
- che, salvo il gravame proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli, la società aveva provveduto a pagare le sole somme relative alle 15 mensilità, pari a € 23.307,15, contestando la debenza delle somme afferenti alla indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, ossia
€ 18.645,72, in quanto il , immediatamente dopo il licenziamento, aveva iniziato a CP_1 svolgere attività lavorativa presso un'altra società;
- che, in particolare, dalla data del licenziamento a marzo 2021 (per 12 mesi), il aveva CP_1 prestato attività lavorativa in nero, con le stesse mansioni svolte presso la società opponente, in favore della ditta di trasporti Ciano Trasporti e Logistica s.r.l. del sig. , cognato Persona_1 di , che aveva poi provveduto, dal marzo 2021, ad assumerlo regolarmente;
CP_1
- che, infatti, qualche giorno dopo essere stato licenziato l'opposto aveva iniziato a contattare la società opponente per conto della Ciano Trasporti, e concordava con gli addetti alla logistica della stessa scambi di trasporti e le relative tariffe;
- che i contatti, nell'arco temporale tra il marzo-aprile 2020 e il marzo 2021, erano giornalieri, assidui e costanti;
- che, nello stesso periodo, la Ciano Trasporti si era aggiudicata una commessa dalla società
IIA s.p.a. – stabilimento di Valle Ufita, e il sig. accedeva a detto stabilimento per CP_1 conto della società per cui prestava lavoro;
- che pertanto, in applicazione del principio dell'aliunde perceptum, le somme reclamate a titolo risarcitorio non erano dovute, in quanto la retribuzione base mensile percepita presso la nuova azienda di trasporti, in ragione delle mansioni svolte, era pari a quella percepita presso l'opponente, ossia circa 1.550 euro mensili. Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio chiedendo di: “In via Controparte_1 preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 cpc per tutto quanto innanzi esposto e per la pendenza dell'appello avverso la Sentenza del
Tribunale di Benevento- Sezione Lavoro- n°531/2023; – Accertare e dichiarare che ha Pt_1 corrisposto, in favore del Sig. , l'importo di € 23.307,15, a titolo di 15 mensilità, Controparte_1 ex art. 18 S,d,l, legge 20 maggio 1970, n. 300; – Accertare e dichiarare che il Sig. CP_1
, nel periodo compreso tra il mese di Marzo 2020 ed il mese di Marzo 2021 ha prestato
[...] attività lavorativa in nero presso la Ciano Trasporti e Logistica srl, svolgendo le stesse mansioni che svolgeva presso l'odierna opponente;
– In ragione di quanto accertato al punto precedente, dichiarare che al non sono dovute le somme ingiunte pari all'importo di € Controparte_1 2 18.654,72, a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento subito, e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto”, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio e della fase sommaria.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_1 violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la società aveva già eccepito nel corso del giudizio definito con la sentenza n. 531/2023 che avrebbe svolto attività lavorativa presso la Ciano
Trasporti nel periodo successivo al licenziamento;
nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del DI opposto ed espletata l'istruttoria, con l'escussione di due testi per parte, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione al DI n. 432/2023 limitatamente alla parte con cui è stato ingiunto alla società opponente il pagamento di € 18.654,72 a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento subito, avendo la CMT corrisposto – dopo la notifica del DI opposto e nelle more del giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 531/2023 –, le somme dovute al lavoratore in virtù del diritto di opzione dallo stesso esercitato ex artt. 18, l. 300/1970, e 2, co. 3,
d.lgs. 23/2015.
A sostegno della domanda, la società deduce che avrebbe lavorato, nel periodo da marzo CP_1
2020 a marzo 2021, alle dipendenze della Ciano Trasporti e Logistica s.r.l., in assenza di formalizzazione del rapporto, percependo una retribuzione mensile di € 1.550; pertanto, nulla dovrebbe ricevere a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza n. 531/2023, in considerazione di quanto ricevuto a titolo retributivo dalla Ciano
Trasporti.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione sollevata dall'opposto, per il quale l'opposizione violerebbe il principio del ne bis in idem. Come chiarito dalla giurisprudenza, “ai sensi dell'art. 2909 c.c. (secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa”), il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (v. Cass. n. 22520 del 2011; n. 14535 del 2012; n. 3488 del
2016; n. 25745 del 2017; n. 5486 del 2019)” (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 19039 del
11/07/2024).
“È noto il principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. 12 aprile
2010, n. 8650; Cass. 25 luglio 2016, n. 15339; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269)” (Cass. Civ. Sez.
Lav. n. 16847/2018).
E ancora, “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le 3 ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito)" (così, in particolare, in motivazione, già Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo
1996, n. 2205, Rv. 496381-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160,
Rv. 536478-01; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009, n. 15343, Rv. 608887-01). Ne consegue, pertanto, che, "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il «petitum» del primo" (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre 1986, n. 6991, Rv. 449071-01)” (v. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del
26/02/2019).
Ebbene, nel caso di specie non vi è violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la sentenza n. 531/2023, con cui il Tribunale di Benevento ha annullato il licenziamento irrogato dall'opponente a , nulla ha statuito in merito all'aliunde perceptum che questi Controparte_1 avrebbe percepito in virtù di un presunto rapporto di lavoro intercorso nel periodo da marzo 2020
a marzo 2021 alle dipendenze della Ciano Trasporti e Logistica s.r.l.
Dalla memoria di costituzione depositata dalla C.M.T. nel corso del giudizio si evince che la società aveva dedotto che lavorava alle dipendenze della Ciano Trasporti e Logistica CP_1
s.r.l. al solo fine di eccepire l'inammissibilità di una eventuale reintegra nel posto di lavoro, stante l'avvenuta risoluzione del rapporto per fatti concludenti.
