Articolo 57 della Costituzione
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5 novembre 2020
Art. 57.

Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di ((duecento)) , ((quattro)) dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20))
Nessuna Regione ((o Provincia autonoma)) puo' avere un numero di senatori inferiore a ((tre)) ; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. ((20)) .
((La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti)) . ((20)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 , ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Entrata in vigore il 5 novembre 2020
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