Articolo 926 del Codice civile
Articolo 925Articolo 927
Versione
19 aprile 1942
Art. 926.

(Migrazione di colombi, conigli e pesci).

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente