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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 254 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Marra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Bianchi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Via Roma, 152, giusta procura speciale in atti;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Di Controparte_1 C.F._2
Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Via A.
Pisano, 4, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Di CP_3 C.F._3
Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Via A.
Pisano, 3, giusta procura speciale in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c..
Conclusioni delle parti all'udienza di p.c.: per parte attrice: “L'Avv. Fracciolla precisa le conclusioni come da atti difensivi e verbali di causa.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “nel merito - in via
Pagina 1 principale, dichiarare cessata la materia del contendere, revocando per l'effetto il decreto emesso dal Presidente del Tribunale f.f. Dott. in data 03.12.2020, notificato il successivo Per_1
22.12.2020, essendo venuto meno l'inadempimento da parte del coniuge sig. - CP_2
subordinatamente, accogliere la spiegata opposizione per tutti gli ulteriori motivi esposti in narrativa, del pari revocando il sopra detto decreto opposto;
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la sig.ra ascendente di pari grado dell'odierna deducente, Parte_2
sia comunque obbligata a concorrere al mantenimento del minore determinandone Persona_2 il quantum secondo giustizia e, per l'effetto, considerate le reali condizioni economiche e personali di tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento, ivi compresi i genitori obbligati in via primaria, ridurre proporzionalmente l'ammontare della contribuzione da porre a carico all'odierna deducente;
- in ogni caso, condannare la sig.ra al pagamento delle Controparte_1
spese, delle competenze e degli onorari di causa, tanto del giudizio r.g.n° 4038/2018 che della presente opposizione, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”; per la parte convenuta e per la terza intervenuta “L'Avv. Controparte_1 CP_3
Perazzotti precisa le conclusioni riportandosi alle comparse di costituzione delle proprie assistite insistendo affinché previo rigetto delle avverse domande, siano accolte le richieste, eccezione e deduzioni contenute nelle memorie 183 comma 6 c.p.c. depositate e nei verbali di causa.”; conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di : “Si conclude affinché Controparte_1
vengano rigettate tutte le avverse richieste e domande. / Con condanna alle spese e compensi di lite”; conclusioni di cui alla comparsa di intervento di “Si conclude affinché vengano CP_3
rigettate tutte le avverse richieste e domande formulate nei confronti della;
si CP_3
chiede, in via subordinata, che il Giudice disponga la sospensione del Decreto impugnato condizionandola alla verifica dell'adempimento del sig. / Con condanna alle Controparte_2 spese e compensi di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Per intelligibilità della decisione si specifica che AL UR ha formulato opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente f.f. n. cron. 2102/2020 del 7 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 316 bis c.c. comma 2 nella versione applicabile ratione temporis al presente procedimento, con cui ha posto a carico dell'attrice la somma mensile di € 350,00 per il mantenimento del nipote , Controparte_4 fondando l'opposizione sui seguenti motivi: a) avvenuto abuso del diritto da parte della P_
che aveva omesso di allegare nell'ambito del procedimento VG 4038 del 2018 in cui è stato emesso
Pagina 2 il decreto opposto che da luglio 2020 aveva ripreso ad adempiere puntualmente Controparte_2
e a versare l'assegno di mantenimento;
b) asserita illegittimità del provvedimento opposto per non essere state adeguatamente valutate le condizioni economiche dei coniugi e l'effettiva mancanza di mezzi sufficienti in capo all'uno o all'altro per poter mantenere il figlio minore con Controparte_4
valutazione anche del mancato tentativo da parte della di procedere esecutivamente nei P_ confronti di , “posto che l'unico pignoramento dalla stessa promosso nei suoi Controparte_2 confronti era stato, invero, effettuato presso l'agenzia “Key Immobiliare”, di cui era all'epoca titolare la sig.ra madre dell'attuale compagna del sig. dove è evidente Persona_3 CP_2 nulla poteva essere aggredito” (v. atto di citazione, pag. 6); c) omessa valutazione delle effettive condizioni economiche di AL ed erroneità della statuizione di porre integralmente a carico Pt_1 della suddetta l'intero assegno di mantenimento stabilito con sentenza di separazione a carico di
; d) erroneità della statuizione per mancata imposizione dell'obbligo di Controparte_2
concorrere al mantenimento di da parte della nonna materna, , Controparte_4 CP_3
valorizzata la convivenza della suddetta con il nipote senza i necessari accertamenti ed omessa partecipazione della suddetta al giudizio vg 4038 del 2018; 5) erroneità della statuizione per aver posto a carico di l'intero importo dell'assegno benché il Presidente avesse ritenuto che Parte_1
anche la nonna materna contribuisse in via diretta al mantenimento del nipote.