Coerentemente il giudice, pur menzionando nella motivazione della sentenza, laddove sono riportate le dichiarazioni dei testi, l'esistenza all'attualità di un rapporto di lavoro tra e CP_1 la Ciano Trasporti, non ha effettuato alcun accertamento sul punto, e nel dispositivo si è limitato a riportare la previsione di cui all'art. 3, c. 2 d.lgs. 23/2015, nella parte in cui prevede che dall'indennità risarcitoria riconosciuta per il licenziamento illegittimo deve essere detratto quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Ne discende che, non essendosi formato il giudicato in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto lavorativo tra e la Ciano Trasporti e Logistica s.r.l. per il periodo da Controparte_1 marzo 2020 a marzo 2021, non può esservi alcuna violazione del principio del ne bis in idem, che presuppone la formazione del giudicato sul punto.
Venendo al merito, occorre premettere che “in tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020). Inoltre, “Ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto
4 percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto” (Cass. Civ. Sez. Lav.,
Ordinanza n. 19163 del 14/06/2022).
È necessario, a questo punto, valutare gli esiti dell'istruttoria. Il teste ha dichiarato: “non ho rapporti di lavoro con l'opponente, conosco il Testimone_1
da trent'anni … io fino al 2021 sono stato dipendente della IIA e sul capo d) [Vero è CP_1 che il Sig. nel periodo di tempo intercorrente tra Marzo/Aprile 2020 ed il mese Controparte_1 di Marzo 2021 ha effettuato ingressi allo stabilimento della IIA S.p.a. di Valle Ufita occupandosi delle pratiche per il trasferimento di bus all'esterno dello stabilimento quale dipendente della società Ciano Trasporti e Logistica srl] preciso che io non avevo postazione ed ero appoggiato all'entrata, per miei problemi di salute. Io facevo entrare chi mi dicevano e ho visto il CP_1 entrare, ma io non ero abilitato all'ufficio quindi non posso dire cosa facesse dentro … c'erano altri quattro colleghi con me , , un altro e , non ricordo CP_2 Per_2 CP_2 CP_3
i cognomi. Erano loro che mi dicevano chi doveva entrare. Io sono malato di Parkinson. … della registrazione di chi entrava si occupavano i colleghi, non so come lo facessero. Io prima ero verniciatore, poi a causa della malattia non ero più in grado e quindi mi hanno messo all'ingresso
… preciso che non ricordo se il è entrato alla IIA nel 2020 o nel 2021, né ricordo CP_1 quanto tempo sia rimasto dentro”.
Il teste , nipote dell'opposto in quanto figlio della sorella, ha riferito: “Ho lavorato Testimone_2 per la CMT, di cui mio padre era socio dal 1982, poi abbiamo avuto una causa dal 2020 al 2022, circa, e non lo siamo più. Preciso che la Ciano Logistica e Trasporti srl era socia della CMT e io ero socio della Ciano. Quando ho detto che ho lavorato per la CMT intendo dire che la società ha preso dei lavori per la CMT, io non ho lavorato alle dipendenze della società … sul capo 1 confermo che sia prima che dopo il licenziamento, il veniva alla Ciano Trasporti per CP_1 visite di cortesia al cognato … confermo che attaccata alla sede della Ciano Persona_1
Trasporti e nello stesso cancello, c'è la casa della sorella del … come sempre, anche
CP_1 nel periodo in cui non lavorava, il veniva settimanalmente a casa di mia madre, ovvero
CP_1 sua sorella e ci accompagnava anche i miei nonni … il ha cominciato a lavorare per
CP_1 la Ciano Trasporti da marzo 2021… nel periodo da marzo 2020 a marzo 2021, il non
CP_1 ha effettuato consegne per la Ciano Trasposti alla IIA, ma è venuto con me o con gli altri dipendenti, ci accompagnava quando veniva alla Ciano. Non faceva consegne lui, ma ci accompagnava e noi quando lavoravamo con la IIA, ci andavamo anche 20-30 volte al giorno a ritirare autobus o portare documenti e altro … la Ciano Trasporti non ha pagato il per
CP_1 le occasioni in cui ci ha accompagnato alla IIA, a titolo di cortesia … non so se in quel periodo il percepiva la .
