TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 739/2025, introdotta da:
(c.f. , n. LL (MI) il Parte_1 C.F._1
14/09/1996, con il patrocinio dell'Avv. NEGRI GIANMARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LODI (c.f. P.IVA_1
*
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bollate (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 426, parte 1, Serie A, anno 1996), facendo Parte_1 constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1 provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i Parte_1 trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- 1 - - ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lodi di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Bollate (MI), affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
PER IL PUBBLICO MINISTERO: COME DA VERBALE D'UDIENZA DEL 9.7.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso ex artt. 473-bis ss. c.p.c. del 17.4.2025, l'istante ha domandato l'accoglimento delle domande in epigrafe trascritte, producendo, a supporto delle proprie richieste, relazioni specialistiche a firma della dott.ssa (doc. 4) e del dott. Persona_2
(doc. 3). Persona_3
All'udienza del 9.7.2025, avanti al giudice relatore delegato, l'istante ha dichiarato: “Dopo una infanzia serena ho iniziato ad avvertire un disagio in occasione dell'adolescenza e il mutamento del corpo, che cambiava nel senso che non desideravo. Questo mi ha portato
a difficoltà sociali, a ritenermi inadeguato, senza vita sociale, non andavo in vacanza, in piscina, al mare. Dopo anni di ricerca di una soluzione, adattandomi, ho conosciuto altre persone che hanno avuto questa stessa esperienza;
mi sono rivolto prima a uno psicologo, che mi ha seguito in una fase iniziale del percorso, quando ha ritenuto opportuno mi ha rilasciato il nulla osta per iniziare la terapia ormonale, che già assumo da oltre un anno.
Vivo nel mio genere maschile già da un anno e mezzo, la terapia ormonale è sicuramente aumentato il mio senso di autostima e di sentirmi me stesso. Ho finalmente riconosciuto un viso che è quello che volevo e a sentire la voce come risuonava in me, ne ho tratto beneficio in ogni settore, lavorativo, relazionale, in famiglia. Il nome che ho scelto,
è quello con cui già sono conosciuto in ogni ambiente. Lavoro come insegnante Per_1 alla scuola primaria. Confermo integralmente il percorso in corso e la mia volontà. A dicembre ho fatto un intervento di mascolinizzazione del torace, ho trovato il coraggio di farlo dopo tempo, è stata la scelta migliore della mia vita. L'avrei fatta prima se non avessi avuto un po' di timore. L'intervento è stato un vero punto di svolta, da allora mi sento molto più libero anche nell'abbigliamento e nell'espormi all'aperto”.
La causa, ritenuta istruita, nulla ostando il Pubblico Ministero, è stata immediatamente rimessa in decisione al Collegio.
2. Tutte le domande sono pienamente fondate.
Le allegazioni di parte trovano assoluto conforto nei documenti, specie quelli di cui ai numeri 3) e 4) già citati, così come la persona interessata, comparsa avanti al giudice
- 2 - relatore, ha fornito una ricostruzione seria, lucida e consapevole della propria volontà, come si desume dalle dichiarazioni già supra trascritte.
Il dott. premessa ampia ricostruzione della storia clinica di ha Persona_3 Parte_1 confermato la diagnosi di disforia di genere;
effettuati gli opportuni test, ha ritenuto le richieste dell'istante profondamente meditate, supportate da chiara e matura consapevolezza, anche in ordine all'irreversibilità. Tale giudizio è stato condivisibilmente desunto anche dal fatto che si è già sottoposto a mastectomia bilaterale, che Parte_1 ha determinato un significativo incremento del benessere psicologico dell'interessato. Non ha quindi segnalato alcun elemento ostativo, anzi ha riconosciuto come caldamente auspicabile l'accoglimento delle domande svolte in questa sede, al fine di consentire definitiva armonizzazione dell'identità fisica rispetto al dato anagrafico.
La dott.ssa ha descritto la terapia ormonale cui, dal marzo 2024, si è Per_2 Parte_1 sottoposto, ritenendo “sostanziale beneficio con la terapia in atto, anche dal punto di vista patologico”. Anche in questo caso è stata confermata la piena consapevolezza dell'istante, sottolineando peraltro la perfetta integrazione sociale di con il proprio ruolo di Parte_1 genere maschile. Il trattamento ormonale è stato regolarmente somministrato e non si segnalano motivi ostativi alla prosecuzione.
I professionisti hanno quindi pienamente confermato la consapevolezza maturata da parte ricorrente rispetto ai percorsi in corso, all'irreversibilità degli stessi e hanno dato conto del perfetto inserimento, con ruolo di genere maschile, nel contesto sociale e affettivo.
La terapia ormonale, ormai da tempo intrapresa, viene costantemente sottoposta a verifica da parte dei professionisti;
non risulta alcuna controindicazione, né di carattere medico- clinico, né sotto il profilo psicologico, alla prosecuzione di tali trattamenti e all'accesso alle procedure chirurgiche richieste.