In via preliminare l'attrice aveva formulato istanza di sospensione del provvedimento impugnato e l'autorizzazione a chiamare in causa . CP_3
Con ordinanza del 30 luglio 2021 il Tribunale, ritenuti sussistenti i gravi motivi ex artt. 649 e 316 bis comma 4 c.c., ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto n. cron. 2102/2020 del
7.12.2020 oggetto di opposizione, evidenziando “che i gravi motivi si evincano dal fatto che parte convenuta non abbia contestato che stia versando l'importo mensile di € 350,00 Controparte_2
da lui dovuto a titolo di mantenimento del figlio minore come disposto in sede di sentenza divorzile
(v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta), e alla luce della documentazione prodotta da parte attorea con le note scritte di prima udienza, considerato quanto dedotto da parte resistente circa l'esecuzione intentata nei confronti della attrice, alla luce del fumus boni iuris dell'opposizione che si evince dalla mancata contestazione suindicata e dagli estratti conto previdenziali prodotti”; inoltre, ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza di chiamata in causa del terzo, rimarcando, come “a) erra la difesa di parte convenuta allorquando richiama l'art. 272
c.c., essendo la causa in oggetto di competenza del Giudice monocratico;
b) erra la difesa di parte convenuta quando ritiene che parte opponente avesse dovuto citare direttamente il terzo, atteso che l'opponente conserva la veste di convenuto anche in relazione ai poteri e le preclusioni processuali (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
Pagina 3 16336 del 2020)”, ha autorizzato l'opponente a chiamare in causa la la quale si è CP_3
ritualmente costituita in giudizio.
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato anche a , che, pertanto, è stato Controparte_2
dichiarato contumace.
Esaurita l'istruttoria orale della causa con interrogatorio formale di e di Controparte_1 CP_2
e con escussione di testi, all'udienza del 16 maggio 2023 entrambi i procuratori hanno
[...]
chiesto il rinvio per precisazione delle conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In tale sede, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente si rileva che con ordinanza del 22 agosto 2022 era stato ammesso anche l'interrogatorio formale di richiesto dalla opponente. All'udienza fissata per CP_3
l'incombente la non si era presentata e il difensore aveva depositato certificato medico che CP_3
certificava come la suddetta non fosse in grado per motivi di salute di lasciare la propria abitazione.
Il difensore della aveva chiesto che la stessa fosse dispensata dall'incombente, mentre il CP_3 difensore dell'opponente aveva insistito per l'espletamento dell'interrogatorio formale (v. verbale di udienza del 14 marzo 2023) e il Tribunale si era riservato la decisione al termine dell'istruttoria orale.
Tuttavia all'udienza del 16 maggio 2023, espletato l'interrogatorio formale di Controparte_2
ed escussi due testi, il difensore dell'opponente rinunciava ad escutere il terzo teste, rinuncia accettata dal difensore delle altre due parti costituite, ed entrambi i procuratori chiedevano il rinvio per precisazione delle conclusioni, sicché deve ritenersi che parte opponente abbia implicitamente rinunciato all'interrogatorio formale di , non avendo reiterato la richiesta di espletare CP_3
l'interrogatorio formale ma anzi avendo espressamente richiesto di rinviare la causa per precisazione delle conclusioni (v. sull'ammissibilità della rinuncia tacita all'interrogatorio formale
Cass. ord. n. 2956 del 2018).
Sempre preliminarmente si conferma quanto già statuito con ordinanza del 30 luglio 2021 sull'ammissibilità della chiamata in causa della da parte dell'odierno opponente. CP_3
Ciò premesso l'opposizione è fondata e va revocato il decreto oggetto d'opposizione.
La Cassazione anche recentemente è tornata sulla natura dell'istituto di cui all'art. 316 bis c.c., specificando, in modo del tutto condiviso dal Tribunale, che: “La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sul disposto del vecchio art. 148 c.c. e sull'art. 316 bis c.c., chiarendo quali fossero le caratteristiche dello speciale procedimento per decreto, previsto nelle predette
Pagina 4 disposizioni, ai fini di ottenere la condanna degli ascendenti del genitore ritenuto inadempiente.