CP_1 CP_4
Il teste , cognato dell'opposto, ha dichiarato: “sono stato socio della o Persona_1 Pt_1 meglio la Ciano Trasporti di cui sono il legale rappresentante era socia della CMT … dopo il licenziamento mio cognato veniva spesso alla Ciano Trasporti per venire a trovarmi e anche io lo incitavo a venire perché vedevo che stava un po' depresso … confermo che accanto alla sede della Ciano Trasporti c'è la casa della sorella del , ovvero mia moglie. … confermo che CP_1 lui ha iniziato a lavorare per la Ciano Trasporti da marzo 2021 … a me non risulta che CP_1 nel periodo da marzo 2020 a marzo 2021 si sia occupato di fare consegne per la Ciano Trasporti alla IIA, qualche volta ci ha accompagnato perché noi andavamo spesso a prendere gli autobus alla IIA e lui ci dava un passaggio in macchina per andare a prenderli … so che in questo periodo
percepiva la disoccupazione … il non veniva pagato per questi passaggi che CP_1 CP_1 5 ci dava. Posso confermare che quando entrava nella IIA veniva registrato perché così si doveva fare, la registrazione era sia in entrata che in uscita, o meglio in entrata sicuro, non so se si appuntano anche l'uscita … venivano registrati dalla IIA tutte le persone che entravano, se ad esempio eravamo quattro autisti e lui ci accompagnava, alla IIA registravano tutti e cinque. Si prendevano solo nome e cognome e si segnavano anche il motivo per il quale entravamo”. Il teste ha riferito: “sono socio della CMT e faccio l'autotrasportatore dal Testimone_3
1995, conosco il resistente perché ha lavorato con noi, più o meno dallo stesso momento in cui io sono entrato a far parte del … confermo il capo a del capitolato di prova di parte CP_5 opponente [Vero è che il Sig. , circa qualche settimana dopo il licenziamento Controparte_1 avvenuto in data 16-18/03/2020, telefonava all'ufficio logistico della società per Pt_1 richiedere l'assegnazione di trasporti a favore della società Ciano Trasporti e Logistica srl] e tanto posso dire perché all'epoca c'erano due addetti all'ufficio logistica e mi hanno parlato delle telefonate fatte dal . Io non ero presente alle telefonate ma me l'hanno riferito, qualche CP_1 volta ho ascoltato pure le telefonate … preciso che le telefonate a cui ho assistito sono avvenute intorno alle 18.00-18.30, l'ufficio chiude alle 19.00. Preciso che come autotrasportatore, quando rientravo dal lavoro presto andavo sempre in ufficio alla CMT, ovviamente non capitava sempre ma è capitato che sono rientrato in ufficio e che ho assistito alle telefonate. Sarà capitato una ventina di volte che sono sceso al consorzio e una quindicina di volte che ho assistito alle telefonate … sul capo b [Vero è che le richieste di assegnazione dei suddetti trasporti si sono susseguite quasi tutti i giorni e per varie volte al giorno – sia di mattina che di pomeriggio- nell'arco temporale tra il mese di Aprile 2020 ed il mese di Marzo 2021] posso dire che i carichi escono sia la mattina che la sera, quando l'addetto al traffico ha il carico, lo affida a chi gli spetta. Io la mattina andavo a lavoro e quindi non so se uscivano i carichi per la Ciano, il pomeriggio a volte mi sono trovato e quindi ho assistito all'assegnazione di qualche carico quando toccava al Ciano da parte di o , che sono gli addetti allo logistica … Parte_2 Per_3 preciso che anche se non c'è l'assegnazione giornaliera del carico, uno si sente giornalmente con
l'ufficio, anche solo per sapere se gli tocca o meno il carico e questo anche nel periodo Covid.
Del resto questa è la mansione che ha avuto anche per venti anni … le telefonate non CP_1 erano in vivavoce, ma io ero vicino e le ascoltavo e sentivo che per la maggior parte delle volte
ma anche il interloquivano con … sul capo c) [Vero è che il Sig. Parte_2 Per_3 CP_1
, immediatamente dopo il subito licenziamento, ossia a far data dal mese di Controparte_1
Marzo/Aprile 2020, ha comunicato e comunica quotidianamente con gli uffici della logistica della quale responsabile della logistica della società Ciano Trasporti e Logistica srl], come ho Pt_1 detto, so che chiamava per conto di Ciano all'ufficio logistica della CMT, ovviamente CP_1 non so se si qualificava Responsabile della logistica della CMT … presso la CMT acquisiva e distribuiva i viaggi;
erano in tre a svolgere questa mansione, e altri due. Penso che CP_1 svolgesse le stesse mansioni presso la Ciano, perché si rivolgeva agli stessi clienti. Tanto so perché sono sia socio, sia lavoratore della CMT. Però quella dell'identità delle mansioni è una mia deduzione … so che vi è un rapporto di parentela fra e Ciano, sono cognati”. CP_1
La ha depositato due foto che ritraggono una parte di un autobus, guidato da una Parte_1 persona la cui figura non è visibile a causa del riflesso sul vetro, e, nel corso del giudizio, ha depositato la documentazione inviatale dalla IIA s.p.a. in data 18.09.2024, a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio le registrazioni in ingresso e in uscita relative agli accessi effettuati dal sig. da aprile 2020 a ottobre 2021 presso il proprio stabilimento di Flumeri. CP_1 6 La IIA s.p.a. ha fornito un file riepilogativo degli accessi al magazzino dello stabilimento di
Flumeri del Tarantino, redatto sulla base delle informazioni raccolte dall'addetto alla portineria dello stabilimento, e ha precisato di non disporre di altra documentazione.
Dal prospetto risulta che nei mesi di aprile e maggio 2020 non ha effettuato accessi;
in CP_1 giugno ha effettuato sei accessi (in due giorni) per conto della ditta;
a luglio 2020 ha Parte_3 effettuato un accesso per conto della Ciano Trasporti;
ad agosto 2020 ha effettuato nove accessi per conto della Ciano Trasporti, in un'unica giornata (28/08); a settembre 2020 ha effettuato diciannove accessi per conto della Ciano Trasporti, per lo più concentrati nella giornata del 25/09, talvolta come accompagnatore di autisti, talaltra venendo indicato come responsabile per la ditta
Ciano; analoghe le registrazioni per i successivi mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, con diversi accessi, sia pur non a cadenza quotidiana, per conto della Ciano Trasporti.
A parere della scrivente, l'istruttoria raccolta non consente di ritenere assolto l'onere gravante sull'opponente di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'opposto la
Ciano Trasporti e Logistica s.r.l. per il periodo da marzo 2020 a marzo 2021, e tanto meno il quantum che lo stesso avrebbe percepito a titolo di retribuzione.
I testi e , rispettivamente nipote e cognato di , hanno riferito Testimone_2 Persona_1 CP_1 che l'opposto ha iniziato a lavorare per la Ciano Trasporti nel marzo 2021; che, già prima del licenziamento, si recava spesso alla sede della Ciano per andare a trovare il cognato CP_1 perché accanto alla sede della società vi era l'abitazione della sorella, alla quale faceva visita portandovi anche i genitori;
che, nel periodo da marzo 2020 a marzo 2021, era capitato che li accompagnasse presso la sede della IIA s.p.a. o che vi accompagnasse altri dipendenti, CP_1 ma che non effettuava personalmente le consegne;
che presso la sede della IIA, all'ingresso, veniva registrato il nominativo di tutte le persone che entravano, compresi gli accompagnatori, e il motivo dell'accesso.