A pieno riscontro di quanto precede, in sede di udienza, parte ricorrente si è presentata in abiti maschili – avendo avuto cura di precisare di essersi già sottoposto a intervento di mascolinizzazione del torace – e anche l'atteggiamento, la gestualità e l'aspetto fisico sono apparsi evidentemente virati in senso maschile. Il narrato dell'istante è apparso sincero e ben ponderato.
Il Collegio non può quindi che ritenere accertata la condizione – necessaria e sufficiente ai fini dell'accoglimento delle domande (Trib. Lodi, sent. 296/2023; Trib. Torino, sent.
232/2022; Trib. Milano, sent. 9153/2024) – del disturbo di identità di genere, nonché della dimostrazione, da parte della persona interessata, di aver attraversato un serio, univoco e
- 3 - irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (v. Corte cost., 180/2017).
Quanto alla richiesta di modifica del prenome, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 3877/2020), si tratta di un necessario accorgimento, che deve tenere conto del nuovo nome, indicato dalla persona ( pur se del tutto Per_1 diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Di talché, il Collegio ritiene che il prenome possa essere mutato come da domanda.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si segnala l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 143 del
23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del d.lgs. 150/2011
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La pronuncia in esame si riferisce al caso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, in cui la transizione sia già avvenuta e vengano domandate contestualmente la rettificazione dell'attribuzione del genere nei documenti anagrafici e l'autorizzazione all'operazione chirurgica.
Secondo la Corte Costituzionale in questi casi “la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
In questi casi, dunque, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”, tenuto conto che l'evoluzione giurisprudenziale “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost.
221/2015 e Cass. 15138/2015).
Ciò premesso, giusta rettificazione dell'attribuzione del genere operata con la Parte_1 presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni
- 4 - del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali che desidererà intraprendere in assoluta libertà.
3. Spese irripetibili, considerata la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, a definizione del procedimento avanti a sé introdotto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico da femminile a maschile, di n. il 14.9.1996 a Bollate (MI) (atto di nascita trascritto al Parte_1
n. 426, parte 1, Serie A, anno 1996);
2) Ordina la variazione delle iscrizioni anagrafiche dell'istante, previa attribuzione del sesso maschile e mutamento del prenome da in con ogni Parte_1 Per_1 rettifica relativa;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Bollate di procedere di conseguenza;
4) Accerta il diritto della persona interessata a sottoporsi a ogni trattamento di carattere medico-chirurgico di riassegnazione del sesso, senza ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;
5) Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile di Bollate, al passaggio in giudicato di questa sentenza;
6) Dichiara le spese irripetibili.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 16/07/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 739/2025, introdotta da:
(c.f. , n. LL (MI) il Parte_1 C.F._1
14/09/1996, con il patrocinio dell'Avv. NEGRI GIANMARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LODI (c.f. P.IVA_1
*
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bollate (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 426, parte 1, Serie A, anno 1996), facendo Parte_1 constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1 provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i Parte_1 trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- 1 - - ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lodi di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Bollate (MI), affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
PER IL PUBBLICO MINISTERO: COME DA VERBALE D'UDIENZA DEL 9.7.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso ex artt. 473-bis ss. c.p.c. del 17.4.2025, l'istante ha domandato l'accoglimento delle domande in epigrafe trascritte, producendo, a supporto delle proprie richieste, relazioni specialistiche a firma della dott.ssa (doc. 4) e del dott. Persona_2
(doc. 3). Persona_3
All'udienza del 9.7.2025, avanti al giudice relatore delegato, l'istante ha dichiarato: “Dopo una infanzia serena ho iniziato ad avvertire un disagio in occasione dell'adolescenza e il mutamento del corpo, che cambiava nel senso che non desideravo. Questo mi ha portato
a difficoltà sociali, a ritenermi inadeguato, senza vita sociale, non andavo in vacanza, in piscina, al mare. Dopo anni di ricerca di una soluzione, adattandomi, ho conosciuto altre persone che hanno avuto questa stessa esperienza;
mi sono rivolto prima a uno psicologo, che mi ha seguito in una fase iniziale del percorso, quando ha ritenuto opportuno mi ha rilasciato il nulla osta per iniziare la terapia ormonale, che già assumo da oltre un anno.
Vivo nel mio genere maschile già da un anno e mezzo, la terapia ormonale è sicuramente aumentato il mio senso di autostima e di sentirmi me stesso. Ho finalmente riconosciuto un viso che è quello che volevo e a sentire la voce come risuonava in me, ne ho tratto beneficio in ogni settore, lavorativo, relazionale, in famiglia. Il nome che ho scelto,
è quello con cui già sono conosciuto in ogni ambiente. Lavoro come insegnante Per_1 alla scuola primaria. Confermo integralmente il percorso in corso e la mia volontà. A dicembre ho fatto un intervento di mascolinizzazione del torace, ho trovato il coraggio di farlo dopo tempo, è stata la scelta migliore della mia vita. L'avrei fatta prima se non avessi avuto un po' di timore. L'intervento è stato un vero punto di svolta, da allora mi sento molto più libero anche nell'abbigliamento e nell'espormi all'aperto”.