/Così, nella sentenza n. 3402 del 1995, si è affermato: "L'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto
l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata
e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli". In motivazione, si è chiarito che l'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'art. 148 dovesse essere " considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli", cosicchè "prima di dichiarare i nonni tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti, avrebbero dovuto valutare le condizioni economiche della madre dei minori. Si è poi precisato, in ordine alla questione posta nel ricorso per cassazione circa l'estensione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti anche agli altri due nonni (materni), nell'ipotesi in cui ricorressero tutti i presupposti di legge per chiamare gli ascendenti a concorrere al mantenimento dei nipoti, che "tale obbligo sussiste a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado (e, quindi nella specie, sia a carico dei nonni paterni, sia di quelli materni), proprio perchè - come è stato già rilevato -,
l'obbligo posto dall'art. 148 a carico degli ascendenti non risponde affatto ad una logica di tipo fideiussorio delle obbligazioni incombenti ai congiunti dello stesso sangue, bensì al ben diverso principio della tutela dei minori (principio cardine di tutto il nostro diritto di famiglia) quando al loro mantenimento non possano provvedervi (in tutto o in parte) i genitori, ma possano provvedervi gli ascendenti", cosicchè "l'analogia con la disciplina della ripartizione degli oneri tra coniugi rispetto al mantenimento dei figli comporta che, come ad esso sono tenuti entrambi i coniugi, così al medesimo - ove ne sussistano i presupposti - siano tenuti tutti e quattro i nonni (e, più in generale, tutti gli ascendenti di pari grado), sempre secondo il medesimo criterio di ripartizione basato sulla proporzione alle rispettive condizioni economiche proprie di ciascuna delle due coppie di nonni". La natura sussidiaria dell'obbligazione degli ascendenti è stata successivamente ribadita
(Cass. 20509/2010 e 10419/2018, conf. a Cass. 3402/1995, con la precisazione che gli ascendenti
Pagina 5 non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli, "così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo").
Ebbene, ciò premesso, va rilevato che l'opponente nell'atto di citazione in opposizione ha dedotto che “a far data dal luglio 2020” abbia “puntualmente ed integralmente ripreso Controparte_2
ad adempiere i propri obblighi di mantenimento del figlio , corrispondendo alla controparte Per_2
a mezzo bonifici bancari la somma dovuta di €350,00 mensili”.
Nella memoria di costituzione non ha contestato specificatamente l'assunto in Controparte_1 questione, dunque pacifico, e ha dato atto che il “in esito alla Sentenza di divorzio del 23 CP_2 maggio 2020 pubblicata il 03.12.2020, è stato onerato del pagamento di € 350,00 al mese per il figlio minore, che sta versando e al pagamento delle spese legali per € 4487,93, che non ha versato
e per cui gli è stato notificato atto di precetto” (v. pag. 7).
In sede di interrogatorio formale la ha dedotto “Dal 2011, da quando ci siamo separati, P_ non è mai stato regolare, ho accumulato un credito di € 35.000,00, poi il Giudice ha statuito che se non pagava lui, pagava la madre di lui (AL UR) e allora ha cominciato a pagare con più regolarità, talvolta dà insieme più mesi”. In realtà, il Presidente f.f. ha posto a carico di Parte_1
l'assegno mensile a titolo di mantenimento del nipote di € 350,00, e non in caso di inadempimento del e la resistente, costituendosi, non aveva contestato specificatamente che già da luglio CP_2
2020, e dunque prima dell'emissione del decreto opposto, il aveva ripreso a pagare P_
l'assegno mensile, rilevando piuttosto che “il versamento dell'assegno di mantenimento per il minore è avvenuto nell'importo di cui alla sentenza, due anni dopo la presentazione del ricorso ex art. 316 bis cc ( iscritto il 09.07.2018) e quattro anni dopo il deposito, da parte dello stesso, del ricorso per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio (10.05.2016).”
Ora, va evidenziato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, l'istituto di cui all'art. 316 bis c.c. comma 2 c.c. non prevede un meccanismo fideiussorio, come paiono intendere la e la a garanzia dell'inadempimento di uno dei coniugi, ma va inteso P_ CP_3
come meccanismo assolutamente residuale ed eccezionale a sola tutela del minore e non anche delle pretese creditorie del genitore.