Il teste , dipendente della IIA s.p.a. fino al 2021, ha riferito che per problemi di salute Tes_1 personali non aveva una postazione assegnata, ma era stato appoggiato all'ingresso; che faceva entrare le persone che gli venivano indicate dai suoi colleghi;
che della registrazione degli accessi si occupavano altri quattro colleghi;
che non sapeva il motivo per il quale effettuava gli CP_1 accessi allo stabilimento, né ricordava se gli accessi erano avvenuti nel 2020 o nel 2021.
Infine, il teste , autotrasportatore dal 1995 e socio della ha dichiarato che Tes_3 Pt_1
, a decorrere da qualche settimana dopo il licenziamento, chiamava in ufficio e parlava CP_1 con il personale addetto alla logistica per richiedere l'assegnazione di trasporti a favore della società Ciano Trasporti e Logistica s.r.l., chiarendo che a volte le telefonate gli venivano riferite, mentre altre volte vi aveva assistito, e che anche se le chiamate non erano in vivavoce era riuscito a sentire che era al telefono e che le chiamate erano fatte per conto della Ciano Trasporti. CP_1
Ebbene, pur non volendo tenere conto di quanto dichiarato dai testi e , poco Tes_2 Persona_1 attendibili stanti il rapporto di parentela con l'opposto e l'esistenza di un precedente contrasto con l'opponente, l'unico teste che ha confermato la ricostruzione fattuale dell'opponente è il
, le cui dichiarazioni, però, sono in parte de relato e in parte ininfluenti. Tes_3
Il teste non era sempre presente in ufficio quando venivano fatte le telefonate, e anche se era presente non riceveva direttamente le chiamate, che non erano in vivavoce. Pur ammettendo che anche ascoltando a distanza la telefonata il teste fosse in grado di riconoscere la voce del
, ha comunque dichiarato che non sapeva a che titolo questi chiamasse, che CP_1 Tes_3 non sapeva se si qualificasse come responsabile della logistica della ditta Ciano, e che il fatto che 7 svolgesse le stesse mansioni prima svolte per la ra una sua “deduzione”. Inoltre, il teste Pt_1 non è stato in grado di confermare che tali telefonate avessero cadenza quotidiana.
È peraltro dirimente il rilievo che la circostanza riferita, relativa a telefonate che l'opposto avrebbe fatto per richiedere l'assegnazione di trasporti a favore della Ciano Trasporti, nulla dimostra in ordine all'esistenza del vincolo di subordinazione.
Come è noto, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364).
Nella fattispecie, nulla è stato allegato, prima ancora che provato, dall'opponente in ordine all'esercizio del potere organizzativo, direttivo e gerarchico da parte di rappresentanti della Ciano
Trasporti, né dalla prova espletata sono apprezzabili gli indici sintomatici della subordinazione quali l'inserimento stabile del nella struttura operativa aziendale, il rispetto di un orario CP_1 di lavoro predeterminato dal datore di lavoro, l'esistenza di un obbligo di presenza e – correlativamente – di essere autorizzato per eventuali assenze, l'assoggettamento a direttive in ordine alle modalità di espletamento della prestazione e a controlli da parte del datore di lavoro, la pattuizione di una retribuzione quale corrispettivo per l'attività espletata.
Per le medesime ragioni rimane ininfluente il documento inviato dalla IIA s.p.a., che si limita a registrare una serie di accessi effettuati dal presso il proprio deposito, per conto CP_1 dell'azienda del cognato, con annotazioni prese dagli addetti alla portineria per ragioni di sicurezza interna, del tutto inidonee a dimostrare l'effettivo titolo al quale il accedeva. CP_1
Sul punto, si osserva che la Ciano Trasporti è la ditta del cognato dell'opposto, operante nel medesimo ramo in cui questi aveva operato per anni prima del licenziamento.
In ogni caso, e conclusivamente, quand'anche si potesse considerare provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la Ciano Trasporti e in epoca antecedente alla formale Controparte_1 assunzione, non vi sarebbe la benché minima prova che lo stesso abbia percepito mensilmente la somma di € 1.550 a titolo di retribuzione. Mancherebbe, quindi, comunque la prova del quantum dell'aliunde perceptum che la società chiede di detrarre dall'indennità risarcitoria riconosciuta all'opposto con sentenza n. 531/2023. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata e il DI n. 432/2023 va confermato e dichiarato esecutivo. 8 Le spese di lite seguono la soccombenza della società e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (calcolato sulla base della somma di
€ 18.645,72, oggetto di contestazione), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il DI n. 432/2023 e lo dichiara esecutivo;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 29 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4943 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dall'avv. Rocco Barrasso, presso il cui studio in Grottaminarda (AV) alla via
Baronia n. 3 elettivamente domicilia,
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti dagli avv. Controparte_1
Girolamo Oppido, Fiorina Guarino e Anna Rita Marchitiello e con questi elettivamente domiciliato in Mirabella Eclano (AV) alla Via Petasorbe n. 20, presso lo studio dell'avv. Fiorina
Guarino,
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 la società opponente proponeva opposizione al DI n.
