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1 gennaio 1948
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27 febbraio 1963
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19 gennaio 1964
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8 febbraio 2001
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5 novembre 2020
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Art. 57.
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di ((duecento)) , ((quattro)) dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20))
Nessuna Regione ((o Provincia autonoma)) puo' avere un numero di senatori inferiore a ((tre)) ; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. ((20)) .
((La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti)) . ((20)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 , ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di ((duecento)) , ((quattro)) dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20))
Nessuna Regione ((o Provincia autonoma)) puo' avere un numero di senatori inferiore a ((tre)) ; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. ((20)) .
((La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti)) . ((20)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 , ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
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- 1. Costituzione - Il Parlamentohttps://www.studiocataldi.it/ · 69.099815
[…] Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. […] La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Art. 57. […]
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