Nel caso di specie, è emerso che da tempo stia regolarmente pagando l'assegno Controparte_2
mensile di mantenimento, e da quanto emerso nel presente giudizio, si ritiene che anche P_
sia in grado di mantenere il figlio, atteso che vive con la madre e non ha spese locative, e
[...] ha un reddito superiore a quello che era emerso nell'ambito del giudizio Vg 4038 del 2018, in cui si
Pagina 6 era valutato un reddito mensile di € 216,00 in base alla certificazione unica 2018. Dal modello 730 del 2021 di prodotto da emerge che la nel 2020 ha Controparte_1 CP_3 P_ percepito un reddito imponibile di € 13.443,00 con imposta netta pari a € 890,00, dacché risulta una retribuzione mensile di circa 1.050,00 euro al mese;
in sede di interrogatorio formale con valenza confessoria, la ha dichiarato: “Io durante l'attività scolastica lavoro due ore al giorno da P_ ottobre a maggio, e prendo 250,00 euro al mese, e per l'altro lavoro € 650,00 al mese”. Anche la madre della percepisce dall'INPS entrate mensili maggiori di quelle indicate nel decreto P_ opposto (€ 643,00 mensili), risultando documentato in atti (v. documenti prodotti dall'opponente il
20 luglio 2021, ammissibili in quanto depositati entro i termini di preclusione e di allegazione) che la stessa, quale invalida civile, percepisca dall'INPS mensilmente la somma di € 1.171,79, mentre la non ha in alcun modo documentato di aver assunto una badante;
sicché va tenuto conto CP_3
anche delle entrate della madre convivente, al fine di valutare la situazione economica di P_
.
[...]
In definitiva, pur avendo , con valenza confessoria, confermato i propri pregressi Controparte_2 inadempimenti e l'esistenza di un debito nei confronti di per rilevante importo, Controparte_1 per la somma totale di € 35.141,27, a titolo di arretrati, oltre al mancato pagamento delle spese liquidate nella sentenza di divorzio, risulta che da tempo, già prima dell'emissione del decreto opposto, questi stia pagando l'assegno di mantenimento, sicché, la sussistenza di tale debito, o anche sporadici ulteriori inadempimenti ( ha dedotto che non sarebbe stato pagato CP_3
l'assegno di mantenimento di dicembre 2020), anche in merito alle spese straordinarie, non sono di per sé circostanze che legittimano il ricorso all'imposizione sussidiaria dell'obbligo in capo agli ascendenti, ribadito che l'istituto non ha valenza fideiussoria a garanzia del credito del genitore destinatario dell'assegno e valutate anche le condizioni economiche della , da cui Controparte_1
è presumibile la possibilità per la stessa, in tali situazioni, di soddisfare lei stessa il mantenimento del figlio.
SULLA DOMANDA DI DI SOSPENDERE IL DECRETO CP_3
CONDIZIONANDO TALE SOSPENSIONE ALLA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DI
Controparte_2
Tale domanda è totalmente inammissibile, tradendo l'erronea concezione fideiussoria dell'istituto di cui all'art. 316 bis comma 2 c.c. da parte della terza chiamata in causa.
Non sussistendo i presupposti di legge, il decreto va integralmente revocato, come sopra rilevato.
SULLE SPESE DI LITE.
Considerato che il procedimento Vg 4038 del 2018 è stato incardinato nel 2018 e solo a luglio 2020 ha ripreso a pagare l'assegno di mantenimento, come dedotto dal medesimo Controparte_2
Pagina 7 opponente in citazione, considerata la natura del procedimento e le particolari condizioni delle parti in causa si reputa congruo disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio VG 4038 del
2018 tra l'opponente, e e del presente giudizio di opposizione Controparte_1 Controparte_2 tra l'opponente, , e . Controparte_1 CP_3 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 254 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto n. cron. 2102/2020 del 7 dicembre 2020
r.g. emesso a definizione del procedimento VG. 4038 del 2018.
Compensa le spese di lite del giudizio VG 4038 del 2018 tra l'opponente, e Controparte_1
e del presente giudizio di opposizione tra l'opponente, , Controparte_2 Controparte_1
e ”. CP_3 Controparte_2
Così deciso il 3 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Marra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Bianchi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Via Roma, 152, giusta procura speciale in atti;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Di Controparte_1 C.F._2
Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Via A.