432/2023 esponendo:
- che aveva lavorato alle sue dipendenze dall'1.06.2018 fino al licenziamento Controparte_1 comunicatogli con lettera datata 16.03.2020, ricevuta in data 18.03.2020;
- che avverso il licenziamento il sig. aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di CP_1
Benevento, sezione lavoro;
- che, all'esito del procedimento per l'impugnativa di licenziamento, il Tribunale di Benevento aveva pronunciato la sentenza n. 531/2023, con la quale aveva così deciso: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato in data 16\18.03.2020 e condanna alla reintegrazione del nel posto di lavoro precedentemente Parte_1 CP_1 occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, per dodici mensilità oltre al
1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”;
- che in data 14.06.2023 il sig. aveva comunicato alla società la volontà di rinunciare CP_1 alla reintegra e di esercitare il proprio diritto all'opzione per le 15 mensilità, ex art. 18, 3° comma, l. 300/1970;
- che la veva proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, gravame Pt_1 avverso la sentenza n. 531/2023;
- che in virtù della suddetta sentenza del Tribunale di Benevento aveva agito in sede CP_1 monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 41.952,87, pari all'indennità risarcitoria statuita con sentenza n. 531/2023 e alle 15 mensilità dovute in virtù dell'esercizio dell'opzione;
- che il Tribunale di Benevento aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 432/2023 immediatamente esecutivo;
- che, salvo il gravame proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli, la società aveva provveduto a pagare le sole somme relative alle 15 mensilità, pari a € 23.307,15, contestando la debenza delle somme afferenti alla indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, ossia
€ 18.645,72, in quanto il , immediatamente dopo il licenziamento, aveva iniziato a CP_1 svolgere attività lavorativa presso un'altra società;
- che, in particolare, dalla data del licenziamento a marzo 2021 (per 12 mesi), il aveva CP_1 prestato attività lavorativa in nero, con le stesse mansioni svolte presso la società opponente, in favore della ditta di trasporti Ciano Trasporti e Logistica s.r.l. del sig. , cognato Persona_1 di , che aveva poi provveduto, dal marzo 2021, ad assumerlo regolarmente;
CP_1
- che, infatti, qualche giorno dopo essere stato licenziato l'opposto aveva iniziato a contattare la società opponente per conto della Ciano Trasporti, e concordava con gli addetti alla logistica della stessa scambi di trasporti e le relative tariffe;
- che i contatti, nell'arco temporale tra il marzo-aprile 2020 e il marzo 2021, erano giornalieri, assidui e costanti;
- che, nello stesso periodo, la Ciano Trasporti si era aggiudicata una commessa dalla società
IIA s.p.a. – stabilimento di Valle Ufita, e il sig. accedeva a detto stabilimento per CP_1 conto della società per cui prestava lavoro;
- che pertanto, in applicazione del principio dell'aliunde perceptum, le somme reclamate a titolo risarcitorio non erano dovute, in quanto la retribuzione base mensile percepita presso la nuova azienda di trasporti, in ragione delle mansioni svolte, era pari a quella percepita presso l'opponente, ossia circa 1.550 euro mensili. Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio chiedendo di: “In via Controparte_1 preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 cpc per tutto quanto innanzi esposto e per la pendenza dell'appello avverso la Sentenza del
Tribunale di Benevento- Sezione Lavoro- n°531/2023; – Accertare e dichiarare che ha Pt_1 corrisposto, in favore del Sig. , l'importo di € 23.307,15, a titolo di 15 mensilità, Controparte_1 ex art. 18 S,d,l, legge 20 maggio 1970, n. 300; – Accertare e dichiarare che il Sig. CP_1
, nel periodo compreso tra il mese di Marzo 2020 ed il mese di Marzo 2021 ha prestato
[...] attività lavorativa in nero presso la Ciano Trasporti e Logistica srl, svolgendo le stesse mansioni che svolgeva presso l'odierna opponente;
– In ragione di quanto accertato al punto precedente, dichiarare che al non sono dovute le somme ingiunte pari all'importo di € Controparte_1 2 18.654,72, a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento subito, e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto”, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio e della fase sommaria.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_1 violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la società aveva già eccepito nel corso del giudizio definito con la sentenza n. 531/2023 che avrebbe svolto attività lavorativa presso la Ciano
Trasporti nel periodo successivo al licenziamento;
nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del DI opposto ed espletata l'istruttoria, con l'escussione di due testi per parte, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione al DI n. 432/2023 limitatamente alla parte con cui è stato ingiunto alla società opponente il pagamento di € 18.654,72 a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento subito, avendo la CMT corrisposto – dopo la notifica del DI opposto e nelle more del giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 531/2023 –, le somme dovute al lavoratore in virtù del diritto di opzione dallo stesso esercitato ex artt. 18, l. 300/1970, e 2, co. 3,
d.lgs. 23/2015.
A sostegno della domanda, la società deduce che avrebbe lavorato, nel periodo da marzo CP_1
2020 a marzo 2021, alle dipendenze della Ciano Trasporti e Logistica s.r.l., in assenza di formalizzazione del rapporto, percependo una retribuzione mensile di € 1.550; pertanto, nulla dovrebbe ricevere a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza n. 531/2023, in considerazione di quanto ricevuto a titolo retributivo dalla Ciano
Trasporti.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione sollevata dall'opposto, per il quale l'opposizione violerebbe il principio del ne bis in idem. Come chiarito dalla giurisprudenza, “ai sensi dell'art. 2909 c.c. (secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa”), il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (v. Cass. n. 22520 del 2011; n. 14535 del 2012; n. 3488 del
2016; n. 25745 del 2017; n. 5486 del 2019)” (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 19039 del
11/07/2024).
“È noto il principio per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. 12 aprile
2010, n. 8650; Cass. 25 luglio 2016, n. 15339; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269)” (Cass. Civ. Sez.
Lav. n. 16847/2018).
E ancora, “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le 3 ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito)" (così, in particolare, in motivazione, già Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo
1996, n. 2205, Rv. 496381-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160,
Rv. 536478-01; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009, n. 15343, Rv. 608887-01). Ne consegue, pertanto, che, "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il «petitum» del primo" (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre 1986, n. 6991, Rv. 449071-01)” (v. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del
26/02/2019).
