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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4943/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 & C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 902/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7CO3B00224/2021 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio riferisce che è stata prodotta adesione alla definizione agevolata e chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 e c. srl ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 902 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'atto di contestazione n. TY7CO3B00224-2021, notificato in data 17/11/2021 per il periodo d'imposta
2016; tributo II.DD. ed I.V.A.(cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado i atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso per la riforma/estinzione del giudizio avendo definito la controversia a mente dell'art. 1 commi da 186 a 202 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità/estinzione.
La Società contribuente ha versato memoria con la quale ha ribadito la richiesta di estinzione del giudizio ai sensi della legge sopra richiamata.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
1.- La Società - come dalla stessa dichiarato nel proprio atto di gravame - anteriormente alla notifica dell'atto di appello (in data 27/09/2023, protocollo n. 23092711093062106) ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 1, commi dal 186 al 202, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 provvedendo anche al primo versamento in data 26/09/2023 (cfr. documentazione in atti).
L'appello, quindi, è stato incardinato successivamente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria.
2.- Il comma 194 dell'art. 1 della L. 197/2022 dispone (in breve) che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023.
Il successivo comma 198 dispone, poi, che: “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.
-Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La disposizioni sopra richiamate prevedono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA SA LL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4943/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 & C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 902/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7CO3B00224/2021 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio riferisce che è stata prodotta adesione alla definizione agevolata e chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 e c. srl ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 902 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'atto di contestazione n. TY7CO3B00224-2021, notificato in data 17/11/2021 per il periodo d'imposta
2016; tributo II.DD. ed I.V.A.(cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado i atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso per la riforma/estinzione del giudizio avendo definito la controversia a mente dell'art. 1 commi da 186 a 202 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità/estinzione.
La Società contribuente ha versato memoria con la quale ha ribadito la richiesta di estinzione del giudizio ai sensi della legge sopra richiamata.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
1.- La Società - come dalla stessa dichiarato nel proprio atto di gravame - anteriormente alla notifica dell'atto di appello (in data 27/09/2023, protocollo n. 23092711093062106) ha presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 1, commi dal 186 al 202, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 provvedendo anche al primo versamento in data 26/09/2023 (cfr. documentazione in atti).
L'appello, quindi, è stato incardinato successivamente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria.
2.- Il comma 194 dell'art. 1 della L. 197/2022 dispone (in breve) che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023.
Il successivo comma 198 dispone, poi, che: “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.
-Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La disposizioni sopra richiamate prevedono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA SA LL