Pisano, 4, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cristina Di CP_3 C.F._3
Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Via A.
Pisano, 3, giusta procura speciale in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c..
Conclusioni delle parti all'udienza di p.c.: per parte attrice: “L'Avv. Fracciolla precisa le conclusioni come da atti difensivi e verbali di causa.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “nel merito - in via
Pagina 1 principale, dichiarare cessata la materia del contendere, revocando per l'effetto il decreto emesso dal Presidente del Tribunale f.f. Dott. in data 03.12.2020, notificato il successivo Per_1
22.12.2020, essendo venuto meno l'inadempimento da parte del coniuge sig. - CP_2
subordinatamente, accogliere la spiegata opposizione per tutti gli ulteriori motivi esposti in narrativa, del pari revocando il sopra detto decreto opposto;
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la sig.ra ascendente di pari grado dell'odierna deducente, Parte_2
sia comunque obbligata a concorrere al mantenimento del minore determinandone Persona_2 il quantum secondo giustizia e, per l'effetto, considerate le reali condizioni economiche e personali di tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento, ivi compresi i genitori obbligati in via primaria, ridurre proporzionalmente l'ammontare della contribuzione da porre a carico all'odierna deducente;
- in ogni caso, condannare la sig.ra al pagamento delle Controparte_1
spese, delle competenze e degli onorari di causa, tanto del giudizio r.g.n° 4038/2018 che della presente opposizione, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”; per la parte convenuta e per la terza intervenuta “L'Avv. Controparte_1 CP_3
Perazzotti precisa le conclusioni riportandosi alle comparse di costituzione delle proprie assistite insistendo affinché previo rigetto delle avverse domande, siano accolte le richieste, eccezione e deduzioni contenute nelle memorie 183 comma 6 c.p.c. depositate e nei verbali di causa.”; conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di : “Si conclude affinché Controparte_1
vengano rigettate tutte le avverse richieste e domande. / Con condanna alle spese e compensi di lite”; conclusioni di cui alla comparsa di intervento di “Si conclude affinché vengano CP_3
rigettate tutte le avverse richieste e domande formulate nei confronti della;
si CP_3
chiede, in via subordinata, che il Giudice disponga la sospensione del Decreto impugnato condizionandola alla verifica dell'adempimento del sig. / Con condanna alle Controparte_2 spese e compensi di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Per intelligibilità della decisione si specifica che AL UR ha formulato opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente f.f. n. cron. 2102/2020 del 7 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 316 bis c.c. comma 2 nella versione applicabile ratione temporis al presente procedimento, con cui ha posto a carico dell'attrice la somma mensile di € 350,00 per il mantenimento del nipote , Controparte_4 fondando l'opposizione sui seguenti motivi: a) avvenuto abuso del diritto da parte della P_
che aveva omesso di allegare nell'ambito del procedimento VG 4038 del 2018 in cui è stato emesso
Pagina 2 il decreto opposto che da luglio 2020 aveva ripreso ad adempiere puntualmente Controparte_2
e a versare l'assegno di mantenimento;
b) asserita illegittimità del provvedimento opposto per non essere state adeguatamente valutate le condizioni economiche dei coniugi e l'effettiva mancanza di mezzi sufficienti in capo all'uno o all'altro per poter mantenere il figlio minore con Controparte_4
valutazione anche del mancato tentativo da parte della di procedere esecutivamente nei P_ confronti di , “posto che l'unico pignoramento dalla stessa promosso nei suoi Controparte_2 confronti era stato, invero, effettuato presso l'agenzia “Key Immobiliare”, di cui era all'epoca titolare la sig.ra madre dell'attuale compagna del sig. dove è evidente Persona_3 CP_2 nulla poteva essere aggredito” (v. atto di citazione, pag. 6); c) omessa valutazione delle effettive condizioni economiche di AL ed erroneità della statuizione di porre integralmente a carico Pt_1 della suddetta l'intero assegno di mantenimento stabilito con sentenza di separazione a carico di
; d) erroneità della statuizione per mancata imposizione dell'obbligo di Controparte_2
concorrere al mantenimento di da parte della nonna materna, , Controparte_4 CP_3
valorizzata la convivenza della suddetta con il nipote senza i necessari accertamenti ed omessa partecipazione della suddetta al giudizio vg 4038 del 2018; 5) erroneità della statuizione per aver posto a carico di l'intero importo dell'assegno benché il Presidente avesse ritenuto che Parte_1
anche la nonna materna contribuisse in via diretta al mantenimento del nipote.