Ebbene, nel caso di specie non vi è violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la sentenza n. 531/2023, con cui il Tribunale di Benevento ha annullato il licenziamento irrogato dall'opponente a , nulla ha statuito in merito all'aliunde perceptum che questi Controparte_1 avrebbe percepito in virtù di un presunto rapporto di lavoro intercorso nel periodo da marzo 2020
a marzo 2021 alle dipendenze della Ciano Trasporti e Logistica s.r.l.
Dalla memoria di costituzione depositata dalla C.M.T. nel corso del giudizio si evince che la società aveva dedotto che lavorava alle dipendenze della Ciano Trasporti e Logistica CP_1
s.r.l. al solo fine di eccepire l'inammissibilità di una eventuale reintegra nel posto di lavoro, stante l'avvenuta risoluzione del rapporto per fatti concludenti.
Coerentemente il giudice, pur menzionando nella motivazione della sentenza, laddove sono riportate le dichiarazioni dei testi, l'esistenza all'attualità di un rapporto di lavoro tra e CP_1 la Ciano Trasporti, non ha effettuato alcun accertamento sul punto, e nel dispositivo si è limitato a riportare la previsione di cui all'art. 3, c. 2 d.lgs. 23/2015, nella parte in cui prevede che dall'indennità risarcitoria riconosciuta per il licenziamento illegittimo deve essere detratto quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Ne discende che, non essendosi formato il giudicato in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto lavorativo tra e la Ciano Trasporti e Logistica s.r.l. per il periodo da Controparte_1 marzo 2020 a marzo 2021, non può esservi alcuna violazione del principio del ne bis in idem, che presuppone la formazione del giudicato sul punto.
Venendo al merito, occorre premettere che “in tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020). Inoltre, “Ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto
4 percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto” (Cass. Civ. Sez. Lav.,
Ordinanza n. 19163 del 14/06/2022).
È necessario, a questo punto, valutare gli esiti dell'istruttoria. Il teste ha dichiarato: “non ho rapporti di lavoro con l'opponente, conosco il Testimone_1
da trent'anni … io fino al 2021 sono stato dipendente della IIA e sul capo d) [Vero è CP_1 che il Sig. nel periodo di tempo intercorrente tra Marzo/Aprile 2020 ed il mese Controparte_1 di Marzo 2021 ha effettuato ingressi allo stabilimento della IIA S.p.a. di Valle Ufita occupandosi delle pratiche per il trasferimento di bus all'esterno dello stabilimento quale dipendente della società Ciano Trasporti e Logistica srl] preciso che io non avevo postazione ed ero appoggiato all'entrata, per miei problemi di salute. Io facevo entrare chi mi dicevano e ho visto il CP_1 entrare, ma io non ero abilitato all'ufficio quindi non posso dire cosa facesse dentro … c'erano altri quattro colleghi con me , , un altro e , non ricordo CP_2 Per_2 CP_2 CP_3
i cognomi. Erano loro che mi dicevano chi doveva entrare. Io sono malato di Parkinson. … della registrazione di chi entrava si occupavano i colleghi, non so come lo facessero. Io prima ero verniciatore, poi a causa della malattia non ero più in grado e quindi mi hanno messo all'ingresso
… preciso che non ricordo se il è entrato alla IIA nel 2020 o nel 2021, né ricordo CP_1 quanto tempo sia rimasto dentro”.
Il teste , nipote dell'opposto in quanto figlio della sorella, ha riferito: “Ho lavorato Testimone_2 per la CMT, di cui mio padre era socio dal 1982, poi abbiamo avuto una causa dal 2020 al 2022, circa, e non lo siamo più. Preciso che la Ciano Logistica e Trasporti srl era socia della CMT e io ero socio della Ciano. Quando ho detto che ho lavorato per la CMT intendo dire che la società ha preso dei lavori per la CMT, io non ho lavorato alle dipendenze della società … sul capo 1 confermo che sia prima che dopo il licenziamento, il veniva alla Ciano Trasporti per CP_1 visite di cortesia al cognato … confermo che attaccata alla sede della Ciano Persona_1
Trasporti e nello stesso cancello, c'è la casa della sorella del … come sempre, anche
CP_1 nel periodo in cui non lavorava, il veniva settimanalmente a casa di mia madre, ovvero
CP_1 sua sorella e ci accompagnava anche i miei nonni … il ha cominciato a lavorare per
CP_1 la Ciano Trasporti da marzo 2021… nel periodo da marzo 2020 a marzo 2021, il non
CP_1 ha effettuato consegne per la Ciano Trasposti alla IIA, ma è venuto con me o con gli altri dipendenti, ci accompagnava quando veniva alla Ciano. Non faceva consegne lui, ma ci accompagnava e noi quando lavoravamo con la IIA, ci andavamo anche 20-30 volte al giorno a ritirare autobus o portare documenti e altro … la Ciano Trasporti non ha pagato il per
CP_1 le occasioni in cui ci ha accompagnato alla IIA, a titolo di cortesia … non so se in quel periodo il percepiva la .