La causa, ritenuta istruita, nulla ostando il Pubblico Ministero, è stata immediatamente rimessa in decisione al Collegio.
2. Tutte le domande sono pienamente fondate.
Le allegazioni di parte trovano assoluto conforto nei documenti, specie quelli di cui ai numeri 3) e 4) già citati, così come la persona interessata, comparsa avanti al giudice
- 2 - relatore, ha fornito una ricostruzione seria, lucida e consapevole della propria volontà, come si desume dalle dichiarazioni già supra trascritte.
Il dott. premessa ampia ricostruzione della storia clinica di ha Persona_3 Parte_1 confermato la diagnosi di disforia di genere;
effettuati gli opportuni test, ha ritenuto le richieste dell'istante profondamente meditate, supportate da chiara e matura consapevolezza, anche in ordine all'irreversibilità. Tale giudizio è stato condivisibilmente desunto anche dal fatto che si è già sottoposto a mastectomia bilaterale, che Parte_1 ha determinato un significativo incremento del benessere psicologico dell'interessato. Non ha quindi segnalato alcun elemento ostativo, anzi ha riconosciuto come caldamente auspicabile l'accoglimento delle domande svolte in questa sede, al fine di consentire definitiva armonizzazione dell'identità fisica rispetto al dato anagrafico.
La dott.ssa ha descritto la terapia ormonale cui, dal marzo 2024, si è Per_2 Parte_1 sottoposto, ritenendo “sostanziale beneficio con la terapia in atto, anche dal punto di vista patologico”. Anche in questo caso è stata confermata la piena consapevolezza dell'istante, sottolineando peraltro la perfetta integrazione sociale di con il proprio ruolo di Parte_1 genere maschile. Il trattamento ormonale è stato regolarmente somministrato e non si segnalano motivi ostativi alla prosecuzione.
I professionisti hanno quindi pienamente confermato la consapevolezza maturata da parte ricorrente rispetto ai percorsi in corso, all'irreversibilità degli stessi e hanno dato conto del perfetto inserimento, con ruolo di genere maschile, nel contesto sociale e affettivo.
La terapia ormonale, ormai da tempo intrapresa, viene costantemente sottoposta a verifica da parte dei professionisti;
non risulta alcuna controindicazione, né di carattere medico- clinico, né sotto il profilo psicologico, alla prosecuzione di tali trattamenti e all'accesso alle procedure chirurgiche richieste.
A pieno riscontro di quanto precede, in sede di udienza, parte ricorrente si è presentata in abiti maschili – avendo avuto cura di precisare di essersi già sottoposto a intervento di mascolinizzazione del torace – e anche l'atteggiamento, la gestualità e l'aspetto fisico sono apparsi evidentemente virati in senso maschile. Il narrato dell'istante è apparso sincero e ben ponderato.
Il Collegio non può quindi che ritenere accertata la condizione – necessaria e sufficiente ai fini dell'accoglimento delle domande (Trib. Lodi, sent. 296/2023; Trib. Torino, sent.
232/2022; Trib. Milano, sent. 9153/2024) – del disturbo di identità di genere, nonché della dimostrazione, da parte della persona interessata, di aver attraversato un serio, univoco e
- 3 - irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (v. Corte cost., 180/2017).
Quanto alla richiesta di modifica del prenome, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 3877/2020), si tratta di un necessario accorgimento, che deve tenere conto del nuovo nome, indicato dalla persona ( pur se del tutto Per_1 diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Di talché, il Collegio ritiene che il prenome possa essere mutato come da domanda.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si segnala l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 143 del
23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del d.lgs. 150/2011
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La pronuncia in esame si riferisce al caso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, in cui la transizione sia già avvenuta e vengano domandate contestualmente la rettificazione dell'attribuzione del genere nei documenti anagrafici e l'autorizzazione all'operazione chirurgica.
Secondo la Corte Costituzionale in questi casi “la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
In questi casi, dunque, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”, tenuto conto che l'evoluzione giurisprudenziale “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost.
221/2015 e Cass. 15138/2015).
Ciò premesso, giusta rettificazione dell'attribuzione del genere operata con la Parte_1 presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni
- 4 - del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali che desidererà intraprendere in assoluta libertà.
3. Spese irripetibili, considerata la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, a definizione del procedimento avanti a sé introdotto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico da femminile a maschile, di n. il 14.9.1996 a Bollate (MI) (atto di nascita trascritto al Parte_1
n. 426, parte 1, Serie A, anno 1996);
2) Ordina la variazione delle iscrizioni anagrafiche dell'istante, previa attribuzione del sesso maschile e mutamento del prenome da in con ogni Parte_1 Per_1 rettifica relativa;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Bollate di procedere di conseguenza;
4) Accerta il diritto della persona interessata a sottoporsi a ogni trattamento di carattere medico-chirurgico di riassegnazione del sesso, senza ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria;
5) Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile di Bollate, al passaggio in giudicato di questa sentenza;
6) Dichiara le spese irripetibili.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 16/07/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 5 -