In via preliminare l'attrice aveva formulato istanza di sospensione del provvedimento impugnato e l'autorizzazione a chiamare in causa . CP_3
Con ordinanza del 30 luglio 2021 il Tribunale, ritenuti sussistenti i gravi motivi ex artt. 649 e 316 bis comma 4 c.c., ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto n. cron. 2102/2020 del
7.12.2020 oggetto di opposizione, evidenziando “che i gravi motivi si evincano dal fatto che parte convenuta non abbia contestato che stia versando l'importo mensile di € 350,00 Controparte_2
da lui dovuto a titolo di mantenimento del figlio minore come disposto in sede di sentenza divorzile
(v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta), e alla luce della documentazione prodotta da parte attorea con le note scritte di prima udienza, considerato quanto dedotto da parte resistente circa l'esecuzione intentata nei confronti della attrice, alla luce del fumus boni iuris dell'opposizione che si evince dalla mancata contestazione suindicata e dagli estratti conto previdenziali prodotti”; inoltre, ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza di chiamata in causa del terzo, rimarcando, come “a) erra la difesa di parte convenuta allorquando richiama l'art. 272
c.c., essendo la causa in oggetto di competenza del Giudice monocratico;
b) erra la difesa di parte convenuta quando ritiene che parte opponente avesse dovuto citare direttamente il terzo, atteso che l'opponente conserva la veste di convenuto anche in relazione ai poteri e le preclusioni processuali (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
Pagina 3 16336 del 2020)”, ha autorizzato l'opponente a chiamare in causa la la quale si è CP_3
ritualmente costituita in giudizio.
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato anche a , che, pertanto, è stato Controparte_2
dichiarato contumace.
Esaurita l'istruttoria orale della causa con interrogatorio formale di e di Controparte_1 CP_2
e con escussione di testi, all'udienza del 16 maggio 2023 entrambi i procuratori hanno
[...]
chiesto il rinvio per precisazione delle conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In tale sede, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente si rileva che con ordinanza del 22 agosto 2022 era stato ammesso anche l'interrogatorio formale di richiesto dalla opponente. All'udienza fissata per CP_3
l'incombente la non si era presentata e il difensore aveva depositato certificato medico che CP_3
certificava come la suddetta non fosse in grado per motivi di salute di lasciare la propria abitazione.
Il difensore della aveva chiesto che la stessa fosse dispensata dall'incombente, mentre il CP_3 difensore dell'opponente aveva insistito per l'espletamento dell'interrogatorio formale (v. verbale di udienza del 14 marzo 2023) e il Tribunale si era riservato la decisione al termine dell'istruttoria orale.
Tuttavia all'udienza del 16 maggio 2023, espletato l'interrogatorio formale di Controparte_2
ed escussi due testi, il difensore dell'opponente rinunciava ad escutere il terzo teste, rinuncia accettata dal difensore delle altre due parti costituite, ed entrambi i procuratori chiedevano il rinvio per precisazione delle conclusioni, sicché deve ritenersi che parte opponente abbia implicitamente rinunciato all'interrogatorio formale di , non avendo reiterato la richiesta di espletare CP_3
l'interrogatorio formale ma anzi avendo espressamente richiesto di rinviare la causa per precisazione delle conclusioni (v. sull'ammissibilità della rinuncia tacita all'interrogatorio formale
Cass. ord. n. 2956 del 2018).
Sempre preliminarmente si conferma quanto già statuito con ordinanza del 30 luglio 2021 sull'ammissibilità della chiamata in causa della da parte dell'odierno opponente. CP_3
Ciò premesso l'opposizione è fondata e va revocato il decreto oggetto d'opposizione.
La Cassazione anche recentemente è tornata sulla natura dell'istituto di cui all'art. 316 bis c.c., specificando, in modo del tutto condiviso dal Tribunale, che: “La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sul disposto del vecchio art. 148 c.c. e sull'art. 316 bis c.c., chiarendo quali fossero le caratteristiche dello speciale procedimento per decreto, previsto nelle predette
Pagina 4 disposizioni, ai fini di ottenere la condanna degli ascendenti del genitore ritenuto inadempiente.