CP_1 CP_4
Il teste , cognato dell'opposto, ha dichiarato: “sono stato socio della o Persona_1 Pt_1 meglio la Ciano Trasporti di cui sono il legale rappresentante era socia della CMT … dopo il licenziamento mio cognato veniva spesso alla Ciano Trasporti per venire a trovarmi e anche io lo incitavo a venire perché vedevo che stava un po' depresso … confermo che accanto alla sede della Ciano Trasporti c'è la casa della sorella del , ovvero mia moglie. … confermo che CP_1 lui ha iniziato a lavorare per la Ciano Trasporti da marzo 2021 … a me non risulta che CP_1 nel periodo da marzo 2020 a marzo 2021 si sia occupato di fare consegne per la Ciano Trasporti alla IIA, qualche volta ci ha accompagnato perché noi andavamo spesso a prendere gli autobus alla IIA e lui ci dava un passaggio in macchina per andare a prenderli … so che in questo periodo
percepiva la disoccupazione … il non veniva pagato per questi passaggi che CP_1 CP_1 5 ci dava. Posso confermare che quando entrava nella IIA veniva registrato perché così si doveva fare, la registrazione era sia in entrata che in uscita, o meglio in entrata sicuro, non so se si appuntano anche l'uscita … venivano registrati dalla IIA tutte le persone che entravano, se ad esempio eravamo quattro autisti e lui ci accompagnava, alla IIA registravano tutti e cinque. Si prendevano solo nome e cognome e si segnavano anche il motivo per il quale entravamo”. Il teste ha riferito: “sono socio della CMT e faccio l'autotrasportatore dal Testimone_3
1995, conosco il resistente perché ha lavorato con noi, più o meno dallo stesso momento in cui io sono entrato a far parte del … confermo il capo a del capitolato di prova di parte CP_5 opponente [Vero è che il Sig. , circa qualche settimana dopo il licenziamento Controparte_1 avvenuto in data 16-18/03/2020, telefonava all'ufficio logistico della società per Pt_1 richiedere l'assegnazione di trasporti a favore della società Ciano Trasporti e Logistica srl] e tanto posso dire perché all'epoca c'erano due addetti all'ufficio logistica e mi hanno parlato delle telefonate fatte dal . Io non ero presente alle telefonate ma me l'hanno riferito, qualche CP_1 volta ho ascoltato pure le telefonate … preciso che le telefonate a cui ho assistito sono avvenute intorno alle 18.00-18.30, l'ufficio chiude alle 19.00. Preciso che come autotrasportatore, quando rientravo dal lavoro presto andavo sempre in ufficio alla CMT, ovviamente non capitava sempre ma è capitato che sono rientrato in ufficio e che ho assistito alle telefonate. Sarà capitato una ventina di volte che sono sceso al consorzio e una quindicina di volte che ho assistito alle telefonate … sul capo b [Vero è che le richieste di assegnazione dei suddetti trasporti si sono susseguite quasi tutti i giorni e per varie volte al giorno – sia di mattina che di pomeriggio- nell'arco temporale tra il mese di Aprile 2020 ed il mese di Marzo 2021] posso dire che i carichi escono sia la mattina che la sera, quando l'addetto al traffico ha il carico, lo affida a chi gli spetta. Io la mattina andavo a lavoro e quindi non so se uscivano i carichi per la Ciano, il pomeriggio a volte mi sono trovato e quindi ho assistito all'assegnazione di qualche carico quando toccava al Ciano da parte di o , che sono gli addetti allo logistica … Parte_2 Per_3 preciso che anche se non c'è l'assegnazione giornaliera del carico, uno si sente giornalmente con
l'ufficio, anche solo per sapere se gli tocca o meno il carico e questo anche nel periodo Covid.
Del resto questa è la mansione che ha avuto anche per venti anni … le telefonate non CP_1 erano in vivavoce, ma io ero vicino e le ascoltavo e sentivo che per la maggior parte delle volte
ma anche il interloquivano con … sul capo c) [Vero è che il Sig. Parte_2 Per_3 CP_1
, immediatamente dopo il subito licenziamento, ossia a far data dal mese di Controparte_1
Marzo/Aprile 2020, ha comunicato e comunica quotidianamente con gli uffici della logistica della quale responsabile della logistica della società Ciano Trasporti e Logistica srl], come ho Pt_1 detto, so che chiamava per conto di Ciano all'ufficio logistica della CMT, ovviamente CP_1 non so se si qualificava Responsabile della logistica della CMT … presso la CMT acquisiva e distribuiva i viaggi;
erano in tre a svolgere questa mansione, e altri due. Penso che CP_1 svolgesse le stesse mansioni presso la Ciano, perché si rivolgeva agli stessi clienti. Tanto so perché sono sia socio, sia lavoratore della CMT. Però quella dell'identità delle mansioni è una mia deduzione … so che vi è un rapporto di parentela fra e Ciano, sono cognati”. CP_1
La ha depositato due foto che ritraggono una parte di un autobus, guidato da una Parte_1 persona la cui figura non è visibile a causa del riflesso sul vetro, e, nel corso del giudizio, ha depositato la documentazione inviatale dalla IIA s.p.a. in data 18.09.2024, a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio le registrazioni in ingresso e in uscita relative agli accessi effettuati dal sig. da aprile 2020 a ottobre 2021 presso il proprio stabilimento di Flumeri. CP_1 6 La IIA s.p.a. ha fornito un file riepilogativo degli accessi al magazzino dello stabilimento di
Flumeri del Tarantino, redatto sulla base delle informazioni raccolte dall'addetto alla portineria dello stabilimento, e ha precisato di non disporre di altra documentazione.
Dal prospetto risulta che nei mesi di aprile e maggio 2020 non ha effettuato accessi;
in CP_1 giugno ha effettuato sei accessi (in due giorni) per conto della ditta;
a luglio 2020 ha Parte_3 effettuato un accesso per conto della Ciano Trasporti;
ad agosto 2020 ha effettuato nove accessi per conto della Ciano Trasporti, in un'unica giornata (28/08); a settembre 2020 ha effettuato diciannove accessi per conto della Ciano Trasporti, per lo più concentrati nella giornata del 25/09, talvolta come accompagnatore di autisti, talaltra venendo indicato come responsabile per la ditta
Ciano; analoghe le registrazioni per i successivi mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, con diversi accessi, sia pur non a cadenza quotidiana, per conto della Ciano Trasporti.
