Art. 3.
Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi di cui alle posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo 1 danno luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico, se antecedenti alla decorrenza della pensione, ovvero alla liquidazione di un supplemento di pensione da corrispondersi con le norme comuni, se successivi.
Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi di cui alle posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo 1 danno luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico, se antecedenti alla decorrenza della pensione, ovvero alla liquidazione di un supplemento di pensione da corrispondersi con le norme comuni, se successivi.