/Così, nella sentenza n. 3402 del 1995, si è affermato: "L'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto
l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata
e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli". In motivazione, si è chiarito che l'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'art. 148 dovesse essere " considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli", cosicchè "prima di dichiarare i nonni tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti, avrebbero dovuto valutare le condizioni economiche della madre dei minori. Si è poi precisato, in ordine alla questione posta nel ricorso per cassazione circa l'estensione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti anche agli altri due nonni (materni), nell'ipotesi in cui ricorressero tutti i presupposti di legge per chiamare gli ascendenti a concorrere al mantenimento dei nipoti, che "tale obbligo sussiste a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado (e, quindi nella specie, sia a carico dei nonni paterni, sia di quelli materni), proprio perchè - come è stato già rilevato -,
l'obbligo posto dall'art. 148 a carico degli ascendenti non risponde affatto ad una logica di tipo fideiussorio delle obbligazioni incombenti ai congiunti dello stesso sangue, bensì al ben diverso principio della tutela dei minori (principio cardine di tutto il nostro diritto di famiglia) quando al loro mantenimento non possano provvedervi (in tutto o in parte) i genitori, ma possano provvedervi gli ascendenti", cosicchè "l'analogia con la disciplina della ripartizione degli oneri tra coniugi rispetto al mantenimento dei figli comporta che, come ad esso sono tenuti entrambi i coniugi, così al medesimo - ove ne sussistano i presupposti - siano tenuti tutti e quattro i nonni (e, più in generale, tutti gli ascendenti di pari grado), sempre secondo il medesimo criterio di ripartizione basato sulla proporzione alle rispettive condizioni economiche proprie di ciascuna delle due coppie di nonni". La natura sussidiaria dell'obbligazione degli ascendenti è stata successivamente ribadita
(Cass. 20509/2010 e 10419/2018, conf. a Cass. 3402/1995, con la precisazione che gli ascendenti
Pagina 5 non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli, "così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo").
Ebbene, ciò premesso, va rilevato che l'opponente nell'atto di citazione in opposizione ha dedotto che “a far data dal luglio 2020” abbia “puntualmente ed integralmente ripreso Controparte_2
ad adempiere i propri obblighi di mantenimento del figlio , corrispondendo alla controparte Per_2
a mezzo bonifici bancari la somma dovuta di €350,00 mensili”.
Nella memoria di costituzione non ha contestato specificatamente l'assunto in Controparte_1 questione, dunque pacifico, e ha dato atto che il “in esito alla Sentenza di divorzio del 23 CP_2 maggio 2020 pubblicata il 03.12.2020, è stato onerato del pagamento di € 350,00 al mese per il figlio minore, che sta versando e al pagamento delle spese legali per € 4487,93, che non ha versato
e per cui gli è stato notificato atto di precetto” (v. pag. 7).
In sede di interrogatorio formale la ha dedotto “Dal 2011, da quando ci siamo separati, P_ non è mai stato regolare, ho accumulato un credito di € 35.000,00, poi il Giudice ha statuito che se non pagava lui, pagava la madre di lui (AL UR) e allora ha cominciato a pagare con più regolarità, talvolta dà insieme più mesi”. In realtà, il Presidente f.f. ha posto a carico di Parte_1
l'assegno mensile a titolo di mantenimento del nipote di € 350,00, e non in caso di inadempimento del e la resistente, costituendosi, non aveva contestato specificatamente che già da luglio CP_2
2020, e dunque prima dell'emissione del decreto opposto, il aveva ripreso a pagare P_
l'assegno mensile, rilevando piuttosto che “il versamento dell'assegno di mantenimento per il minore è avvenuto nell'importo di cui alla sentenza, due anni dopo la presentazione del ricorso ex art. 316 bis cc ( iscritto il 09.07.2018) e quattro anni dopo il deposito, da parte dello stesso, del ricorso per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio (10.05.2016).”
Ora, va evidenziato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, l'istituto di cui all'art. 316 bis c.c. comma 2 c.c. non prevede un meccanismo fideiussorio, come paiono intendere la e la a garanzia dell'inadempimento di uno dei coniugi, ma va inteso P_ CP_3
come meccanismo assolutamente residuale ed eccezionale a sola tutela del minore e non anche delle pretese creditorie del genitore.