A parere della scrivente, l'istruttoria raccolta non consente di ritenere assolto l'onere gravante sull'opponente di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'opposto la
Ciano Trasporti e Logistica s.r.l. per il periodo da marzo 2020 a marzo 2021, e tanto meno il quantum che lo stesso avrebbe percepito a titolo di retribuzione.
I testi e , rispettivamente nipote e cognato di , hanno riferito Testimone_2 Persona_1 CP_1 che l'opposto ha iniziato a lavorare per la Ciano Trasporti nel marzo 2021; che, già prima del licenziamento, si recava spesso alla sede della Ciano per andare a trovare il cognato CP_1 perché accanto alla sede della società vi era l'abitazione della sorella, alla quale faceva visita portandovi anche i genitori;
che, nel periodo da marzo 2020 a marzo 2021, era capitato che li accompagnasse presso la sede della IIA s.p.a. o che vi accompagnasse altri dipendenti, CP_1 ma che non effettuava personalmente le consegne;
che presso la sede della IIA, all'ingresso, veniva registrato il nominativo di tutte le persone che entravano, compresi gli accompagnatori, e il motivo dell'accesso.
Il teste , dipendente della IIA s.p.a. fino al 2021, ha riferito che per problemi di salute Tes_1 personali non aveva una postazione assegnata, ma era stato appoggiato all'ingresso; che faceva entrare le persone che gli venivano indicate dai suoi colleghi;
che della registrazione degli accessi si occupavano altri quattro colleghi;
che non sapeva il motivo per il quale effettuava gli CP_1 accessi allo stabilimento, né ricordava se gli accessi erano avvenuti nel 2020 o nel 2021.
Infine, il teste , autotrasportatore dal 1995 e socio della ha dichiarato che Tes_3 Pt_1
, a decorrere da qualche settimana dopo il licenziamento, chiamava in ufficio e parlava CP_1 con il personale addetto alla logistica per richiedere l'assegnazione di trasporti a favore della società Ciano Trasporti e Logistica s.r.l., chiarendo che a volte le telefonate gli venivano riferite, mentre altre volte vi aveva assistito, e che anche se le chiamate non erano in vivavoce era riuscito a sentire che era al telefono e che le chiamate erano fatte per conto della Ciano Trasporti. CP_1
Ebbene, pur non volendo tenere conto di quanto dichiarato dai testi e , poco Tes_2 Persona_1 attendibili stanti il rapporto di parentela con l'opposto e l'esistenza di un precedente contrasto con l'opponente, l'unico teste che ha confermato la ricostruzione fattuale dell'opponente è il
, le cui dichiarazioni, però, sono in parte de relato e in parte ininfluenti. Tes_3
Il teste non era sempre presente in ufficio quando venivano fatte le telefonate, e anche se era presente non riceveva direttamente le chiamate, che non erano in vivavoce. Pur ammettendo che anche ascoltando a distanza la telefonata il teste fosse in grado di riconoscere la voce del
, ha comunque dichiarato che non sapeva a che titolo questi chiamasse, che CP_1 Tes_3 non sapeva se si qualificasse come responsabile della logistica della ditta Ciano, e che il fatto che 7 svolgesse le stesse mansioni prima svolte per la ra una sua “deduzione”. Inoltre, il teste Pt_1 non è stato in grado di confermare che tali telefonate avessero cadenza quotidiana.
È peraltro dirimente il rilievo che la circostanza riferita, relativa a telefonate che l'opposto avrebbe fatto per richiedere l'assegnazione di trasporti a favore della Ciano Trasporti, nulla dimostra in ordine all'esistenza del vincolo di subordinazione.
Come è noto, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364).
Nella fattispecie, nulla è stato allegato, prima ancora che provato, dall'opponente in ordine all'esercizio del potere organizzativo, direttivo e gerarchico da parte di rappresentanti della Ciano
Trasporti, né dalla prova espletata sono apprezzabili gli indici sintomatici della subordinazione quali l'inserimento stabile del nella struttura operativa aziendale, il rispetto di un orario CP_1 di lavoro predeterminato dal datore di lavoro, l'esistenza di un obbligo di presenza e – correlativamente – di essere autorizzato per eventuali assenze, l'assoggettamento a direttive in ordine alle modalità di espletamento della prestazione e a controlli da parte del datore di lavoro, la pattuizione di una retribuzione quale corrispettivo per l'attività espletata.
Per le medesime ragioni rimane ininfluente il documento inviato dalla IIA s.p.a., che si limita a registrare una serie di accessi effettuati dal presso il proprio deposito, per conto CP_1 dell'azienda del cognato, con annotazioni prese dagli addetti alla portineria per ragioni di sicurezza interna, del tutto inidonee a dimostrare l'effettivo titolo al quale il accedeva. CP_1
Sul punto, si osserva che la Ciano Trasporti è la ditta del cognato dell'opposto, operante nel medesimo ramo in cui questi aveva operato per anni prima del licenziamento.
In ogni caso, e conclusivamente, quand'anche si potesse considerare provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la Ciano Trasporti e in epoca antecedente alla formale Controparte_1 assunzione, non vi sarebbe la benché minima prova che lo stesso abbia percepito mensilmente la somma di € 1.550 a titolo di retribuzione. Mancherebbe, quindi, comunque la prova del quantum dell'aliunde perceptum che la società chiede di detrarre dall'indennità risarcitoria riconosciuta all'opposto con sentenza n. 531/2023. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata e il DI n. 432/2023 va confermato e dichiarato esecutivo. 8 Le spese di lite seguono la soccombenza della società e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (calcolato sulla base della somma di
€ 18.645,72, oggetto di contestazione), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il DI n. 432/2023 e lo dichiara esecutivo;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 29 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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