Nel caso di specie, è emerso che da tempo stia regolarmente pagando l'assegno Controparte_2
mensile di mantenimento, e da quanto emerso nel presente giudizio, si ritiene che anche P_
sia in grado di mantenere il figlio, atteso che vive con la madre e non ha spese locative, e
[...] ha un reddito superiore a quello che era emerso nell'ambito del giudizio Vg 4038 del 2018, in cui si
Pagina 6 era valutato un reddito mensile di € 216,00 in base alla certificazione unica 2018. Dal modello 730 del 2021 di prodotto da emerge che la nel 2020 ha Controparte_1 CP_3 P_ percepito un reddito imponibile di € 13.443,00 con imposta netta pari a € 890,00, dacché risulta una retribuzione mensile di circa 1.050,00 euro al mese;
in sede di interrogatorio formale con valenza confessoria, la ha dichiarato: “Io durante l'attività scolastica lavoro due ore al giorno da P_ ottobre a maggio, e prendo 250,00 euro al mese, e per l'altro lavoro € 650,00 al mese”. Anche la madre della percepisce dall'INPS entrate mensili maggiori di quelle indicate nel decreto P_ opposto (€ 643,00 mensili), risultando documentato in atti (v. documenti prodotti dall'opponente il
20 luglio 2021, ammissibili in quanto depositati entro i termini di preclusione e di allegazione) che la stessa, quale invalida civile, percepisca dall'INPS mensilmente la somma di € 1.171,79, mentre la non ha in alcun modo documentato di aver assunto una badante;
sicché va tenuto conto CP_3
anche delle entrate della madre convivente, al fine di valutare la situazione economica di P_
.
[...]
In definitiva, pur avendo , con valenza confessoria, confermato i propri pregressi Controparte_2 inadempimenti e l'esistenza di un debito nei confronti di per rilevante importo, Controparte_1 per la somma totale di € 35.141,27, a titolo di arretrati, oltre al mancato pagamento delle spese liquidate nella sentenza di divorzio, risulta che da tempo, già prima dell'emissione del decreto opposto, questi stia pagando l'assegno di mantenimento, sicché, la sussistenza di tale debito, o anche sporadici ulteriori inadempimenti ( ha dedotto che non sarebbe stato pagato CP_3
l'assegno di mantenimento di dicembre 2020), anche in merito alle spese straordinarie, non sono di per sé circostanze che legittimano il ricorso all'imposizione sussidiaria dell'obbligo in capo agli ascendenti, ribadito che l'istituto non ha valenza fideiussoria a garanzia del credito del genitore destinatario dell'assegno e valutate anche le condizioni economiche della , da cui Controparte_1
è presumibile la possibilità per la stessa, in tali situazioni, di soddisfare lei stessa il mantenimento del figlio.
SULLA DOMANDA DI DI SOSPENDERE IL DECRETO CP_3
CONDIZIONANDO TALE SOSPENSIONE ALLA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DI
Controparte_2
Tale domanda è totalmente inammissibile, tradendo l'erronea concezione fideiussoria dell'istituto di cui all'art. 316 bis comma 2 c.c. da parte della terza chiamata in causa.
Non sussistendo i presupposti di legge, il decreto va integralmente revocato, come sopra rilevato.
SULLE SPESE DI LITE.
Considerato che il procedimento Vg 4038 del 2018 è stato incardinato nel 2018 e solo a luglio 2020 ha ripreso a pagare l'assegno di mantenimento, come dedotto dal medesimo Controparte_2
Pagina 7 opponente in citazione, considerata la natura del procedimento e le particolari condizioni delle parti in causa si reputa congruo disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio VG 4038 del
2018 tra l'opponente, e e del presente giudizio di opposizione Controparte_1 Controparte_2 tra l'opponente, , e . Controparte_1 CP_3 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 254 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto n. cron. 2102/2020 del 7 dicembre 2020
r.g. emesso a definizione del procedimento VG. 4038 del 2018.
Compensa le spese di lite del giudizio VG 4038 del 2018 tra l'opponente, e Controparte_1
e del presente giudizio di opposizione tra l'opponente, , Controparte_2 Controparte_1
e ”. CP_3 Controparte_2
Così deciso il 3 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Claudia Marra
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